BGer I 681/2003 | |||
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BGer I 681/2003 vom 13.07.2004 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa
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{T 7}
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I 681/03
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Sentenza del 13 luglio 2004
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IIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Frésard; Grisanti, cancelliere
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Parti
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V.________, Italia, ricorrente, rappresentato dal Centro Consulenze, Direzione Centrale, Belpstrasse 11, 3007 Berna,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente
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Istanza precedente
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Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
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(Giudizio del 25 settembre 2003)
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Fatti:
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A.
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A.a V.________, cittadino italiano, nato nel 1961, di professione magazziniere/impiegato, è stato posto - con decisioni del 6 novembre 1992 della Cassa di compensazione del Canton A.________ - al beneficio di una rendita intera dell'assicurazione invalidità con effetto dal 1° settembre 1991 e di una mezza rendita dal 1° aprile 1992 a dipendenza di un'incapacità di guadagno (del 100%, rispettivamente, dal 1° aprile 1992, del 52%) addebitabile a leucemia mieloide cronica in status post trapianto del midollo osseo (giugno 1989 e ottobre 1990).
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Una richiesta dell'interessato tendente alla revisione della rendita per intervenuto peggioramento dello stato di salute è stata respinta il 15 ottobre 1996 dalla medesima Cassa di compensazione. In seguito al rimpatrio dell'assicurato, con provvedimento formale del 3 settembre 1998 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), divenuto nel frattempo competente, ha confermato il diritto alla mezza rendita di invalidità.
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Il 9 dicembre 1998 l'amministrazione ha avviato una procedura di revisione, sopprimendo, alla luce delle nuove risultanze istruttorie, il diritto alla mezza rendita di invalidità, con decisione del 12 agosto 1999, avente effetto dal 1° ottobre 1999.
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A.b Rappresentato dal Centro Consulenze di Berna, V.________ ha impugnato il provvedimento amministrativo presso la Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale, con pronuncia del 20 ottobre 2000, ha respinto il gravame e la richiesta di mantenimento della mezza rendita, trasmettendo tuttavia nel contempo gli atti all'UAI per esame riferito al periodo posteriore al 14 febbraio 2000, data in cui il medico curante, dott. P.________, specialista in neurologia, in un certificato medico prodotto pendente causa, aveva posto l'ulteriore diagnosi di sindrome depressiva reattiva cronica.
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A.c Adito dall'assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni, per sentenza del 28 gennaio 2002, ne ha accolto il gravame e, annullati il giudizio cantonale del 20 ottobre 2000 come pure la decisione amministrativa del 12 agosto 1999, ha rinviato gli atti all'UAI per complemento istruttorio (allestimento di una perizia pluridisciplinare emato-oncologica e psichiatrica) e nuovo provvedimento.
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A.d A seguito della sentenza di rinvio, l'amministrazione ha affidato l'incarico di compiere i necessari accertamenti al prof. T.________, il quale, avvalendosi della collaborazione della prof.ssa G.________ (ematologa) e del dott. M.________ (neuro-psichiatra), posta la diagnosi di leucemia mieloide cronica (trattata con trapianto allogenico di midollo osseo nel 1989 e 1990), attualmente in remissione clinica e citogenetica, e di stato ansioso depressivo, si è espresso per una limitazione invalidante del 30% nella precedente attività (magazziniere) e in ogni altra compatibile con le attitudini dell'assicurato. Preso atto delle conclusioni di tale perizia e sentito il parere del proprio servizio medico, l'UAI, mediante decisione dell'11 aprile 2003, sostanzialmente confermata in data 4 giugno 2003 anche in seguito all'opposizione interposta dall'assicurato, ha confermato, con effetto dal 1° ottobre 1999, la soppressione del diritto alla mezza rendita AI per intervenuto miglioramento della capacità lavorativa dell'interessato.
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B.
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Chiamati nuovamente a statuire su ricorso di V.________, i giudici commissionali hanno respinto il gravame e tutelato la decisione impugnata per pronuncia del 25 settembre 2003.
