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Informationen zum Dokument  BGer I 512/2003  Materielle Begründung
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BGer I 512/2003 vom 24.12.2004
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa
 
{T 7}
 
I 512/03
 
Sentenza del 24 dicembre 2004
 
IIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Grisanti, cancelliere
 
Parti
 
L.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Paolo Luisoni, viale Stazione 16, 6501 Bellinzona,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente
 
Istanza precedente
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
(Giudizio del 10 giugno 2003)
 
Fatti:
 
A.
 
Mediante decisione del 26 marzo 1998, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), preso atto della situazione economica e medica, caratterizzata da uno stato d'ansia generalizzata, un'anemia e uno stato post-isterectomia totale, ha posto L.________, nata nel 1950, gerente, insieme al marito, di un esercizio pubblico di B.________, al beneficio di una mezza rendita dell'assicurazione per l'invalidità stante un grado d'invalidità del 50%.
 
Nell'ambito di un procedimento di revisione promosso nel dicembre 1999, l'amministrazione, fondandosi sui risultati di una perizia pluridisciplinare commissionata al Servizio X.________, ha confermato per provvedimento del 29 agosto 2002 il diritto alla mezza rendita riconoscendo all'interessata, nella sua professione di gerente di ristorante e in altre attività simili, un'incapacità di guadagno e di lavoro del 60%.
 
B.
 
Patrocinata dall'avv. Paolo Luisoni, L.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Facendo sostanzialmente valere un peggioramento della situazione psichiatrica - per la quale il proprio medico curante, dott. B.________, le avrebbe attestato un grado d'inabilità del 75% -, e contestando la valutazione amministrativa riguardante lo stato reumatologico, l'interessata ha chiesto l'annullamento della decisione querelata e il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità con effetto dal 1° dicembre 1999.
 
Attribuito pieno valore probatorio alle conclusioni dei responsabili del Servizio X.________, che, dopo approfondito esame, avevano evidenziato un miglioramento della situazione psichiatrica, la stazionarietà della patologia ematologica e un lieve peggioramento di quella reumatologica, la Corte cantonale, statuendo per giudice unico, ha respinto il gravame per pronuncia del 10 giugno 2003.
 
C.
 
L.________, sempre rappresentata dall'avv. Luisoni, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale ripropone, in accoglimento del gravame, la richiesta di una rendita intera a dipendenza di un grado d'invalidità del 75%. A motivazione del ricorso, l'insorgente contesta il giudizio impugnato in particolare nella misura in cui quest'ultimo l'avrebbe, a torto, considerata quale gerente amministrativa dell'esercizio pubblico, falsando con ciò la reale situazione lavorativa e limitativa del suo stato invalidante, senza per il resto avere debitamente tenuto conto delle considerazioni del dott. B.________ che, solo dal profilo psichiatrico, le aveva attestato un grado d'invalidità del 75%.
 
Mentre l'UAI propone la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. Allegando una dichiarazione già agli atti, L.________ si è sostanzialmente riconfermata nelle proprie conclusioni con scritto del 16 ottobre 2003.
 
Diritto:
 
1.
 
Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione il primo giudice, confermando l'operato dell'amministrazione, abbia negato alla ricorrente il riconoscimento, in via di revisione, del diritto a una rendita intera.
 
2.
 
2.1 Nei considerandi dell'impugnato giudizio, l'autorità giudiziaria cantonale ha già ampiamente esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali applicabili in materia, che definiscono in particolare l'invalidità e il livello pensionabile e disciplinano i requisiti per la revisione della rendita (art. 4, 28, 29 e 41 LAI, nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2002 [DTF 129 V 4 consid. 1.2 con riferimenti]). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza tuttavia ribadire che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3 %, e a una mezza rendita se è invalido almeno al 50 %.
 
