BGer B 4/2003 | |||
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BGer B 4/2003 vom 31.08.2004 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa
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{T 7}
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B 4/03
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Sentenza del 31 agosto 2004
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IIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Frésard; Grisanti, cancelliere
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Parti
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Fondo di Previdenza per il Personale dell'Ente Ospedaliero Cantonale, 6500 Bellinzona, ricorrente, rappresentato dall'avv. dott. Giovanni Merlini,
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via V. Vela 8, 6600 Locarno,
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contro
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S.________, 1937, opponente, rappresentato
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dall'avv. Filippo Gianoni, via Visconti 5, 6501 Bellinzona
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Istanza precedente
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
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(Giudizio del 25 novembre 2002)
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Fatti:
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A.
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S.________, nato il 3 febbraio 1937, dal 1° febbraio 1985 alle dipendenze, in qualità di infermiere, dell'Ente Ospedaliero del Cantone Ticino e, dal 1° gennaio 1986, assicurato presso il Fondo di Previdenza per il Personale dell'Ente Ospedaliero Cantonale, dopo avere percepito prestazioni da parte dell'assicurazione per l'invalidità, è stato posto - dal 1° novembre 1995, rispettivamente dal 1° novembre 1997 - al beneficio di una mezza rendita, rispettivamente di una rendita intera d'invalidità della previdenza professionale.
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In vista del pensionamento, in data 6 ottobre 2001 l'interessato si è informato presso il Fondo sulle sue spettanze previdenziali future. Appresa la possibilità di ottenere il versamento di una prestazione in capitale di fr. 277'764.- oppure di una rendita mensile di vecchiaia di fr. 1'667.- (oppure, ancora, di una prestazione combinata), S.________, accordata la scelta di principio alla rendita, ha chiesto il riesame della propria situazione richiamandosi al fatto che l'istituto assicuratore, che fino ad allora (già dal 1999) gli aveva versato, a titolo di rendita d'invalidità, fr. 41'457.- annui, avrebbe dovuto continuare a garantirgli, in conformità ai principi giurisprudenziali stabiliti in materia, una prestazione perlomeno equivalente a quella precedentemente corrispostagli anche in seguito al raggiungimento dei sessantacinque anni di età. Il Fondo ha respinto tale richiesta con comunicazione dell'11 gennaio 2002.
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B.
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Con petizione 21 marzo 2002, presentata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino nei confronti del Fondo, S.________, patrocinato dall'avv. Filippo Gianoni, ha postulato il riconoscimento, a partire dal 1° marzo 2002, del diritto a una rendita di vecchiaia equivalente alla rendita d'invalidità corrispostagli fino a febbraio 2002. Con pronuncia del 25 novembre 2002 la Corte cantonale ha accolto la petizione e ha condannato l'assicuratore convenuto al versamento di una rendita di vecchiaia di fr. 41'457.- annui a far tempo dal 1° marzo 2002.
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C.
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Il Fondo di Previdenza per il Personale dell'Ente Ospedaliero Cantonale, patrocinato dall'avv. Giovanni Merlini, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento del giudizio cantonale e la reiezione della petizione.
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S.________, sempre assistito dall'avv. Filippo Gianoni, postula la disattenzione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
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Diritto:
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1.
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L'esame della presente controversia ricade nella giurisdizione delle autorità giudiziarie di cui all'art. 73 LPP, che sono così competenti a statuire sul ricorso sia ratione temporis che ratione materiae (DTF 128 II 389 consid. 2.1.1, 128 V 258 consid. 2a, 120 V 18 1a con riferimenti).
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2.
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Preliminarmente l'istituto ricorrente chiede il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame. Secondo l'art. 111 cpv. 1 OG, in relazione con l'art 132 OG, il ricorso di diritto amministrativo contro una decisione che obbliga ad una prestazione pecuniaria ha effetto sospensivo. Trattandosi in concreto di un ricorso rivolto avverso una pronuncia cantonale che manifestamente obbliga la parte ricorrente a una siffatta prestazione, l'effetto sospensivo è dato ope legis, sicché l'istanza si avvera priva di oggetto.
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3.
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Oggetto del contendere è l'erogazione a S.________, a partire dal 1° marzo 2002, di una rendita di vecchiaia di valore equivalente alla rendita d'invalidità corrispostagli fino a quel momento.
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4.
