BGer 4P.54/2004 | |||
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BGer 4P.54/2004 vom 09.07.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.54/2004 /bom
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Sentenza del 9 luglio 2004
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I Corte civile
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Composizione
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Giudici federali Corboz, presidente,
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Rottenberg Liatowitsch, Kiss,
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cancelliera Gianinazzi.
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Parti
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A.________ S.A.,
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ricorrente,
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patrocinata dall'avv. Brenno Martignoni,
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contro
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B.________,
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C.________,
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opponenti,
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entrambi patrocinati dall'avv. Curzio Fontana,
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II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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art. 9 Cost. (apprezzamento delle prove),
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
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il 3 febbraio 2004 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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La presente controversia verte sostanzialmente sulla validità e gli effetti del precontratto sottoscritto il 13 maggio 2002 da B.________ e C.________ (locatori), da una parte, ed A.________ S.A. (conduttrice), dall'altra, avente per oggetto i locali siti sulla part. PPP n. XXX RFD di D.________, da adibire a bar ristorante.
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B.
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Con tre separate sentenze, la prima del 16 ottobre 2003 e le altre due del 24 ottobre 2003, il Pretore del Distretto di Leventina ha confermato l'esistenza di un contratto di locazione fra le parti e, di conseguenza, condannato A.________ S.A. al pagamento di complessivi fr. 35'004.--, oltre interessi, corrispondenti alle pigioni rimaste impagate tra marzo ed agosto 2003.
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C.
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Adita dalla soccombente con tre atti d'appello sostanzialmente identici, il 3 febbraio 2004 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato - in un'unica decisione - la validità delle pronunzie di primo grado.
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D.
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Postulando l'annullamento del predetto giudizio, A.________ S.A. è insorta dinanzi al Tribunale federale, il 4 marzo 2004, con un ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione dell'art. 9 Cost., che sancisce il divieto dell'arbitrio.
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Con osservazioni 3 maggio 2004 B.________ e C.________ hanno proposto la reiezione del gravame in quanto ammissibile, mentre l'autorità cantonale ha rinunciato a formulare osservazioni.
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E.
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L'istanza volta al conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa, presentata dalla ricorrente il 9 aprile 2004, è stata respinta il 12 maggio seguente.
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Diritto:
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1.
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Come già il Pretore, anche il Tribunale d'appello ha stabilito che il precontratto 13 maggio 2002, sul quale B.________ e C.________ fondavano le loro pretese, rappresentava in realtà un contratto di locazione a pieno titolo, dato che in esso venivano definiti chiaramente e senza lasciare spazio a futuri cambiamenti gli elementi essenziali di tale rapporto giuridico. Ciò posto, la Corte cantonale si è chinata sulla questione di sapere se tale precontratto fosse vincolante per A.________ S.A. a seguito della sua sottoscrizione da parte di E.________ oppure a seguito della ratifica, per atti concludenti, del suo operato.
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1.1 I giudici del Tribunale d'appello hanno anzitutto osservato - come affermato dalla conduttrice e ammesso anche dal primo giudice - che all'epoca della conclusione del precontratto E.________ non faceva parte degli organi formali della A.________ S.A. né risultava iscritto al registro di commercio come persona avente diritto di firma.
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Nell'allegato sottoposto al loro esame, la conduttrice non si è però espressa sull'argomentazione pretorile secondo cui, a quel momento, egli costituiva un organo di fatto e in quanto tale poteva comunque vincolare la società con la sua firma individuale. In simili circostanze, la Corte cantonale ha considerato tale assunto come acquisito e, di conseguenza, confermato la validità del precontratto. Nulla muta il fatto - addotto dalla conduttrice - che ad E.________ difettava la "necessaria facoltà di rappresentanza", di per sé confermato dall'ex amministratore F.________. I giudici ticinesi hanno infatti spiegato che, non essendo stata contestata la qualità di organo di fatto di E.________, nulla permetteva di ritenere che con la citata argomentazione la conduttrice intendesse contestare il potere di rappresentanza riconosciuto dalla giurisprudenza a quel particolare organo.
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1.2 A prescindere da quanto precede, nel suo giudizio la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha reputato in ogni caso evidente - come già il Pretore - che con il suo successivo comportamento la conduttrice ha ratificato per atti concludenti l'operato di E.________.
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In sede di appello essa non ha infatti contestato di essere entrata nei locali all'inizio luglio 2002, come previsto dal precontratto, né di avervi installato il Ristorante G.________, aperto al pubblico già a fine agosto 2002; la conduttrice non ha nemmeno negato di aver operato, a partire dal mese di agosto, dei versamenti alla controparte con la causale "affitto ristorante G.________", né che i bonifici dei mesi di settembre e ottobre 2002 ammontassero a fr. 5'834.--, pari a quanto stabilito nel precontratto.