2.2 Giova inoltre rammentare che, giusta l'art. 41 LAI, se il grado di invalidità del beneficiario di una rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa. Costituisce motivo di revisione ogni modificazione rilevante nelle circostanze di fatto suscettibili di influire sul grado di invalidità. Al fine di accertare l'esistenza di una simile modificazione si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all'epoca del provvedimento litigioso (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimento; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b), fermo restando che un differente apprezzamento (ad es. della capacità di lavoro) di una situazione essenzialmente invariata non costituisce un motivo di revisione (DTF 112 V 371 consid. 2b).
 
3.
 
Fondandosi sulle risultanze della perizia pluridisciplinare messa in atto dagli specialisti del Servizio X.________, ritenuta completa e convincente, il primo giudice ha negato i presupposti per procedere a una revisione della rendita, rilevando in particolare che le contrastanti valutazioni del medico curante, dott. B.________, attestanti una inabilità lavorativa del 75% dal solo profilo psichiatrico, non sarebbero atte a mettere in dubbio le conclusioni dei suddetti periti dal momento che non avrebbero reso verosimile un peggioramento dello stato di salute di L.________ giustificante un simile innalzamento del tasso d'invalidità.
 
3.1 Come rettamente ricordato dall'istanza precedente a proposito del valore probatorio attribuito ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili, in assenza di indizi concreti suscettibili di fare dubitare della loro fondatezza, il giudice non vi si discosta se essi sono resi da specialisti riconosciuti, sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza dell'incarto, e giungono a conclusioni logiche e convincenti (DTF 125 V 353 consid. 3b/bb, 122 V 161 consid. 1c; cfr. per es. pure sentenza del 9 aprile 2002 in re L., I 379/01, consid. 3b). In relazione alle attestazioni del medico curante questa Corte ha per contro già ripetutamente decretato che il giudice, secondo la generale esperienza della vita, può ritenere che, in dubbio, alla luce del rapporto di fiducia esistente col paziente, egli attesta a suo favore (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/cc e sentenze ivi citate).
 
Con riferimento ai rapporti del Servizio X.________, ad essi può essere riconosciuta, dal profilo della garanzia dell'indipendenza e dell'imparzialità dei periti incaricati, piena affidabilità, non esistendo alcun vincolo per cui il centro medico di accertamento sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione per l'invalidità (DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
 
3.2 Nella perizia pluridisciplinare fatta esperire dal Servizio X.________, in cui sono in particolare confluiti, dopo approfondito esame, gli esiti delle valutazioni espresse dai dott. M.________ e T.________ per la parte psichiatrica, nonché dai dott. E.________ e A.________ per gli aspetti ematologici rispettivamente reumatologici, gli specialisti intervenuti, dott. R.________ e N.________, ricostruita l'anamnesi della peritanda e posta la diagnosi di probabile malattia di Osler-Rendu, fibromialgia, modica periartropatia omeroscapolare cronica calcificata bilaterale, modica tendinite cronica di De Quervain al polso destro, dito a scatto IV alla mano destra e lieve sindrome ansiosodepressiva reattiva, hanno evidenziato, complessivamente, solo lievi variazioni delle patologie presentate dalla ricorrente.
 
3.3 Con riferimento alla situazione psichiatrica, gli esperti - non da ultimo anche sulla base delle dichiarazioni rese dall'interessata stessa alla dott.ssa M.________, alla quale L.________ aveva riferito di avere imparato a "gestire, con sufficiente controllo della situazione, i propri vissuti soggettivi" - hanno in particolare rilevato che l'assicurata non presenta elementi psicopatologici compatibili con un disturbo psichiatrico maggiore e denota, anche sul piano sociale, una discreta capacità di adattamento. Aderendo alla valutazione della dott.ssa M.________, che, in data 27 maggio 2002, aveva messo in evidenza un miglioramento significativo, negli ultimi anni, del quadro psicopatologico "che al momento limita solo nella misura del 20% la capacità lavorativa", il dott. N.________ ha quindi osservato che le limitazioni lavorative dal profilo psichiatrico sono "veramente modeste". Per il resto, i periti del Servizio X.________, al termine di ulteriori approfonditi consulti, dai quali sono emersi una situazione ematologica stazionaria e un lieve peggioramento della patologia reumatologica, hanno concluso per un'incapacità lavorativa globale massima del 60%.
 
