BGer 5C.162/2004 | |||
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BGer 5C.162/2004 vom 11.11.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.162/2004 /biz
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Sentenza dell'11 novembre 2004
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II Corte civile
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Composizione
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Giudici federali Raselli, presidente,
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Nordmann, Marazzi,
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cancelliere Piatti.
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Parti
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A.Y.________,
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attrice e ricorrente, patrocinata
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dall'avv. Mauro von Siebenthal,
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contro
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B.Y.________,
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patrocinata dall'avv. Gianfrancesco Beltrami,
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C.Y.________,
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convenuti e opponenti.
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Oggetto
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accesso necessario,
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ricorso per riforma subordinatamente per nullità contro la sentenza emanata il 2 giugno 2004 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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1.
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A.Y.________, B.Y.________ e C.Y.________ compongono la comunione ereditaria fu D.Y.________ e sono proprietari delle particelle n. 794, 795 (prive di sbocchi sulla pubblica via) e 793 RFD di Z.________. Tali fondi formano un semicerchio intorno alla particella n. 175, che si trova a sud-est, di proprietà di B.Y.________.
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2.
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Il 22 dicembre 1998 A.Y.________ ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna gli altri componenti della Comunione ereditaria con una petizione tendente, in sostanza, all'ottenimento di un diritto di passo necessario sulla particella n. 175 in favore dei mappali n. 794 e 795 e di un analogo diritto di passo a favore del fondo n. 794 e a carico della particella n. 795. Il coerede C.Y.________ ha aderito alla petizione, mentre le coeredi E.Y.________ (deceduta nel corso della causa) e B.Y.________ hanno proposto la reiezione dell'azione. Con sentenza 26 febbraio 2003 il Pretore ha accolto la petizione, gravato la particella n. 175 di un accesso veicolare dietro versamento di un'indennità di fr. 20'800.-- e ingiunto a B.Y.________ di astenersi da qualsiasi opera atta ad ostacolare l'esercizio del passo nonché di demolire un muro costruito a confine fra i mappali n. 175 e 795.
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3.
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Con sentenza 2 giugno 2004 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto, in quanto ricevibile, l'appello presentato da B.Y.________, ha annullato il giudizio di prima istanza e rinviato l'incartamento al Pretore affinché inviti l'attrice a completare la petizione, riprenda gli atti omessi, integri l'istruttoria ed emani una nuova decisione nel senso dei considerandi. Ha invece dichiarato privo d'oggetto l'appello presentato da C.Y.________. La Corte cantonale ha reputato che, in applicazione dell'art. 602 cpv. 2 CC, quando vengono fatti valere diritti della successione tutti i membri della comunione ereditaria devono agire insieme; qualora un coerede si rifiuti di partecipare ad un atto giuridico riguardante un bene della successione esiste unicamente la possibilità di chiedere la nomina di un rappresentante ai sensi dell'art. 602 cpv. 3 CC. La Corte cantonale ha poi rilevato che giusta l'art. 45 CPC ticinese, in caso di mancata partecipazione di tutti gli interessati alla petizione, il giudice sospende la causa ed invita le persone che hanno proposto l'atto a provvedere entro un termine adeguato alla sua completazione (cpv. 1) e che se la completazione richiesta non avviene il giudice stralcia la causa dal ruolo (cpv. 2). L'autorità cantonale ha altresì ritenuto che il proprietario, il quale domanda un accesso carrozzabile al suo fondo, deve prioritariamente far capo agli istituti del diritto amministrativo in materia di pianificazione del territorio e che in concreto nulla risulta sulle eventuali iniziative intraprese dall'attrice.
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4.
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Il 15 luglio 2004 A.Y.________ ha impugnato la sentenza di appello sia con un ricorso di diritto pubblico, sia con un ricorso per riforma, subordinatamente per nullità. Con il primo rimedio postula l'annullamento della decisione impugnata, con il secondo chiede che la decisione cantonale sia riformata nel senso che la legittimazione attiva e passiva delle parti sia riconosciuta e che gli atti siano ritornati alla Corte cantonale per statuire e dichiarare irricevibile, subordinatamente respingere l'appello di B.Y.________. Con il ricorso per nullità domanda infine l'annullamento della sentenza impugnata. Della motivazione del ricorso per riforma, subordinatamente per nullità, in esame si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei considerandi che seguono.