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4.1 Per la previdenza professionale obbligatoria, l'art. 26 cpv. 3 prima frase LPP dispone che il diritto alle prestazioni d'invalidità si estingue con la morte dell'avente diritto o con la cessazione dell'invalidità. A differenza delle rendite dell'AI, la rendita d'invalidità secondo la LPP ha pertanto carattere vitalizio; essa non viene rimpiazzata da una rendita di vecchiaia LPP con il raggiungimento, da parte del beneficiario, dell'età legale di pensionamento (art. 13 cpv. 1 LPP; DTF 118 V 100; cfr. pure DTF 123 V 123 consid. 3a; sentenze del 23 marzo 2001 in re B., B 2/00, e del 14 marzo 2001 in re M., B 69/99; Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, pag. 38 cifra marg. 91; Erich Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997, pag. 147). Per contro, per via di regolamento può stabilirsi che, al raggiungimento dell'età di pensionamento, la rendita d'invalidità venga trasformata in una rendita di vecchiaia. In tale evenienza, la rendita di vecchiaia sostitutiva deve perlomeno corrispondere alla precedente rendita d'invalidità, ossia deve esserle perlomeno equivalente (sentenza citata del 23 marzo 2001 in re B., B 2/00, consid. 2b).
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4.2 Il principio per cui la rendita d'invalidità dev'essere versata vita natural durante o per cui la rendita di vecchiaia debba essere almeno dello stesso importo di quella d'invalidità assegnata fino al pensionamento è stato esteso alla previdenza professionale sovraobbligatoria - per considerazioni legate, tra l'altro, al mantenimento, anche in seguito al pensionamento, del tenore di vita abituale nonché al fatto che la perdita previdenziale cagionata da una rendita di vecchiaia di importo inferiore sarebbe imputabile all'invalidità stessa - con la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 127 V 259.
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4.3 Tuttavia, in una sentenza del 24 giugno 2004 (in re K., B 106/02, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale), questa Corte, tenendo conto delle numerose critiche espresse in dottrina avverso i principi stabiliti in DTF 127 V 259 (cfr. ad es. Moser/Stauffer/Vetter, Das Urteil des EVG Nr. B 48/98 vom 24. Juli 2001 - Desaster oder einmalige "Entgleisung"?, in: AJP 2001 pag. 1377 seg.; Schneider, ATF 127 V 259: La fin du système de la biprimauté des prestations dans la prévoyance professionnelle?, in: RSAS 2002 pag. 208 segg.; Stauffer, Lebenslängliche Invalidenrente, Altersrentenkoordination und Zuständigkeitsbestimmung - schöpferische Rechtsprechung oder systemwidrige Eingriffe des EVG?, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Sozialversicherungsrechtstagung 2002, pag. 54; Walser, Ein Urteil mit Folgen für die Vorsorgepläne der beruflichen Vorsorge: Kommentar zum Urteil des EVG vom 24. Juli 2001, veröffentlicht in BGE 127 V 259 ff., in: RSAS 2002 pag. 164), si è recentemente distanziata da questa nuova prassi. Rilevando in particolare come il disposto di cui all'art. 113 cpv. 2 lett. a Cost. - giusta il quale la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale - in realtà si rivolga unicamente al legislatore e rivesta carattere programmatico, il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconosciuto che nessuna prestazione concreta può essere direttamente inferita da tale norma. Per il resto, dopo avere parimenti dato atto che la perdita previdenziale conseguente alla sostituzione della rendita d'invalidità con una prestazione di vecchiaia d'importo inferiore non è invero dovuta all'invalidità stessa e al fatto che questa avrebbe impedito l'ulteriore finanziamento delle prestazioni previdenziali - ritenuto che in questi casi la gran parte dei piani previdenziali, così come si avvera anche in concreto (cfr. art. 35 cpv. 4 del Regolamento del Fondo ricorrente), conosce l'istituto della liberazione dal pagamento dei premi per cui, fino al raggiungimento dell'età della pensione, l'avere di vecchiaia continua ad essere incrementato mediante specifici accrediti calcolati sulla base del salario che era assicurato al momento dell'insorgenza dell'invalidità in modo che l'invalido possa disporre per il caso di pensionamento di accrediti di vecchiaia corrispondenti a quelli spettanti all'assicurato attivo presentante il medesimo salario assicurato (Kieser, Die Ausrichtung von Invalidenrenten der beruflichen Vorsorge im Alter als Problem der innersystemischen und der intersystemischen Leistungskoordination, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Berufliche Vorsorge 2002, pag. 151; Moser/Stauffer/Vetter, op. cit., pag. 1379; Walser, op. cit., pag. 166; cfr. anche, per la previdenza obbligatoria, l'art. 34 cpv. 1 lett. b LPP in relazione con l'art. 14 OPP 2) -, la Corte giudicante ha pure ravvisato nella circostanza di obbligare, senza una relativa base statutaria, un istituto di previdenza a fornire prestazioni per le quali in passato non sono stati versati contributi, una violazione del principio di equivalenza che si pone quale obiettivo l'equilibrio tecnico tra le entrate e le uscite (sentenza citata del 24 giugno 2004 in re K., consid. 6.2 e 6.3; cfr. pure Schneider, op. cit., pag. 214 segg.; Helbling, Personalvorsorge und BVG, 7a ed., Berna 2000, pag. 205 seg.; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a ed., Berna 2003, pag. 60). In tali condizioni, accertati gli estremi per procedere a una modifica della precedente prassi, la questione di sapere se il diritto a una rendita d'invalidità sussista solo fino al raggiungimento del pensionamento, rispettivamente se sia possibile la sua sostituzione con prestazioni di vecchiaia inferiori a quelle (d'invalidità) precedentemente erogate, è stata demandata, nell'ambito della previdenza professionale sovraobbligatoria e nei limiti legali, al potere discrezionale degli istituti di previdenza (sentenza citata del 24 giugno 2004 in re K., consid. 6.4 e i riferimenti ivi citati; in questo senso cfr. anche il tenore del nuovo art. 49 cpv. 1 seconda frase LPP, introdotto dalla novella del 3 ottobre 2003 [1a revisione della LPP], il quale, con effetto dal 1° gennaio 2005, statuirà espressamente che gli istituti di previdenza "possono prevedere nel regolamento che le prestazioni superiori ai minimi legali siano versate solo fino all'età del pensionamento" [cfr. RU 2004 1677, 1685, 1699]).
