BGer 2A.75/2004 | |||
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BGer 2A.75/2004 vom 10.11.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2A.75/2004 /biz
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Sentenza del 10 novembre 2004
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Wurzburger, presidente,
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Müller e Yersin,
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cancelliere Bianchi.
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Parti
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A.A.________ e B.A.________,
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istanti,
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contro
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Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,
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viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona,
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Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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revisione della sentenza del Tribunale federale 2A.382/1998 del 7 luglio 1999.
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Fatti:
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A.
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Con notifica di tassazione dell'8 settembre 1997, relativa al biennio 1995/1996, l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha aggiunto al reddito del lavoro dichiarato dai coniugi A.A.________ e B.A.________ un reddito d'altra fonte di fr. 80'000.--. Quest'aggiunta è stata dedotta raffrontando le entrate e le uscite nel periodo di computo e considerando inoltre il fabbisogno necessario in base al tenore di vita dei contribuenti. Confermata su reclamo il 14 aprile 1998, la tassazione è stata invece parzialmente riformata il 2 luglio seguente dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello ticinese, che ha ridotto il reddito d'altra fonte a fr. 57'000.--.
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Adito dagli interessati, con sentenza del 7 luglio 1999 il Tribunale federale ha respinto sia il ricorso di diritto amministrativo, rivolto contro la tassazione in materia di imposta federale diretta, sia, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso di diritto pubblico, relativo all'imposta cantonale. In sostanza, la tesi dei contribuenti, i quali avrebbero ricevuto un prestito di 240 milioni di lire dal padre di A.A.________, residente in Italia, è stata ammessa soltanto in relazione all'importo di 170 milioni, derivante dalla vendita di un immobile. Come già concluso dalla Corte cantonale, la documentazione prodotta è invece stata giudicata insufficiente a comprovare l'ulteriore prestito di 70 milioni di lire.
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B.
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Con scritto del 15 dicembre 2003 indirizzato all'Ufficio di tassazione, i coniugi A.________ hanno chiesto la revisione della suddetta notifica d'imposta. A sostegno di tale richiesta, per dimostrare la concessione del controverso prestito, essi hanno prodotto copia del testamento redatto il 1° ottobre 2000 dal padre di A.A.________, di cui sarebbero venuti a conoscenza dopo il suo decesso, avvenuto il 12 settembre 2003.
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C.
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Il 29 gennaio 2004 il Presidente della Camera di diritto tributario ha trasmesso la domanda di revisione al Tribunale federale, per competenza, relativamente all'imposta federale diretta. Per quanto concerne l'imposta cantonale, la procedura è invece stata sospesa, in attesa del giudizio di questa Corte.
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Chiamate ad esprimersi, la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino non ha formulato particolari osservazioni, mentre la Camera di diritto tributario non si è pronunciata. L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha invece chiesto che l'istanza di revisione sia dichiarata irricevibile.
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D.
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Con lettere del 20 febbraio e del 28 maggio 2004 A.A.________ ha informato, rispettivamente ha trasmesso copia a questa Corte della pubblicazione del testamento del padre.
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Diritto:
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1.
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1.1 Laddove è rivolta contro gli aspetti della sentenza pronunciata dal Tribunale federale il 7 luglio 1999 relativi al ricorso di diritto amministrativo, l'istanza di revisione è di per sé ammissibile (art. 147 cpv. 3 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11]). Al riguardo non occorre che i motivi di revisione posti dagli art. 136 e 137 OG siano adempiuti, ma basta che il richiedente lo pretenda e che siano soddisfatti i requisiti formali minimi previsti dagli art. 140 e 141 OG (DTF 96 I 279 consid. 1; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, pag. 249 segg., n. 8.28, nota 60, con riferimenti). La conclusione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, che postula l'irricevibilità del rimedio in ragione dell'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 137 lett. b OG, non può pertanto essere condivisa.
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1.2 Ammesso che i richiedenti abbiano effettivamente appreso del testamento dopo il decesso del de cujus, l'istanza di revisione, interposta praticamente a tre mesi da quel momento, sarebbe quasi certamente tempestiva: l'art. 141 cpv. 1 OG prescrive infatti un termine di novanta giorni dalla scoperta del motivo di revisione. In virtù della regola prevista dall'art. 32 cpv. 4 lett. a OG, non dovrebbe poi essere di rilievo il fatto che la missiva sia stata diretta all'autorità di tassazione, anziché al Tribunale federale. Per contro, è perlomeno assai dubbio che siano adempiute le rigorose condizioni di motivazione prescritte dall'art. 140 OG, secondo cui la domanda di revisione deve specificare il motivo invocato e giustificare che è fatto valere in tempo utile, indicando inoltre la modificazione della sentenza e la restituzione che sono chieste (Elisabeth Escher, op. cit., n. 8.28). Queste questioni possono ad ogni modo rimanere indecise, poiché, nel caso specifico, risultano prive di portata pratica. Non occorre infine pronunciarsi nemmeno sull'ammissibilità dei documenti prodotti dagli istanti in un secondo tempo, che peraltro non apportano alcuna novità ulteriore.
