BGer 4C.105/2004 | |||
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BGer 4C.105/2004 vom 31.08.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.105/2004 /viz
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Sentenza del 31 agosto 2004
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I Corte civile
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Composizione
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Giudici federali Corboz, presidente,
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Rottenberg Liatowitsch, Zappelli, giudice supplente,
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cancelliera Gianinazzi.
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Parti
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X.________ SA,
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attrice e ricorrente,
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patrocinata dall'avv. dott. Davide Gianinazzi,
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contro
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A.________,
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convenuta e opponente,
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patrocinata dall'avv. Fabio Soldati,
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Oggetto
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responsabilità degli amministratori della società anonima,
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ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 30 gennaio 2004 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Con petizione 19 ottobre 1998 X.________ SA - cessionaria ex art. 260 LEF dei crediti della massa fallimentare della Y.________ SA - ha convenuto in causa A.________, già presidente del consiglio d'amministrazione della fallita, onde ottenere il pagamento del credito insinuato nel fallimento e rimasto scoperto, di fr. 227'978.15.
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Secondo l'attrice, la convenuta avrebbe ripetutamente disatteso gli obblighi che le incombevano nella sua qualità di amministratrice della società. Innanzitutto le ha imputato un falso in bilancio in relazione all'acquisto, nel 1990, della part. n. 5064 RFD di K.________. Nel bilancio era stato infatti contabilizzato l'importo di fr. 600'000.--, pari al prezzo menzionato nell'atto di compravendita, mentre in realtà al venditore B.________ erano stati consegnati ulteriori fr. 650'000.-- quale prezzo al nero, che la convenuta ha fatto passare per un mutuo. Ma anche ammettendo la tesi del mutuo - ha proseguito l'attrice - la convenuta sarebbe comunque venuta meno ai suoi doveri per averlo concesso a condizioni manifestamente sfavorevoli per la società. Non solo. Tenuto conto del fallimento del debitore, il credito derivante dal detto mutuo avrebbe dovuto venir tolto dal bilancio 1992, ciò che avrebbe imposto di deporre i conti sociali avanti al giudice. La convenuta ha invece agito in tal senso solo nel novembre 1996, dopo aver - nel frattempo - conferito inutili e costosi mandati ad altri professionisti, segnatamente all'arch. C.________, retribuito con ulteriori fr. 425'000.--. Infine, l'attrice ha rimproverato alla convenuta anche il mancato allestimento di un piano finanziario consono alla realtà, di aver gestito la società in maniera eccessivamente rischiosa e di aver violato le norme sulla tenuta della contabilità.
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Eccezion fatta per l'ipotesi della pattuizione di un prezzo in nero e dunque di un falso in bilancio, il Pretore del Distretto di Lugano ha aderito alle tesi di parte attrice. Nella sentenza emanata il 30 gennaio 2003 egli ha pertanto concluso per l'accoglimento integrale della petizione.
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B.
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Adita dalla convenuta, il 30 gennaio 2004 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha riformato il giudizio pretorile, respingendo le richieste di X.________ SA nella loro totalità.
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La massima istanza ticinese ha infatti negato che la società o l'attrice abbiano subito un pregiudizio.
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C.
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Allo scopo di ottenere la modifica della predetta pronunzia nel senso dell'integrale conferma del giudizio di primo grado, il 3 marzo 2004 X.________ SA ha inoltrato un ricorso per riforma al Tribunale federale. In via subordinata ha postulato il rinvio della causa all'autorità cantonale ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 OG.
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Nella risposta 10 maggio 2004 la convenuta ha proposto la reiezione del gravame.
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Diritto:
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1.
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Interposto in tempo utile (art. 54 cpv. 1 OG) dalla parte soccombente contro una decisione finale emanata dal tribunale supremo del Cantone Ticino (art. 48 cpv. 1 OG) in una causa civile di carattere pecuniario, il cui valore litigioso davanti all'ultima istanza cantonale era superiore a fr. 8'000.-- (art. 46 OG), il ricorso per riforma si avvera, sotto questo profilo, ricevibile.
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2.
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Dato il tenore dell'allegato ricorsuale, appare indispensabile rammentare i principi che reggono il rimedio scelto dall'attrice.
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Il ricorso per riforma è ammissibile per violazione del diritto federale (art. 43 cpv. 1 OG). Nel quadro di tale rimedio non può, per contro, essere invocata la violazione di un diritto costituzionale (art. 43 cpv. 1 seconda frase OG) o la violazione del diritto cantonale (cfr. art. 55 cpv. 1 lett. c OG).
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Chiamato a pronunciarsi quale istanza di riforma, il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove, debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG. Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG).
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Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF 130 III 102 consid. 2.2).
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3.
