BGer 6S.341/2004 | |||
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BGer 6S.341/2004 vom 17.11.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6S.341/2004 /biz
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Sentenza del 17 novembre 2004
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Corte di cassazione penale
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Composizione
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Giudici federali Schneider, presidente,
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Wiprächtiger, Karlen,
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cancelliere Garré.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico,
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6528 Camorino,
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Giudice della Pretura penale,
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via dei Gaggini 1, 6500 Bellinzona
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Oggetto
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violazione della legge sulla circolazione stradale (multa),
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ricorso per cassazione contro la sentenza del Giudice della Pretura penale del 31 agosto 2004.
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Fatti:
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A.
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Il 23 aprile 2004 la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino infliggeva ad A.________ una multa di fr. 100.--, perché il 29 gennaio 2004, in territorio di Mendrisio, alla guida del veicolo targato X.________, non osservava il segnale "svoltare a sinistra".
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B.
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Il 31 agosto 2004 il Presidente della Pretura penale respingeva il ricorso interposto dall'interessato e confermava integralmente la decisione dipartimentale.
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C.
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A.________ insorge con tempestivo ricorso contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale domandando "di trovare una motivazione giuridicamente sostenibile" per non dovere pagare la multa, "il cui importo, opportunamente maggiorato, verrà [...] versato alla Lega ticinese contro il cancro".
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D.
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Il Presidente della Pretura penale rinuncia a presentare osservazioni al ricorso. Non sono state chieste altre osservazioni.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità del rimedio esperito, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 II 311 consid. 1 e rinvii).
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1.2 Il ricorso per cassazione può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale (art. 269 PP) ed è ammissibile solo contro le decisioni di ultima istanza cantonale, con l'esclusione delle sentenze dei tribunali inferiori che abbiano deciso in istanza cantonale unica (art. 268 PP). La Corte di cassazione penale del Tribunale federale è vincolata dagli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale (art. 277bis cpv. 1 seconda frase PP). Incombe al ricorrente di esporre in modo conciso quali sono le norme di diritto federale violate e in cosa consiste tale violazione. Egli non deve criticare accertamenti di fatto né proporre eccezioni ed impugnazioni nuove (art. 273 cpv. 1 lett. b PP). Se la Corte di cassazione del Tribunale federale dichiara fondato il ricorso per quanto concerne l'azione penale, essa annulla la decisione impugnata e rinvia la causa all'autorità cantonale perché decida di nuovo (art. 277ter cpv. 1 PP).
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1.3 Così come è formulata la domanda del ricorrente di "trovare una motivazione giuridicamente sostenibile" per annullare la sua multa, non sarebbe dunque ammissibile, perché esula dalle competenze del Tribunale federale (DTF 125 IV 298 consid. 1). Tuttavia, tenuto conto del fatto che il ricorrente non è assistito da un legale, la sua richiesta viene eccezionalmente interpretata quale domanda implicita di annullamento della decisione dell'ultima istanza cantonale.
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1.4 La sentenza qui impugnata pur essendo pronunciata da un tribunale cantonale inferiore non costituisce decisione di istanza cantonale unica ai sensi dell'art. 268 n. 1 seconda frase PP, visto che il Giudice della Pretura penale è stato adito mediante ricorso contro la precedente decisione dell'autorità amministrativa. In base a consolidata giurisprudenza il ricorso per cassazione è dunque in linea di massima ammissibile (DTF 127 IV 220 consid. 1b e riferimento). Sennonché il ricorrente si limita a richiamare le argomentazioni contenute nella sua precedente corrispondenza contenziosa con le autorità cantonali, senza spiegare quali sarebbero le norme di diritto federale violate e in cosa consiste la violazione. Si tratta di un modo di argomentare inammissibile in ambito di ricorso per cassazione. D'altro canto il ricorrente, anche in sede cantonale, non ha mai contestato né i fatti all'origine della sanzione in esame né l'applicabilità delle norme di diritto federale alla base della sentenza impugnata, segnatamente gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr). Il ricorrente denuncia piuttosto l'opportunità economica ed ecologica del segnale che ha ammesso di non avere osservato. Nel ricorso all'ultima istanza cantonale fa valere in particolare quanto segue, come possiamo leggere nella stessa sentenza impugnata a pag. 2:
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"Ora mi rivolgo a questa Lodevole Pretura sperando che un riesame porti, con l'annullamento della multa, all'inizio di una azione tendente a fare modificare le attuali disposizioni del traffico in quanto inique, discriminatorie, antieconomiche, antiecologiche e, quel che è peggio, ridicole nei loro risultati".
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Contestate vengono dunque le scelte di politica del traffico adottate dall'autorità competente nella località in cui è avvenuta l'infrazione. Il ricorrente stesso ammette però esplicitamente che la decisione impugnata non viola norme del diritto federale. Anche da questo profilo le critiche risultano quindi inammissibili, tanto più che in base alla giurisprudenza del Tribunale federale la segnaletica stradale va di regola rispettata anche nel caso, qui comunque nemmeno prospettato dal ricorrente, dell'esistenza di vizi procedurali particolarmente gravi, visto che altrimenti verrebbe seriamente messa in pericolo la sicurezza stradale (DTF 113 IV 123; v. pure la sentenza 6S.51/1995 del 26 aprile 1995, consid. 3, nonché 6S.633/1996 del 28 ottobre 1996, consid. 2).
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La posa di segnali è per altro regolamentata in maniera precisa sia dalla legislazione federale che da quella cantonale, le quali prevedono specifici rimedi di diritto per contestare segnali e demarcazioni che non corrispondono alle prescrizioni, segnatamente quando sono stati utilizzati segnali o demarcazioni non previsti, sono stati collocati segnali o demarcazioni senza necessità, oppure mancano dove sono necessari (art. 106 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza federale sulla segnaletica stradale: RS 741.21; v. pure Bussy/ Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3a ed., Losanna 1996, pag. 1042 e seg.). Dalla documentazione agli atti non risulta però, ed il ricorrente nemmeno lo sostiene, che siano mai state adite le vie legali per contestare la decisione di posa del segnale. Nessun cittadino è legittimato a contestare la posa di un segnale nei modi scelti dal ricorrente, il quale, invece di percorrere le regolari vie ricorsuali messe a disposizione dalla procedura amministrativa, ha deciso di ignorarlo deliberatamente, infrangendo così una norma della circolazione stradale, con tutti i rischi che questo comporta per la sicurezza, sia sua che degli altri utenti della strada.
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1.5 Per questi motivi il ricorso risulta inammissibile e la sentenza impugnata viene confermata.
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2. Le spese seguono la soccombenza (art. 278 cpv. 1 PP).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino e al Giudice della Pretura penale.
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Losanna, 17 novembre 2004
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In nome della Corte di cassazione penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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