BGer I 460/2003 | |||
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BGer I 460/2003 vom 13.09.2004 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa
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{T 0}
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I 460/03
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Sentenza del 13 settembre 2004
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IIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Frésard; Grisanti, cancelliere
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Parti
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B.________, 1947, ricorrente,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente
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Istanza precedente
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Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
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(Giudizio del 14 maggio 2003)
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Fatti:
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A.
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A.a B.________, cittadina italiana nata nel 1947, ha lavorato in Svizzera dal 1966 al 1970 solvendo regolari contributi sociali. Rientrata in Italia, non ha più svolto attività lucrativa e si è occupata dell'economia domestica della propria famiglia.
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Una prima domanda di rendita all'assicurazione svizzera per l'invalidità, formulata il 2 settembre 1999 a dipendenza di una inabilità addebitabile a stato depressivo ansioso con tematiche ossessive compulsive claustrofobiche, gozzo nodulare recidivo, poliartrosi a medio impegno funzionale, lieve ipoacusia percettiva all'orecchio sinistro ed epatite HCV correlata, è stata respinta, con decisione del 4 gennaio 2001, rimasta incontestata, dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) per carenza di invalidità pensionabile.
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A.b Sulla scorta di quanto rilevato dal suo medico curante, dott. C.________, che in data 23 aprile 2002 le aveva attestato uno stato di ipertensione arteriosa, esiti di tiroidectomia per gozzo con recidiva e conseguente distiroidismo, disturbo d'ansia generalizzato di grave entità con attacchi di panico e manifestazioni fobico-ossessive, gastroduodenite, epatopatia cronica HCV correlata, esiti di istero-annessectomia totale con sindrome climaterica in atto, vaginite atrofica, cistite cronica, deficit visivi, ipoacusia bilaterale, cervico-dorso-lomboartrosi con spondiloartrosi diffusa e discopatia L5-S1 accompagnata da notevole impegno funzionale, coxartrosi bilaterale, gonartrosi bilaterale, osteoporosi nonché mastopatia fibrocistica bilaterale, l'interessata ha quindi presentato il 30 aprile 2002 una seconda richiesta di prestazioni.
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Sentito il parere del proprio servizio medico, l'UAI, mediante provvedimento del 13 settembre 2002, ha comunicato all'assicurata di non potere esaminare la nuova domanda dal momento che quest'ultima non aveva reso plausibile una modifica rilevante del grado d'invalidità.
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B.
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B.________ ha deferito l'atto alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero chiedendo in sostanza il riconoscimento del suo diritto a prestazioni d'invalidità. Per parte sua, l'UAI, dopo avere sottoposto il caso a un suo ulteriore consulente medico, dott. L.________, e avere preso atto che quest'ultimo confermava la valutazione della capacità lavorativa residua in attività domestiche precedentemente effettuata dall'amministrazione - e stabilita nella misura del 74% -, ha postulato la reiezione del gravame. Per pronuncia del 14 maggio 2003 i giudici commissionali, fondandosi sul parere espresso dai sanitari dell'UAI, hanno respinto il ricorso e confermato che l'interessata, malgrado le affezioni lamentate, almeno fino alla data della decisione in lite sarebbe stata in grado di attendere alle consuete mansioni domestiche in modo tale da escluderne un'invalidità pensionabile.
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C.
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Producendo ulteriore documentazione medica, B.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale ripropone la richiesta di prima sede.
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L'UAI, dopo avere nuovamente interpellato il dott. L.________, propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a determinarsi.
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Diritto:
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1.
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Nei considerandi dell'impugnato giudizio, cui si rinvia, i primi giudici hanno già esposto le disposizioni legali e i principi giurisprudenziali applicabili al caso di specie, rammentando in particolare i limiti temporali che determinano il potere cognitivo del giudice (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1) e le regole che disciplinano la procedura di nuova domanda di rendita. Oltre ad avere così giustamente - perlomeno per quanto concerne le sue norme materiali (per quelle formali, immediatamente applicabili, cfr. per contro DTF 130 V 4 consid. 3.2) - negato in concreto l'applicabilità della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, e avere precisato che l'amministrazione - al più tardi con la messa in atto degli accertamenti medici disposti successivamente all'inoltro del ricorso - in realtà era entrata nel merito della nuova richiesta (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI, nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2002; DTF 109 V 114 consid. 2b; cfr. anche DTF 117 V 198 consid. 3a), l'autorità commissionale ha correttamente enunciato le condizioni (art. 4, 28 e 29 LAI, nel loro tenore in vigore al 31 dicembre 2002) che secondo il diritto svizzero - applicabile al caso di specie anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681; cfr. la sentenza del 7 aprile 2004 in re L., I 793/03, consid. 2.4, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale) - devono essere adempiute per assegnare una rendita AI a un'assicurata senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica (art. 5 LAI in relazione con l'art. 27 OAI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2002). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
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2.