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Il documento sottoposto all'esame del Tribunale federale disattende ampiamente questi principi. In esso viene infatti abbondantemente ridiscussa la valutazione del materiale probatorio operata in sede cantonale, alla quale l'attrice oppone la propria versione dei fatti, corredandola da copiose spiegazioni sulle circostanze - prive di riscontro nell'atto impugnato - che hanno caratterizzato la costituzione della Y.________ SA nonché sulle relazioni che intercorrevano fra B.________ e A.________.
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L'attrice sembra consapevole di quanto appena esposto. Essa ritiene tuttavia di poter motivare in questo modo la sua impugnativa a causa dell'incompleta indicazione dei fatti nel giudizio criticato - all'origine della domanda subordinata di rinvio della causa per completamento degli stessi ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 OG - e dell'erroneo apprezzamento giuridico dei fatti (art. 43 cpv. 4 OG). A torto.
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3.1 L' art. 43 cpv. 4 OG assimila l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto alla violazione del diritto federale prevista dall'art. 43 cpv. 1 OG, è vero. Ma l'apprezzamento giuridico di un fatto altro non è che la sua qualificazione giuridica (sussunzione). In sostanza, dunque, il capoverso 4 non aggiunge nulla a quanto già stabilito all'art. 43 cpv. 1 OG (cfr. DTF 129 III 618 consid. 3; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, nota 5 ad art. 43 OG, pag. 178). In particolare esso non concede alla parte che ricorre la facoltà di criticare liberamente l'apprezzamento delle prove eseguito in sede cantonale. Una simile censura avrebbe dovuto semmai venire proposta con un ricorso di diritto pubblico fondato sul divieto dell'arbitrio.
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3.2 Nemmeno il richiamo all'art. 64 cpv. 1 OG può sussidiare all'attrice. Questa norma permette la completazione degli accertamenti di fatto mediante fatti allegati da una parte in sede cantonale in modo conforme alle disposizioni procedurali, ma ritenuti a torto dall'autorità cantonale come irrilevanti o da essa negletti (DTF 126 III 59 consid. 2a con rinvii).
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Contrariamente a quanto pare ritenere l'attrice, l'art. 64 OG non offre alle parti la possibilità di completare la fattispecie a piacimento, così da ottenere una valutazione giuridica a loro favorevole. La completazione presuppone che l'autorità cantonale abbia accertato la fattispecie in modo insufficiente, perché le è sfuggita la norma del diritto federale applicabile oppure perché l'ha, a torto, ritenuta irrilevante. In altre parole, occorre che gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata siano così carenti da far apparire la causa non giudicabile (cfr. Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in: SJ 2000 II pag. 67 seg.; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 1.3 e 2.1 ad art. 64 OG). La completazione è per contro esclusa qualora venga rimproverato alla Corte cantonale di aver accertato la fattispecie in modo sbagliato o incompleto. Simili questioni attengono infatti all'assunzione delle prove e all'apprezzamento probatorio: esse non possono pertanto essere vagliate dalla giurisdizione per riforma (cfr. consid. 2.1).
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Quest'eventualità è realizzata in concreto. L'attrice si duole infatti di un accertamento incompleto dei fatti ma non indica le ripercussioni delle asserite lacune sull'applicazione del diritto. La richiesta di rinvio della causa ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 OG non può pertanto venire accolta.
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3.3 Ne discende che, nella misura in cui si discostano dalla fattispecie contenuta nel giudizio impugnato, gli argomenti dell'attrice non possono essere tenuti in considerazione. La verifica dell'applicazione del diritto federale alla fattispecie avverrà pertanto sulla base dei fatti accertati dalla Corte cantonale.
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4.
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Il ricorso verte in definitiva sull'esistenza o no di un danno a detrimento della società, in particolare a causa del mutuo di fr. 650'000.-- concesso a B.________ nel 1990.
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4.1 Come rettamente rammentato dall'autorità ticinese in ingresso alla parte dedicata all'esame giuridico della fattispecie - e non contestato dall'attrice - le premesse dell'azione di responsabilità ex art. 755 vCO e art. 754 CO sono l'esistenza del danno, la violazione di un dovere da parte dell'amministratore, l'intenzionalità o la negligenza, e il sussistere di un nesso di causalità adeguato tra il comportamento dell'amministratore e il danno. La decisione sull'esistenza di un pregiudizio e sul suo ammontare attiene ai fatti.
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Essa è pertanto insindacabile nel quadro del ricorso per riforma. Nel quadro della procedura per riforma il Tribunale federale può intervenire soltanto se l'autorità cantonale si è riferita ad una nozione giuridica errata del danno o ha leso i principi giuridici che ne reggono il calcolo (DTF 129 III 18 consid. 2.4 pag. 23).