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5.
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Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei rimedi che gli vengono sottoposti (DTF 130 III 76 consid. 3.2.2 pag. 81 seg., 129 II 453 consid. 2 pag. 456, con rinvii).
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6.
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In linea di principio il ricorso per riforma è unicamente ammissibile contro decisioni finali (art. 48 cpv. 1 OG). Una decisione è finale ai sensi di tale norma se il supremo Tribunale cantonale ha deciso sul merito della pretesa o si è rifiutato di giudicarla per un motivo che impedisce in modo definitivo che essa possa essere nuovamente fatta valere fra le medesime parti (DTF 128 III 250 consid. 1a con rinvii). Giusta l'art. 50 cpv. 1 il ricorso per riforma è eccezionalmente ammissibile contro decisioni pregiudiziali o incidentali - che non concernono le prescrizioni di diritto federale sulla competenza per materia, per territorio o internazionale (art. 49 cpv. 1 OG) - emanate separatamente dal merito allorquando una decisione finale può in tal modo essere provocata immediatamente e la durata e le spese dell'assunzione delle prove sarebbero così considerevoli da giustificare, per evitarle, il ricorso immediato al Tribunale federale.
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Nella fattispecie la sentenza impugnata non è manifestamente finale, perché il Tribunale cantonale non ha deciso nel merito la lite né si è rifiutato di farlo per un motivo che impedisce che la pretesa possa essere nuovamente fatta valere fra le parti, ma si è limitato a rinviare la causa per nuovo giudizio al giudice di prime cure: una siffatta decisione di rinvio è incidentale ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 OG (DTF 127 III 433 consid. 1b/aa-bb). In concreto non sono però dati i presupposti previsti da tale norma per impugnare una decisione pregiudiziale o incidentale. L'art. 50 cpv. 1 OG presuppone infatti la possibilità per il Tribunale federale di poter, in caso di accoglimento del ricorso, pronunciare immediatamente una decisione finale. In concreto, dalle stesse conclusioni prese dall'attrice, che chiede il rinvio degli atti al Tribunale cantonale affinché questo dichiari inammissibile o respinga l'appello della convenuta, emerge l'impossibilità per il Tribunale federale di provocare una decisione finale che termina il processo. Ne segue che il ricorso per riforma si rivela inammissibile. L'attrice potrà tuttavia riproporre le critiche rivolte contro questa decisione incidentale in un eventuale ricorso diretto contro una decisione finale a lei sfavorevole (art. 48 cpv. 3 OG).
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7.
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Infine, nel medesimo atto ricorsuale l'attrice ha proposto a titolo subordinato e prudenziale un ricorso per nullità, affermando che la Corte di appello ha applicato il diritto cantonale, e segnatamente l'art. 45 CPC, invece del diritto federale relativo alla legittimazione attiva. Sennonché con tale argomentazione ella pare misconoscere che i giudici cantonali hanno dapprima negato in applicazione delle norme del diritto successorio (e quindi del diritto federale) la legittimazione attiva dell'attrice ad agire da sola (sentenza impugnata, consid. 7 e 8) e solo in seguito hanno determinato la procedura da seguire in base alla legge processuale cantonale (sentenza impugnata, consid. 9). Vista l'errata premessa su cui si basa l'attrice, pure il ricorso per nullità dev'essere dichiarato inammissibile, atteso che l'art. 68 cpv. 1 lett. a OG presuppone un'effettiva applicazione del diritto cantonale.
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8.
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Da quanto precede discende che sia il ricorso per riforma che il ricorso per nullità si rivelano inammissibili. In concreto si giustifica prelevare un'unica tassa di giustizia complessiva per entrambi i rimedi, la quale segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso per riforma è inammissibile.
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2.
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Il ricorso per nullità è inammissibile.
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3.
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La tassa di giustizia complessiva di fr. 2500.-- è posta a carico dell'attrice.
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4.
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Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 11 novembre 2004
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In nome della II Corte civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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