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Informationen zum Dokument  BGer 4C.42/2004  Materielle Begründung
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BGer 4C.42/2004 vom 09.07.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.42/2004 /viz
 
Sentenza del 9 luglio 2004
 
I Corte civile
 
Composizione
 
Giudici federali Corboz, presidente,
 
Rottenberg Liatowitsch, Ramelli, giudice supplente,
 
cancelliera Gianinazzi.
 
Parti
 
A.________,
 
attrice e ricorrente,
 
patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi,
 
corso Elvezia 10, 6900 Lugano,
 
contro
 
B.________,
 
convenuto e opponente,
 
patrocinato dagli avv.ti Rocco Bonzanigo e Angelo Olgiati, studio legale Bolla Bonzanigo & Associati,
 
Oggetto
 
contratto di mandato,
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il
 
4 dicembre 2003 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Negli anni Novanta il cittadino italiano C.________ ha chiesto al suo fiduciario in Svizzera B.________ d'indicargli delle società svizzere alle quali intestare fiduciariamente le sue partecipazioni azionarie nella X.________ S.p.A. di Milano. Donde la stipulazione di vari contratti fiduciari con Y.________ SA e Z.________ AG, entrambe con sede a Zugo.
 
C.________ ha successivamente ceduto le predette partecipazioni alla moglie A.________, la quale il 25 gennaio 1996 ha a sua volta stipulato due contratti fiduciari con le medesime società.
 
Il 18 novembre 1996 Y.________ SA e Z.________ AG hanno venduto le azioni detenute fiduciariamente per A.________. La liberazione del prezzo complessivo di Lit 3'219'996'000, depositato presso un notaio, è stata subordinata all'adempimento di varie condizioni. La somma effettivamente pagata dall'acquirente in esecuzione di un "contratto di transazione " datato 10 marzo 1997 è stata, per finire, di Lit 630'000'000.
 
B.
 
Rimproverandogli di avere gestito male l'intera operazione di vendita, di avere modificato a suo sfavore i contratti originari di compravendita e di aver accordato delle riduzioni ingiustificate sui prezzi pattuiti, il 1° marzo 1999 A.________ ha convenuto B.________ direttamente dinanzi al Tribunale d'appello onde ottenere il pagamento di fr. 768'765.--, aumentati a fr. 1'590'265.-- nelle conclusioni.
 
La II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha integralmente respinto la petizione il 4 dicembre 2003.
 
C.
 
Contro questa sentenza A.________ è insorta dinanzi al Tribunale federale, il 27 gennaio 2004, sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma.
 
Con il secondo rimedio, fondato sulla violazione di varie norme del diritto federale, essa postula la riforma della pronunzia impugnata e la condanna del convenuto al pagamento di fr. 1'179'515.--; formula inoltre tre subordinate per importi ridotti.
 
Nella risposta 1° aprile 2004 B.________ ha proposto la reiezione del gravame in quanto ammissibile.
 
Diritto:
 
1.
 
In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico è stato dichiarato inammissibile, sicché nulla osta all'esame della presente impugnativa.
 
2.
 
Prima di chinarsi sulle censure ricorsuali appare opportuno formulare alcune considerazioni preliminari di carattere generale.
 
2.1 Si rileva anzitutto la sostanziale coincidenza della motivazione del ricorso di diritto pubblico con quella del parallelo ricorso per riforma.
 
Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che, in simili casi, i due rimedi non sono inammissibili già per il motivo che il loro contenuto è pressoché identico; esso può tuttavia unicamente entrare nel merito dei gravami se, nonostante la commistione delle censure sollevate, la motivazione dei ricorsi appare sufficientemente chiara ed adempie i requisiti legali (DTF 118 IV 293 consid. 2a con rinvii).
 
2.2 Nel quadro del presente giudizio il Tribunale federale non esaminerà pertanto i numerosi argomenti rivolti contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove.
 
Giovi infatti rammentare che il ricorso per riforma è ammissibile per violazione del diritto federale (art. 43 cpv. 1 OG). Con tale rimedio non possono, per contro, essere invocate la violazione di un diritto costituzionale (art. 43 cpv. 1 OG) o la violazione del diritto cantonale (art. 55 cpv. 1 lett. c OG).
 
Inoltre, nella giurisdizione di riforma, il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove (ad esempio l'art. 8 CC), debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG, ovverosia mediante fatti allegati da una parte in sede cantonale in modo conforme alle norme sulla procedura, ma ritenuti a torto dall'autorità cantonale come irrilevanti o da essa negletti a causa dell'errata comprensione del diritto federale. Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG). Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140).
 
3.
 
Risolte alcune questioni preliminari, nella sentenza criticata i giudici cantonali hanno in primo luogo esaminato la fattispecie alla luce del principio della trasparenza (Durchgriff), che permette talvolta di prescindere dall'indipendenza giuridica esistente tra la società anonima e il suo azionista. Richiamandosi alla dottrina e alla prassi vigenti, essi hanno ricordato che quest'eventualità costituisce l'eccezione, che esige la riunione di condizioni estremamente restrittive quali l'identità economica tra l'azionista e la sua società nonché l'abuso di diritto, rispettivamente la lesione del principio dell'affidamento o dell'interesse legittimo di un terzo. In concreto - hanno deciso i giudici del Tribunale d'appello - questi presupposti non ricorrono poiché, da un canto, il convenuto non aveva una posizione dominante nella Y.________ SA e, dall'altro, non è stato addotto né provato il carattere abusivo del richiamo all'autonomia giuridica della Z.________ AG.
 