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5.
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5.1 Nel caso di specie, l'esame ricorsuale ruota intorno al diritto a prestazioni afferenti alla previdenza sovraobbligatoria. In particolare, si osserva che (anche) la rendita di vecchiaia di fr. 1'667.- - peraltro non contestata nei suoi elementi costitutivi, come d'altronde nemmeno lo sono gli altri dati posti a fondamento delle prestazioni oggetto di disamina - è stata calcolata sulla base di un salario assicurato - determinante ai fini degli accrediti e dell'avere di vecchiaia - ben superiore a quello (minimo) coordinato sancito dall'art. 8 cpv. 1 LPP e che già al 1° novembre 1995 ammontava a fr. 72'000.- (per quanto concerne la determinazione statutaria del salario assicurato cfr. l'art. 21 cpv. 2 in relazione con l'Allegato I del Regolamento che definisce come tale il salario annuo compreso tra fr. 12'000.- e fr. 197'200.-, limite massimo, quest'ultimo, che è stato portato a fr. 206'800.- a partire dal 1° gennaio 2001). L'importo della prestazione così ottenuta risulta in questo modo essere quasi doppio (fr. 20'004.- a fronte di fr. 10'080.- annui) rispetto a quello d'invalidità cui l'interessato avrebbe avuto diritto secondo i parametri minimi LPP (cfr. per il dettaglio lo specchietto riassuntivo datato 13 febbraio 2002 allestito dalla società H.________ SA, consulente della ricorrente). Motivo per cui, in ambito obbligatorio, non si pone alcun problema di equivalenza della rendita di vecchiaia sostitutiva (cfr. consid. 4.1), la stessa essendo comunque superiore alla prestazione d'invalidità minima secondo la LPP.
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5.2 Per parte sua, il Regolamento del Fondo ricorrente stabilisce all'art. 41 cpv. 3 che la rendita d'invalidità è dovuta finché dura l'incapacità di guadagno, al più tardi tuttavia fino al giorno del pensionamento regolamentare, essendo l'assicurato, a partire da questa data, posto al beneficio della rendita di vecchiaia. All'art. 37 il medesimo Regolamento dispone quindi che l'ammontare annuo della rendita di vecchiaia al giorno del pensionamento regolamentare è uguale al 7.2% del capitale di vecchiaia costituito a questa data.
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6.
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Alla luce della più recente giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni in materia che ha affermato, nell'ambito sovraobbligatorio, la possibilità, per l'istituto di previdenza, di sostituire il versamento della rendita d'invalidità con prestazioni di vecchiaia inferiori a quelle precedentemente erogate, l'operato del Fondo ricorrente di corrispondere, dal 1° marzo 2002, una rendita di vecchiaia mensile di fr. 1'667.- (fr. 277'764.- x 7.2% : 12), non si rivela censurabile. Di conseguenza, la pronuncia cantonale che, conformemente alla precedente prassi di questa Corte, ha disatteso tale valutazione, dev'essere annullata, il ricorso essendo accolto.
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7.
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7.1 Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG).
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7.2 Giusta l'art. 159 cpv. 2 OG, in relazione con l'art. 135 OG, nelle procedure di ricorso di diritto amministrativo davanti a questa Corte, nessuna indennità per ripetibili è, di regola, assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza in favore del personale (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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1.
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In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, il giudizio cantonale del 25 novembre 2002 è annullato e la petizione respinta.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie né si assegnano indennità di parte.
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3.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 31 agosto 2004
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
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