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C.
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Allegando un nuovo rapporto medico - datato 21 ottobre 2003 - del dott. R.________ nonché una dettagliata esposizione dei fatti corredata da varia documentazione riferita ai trattamenti medici subiti negli anni passati, V.________, sempre patrocinato dal Centro Consulenze, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale postula il mantenimento della rendita.
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Sentito il parere del proprio servizio medico, l'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
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Diritto:
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1.
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Oggetto del contendere è la questione di sapere se, come ritenuto dall'amministrazione e dai primi giudici, nel periodo di tempo intercorso tra il 6 novembre 1992 (data della decisione iniziale di assegnazione della mezza rendita, in seguito confermata dall'amministrazione; DTF 109 V 265 consid. 4a) e il 4 giugno 2003 (data della decisione su opposizione in lite che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice: DTF 129 V 4 consid. 1.2), la situazione in punto alla capacità lavorativa del ricorrente sia effettivamente migliorata in modo tale da incidere sul suo diritto alla (mezza) rendita.
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2.
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Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i giudici commissionali hanno compiutamente enunciato le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che secondo il diritto svizzero - applicabile nel caso di specie anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681; cfr. le sentenze del 18 maggio 2004 in re G., I 624/03, consid. 2 e 4.1, e del 7 aprile 2004 in re L., I 793/03, consid. 2.4 e 3, non ancora pubblicate nella Raccolta ufficiale) - devono essere adempiuti per potere procedere ad una revisione della rendita d'invalidità.
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Così, dopo avere dichiarato applicabile la nuova legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2003 (cfr. art. 2 LPGA in relazione con l'art. 1 cpv. 1 LAI, nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2003), e averne definito i concetti - peraltro corrispondenti alle nozioni sviluppate dalla giurisprudenza sotto l'egida del precedente ordinamento AI (cfr. la sentenza del 15 giugno 2004 in re Z., I 634/03, consid. 1.2, come pure la sentenza del 30 aprile 2004 in re A., I 626/03, consid. 2-3.6, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, che ha evidenziato come, almeno nel presente ambito, la situazione non cambi a dipendenza del fatto che l'esame giuridico avvenga secondo le nuove disposizioni della LPGA oppure secondo quelle previgenti sicché in realtà può anche restare aperta la questione dell'applicabilità concreta della LPGA), d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI) e di raffronto dei redditi (art. 16 LPGA), l'autorità commissionale, ricordati i compiti del medico ai fini di tale valutazione (DTF 125 V 261 consid. 4 con riferimenti, 107 V 20 consid. 2b; cfr. pure DTF 125 V 352 consid. 3a in merito al valore probatorio attribuito dalla giurisprudenza ai pareri medici), ha esposto i presupposti per il diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 [nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2003]) e per la sua revisione (art. 17 LPGA), precisando gli aspetti temporali legati a una soppressione della prestazione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
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A tale esposizione può essere fatto riferimento, non senza tuttavia ribadire che - secondo i principi giurisprudenziali sviluppati in relazione all'art. 41 vLAI (soppresso in seguito all'entrata in vigore della LPGA), validi anche sotto l'egida del nuovo ordinamento (sentenza citata del 30 aprile 2004 in re A., consid. 3.5.4) - costituisce motivo di revisione ogni modificazione rilevante nelle circostanze di fatto suscettibili di influire sul grado di invalidità, per la qual valutazione occorre confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all'epoca del provvedimento litigioso (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimento; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). È inoltre utile ricordare che si può procedere alla revisione della rendita non soltanto nel caso di una modificazione sensibile dello stato di salute, bensì anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 113 V 275 consid. 1a e sentenze ivi citate; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
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Giova infine rammentare che l'entrata in vigore dell'ALC ha reso possibile - per motivi di parità di trattamento - l'erogazione di rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, anche ad assicurati che ricadono nel campo applicativo personale del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, anche se non sono domiciliati o non dimorano in Svizzera, bensì in uno Stato membro dell'Unione europea (cfr. sentenza citata del 7 aprile 2004 in re L., consid. 2.3).
