BGer 2A.34/2005 | |||
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BGer 2A.34/2005 vom 25.01.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2A.34/2005 /viz
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Sentenza del 25 gennaio 2005
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Merkli, presidente,
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Wurzburger, Müller,
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cancelliera Ieronimo Perroud.
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Parti
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A.A.________,
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ricorrente, patrocinata dall'avv. Cesare Lepori,
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contro
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
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Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
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via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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permesso di dimora (cambiamento di cantone),
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ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del 3 dicembre 2004 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Il 22 gennaio 2001 A.A.________ (1977), cittadina bosniaca, è stata autorizzata - nonostante fosse stato prolato nei suoi confronti un divieto d'entrata in Svizzera valevole fino al 12 marzo 2002 - ad entrare nel nostro Paese per potersi sposare il giorno successivo con il cittadino svizzero B.A.________ (1953). Per tal motivo le competenti autorità zurighesi le hanno rilasciato un permesso di dimora, regolarmente rinnovato, l'ultimo volta fino al 22 gennaio 2005. Ella ha anche beneficiato di un "consenso" (cfr. art. 8 cpv. 2 LDDS [RS 142.20] e 14 cpv. 5 ODDS [RS 142.201]) accordatole il 5 luglio 2001 dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino per poter lavorare a Bellinzona, il quale è stato ugualmente rinnovato fino al 22 gennaio 2005.
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Con giudizio su ricorso emesso il 30 giugno 2003 dalle competenti autorità bosniache, è stato pronunciato il divorzio dei coniugi A.________. Riconosciuta e resa esecutiva dalle competenti autorità svizzere l'11 febbraio 2004 la decisione di divorzio è stata iscritta nel registro delle famiglie del comune di origine di B.A.________ il 26 febbraio 2004.
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B.
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Il 13 luglio 2004 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino ha respinto l'istanza sottopostale il 23 marzo 2004 da A.A.________, volta ad ottenere un permesso di dimora (cambiamento di cantone) per vivere a Bellinzona dove già lavorava (cfr. "consenso" del 5 luglio 2001). Ha considerato, in sostanza, che l'interessata, divorziata da un cittadino svizzero, non poteva appellarsi ad alcun disposto che le conferisse un diritto al rilascio di un permesso di dimora nel Cantone Ticino e le ha fissato un termine al 31 agosto 2004 per lasciare il territorio cantonale. La decisione è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato ticinese il 21 settembre 2004, il quale ha anche pronunciato la decadenza del "consenso" di cui beneficiava l'interessata.
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Con sentenza del 3 dicembre 2004 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile per difetto di competenza il gravame esperito contro il citato giudizio governativo.
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C.
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Il 20 gennaio 2005 A.A.________ ha presentato un ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che gli atti vengano rinviati all'autorità precedente per un nuovo giudizio. In via subordinata domanda che la sentenza querelata sia annullata e che le venga concesso un permesso di dimora nel Cantone Ticino.
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Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
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Diritto:
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1.
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Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 129 III 107 consid. 1 e richiami).
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2.
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2.1 Per prassi costante, una decisione d'irricevibilità emessa da un'autorità di ultima istanza cantonale, anche se fondata sul diritto procedurale cantonale, può essere impugnata con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale laddove l'autorità, se avesse esaminato il merito del gravame, avrebbe dovuto applicare il diritto federale (DTF 127 II 264 consid. 1a; 124 II 499 consid. 1b; 123 II 231 consid. 2 e rispettivi rinvii).
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La vertenza avviata dinanzi alle autorità cantonali prendeva spunto dalla richiesta formulata dalla ricorrente di poter beneficiare del rilascio di un permesso di dimora in seguito al cambiamento di cantone. Se fosse stato ammissibile, il gravame presentato dall'insorgente davanti alla Corte cantonale avrebbe riguardato nel merito una problematica disciplinata dal diritto federale. In linea di principio è quindi data la via del ricorso di diritto amministrativo.
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2.2 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e art. 4 LDDS; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1 e riferimenti).
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2.3 A torto la ricorrente si richiama all'art. 7 LDDS. Infatti il suo matrimonio con un cittadino svizzero è stato sciolto per divorzio nel 2003 con sentenza cresciuta in giudicato ed è durato poco più di due anni e mezzo: la norma non trova quindi applicazione nel caso concreto. La ricorrente non adduce poi, a ragione, che ella avrebbe diritto, in base ad una norma di un trattato internazionale, al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno. Infine va ricordato, come peraltro rilevato nel giudizio querelato, che un permesso di dimora vale esclusivamente per il cantone che l'ha concesso; in caso di cambiamento di cantone dev'essere chiesta una nuova autorizzazione, sulla quale concessione le competenti autorità cantonali decidono liberamente (art. 4 e 8 cpv. 1 e 3 LDDS in relazione con l'art. 14 cpv. 3 ODDS; cfr. pure DTF 126 II 265 consid. 2). In altre parole il fatto di beneficiare di un permesso di dimora accordatole dalle autorità zurighesi - il quale è peraltro scaduto dal 22 gennaio 2005 - non conferisce alla ricorrente alcun diritto al rilascio di un analogo permesso da parte delle autorità ticinesi.
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Premesse queste considerazioni e ritenuta la mancanza di un diritto al permesso richiesto, la presente impugnativa è pertanto inammissibile.
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3.
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3.1 Manifestamente inammissibile, il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. Con l'evasione del gravame, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
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3.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 OG).
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Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione.
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Losanna, 25 gennaio 2005
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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