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Il danno consiste nella diminuzione involontaria del patrimonio netto; esso corrisponde alla differenza fra il valore reale del patrimonio del danneggiato e quello presumibile qualora l'evento dannoso non si fosse verificato. Il danno può presentarsi sotto forma di diminuzione degli attivi, aumento dei passivi, mancato aumento degli attivi rispettivamente mancata diminuzione dei passivi (DTF citato).
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4.2 In concreto, i giudici della massima istanza ticinese hanno reputato decisivo il fatto che nel 1995 Z.________ AG - la società della quale la convenuta era azionista con diritto di firma individuale e che finanziava in sostanza l'intera attività della Y.________ SA, fra cui anche il mutuo in oggetto - aveva rinunciato al relativo credito. Nemmeno il fatto che il mutuo sia stato concesso senza che fosse prevista la corresponsione di interessi - ha proseguito la Corte d'appello - può costituire un danno, dato che Z.________ AG, sempre nel 1995, ha rinunciato anche al credito che vantava verso la società per gli interessi addebitati a questo titolo. Ciò significa che la Y.________ SA non ha subito in definitiva alcun danno a causa della concessione del mutuo a B.________.
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4.3 Gli argomenti che l'attrice propone per avversare la conclusione dei giudici cantonali sono destinati all'insuccesso.
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L'attrice sostiene in primo luogo che la rinuncia di Z.________ AG a chiedere la restituzione dei crediti non avrebbe nulla a che vedere con il patrimonio della fallita, bensì riguarderebbe unicamente i rapporti fra l'amministratrice A.________ e la Z.________ AG. Questa tesi non può essere seguita, avendo la Corte cantonale accertato - in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 63 cpv. 2 OG) - che il credito era stato concesso alla società e non all'amministratrice, a titolo personale.
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Nella misura in cui sostiene che la constatazione della rinuncia di Z.________ AG sarebbe in contrasto con gli atti, essa propone invece una critica inammissibile all'apprezzamento delle prove eseguito dai giudici cantonali, i quali hanno stabilito che tale circostanza emerge dal doc. 7.
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4.4 Alla luce di quanto appena esposto, la decisione di negare l'esistenza di un danno in relazione alla concessione del mutuo B.________ si avvera conforme al diritto federale.
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5.
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Le ulteriori censure sollevate nel gravame si appalesano inammissibili.
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5.1 La critica mossa alla Corte cantonale per aver respinto anche la tesi della violazione dell'art. 725 CO in relazione al mancato allestimento di un bilancio intermedio nel 1992, quando è stato dichiarato il fallimento di B.________, va dichiarata inammissibile siccome non conforme alle esigenze di motivazione poste dall'art. 55 cpv. 1 lett. c OG.
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I giudici ticinesi hanno infatti evidenziato come l'art. 251 cpv. 1 LEF consenta ai creditori di insinuare i loro crediti sino alla chiusura del fallimento, in concreto decretato il 19 agosto 1999. Di conseguenza la perdita in questione poteva essere registrata a bilancio solo a far tempo da questa data.
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L'attrice definisce questa considerazione "umoristica", ma non spiega per quale ragione essa sarebbe lesiva del diritto federale, in contrasto con quanto prescritto dalla norma già citata (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag. 400; 116 II 745 consid. 3 con rinvii).
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5.2 Non essendovi l'obbligo di depositare i bilanci già nel 1992, la Corte cantonale ha pure negato l'esistenza di un danno a seguito del conferimento di altri mandati dopo tale data, quale ad esempio quello all'arch. C.________, tanto più che anche l'importo a lui consegnato era stato interamente finanziato da Z.________ AG, che in seguito ha rinunciato al relativo credito.
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Gli argomenti proposti dall'attrice contro questa conclusione si fondano su fatti privi di riscontro nel giudizio impugnato; conformemente a quanto esposto al consid. 2 essi valgono come nuovi e non possono pertanto essere tenuti in considerazione. Non viene per contro indicato, nemmeno in questo caso, in cosa consisterebbe la violazione del diritto federale.
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5.3 Da ultimo, i giudici della Corte ticinese hanno definito privo di rilevanza il rimprovero mosso alla convenuta per aver omesso di allestire un piano finanziario atto a salvaguardare l'esistenza della società.
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A parte il fatto che l'esistenza della società era in ogni caso garantita dai finanziamenti ad opera di Z.________ AG, l'attrice non ha infatti addotto, ancor prima che provato, quale sarebbe stato il danno causato alla società da questa eventuale mancanza.
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L'attrice contesta quest'ultima affermazione senza avvedersi ch'essa riguarda l'apprezzamento delle prove e che pertanto, in quanto tale, è insindacabile nel quadro del presente rimedio (cfr. supra consid. 2).
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6.
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In conclusione, nella limitata misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma dev'essere respinto siccome malfondato.
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Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico dell'attrice, la quale rifonderà alla convenuta fr. 7'000.-- per ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 31 agosto 2004
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In nome della I Corte civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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