3.4 Alla luce delle indagini, complete e convincenti esperite dal Servizio X.________, a ragione l'istanza precedente ha ritenuto di potervi attribuire pieno valore probatorio.
 
3.5 Per quanto attiene per contro alle divergenti valutazioni del dott. B.________, esse non appaiono altrettanto chiare e convincenti e soprattutto non sono tali da mettere in dubbio le conclusioni dei periti del Servizio X.________, sulle quali può fondarsi il presente giudizio.
 
3.5.1 Poco chiaro e convincente è, in ordine di tempo, il rapporto del 28 febbraio 2000 del predetto sanitario. In esso, il dott. B.________, dopo avere in particolare osservato che "per quel che riguarda l'evoluzione della sua patologia, rispetto all'ultimo rapporto AI dell'ottobre 1997, non vi è un gran cambiamento" e avere indicato al punto n. 1.5 del rapporto, laddove gli si chiedeva se "L'assicurato presenta un'incapacità di lavoro nell'esercizio della professione o nell'attività finora svolta?", un grado d'incapacità lavorativa del 50%, al punto 4.1 dello stesso referto è giunto a tutt'altra conclusione, attestando un peggioramento dell'abilità lavorativa, ridottasi al 20-40%. Tale valutazione contrasta peraltro pure con quanto certificato successivamente, il 18 aprile 2000, dal dott. X.________, anch'egli medico curante di L.________, il quale, dopo avere evidenziato una situazione stazionaria e identica, dal profilo diagnostico, a quella già constatata ad es. in occasione del rapporto del 17 marzo 1997 e avere riconfermato la presenza, dal profilo emotivo, di uno stato di depressione con pianto facile, accompagnato da malessere generale e sensazione di freddo su tutto il corpo, ha fissato al 50% il tasso di inabilità lavorativa complessivo.
 
3.5.2 Analogo discorso vale quindi pure per l'attestato 13 febbraio 2001, nel quale il dott. B.________, dopo avere unicamente rilevato l'assenza di un miglioramento della patologia psichica e avere per il resto fatto stato di una situazione sostanzialmente non nuova, ha osservato che l'incapacità lavorativa rimaneva nella misura del 50-70%.
 
3.5.3 Né è tale da inficiare le conclusioni del Servizio X.________ la dichiarazione 3 maggio 2002 dello stesso dott. B.________. Questa, infatti, oltre a non apportare nuovi elementi che non fossero già sostanzialmente noti in precedenza, e a riferire in particolare, in contrasto con le tavole processuali, di una continua perdita di peso - passato dai 45 kg nel marzo 1997 ai 51 kg nel maggio del 2002 -, non tiene conto della discreta capacità di adattamento emersa in occasione del consulto del 27 maggio 2002 da parte della dott.ssa M.________ ed è pertanto incompleta. Detto certificato non sembra quindi considerare che l'interessata, come riferito ad es. ai periti del Servizio X.________, continuava, ancora nel maggio 2002, a lavorare al 40-50% quale gerente del ristorante - provvedendo alla direzione dell'esercizio, ai controlli della sala, all'accoglienza degli ospiti nonché, seppur con accresciuta fatica, al servizio ai tavoli -, e non spiega adeguatamente in che cosa consisterebbe la regressione riscontrata negli ultimi mesi giustificante il riconoscimento di un grado d'invalidità del 75%.
 
4.
 
Resta ora da esaminare se, come pretende la ricorrente, le precedenti istanze abbiano mal valutato la natura e l'incidenza delle reali attività svolte dall'interessata nell'ambito del suo lavoro, falsando di conseguenza la valutazione della situazione invalidante. L'insorgente sembra in particolare rimproverare al giudice cantonale e all'amministrazione di averla considerata, contrariamente alla situazione effettiva, quale gerente amministrativa dell'esercizio pubblico ignorando il fatto che essa in realtà si occuperebbe dei lavori più pesanti. Sulla scorta di tali considerazioni e in virtù del fatto che il dott. A.________ le avrebbe riconosciuto una limitazione lavorativa del 70% in attività pesanti, L.________ assevera di essere già solo dal profilo reumatologico inabile al lavoro in tale misura.
 
