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Informationen zum Dokument  BGer 7B.133/2004  Materielle Begründung
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BGer 7B.133/2004 vom 12.07.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
7B.133/2004 /bom
 
Sentenza del 12 luglio 2004
 
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
 
Composizione
 
Giudici federali Escher, presidente,
 
Meyer, Hohl,
 
cancelliere Piatti.
 
Parti
 
A.A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
avviso d'incanto,
 
ricorso LEF contro la decisione emanata il 2 giugno 2004 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Con sentenza 2 giugno 2004 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso di A.A.________ contro un avviso d'incanto notificatogli nell'ambito delle esecuzioni contro di lui promosse. L'autorità di vigilanza ha rilevato che B.A.________, il quale afferma congiuntamente al figlio A.A.________ di essere il proprietario della vettura pignorata da realizzare all'incanto, non ha inoltrato, entro il termine di 20 giorni assegnatogli dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, l'azione di accertamento del suo preteso diritto. Essa ne ha quindi concluso che, in virtù dell'art. 107 cpv. 5 LEF, la pretesa di B.A.________ non deve più essere considerata e che le esecuzioni possono seguire il loro corso.
 
2.
 
Con ricorso datato 21 giugno 2004 A.A.________ ha impugnato al Tribunale federale la predetta sentenza, limitandosi a testualmente indicare che "con la presente inoltro ricorso contro la vostra decisione del 2 giugno 2004 (recapitatami il 12 giugno 2004)." Tale scritto è accompagnato da una lettera in cui il ricorrente comunica di non essere in grado di occuparsi in modo adeguato della sua difesa nella controversia e di non disporre dei mezzi per pagare un legale. Conclude asserendo che, se non erra, la legislazione vigente prevede la possibilità di usufruire di "un'assistenza legale" e chiede quale sia la procedura da seguire.
 
3.
 
Giusta l'art. 19 cpv. 1 LEF la decisione dell'autorità - superiore - di vigilanza può essere deferita al Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione per violazione del diritto federale o dei trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, come per eccesso o abuso nell'apprezzamento. L'art. 79 cpv. 1 OG prevede che l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte, ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale da essa violate e in che consiste la violazione.
 
In concreto il gravame, privo di motivazione e di richieste, manifestamente non rispetta i summenzionati requisiti posti dall'art. 79 cpv. 1 OG. Il ricorso si rivela pertanto inammissibile.
 
4.
 
Il ricorrente aveva pure postulato l'assistenza giudiziaria. Considerato che la procedura di ricorso innanzi alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti è gratuita (art. 20a cpv. 1 LEF) e che il ricorrente afferma di non avere i mezzi finanziari per pagare un legale, ma di non essere in grado di difendersi convenientemente, la domanda può unicamente essere intesa come una richiesta di gratuito patrocinio.
 
In virtù dell'art. 152 cpv. 1 e 2 OG, se occorre, il Tribunale federale può far assistere da un avvocato, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le cui conclusioni non sembrano avere esito sfavorevole. Per poter valutare ed eventualmente riconoscere la necessità di un patrocinatore d'ufficio, il Tribunale federale deve quindi essere in possesso di un ricorso le cui domande non paiono avere esito sfavorevole. Per la parte ricorrente l'eventuale accoglimento della richiesta di gratuito patrocinio avrebbe poi per conseguenza, in una procedura come la presente in cui non viene prelevata tassa di giustizia e non vengono assegnate ripetibili, che l'onorario del suo legale viene sopportato - provvisoriamente (art. 152 cpv. 3 OG) - dalla cassa del Tribunale federale.
 
In concreto la domanda di gratuito patrocinio si rivela priva d'oggetto, atteso che il ricorrente ha inoltrato il suo gravame senza l'ausilio di un legale. Giova aggiungere che il termine di ricorso di cui all'art. 19 cpv. 1 LEF è improrogabile (cfr. DTF 126 III 30 consid. 1b), motivo per cui un eventuale complemento del ricorso redatto da un patrocinatore professionista e tendente a rimediare alle carenze formali del gravame non potrebbe essere considerato.
 
Per questi motivi, la Camera pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Comunicazione al ricorrente, a B.A.________, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 12 luglio 2004
 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
 
del Tribunale federale svizzero
 
La presidente: Il cancelliere:
 
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