In secondo luogo l'autorità cantonale ha respinto la tesi dell'attrice che intendeva fondare le sue pretese sulla relazione di particolare vicinanza esistente tra lei e l'asserito rapporto di submandato tra le due società fiduciarie ed il convenuto. Pur ammettendo la sostanziale correttezza della tesi giuridica formulata dall'attrice, la Corte ticinese ha osservato come dall'istruttoria sia emerso che il convenuto non è intervenuto nell'affare quale submandatario di Y.________ SA e Z.________ AG bensì, tutt'al più, quale consulente.
 
In definitiva il Tribunale d'appello ha stabilito che il ruolo del convenuto è stato in realtà molto meno importante di quanto affermato dall'attrice. Le trattative per la conclusione dei contratti di compravendita sono state infatti curate da C.________, quelle per la loro modifica dal dott. D.________ e quelle che hanno portato all'accordo finale ancora da quest'ultimo insieme con gli avvocati E.________ e F.________, i quali beneficiavano di "un margine di manovra pressoché illimitato ". Nessun teste ha per contro affermato che il convenuto avesse svolto un ruolo essenziale e decisivo, così che non è dimostrato il nesso causale tra il suo comportamento e il danno.
 
4.
 
A mente dell'attrice l'autorità cantonale avrebbe violato l'art. 8 CC rimproverandole, senza esaminare tutti i mezzi di prova nonché le ammissioni fatte in causa, di non aver provato il ruolo di submandatario e sostituto delle due società mandatarie del convenuto, l'importanza da lui avuta nelle modifiche dei contratti né, infine, l'adeguatezza del nesso causale. In altre parole, i giudici ticinesi le avrebbero addebitato a torto gli effetti della mancanza della prova.
 
Si tratta di una censura infondata. Contrariamente a quanto sostiene l'attrice, l'autorità cantonale non ha fondato il giudizio sull'assenza di prove sui fatti in questione, ponendo a suo carico le conseguenze di tale assenza. Come già detto, la Corte ticinese ha eseguito accertamenti positivi circa il ruolo assunto dal convenuto nella vicenda, giungendo alla conclusione che, semmai, egli può essere considerato un semplice consulente di Y.________ SA e Z.________ AG; in ogni caso il suo intervento nella stipulazione e nella successiva modifica dei contratti di compravendita delle azioni, così come nella pattuizione dell'accordo transattivo finale, non è stato significativo. La Corte si è pronunciata in questo senso sulla base degli atti di causa, in particolare dei documenti e delle testimonianze. In simili circostanze non v'è spazio per l'art. 8 CC; questo disposto non prescrive infatti al giudice come valutare le risultanze dell'istruttoria (DTF 129 III 18 consid. 2.6 pag. 24 seg. con rinvii).
 
5.
 
Per il resto, il ricorso si avvera inammissibile.
 
In ingresso alla parte intitolata "Motivi " l'attrice denuncia anche la violazione dell'art. 2 CC nonché degli art. 1, 6, 18, 394, 398 e 399 CO. Nelle pagine che seguono essa omette tuttavia di sostanziare queste censure conformemente alle esigenze di motivazione poste dalla legge. Giusta l'art. 55 cpv. 1 lett. c OG, l'allegato ricorsuale deve infatti indicare quali sono le norme violate dalla Corte cantonale e in che misura esse non sono state rispettate. In particolare, alla parte che ricorre incombe l'onere di prendere posizione chiaramente sulle motivazioni della decisione impugnata, così da far emergere le ragioni che la inducono a ritenere che la stessa contravviene a regole del diritto federale (DTF 121 III 397 consid. 2a).
 
In concreto l'attrice, nonostante il richiamo alle citate norme di diritto, si diffonde solamente sui fatti, passa in rassegna innumerevoli prove e le interpreta a modo suo per proporre infine la propria versione dei fatti, dimenticando che nella procedura di riforma il Tribunale federale è vincolato a quelli accertati dall'ultima istanza cantonale (cfr. supra consid. 2.2). Inoltre, questa parte del gravame è praticamente identica a quella del parallelo ricorso di diritto pubblico. Anche gli argomenti che l'attrice espone nella parte finale - nuova rispetto al rimedio inoltrato parallelamente - nella quale si sofferma sui vari risvolti del contratto di mandato e sul nesso causale, si fondano su fatti diversi da quelli risultanti dalla sentenza cantonale, la quale - giova ripeterlo - ha accertato in modo vincolante che il convenuto non ha svolto un ruolo significativo nelle trattative concernenti la vendita delle azioni (conclusione e modifica dei contratti nonché transazione finale).
 
6.
 
Per i motivi che precedono, nella ridotta misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma si avvera infondato e va pertanto respinto.
 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 15'000.-- è posta a carico dell'attrice, la quale rifonderà al convenuto fr. 17'000.-- per ripetibili della sede federale.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 9 luglio 2004
 
In nome della I Corte civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
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