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Stando così le cose - hanno rilevato i giudici cantonali - la conduttrice era assai malvenuta a mettere in dubbio il perfezionamento di un contratto di locazione per atti concludenti asseverando l'esistenza di un contenzioso circa l'ammontare della pigione. A parte il fatto che la censura è stata sollevata per la prima volta - e quindi inammissibilmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI) - in sede di appello, nulla agli atti ha permesso di corroborare questa eventuale circostanza, eccezion fatta per le parole di E.________, la cui attendibilità è stata tuttavia relativizzata, essendo egli nel frattempo divenuto amministratore unico della società, della quale detiene un'importante quota azionaria. La Corte cantonale ha infine negato alla società anche la possibilità di pretendere di aver agito in buona fede. Infatti, qualora non fosse effettivamente stata d'accordo con l'ammontare della pigione negoziato per lei da E.________, essa avrebbe dovuto comunicarlo prontamente alla controparte, ad esempio rifiutandosi di sottoscrivere il testo che le era stato sottoposto. Il fatto che l'abbia invece fatto firmare da una persona del suo entourage - a suo dire priva della facoltà di rappresentanza - e l'abbia in seguito ritornato alla controparte (all'oscuro di questa circostanza) inducendola così a metterle a disposizione i locali, per poi sostenere, una volta che l'operazione commerciale si è verosimilmente rivelata fallimentare o poco redditizia, di non ritenersi vincolata da quel contratto, si concilia assai poco con il principio della buona fede che regge i rapporti commerciali.
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1.3 Tenuto conto di tutto quanto esposto, la massima istanza ticinese ha respinto i tre appelli, dichiarandoli al limite del temerario.
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2.
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Dinanzi al Tribunale federale la conduttrice, qui ricorrente, rimprovera alla Corte cantonale l'emanazione di una decisione manifestamente arbitraria, che si discosta completamente da quella che è la realtà dei fatti e suscita un profondo senso d'ingiustizia.
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3.
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Visto il tenore dell'allegato ricorsuale, prima di esaminare singolarmente le censure ivi sollevate occorre ricordare i principi che disciplinano il ricorso di diritto pubblico.
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3.1 Giovi anzitutto rammentare che, in forza dell'art. 84 cpv. 2 OG, il ricorso di diritto pubblico è ammissibile solamente se la pretesa violazione di diritto non può essere sottoposta al tribunale o a un'altra autorità federale mediante azione o altro rimedio. Da questo principio discende l'irricevibilità degli argomenti che riguardano l'applicazione del diritto federale - quali, ad esempio, gli accenni alla qualità di organo di fatto di E.________ o alla facoltà del giudice di colmare lacune contrattuali - che il Tribunale federale può riesaminare liberamente nella procedura di ricorso per riforma, perlomeno quando - come nel caso in rassegna, trattandosi di una causa civile con un valore litigioso superiore a fr. 8'000.-- (art. 46 OG) - esso è proponibile (art. 43 cpv. 1 e 2 nonché art. 63 cpv. 2 OG; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.6.3 ad art. 43 OG, pag. 140).
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3.2 Con il ricorso di diritto pubblico non viene proseguita la procedura cantonale; tale rimedio giuridico, straordinario, configura una procedura giudiziaria indipendente, destinata esclusivamente a controllare la costituzionalità degli atti cantonali (DTF 117 Ia 393 consid. 1c pag. 395). Ne segue che, in questo ambito, il Tribunale federale vaglia solo le censure che sono state sollevate in modo chiaro e dettagliato, conformemente all'obbligo di articolare le censure sancito dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (cosiddetto "Rügeprinzip"). In virtù di questa norma, infatti, il ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione. In altre parole, l'allegato ricorsuale deve sempre contenere un'esauriente motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre che, ed in quale misura, la decisione impugnata colpisce il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120; 128 III 50 consid. 1c pag. 53 seg. con rinvii). Un gravame fondato sull'art. 9 Cost., com'è quello in esame, non può inoltre essere sorretto da argomentazioni con cui la parte ricorrente si limita a contrapporre il suo parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto e di ricercare la corretta applicazione delle norme invocate (DTF 128 I 295 consid. 7a pag. 312).
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3.3 L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata. Per richiamarsi con successo all'arbitrio, la parte ricorrente deve allegare e dimostrare - con un'argomentazione precisa, conforme ai dettami sopra esposti - che l'autorità cantonale ha emanato una decisione che appare - e ciò non solo nella sua motivazione ma bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1 con rinvii).
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4.