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3.
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In via preliminare, il ricorrente rimprovera ai primi giudici di avere posto a fondamento della loro pronuncia le conclusioni di una perizia, quella affidata al prof. T.________, considerata di parte.
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Il ricorrente sembra tuttavia ignorare che, secondo costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione, nella fase che precede la decisione, è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209). Le perizie ordinate in adempimento di questo compito non possono essere considerate di parte (DTF 123 V 175 e 122 V 157). Né il solo fatto che un libero professionista, quale è il prof. T.________, venga eventualmente interpellato con regolarità ad esprimere valutazioni specialistiche per conto di un assicuratore, è di per sé sufficiente per fare dubitare della sua obiettività e imparzialità (RAMI 1999 no. U 332 pag. 193). Per il resto, si fa notare che la perizia pluridisciplinare è stata allestita in attuazione di quanto ordinato dalla sentenza di rinvio del 28 gennaio 2002 del Tribunale federale delle assicurazioni senza che la scelta del prof. T.________ - consulente esterno all'amministrazione - abbia apparentemente destato opposizione alcuna da parte del ricorrente, rispettivamente del suo patrocinatore, prima della resa del relativo referto.
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4.
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Da valutare è quindi la questione relativa alle ripercussioni del danno alla salute sulla capacità di guadagno di V.________ e segnatamente il tema di sapere se la situazione sia realmente migliorata in maniera rilevante nel lasso di tempo determinante.
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4.1 Il referto del prof. T.________, circostanziato e fondato su esami completi (comprensivi, tra l'altro, di uno studio morfologico e citogenetico dell'aspirato midollare), dopo avere ripercorso l'anamnesi personale, lavorativa e patologica dell'assicurato ed avere dato atto della necessità di proseguire i controlli periodici per valutare a distanza gli effetti della terapia immunosoppressiva e della "graft versus host reaction", ha avuto modo di attestare, a distanza di ben oltre 10 anni dall'effettuazione del secondo trapianto allogenico di midollo osseo, uno stato di remissione clinica e citogenetica - vale a dire di assenza del cromosoma Ph1 nelle cellule mieloide (cfr. rapporto peritale 1° ottobre 2002 pag. 4, le cui osservazioni si rifanno agli accertamenti di natura ematologica compiuti dalla prof.ssa G.________ in data 25 settembre 2002). Per quanto attiene all'aspetto psichiatrico, il prof. T.________ si è avvalso della consulenza del dott. M.________, il quale, dopo avere osservato come l'ideazione fosse "naturalmente orientata in maniera dominante sul problema pensionistico" e sulle possibili conseguenze per il futuro, ha espresso "l'impressione che lo stesso paziente riconosca l'origine del proprio disagio nell'attuale vertenza assicurativa piuttosto che in una malattia psico-somatica residuata alla pregressa ('89-90) leucemia e relative preoccupazioni ben comprensibili in quel periodo ma difficilmente accettabili attualmente dopo 12 anni". Lo specialista neuro-psichiatra ha quindi diagnostico una reazione abnorme collegata non tanto all'evento leucemico, quanto agli aspetti psicologici e "all'ambiente sociale di appartenenza del paziente, quasi un diritto al risarcimento".
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Alla luce di queste constatazioni e in considerazione del comprensibile stato d'ansia in cui l'interessato vive da quando gli è stata diagnosticata la grave malattia, la perizia ha concluso per una capacità al lavoro di V.________ leggermente ridotta, nella misura del 30%, sia nell'attività abituale che in qualsiasi altra attività sostitutiva confacente alle sue attitudini.
