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Informationen zum Dokument  BGer 7B.175/2004  Materielle Begründung
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BGer 7B.175/2004 vom 23.09.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
7B.175/2004 /viz
 
Sentenza del 23 settembre 2004
 
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
 
Composizione
 
Giudici federali Escher, presidente,
 
Meyer, Hohl,
 
cancelliere Piatti.
 
Parti
 
A.________, ricorrente,
 
contro
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
comminatoria di fallimento,
 
ricorso LEF contro la decisione emanata l'11 agosto 2004 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
L'Ufficio di esecuzione di Lugano ha emesso la comminatoria di fallimento nell'esecuzione promossa dalla X.________ S.A. nei confronti di A.________.
 
2.
 
Con sentenza 11 agosto 2004 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso presentato dalla debitrice contro la predetta comminatoria. Rileva che dall'attestazione riportata sul precetto esecutivo risulta che esso è stato notificato alla debitrice stessa e che l'agente di polizia, che ha proceduto alla notifica, ha confermato tale circostanza in sede di audizione. L'autorità di vigilanza indica poi che, anche volendo invece ritenere per vera la versione dell'escussa, la quale afferma che il precetto è invece stato intimato al di lei marito quando ella era assente all'estero, la notifica appare nondimeno valida: giusta l'art. 64 cpv. 1 LEF quando non si trova l'escusso nella sua abitazione e nel luogo in cui suole esercitare la sua professione, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia. L'autorità cantonale conclude la propria sentenza affermando di non poter esaminare le censure di diritto materiale sollevate con riferimento ai rapporti fra la Y.________ Sagl - di cui l'escussa è socia e gerente - e la X.________ S.A., ma che l'esecuzione può essere annullata o sospesa dopo l'accertamento dell'inesistenza o dell'inesigibilità del debito unicamente dal giudice competente in virtù dell'art. 85a LEF.
 
3.
 
Con ricorso 25 agosto 2004 al Tribunale federale l'escussa sostiene che la Y.________ Sagl ha pagato il debito alla X.________ S.A., che ciononostante quest'ultima non ha ritirato il precetto esecutivo fatto intimare alla ricorrente, che facendo spiccare due precetti separati invece che solidali la creditrice pretende che la stessa fattura venga pagata due volte e che la X.________ S.A. non ha mai consegnato il gruppo motore del banco pizza nonostante reiterate richieste. La ricorrente termina il proprio gravame chiedendo alla creditrice il risarcimento dei danni causati dal mancato ritiro del precetto esecutivo e della comminatoria di fallimento, malgrado l'avvenuto pagamento.
 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
 
4.
 
Il Tribunale federale ha già avuto modo di specificare che un precetto esecutivo, che non menziona che l'escusso risponde solidalmente con altro debitore, non è nullo (sentenza P.1034/86 consid. 2); il creditore ben può precedere simultaneamente contro più debitori (art. 70 cpv. 2 LEF). Ne segue che l'argomentazione ricorsuale, secondo cui la creditrice avrebbe fatto spiccare due precetti separati per il medesimo debito non soccorre la ricorrente e non permette di annullare la comminatoria di fallimento. L'Ufficio di esecuzione risp. l'autorità di vigilanza non ha poi la competenza di annullare l'esecuzione iniziata nei confronti di un debitore nell'eventualità che l'altro debitore solidale abbia pagato il debito (Jager/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4a ed., n. 3 ad art. 70 LEF); a tal fine il condebitore, che ritiene di essere stato liberato dal pagamento dell'altro debitore, deve adire il tribunale del luogo di esecuzione. Pure la richiesta di risarcimento danni dev'essere proposta innanzi al giudice civile.
 
5.
 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela, in quanto ammissibile, infondato. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF).
 
Per questi motivi, la Camera pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
Comunicazione alla ricorrente, alla controparte (X.________ S.A.), all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 23 settembre 2004
 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
 
del Tribunale federale svizzero
 
La presidente: Il cancelliere:
 
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