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Nell'evenienza concreta, l'istanza precedente ha fondato la propria valutazione principalmente sugli accertamenti compiuti dal consulente medico dell'UAI dott. L.________, il quale si è confrontato in maniera circostanziata con l'abbondante documentazione agli atti - in parte antecedente alla decisione 4 gennaio 2001 - e ha analizzato in dettaglio l'evoluzione negli anni delle affezioni lamentate dall'interessata. Così, detto sanitario, dopo avere in particolare rilevato l'assenza di riscontri oggettivi in grado di suffragare la presenza di una (grave) ipertensione arteriosa - peraltro, oggigiorno, efficacemente curabile -, ed avere ritenuto poco verosimili gli episodi di tachicardia parossistica e di aritmia attestati dal dott. C.________, ha constatato la normale funzionalità del sistema tiroideo e l'assenza di indicazioni sufficientemente concludenti per una limitazione della capacità lavorativa addebitabile all'epatopatia. Evidenziata l'irrilevanza, a livello invalidante, della sindrome climaterica e della vaginite atrofica come pure della diminuzione dell'udito e della vista, peraltro non documentata, il dott. L.________ ha quindi pure ricordato la mancanza di un rapporto specialistico di un gastroenterologo che confermasse i plurimi disturbi di natura gastro-intestinale lamentati dalla ricorrente. Quanto alle alterazioni degenerative della colonna vertebrale, alla coxartrosi e alla gonartrosi, il consulente incaricato ha osservato come l'UAI ne avesse già tenuto debitamente conto nell'ambito delle sue precedenti valutazioni. Per il resto, in merito alla pretesa resistenza - invocata dallo psichiatra curante dott. M.________ - della patologia ansioso-depressiva alla terapia medicamentosa, il dott. L.________ ha fatto notare come, ciò malgrado, l'insorgente abbia comunque continuato per anni a fare capo alla stessa terapia senza prendere in considerazione la vasta gamma di antidepressivi e ansiolitici altrimenti presente sul mercato. Preso atto delle conclusioni del predetto consulente, che ha parimenti evidenziato l'assenza di un impedimento psichiatrico di rilievo per l'espletamento delle usuali mansioni domestiche, l'autorità commissionale, aderendo alla valutazione dell'amministrazione, ha escluso l'esistenza di un'inabilità tale da giustificare l'erogazione di una rendita d'invalidità.
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3.
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Questa Corte non vede valido motivo per scostarsi dalle chiare e convincenti valutazioni effettuate dalle precedenti istanze. Oltre a non ravvisare elementi suscettibili di infirmare le motivate conclusioni poste a fondamento della pronuncia impugnata, che non appaiono né contraddittorie né inattendibili (in merito al valore probatorio riconosciuto ai pareri medici interni dell'assicurazione cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/ee), il Tribunale giudicante fa notare che tali conclusioni non sono seriamente poste in discussione dalla ricorrente, la quale si limita a produrre della documentazione medica che non apporta elementi supplementari di rilievo e che comunque ha già esaurientemente fatto oggetto di puntuale contestazione da parte dell'amministrazione (sul valore probatorio attribuito ai rapporti dei medici curanti cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc, nel cui ambito questa Corte ha tenuto conto del fatto che, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, piuttosto a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo; cfr. pure sentenza del 15 settembre 2003 in re P., I 407/03, consid. 4.3).
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4.
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Ne discende che i primi giudici e l'UAI potevano a ragione ritenere che, perlomeno fino alla data della decisione impugnata, i disturbi di natura fisica e psichica accusati da B.________ non le impedivano di adempiere le mansioni consuete all'interno dell'economia domestica in misura tale da giustificare l'erogazione di una rendita d'invalidità.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 36a OG, pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 13 settembre 2004
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
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