4.1 Anche questa censura è tuttavia infondata. Chiamato dai periti del Servizio X.________ ad esprimersi sulla situazione reumatologica ed evidenziato come l'attività di "proprietaria" di un ristorante comprenda mansioni amministrative e di sorveglianza da un lato, per le quali egli ha attestato una inabilità del 30%, come pure, dall'altro lato, lavori più pesanti, per i quali lo stesso ha quantificato la limitazione al 70%, il dott. A.________ ha valutato complessivamente al 50% il tasso di incapacità lavorativa nell'attività abituale.
 
Tale valutazione non presta il fianco a critica alcuna ed è conforme ai dati altrimenti desumibili dall'inserto. Da esso si evince in particolare che già in data 17 novembre 1993 l'assicurata aveva dichiarato nei confronti dell'amministrazione di gestire, insieme al marito, il ristorante Bar S._________, precisando che la sua attività constava di una importante parte amministrativa spaziante dall'ordinazione della merce e del materiale, all'organizzazione del personale e alla sua formazione. Tale dichiarazione è quindi stata oggetto di verifica da parte dell'ispettorato AI, il quale, nel novembre 1997, nel corso di un'inchiesta economica per indipendenti, ha avuto modo di constatare come il lavoro direttivo (direzione, controllo e formazione del personale, controllo della cassa, contatto con fornitori, decorazione dei locali, ricezione della clientela, presentazione dei menu, ecc.) assorbisse, prima dell'insorgenza del danno alla salute, il 60% dell'intera attività, contro il 40% dedicato al servizio, alla cucina e alle pulizie, e come questa percentuale fosse rimasta proporzionalmente invariata anche in seguito al sopraggiungere del danno. La qualifica di gerente emerge quindi dai certificati 28 febbraio 2000 e 13 febbraio 2001 del dott. B.________, oltre ad essere stata riportata, in base a quanto riferito dall'interessata, dai periti del Servizio X.________ ancora nel maggio 2002 ("Mansionario: attualmente la peritanda provvede alla direzione del ristorante, ai controlli della sala, all'accoglienza degli ospiti. Manualmente ella dichiara di servire anche ai tavoli, ma sempre con più fatica").
 
4.2 In tali condizioni, l'apprezzamento del Servizio X.________, che, riprendendo le conclusioni del dott. A.________, ha valutato, dal profilo reumatologico, al 50% il tasso d'incapacità lavorativa nell'attività abituale è frutto di un'analisi attenta e prudente della situazione reale (la limitazione del 30% e del 70% in attività svolte nella misura del 60%, rispettivamente del 40%, dando un grado di inabilità complessivo del 46%).
 
4.3 La dichiarazione del 30 marzo 2000, invocata dalla ricorrente a sostegno della propria tesi e in chiaro contrasto con le tavole processuali - soprattutto nella misura in cui rileva che dal 1995 il marito avrebbe gestito personalmente e senza alcun aiuto il ristorante -, non consente di modificare il convincimento di questo Tribunale.
 
5.
 
Infine, l'insorgente sembra voler dedurre il riconoscimento di un grado d'invalidità del 75% pure dal fatto che questa percentuale si otterrebbe dalla somma delle singole inabilità lavorative. Sennonché, giova rammentare alla ricorrente che la determinazione del grado di incapacità lavorativa globale di un assicurato affetto da diverse patologie deve avvenire sulla base di una valutazione complessiva, come hanno attentamente e prudentemente fatto i periti del Servizio X.________, e non può conseguire dalla mera addizione matematica delle singole inabilità parziali (DTF 123 V 50 consid. 3b, 98 V 171 consid. 4a; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, pag. 138 seg.).
 
6.
 
In esito alle suesposte considerazioni, il giudizio cantonale e la decisione amministrativa vanno confermati, mentre il ricorso di L.________ dev'essere disatteso.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 24 dicembre 2004
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
 
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