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La ricorrente pare ignorare questi principi. Come rettamente rilevato dagli opponenti, i suoi argomenti - quando non riguardano circostanze assodate anche nel giudizio criticato - hanno perlopiù carattere appellatorio e, in ogni caso, non risultano idonei a dimostrare l'emanazione di una decisione arbitraria nel senso sopra descritto.
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4.1 Nella prima parte dell'impugnativa viene ad esempio censurato l'accertamento secondo il quale E.________ detiene un'importante quota azionaria.
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La ricorrente non spiega il senso e lo scopo di questa critica né tantomeno indica la ragione per la quale tale accertamento, quand'anche erroneo, renderebbe manifestamente insostenibile le conclusioni dei giudici cantonali circa il carattere vincolante del precontratto. Alla luce di quanto addotto in merito alle esigenze poste alla motivazione di un ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione dell'art. 9 Cost., questo potrebbe bastare per dichiarare il gravame inammissibile su questo punto.
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Sia come sia, si può osservare che la Corte ticinese ha espresso la predetta considerazione nel quadro della valutazione delle dichiarazioni di E.________, che ha stimato solo parzialmente attendibili, essendo egli divenuto l'amministratore unico della società qui ricorrente oltre che detentore di un'importante quota azionaria. Anche se quest'ultimo accertamento fosse arbitrario - come sostiene la ricorrente - il giudizio cantonale non verrebbe a mutare. Le menzionate affermazioni di E.________ concernevano infatti una questione (quella dell'esistenza di un contenzioso in merito all'ammontare della pigione all'epoca della stipulazione del precontratto) che, stando a quanto emerge dalla pronunzia impugnata - e non contestato dinanzi al Tribunale federale - è stata sollevata per la prima volta dinanzi alla massima istanza ticinese e che, pertanto, sfuggiva all'esame dei giudici d'appello in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI, la cui applicazione non è stata contestata.
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4.2 A mente della ricorrente dalla deposizione di F.________ risulterebbe chiara la volontà di escludere qualsiasi tipo di rappresentanza da parte del signor E.________, compresa quella attribuita dalla giurisprudenza agli organi di fatto. In sostanza essa presenta un'interpretazione delle dichiarazioni del citato teste diversa da quella esposta nella sentenza cantonale.
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A questo proposito i giudici ticinesi hanno infatti osservato che il testimone sembrava più che altro esprimere un concetto generale valido per tutti i collaboratori, senza aver intuito che ad E.________ poteva essere attribuita la qualifica di organo di fatto. La ricorrente non allega, né tantomeno dimostra, per quale motivo questa valutazione sarebbe arbitraria.
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Su questo punto il gravame si avvera dunque d'acchito inammissibile.
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4.3 Ad analoga conclusione si deve giungere laddove la ricorrente sostiene di aver sempre contestato la qualità di organo di fatto di E.________ dinanzi alle autorità cantonali, contrariamente a quanto ritenuto dalla II Camera civile del Tribunale d'appello.
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Si tratta invero di una questione di una certa rilevanza, avendo il Tribunale d'appello riconosciuto ad E.________ la qualità di organo di fatto proprio a causa del comportamento processuale della ricorrente, la quale ha omesso di esprimersi - in sede di appello - sull'argomentazione pretorile a questo riguardo. Inspiegabilmente, nel ricorso di diritto pubblico essa non indica quando e dove avrebbe formulato una simile contestazione bensì si limita ad un generico ed inammissibile rinvio ai suoi precedenti allegati e ad una lettera inviata dal suo patrocinatore al giudice di prima istanza (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120 con rinvii).
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4.4 La ricorrente non ha miglior fortuna nemmeno quando critica le conclusioni dei giudici d'appello in punto alla ratifica dell'operato di E.________ per atti concludenti.
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Essa ribadisce infatti l'esistenza di un disaccordo circa l'ammontare della pigione proponendo la propria lettura delle risultanze istruttorie, senza prendere minimamente posizione sugli elementi che hanno convinto i giudici cantonali del contrario, già esposti al consid. 1.2.
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4.5 Infine, l'asserzione secondo cui il Pretore avrebbe appurato che un eventuale utilizzo dei locali sarebbe cessato il 3 marzo 2003 è pretestuosa.
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I giudici cantonali hanno infatti chiaramente spiegato che l'accertamento pretorile si riferiva unicamente alla chiusura del ristorante. Non risulta per contro, né è mai stato preteso, che a quel momento la ricorrente abbia provveduto alla restituzione delle chiavi.
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5.
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In conclusione, nella ridotta misura in cui può venir ritenuto ammissibile, il ricorso di diritto pubblico si avvera manifestamente privo di fondamento.
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Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico della ricorrente, la quale rifonderà agli opponenti fr. 5'000.-- per ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 9 luglio 2004
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In nome della I Corte civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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