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2.
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L'unica causa di revisione che può in concreto entrare in linea di conto è quella disciplinata dall'art. 137 lett. b OG. In base a tale norma, la revisione di una sentenza del Tribunale federale è ammissibile quando l'istante, dopo la sentenza, ha conoscenza di fatti nuovi rilevanti o trova prove decisive che non aveva potuto fornire nella procedura precedente.
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2.1 Secondo consolidata giurisprudenza, costituiscono fatti nuovi ai sensi dell'art. 137 lett. b OG solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti (cosiddetti pseudo-nova); i fatti verificatisi dopo la fine del processo o comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti (cosiddetti veri nova), non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; Elisabeth Escher, op. cit., n. 8.21).
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Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b). Analogamente alla prassi sviluppata riguardo ai fatti, anche la produzione dei mezzi di prova è limitata ai pseudo-nova. La novità deve quindi rapportarsi soltanto alla scoperta dell'elemento probatorio posteriormente al giudizio di cui è chiesta la revisione; la prova, come tale, deve comunque essere preesistente (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. V, Berna 1992, n. 2.3.3 ad art. 137; Elisabeth Escher, op. cit., n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132).
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Come indica il testo legale, i nuovi fatti e le nuove prove devono inoltre essere rilevanti, rispettivamente decisive. Un fatto è importante, secondo l'art. 137 lett. b OG, se è idoneo a modificare la fattispecie su cui si basa il giudizio a tal punto da mutarne le conseguenze giuridiche in senso favorevole all'istante (DTF 127 V 353 consid. 5b; 121 IV 317 consid. 2; 118 II 199 consid. 5). Alla stessa stregua, una prova è concludente quando bisogna riconoscere che avrebbe indotto il giudice a statuire in modo diverso, se ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale (DTF 127 V 353 consid. 5b).
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2.2 Nelle concrete evenienze, il fatto nuovo di cui gli istanti si prevalgono è il testamento del padre di uno dei coniugi. Ora, questo documento è stato allestito il 1° ottobre 2000, ossia posteriormente al giudizio del Tribunale federale, del 7 luglio 1999, che dovrebbe venir sottoposto a revisione. Il fatto in questione si è pertanto verificato, e non solo è stato scoperto, dopo la fine del precedente procedimento. Già dal profilo temporale, il testamento non adempie pertanto i presupposti per legittimare una domanda di revisione in virtù dell'art. 137 lett. b OG, né a titolo di fatto nuovo, né quale nuovo mezzo di prova.
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Ad ogni modo, in base a queste disposizioni di ultima volontà, di tre proprietà immobiliari appartenenti al defunto, due sono state assegnate congiuntamente a A.A.________ e alla sorella, mentre un ulteriore fondo, adibito a laboratorio e garage, è stato lasciato esclusivamente a quest'ultima. Secondo gli interessati, il privilegio accordato alla figlia deriverebbe dalla volontà di rimettere su un piano di parità gli eredi e dimostrerebbe quindi l'erogazione, precedentemente negata, del prestito litigioso all'istante. L'entità della discriminazione di quest'ultimo in via testamentaria è tuttavia rimasta del tutto imprecisata. Inoltre, dal trattamento verosimilmente diverso dei figli non ne consegue ancora in maniera inequivocabile che, in vita, il padre abbia effettivamente concesso un prestito ad uno dei due, né, più specificatamente, che il controverso importo di 70 milioni di lire provenga effettivamente dal genitore. Non è neppure dato di vedere in che modo questo testamento proverebbe che il padre, all'epoca, disponeva della liquidità necessaria a finanziare una simile operazione. L'atto invocato non costituisce quindi né un fatto rilevante, né un mezzo di prova decisivo. Neanche da questo profilo vi sono perciò le premesse per legittimare una revisione della sentenza del 7 luglio 1999.
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3.
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In esito alle considerazioni che precedono, l'istanza di revisione, nella misura in cui è ammissibile, va pertanto respinta. Essa può essere evasa secondo la procedura prevista dall'art. 143a cpv. 1 OG.
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La tassa di giustizia va posta solidalmente a carico degli istanti, secondo soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 7, 153 cpv. 1 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
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Per questi motivi, visto l'art. 143 cpv. 1 OG, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, l'istanza di revisione è respinta.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico degli istanti, con vincolo di solidarietà.
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3.
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Comunicazione agli istanti, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni.
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Losanna, 10 novembre 2004
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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