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4.2 Tutto ben ponderato, questa Corte non ravvisa indizi concreti suscettibili di far seriamente dubitare della fondatezza delle suesposte conclusioni peritali, alle quali si sono richiamate le precedenti istanze per la valutazione del caso (DTF 125 V 353 consid. 3b/bb, 122 V 161 consid. 1c; cfr. pure per es. sentenza del 9 aprile 2002 in re L., I379/01, consid. 3b). Occorre così in primo luogo ricordare al ricorrente che i fattori psicosociali evidenziati dal rapporto peritale non rientrano nel novero dei danni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv.1 LAI (cfr. ad es. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294). Per il resto, il fatto che l'insorgente, a distanza di così tanti anni, debba continuare a seguire dei periodici controlli e non possa essere ancora considerato definitivamente guarito dalla malattia, non dev'essere sopravvalutato poiché, dallo stesso profilo medico - stando alla dottrina specialistica ulteriormente consultata -, la remissione citogenetica costituisce comunque il presupposto fondamentale per una guarigione duratura (cfr. ad es. http://web.tiscali.it/ematologia/pub/lmc.html). Inoltre, il rischio (più o meno remoto) che la malattia possa in futuro eventualmente riprendere il suo corso non implica automaticamente una perdita (attuale) della possibilità di guadagno da porre a carico dell'AI. Ne consegue che, in definitiva, la limitazione - apparentemente negata dal prof. M.________ che, in termini forse troppo perentori, ha ritenuto felicemente e fortunatamente superato l'evento leucemico - al 30% dell'incapacità lavorativa riconosciuta dal prof. T.________ a dipendenza dello stato d'ansia di cui soffre il ricorrente non appare censurabile.
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Né le conclusioni di natura psichiatrica del dott. R.________, non specialista del campo (sul significato, a livello probatorio, di tale circostanza cfr. sentenza del 3 agosto 2000 in re B., I 178/00, consid. 4a), sono atte a inficiare tali conclusioni. In particolare, la nota conclusiva del rapporto 21 ottobre 2003 di detto sanitario, secondo cui recenti pubblicazioni scientifiche a proposito del linfoma di Hodgkin avrebbero attestato l'alto tasso di mortalità anche dopo - non meglio quantificati e precisati - anni dalla remissione, non sembrano pertinenti per sostenere la tesi ricorsuale, ritenuto che il linfoma di Hodgkin concerne tutt'altra patologia.
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4.3 Quanto all'accenno, in sede ricorsuale, alla precaria situazione del mercato del lavoro, deve essere ricordato che l'assenza di un'occupazione lucrativa per ragioni estranee a un danno alla salute, quali per esempio appunto le particolari condizioni del mercato del lavoro in una determinata regione, l'età o una formazione insufficiente, non giustifica il riconoscimento di una rendita, l'incapacità di lavoro che ne dovesse risultare non essendo dovuta a una causa per la quale la legge impone all'assicurazione per l'invalidità di prestare alcunché (DTF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999 pag. 247 consid. 1).
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5.
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Stante quanto precede, si deve ritenere che a ragione i primi giudici hanno ammesso una modifica rilevante nelle circostanze di fatto suscettibile di influire sul grado di invalidità e hanno soppresso la mezza prestazione precedentemente concessa in quanto non più giustificata dalla limitazione dell'incapacità al guadagno del ricorrente. Anche in merito all'effetto retroattivo, al 1° ottobre 1999, di tale soppressione, la pronuncia impugnata merita piena tutela. Infatti, per costante giurisprudenza, se nell'ambito di una procedura di ricorso - al quale è stato tolto l'effetto sospensivo, come avvenuto in concreto in occasione dell'atto amministrativo del 12 agosto 1999 - contro una decisione che riduce o sopprime una rendita a seguito di una revisione, il giudice annulla il provvedimento querelato e ritorna gli atti all'amministrazione per complemento d'istruttoria e nuova pronuncia, la modifica delle prestazioni ha effetto dalla data stabilita nella precedente decisione, qualora gli ulteriori accertamenti predisposti dall'amministrazione ne confermino il benfondato (DTF 106 V 18; cfr. pure DTF 129 V 370).
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6.
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Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e alla Cassa svizzera di compensazione.
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Lucerna, 13 luglio 2004
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
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