BGer 1P.449/2004 | |||
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BGer 1P.449/2004 vom 07.09.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.449/2004 /bom
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Sentenza del 7 settembre 2004
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
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Nay, vicepresidente del Tribunale federale, Eusebio,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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procedimento penale (decreto di non luogo a procedere),
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ricorso di diritto amministrativo (recte: di diritto pubblico) contro la sentenza del 2 agosto 2004 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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visto e considerato:
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che il 9 luglio 2004 il procuratore pubblico del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere nell'ambito di un procedimento avviato il 22 giugno 2004 da A.________ nei confronti di B.________ e di C.________ per titolo di amministrazione infedele;
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che la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, con giudizio del 2 agosto 2004, ha dichiarato irricevibile un'istanza di promozione dell'accusa inoltrata dal denunciante, ritenendo ch'essa, così come gli ulteriori allegati, di difficile comprensione, prodotti dall'istante, non adempiva manifestamente i requisiti dell'art. 186 cpv. 1 CPP/TI;
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che A.________ impugna questa decisione con un ricorso, da lui indicato come ricorso di diritto amministrativo, al Tribunale federale;
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che con lettera del 25 agosto 2004 il Presidente della I Corte di diritto pubblico ha comunicato al ricorrente che il gravame non pareva adempiere le esigenze di motivazione;
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che con scritto del 30 agosto 2004 il ricorrente ha ribadito di mantenere l'impugnativa;
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che non sono state chieste osservazioni;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II 65 consid. 1);
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che avverso l'impugnata decisione, fondata sul diritto cantonale, segnatamente sull'art. 186 CPP/TI, è dato solo il ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti costituzionali dei cittadini (art. 84 cpv. 1 lett. a OG) e non, manifestamente, il ricorso di diritto amministrativo, essendo escluso anche il ricorso per cassazione (art. 270 lett. e ed f; DTF 128 IV 37 consid. 3, 232 consid. 3.2), visto che il denunciante può proporre tale rimedio unicamente per dolersi della violazione del diritto federale in relazione al suo diritto di querela, e non per contestare nel merito la criticata decisione (DTF 127 IV 185 consid. 2);
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che nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale esamina solo le censure sollevate in modo chiaro e preciso: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c);
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che in particolare, come ripetutamente spiegato al ricorrente (v. sentenze 1P. 241/2004 del 29 aprile 2004, 1P.219/2003 del 27 maggio 2003 e 1P.237/2003 del 28 aprile 2003 nei suoi confronti), quando l'ultima autorità cantonale dichiara, come nella fattispecie, un ricorso irricevibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché l'autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali, in concreto quelli previsti dall'art. 186 CPP/TI (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2);
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che il ricorrente, come già nei precedenti gravami, limitandosi a criticare, in maniera prolissa e confusa ed esprimendosi su procedure e censure diverse, apparentemente già concluse, e mischiandole, non indica del tutto come e perché la Corte cantonale avrebbe applicato in maniera arbitraria la suddetta norma;
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che il ricorso non adempie quindi manifestamente i requisiti di motivazione e dev'essere pertanto dichiarato inammissibile e l'istanza di ordinare un dibattimento dev'essere pertanto respinta;
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che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), ritenuto che un'eventuale domanda di assistenza giudiziaria avrebbe dovuto essere respinta, il ricorso essendo dall'inizio privo di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 7 settembre 2004
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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