BGer 4P.248/2004 | |||
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BGer 4P.248/2004 vom 08.02.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.248/2004 /viz
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Sentenza dell'8 febbraio 2005
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I Corte civile
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Composizione
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Giudici federali Corboz, presidente,
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Rottenberg Liatowitsch, Zappelli, giudice supplente,
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cancelliera Gianinazzi.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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patrocinato dall'avv. Carlo Maccanetti,
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contro
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B.________,
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opponente,
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patrocinato dall'avv. Elvezio Lorenzetti,
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II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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art. 9 Cost. (apprezzamento delle prove),
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 20 settembre 2004 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Il 6 gennaio 1992 A.________ ha sottoscritto un riconoscimento di debito nei confronti di B.________ per fr. 200'000.--, impegnandosi nel contempo a restituire tale somma, senza interessi, entro il 30 novembre 1992.
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B.
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Entrambe le parti riconoscono l'avvenuto rimborso di fr. 100'000.--.
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Controversa è per contro la restituzione dell'importo rimanente. A.________ reputa infatti che il debito sia stato saldato il 30 marzo 1993, mediante un versamento da parte della "sua" ditta X.________ AG di Zollikon. B.________ sostiene invece che il pagamento della X.________ AG si inserisce nel quadro dei rapporti esistenti tra lui e questa società, sicché esso non può in nessun caso essere considerato come versamento per conto di A.________, atto ad estinguere il debito. Egli contesta inoltre l'asserita identità tra la società ed il debitore, donde l'impossibilità di ammettere un'eventuale compensazione.
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C.
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Il litigio è sfociato in una procedura esecutiva contro A.________.
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L'azione di disconoscimento di debito da lui introdotta è stata respinta dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città il 10 giugno 2003. Il giudice ha infatti ritenuto non dimostrato che il pagamento fatto dalla X.________ AG fosse destinato alla parziale estinzione del debito di A.________, il quale non ha nemmeno provato che vi fosse identità economica con la società. È stata per contro accertata l'esistenza di un debito della X.________ AG nei confronti di B.________, così che questi, in mancanza di indicazioni in punto alla causale del versamento, poteva legittimamente ritenere ch'esso fosse da imputare a tale debito e non a quello privato di A.________.
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D.
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Con sentenza del 20 settembre 2004 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'impugnativa presentata dal soccombente, confermando in sostanza le conclusioni pretorili, anche se con una motivazione parzialmente diversa.
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Come il primo giudice, anche la massima istanza cantonale ha infatti negato ad A.________ la possibilità di estinguere il proprio debito compensandolo con il credito vantato dalla X.________ AG nei confronti di B.________, non essendovi identità fra le parti. Per quanto concerne il motivo del versamento effettuato dalla società, la Corte ticinese ha invece osservato come essa abbia aperto nella propria contabilità un conto sul quale l'importo di fr. 100'000.-- è stato rubricato quale mutuo da lei concesso allo stesso B.________. Qualora si fosse trattato di un pagamento per conto di A.________ - destinato ad estinguere il debito contratto il 6 gennaio 1992 - la società lo avrebbe semmai rubricato quale mutuo a favore di questi.
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E.
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Contro questa decisione A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale, il 22 ottobre 2004, sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma. Con il primo rimedio, fondato sulla violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.), egli ha postulato l'annullamento della sentenza cantonale.
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Nelle osservazioni del 9 dicembre 2004 B.________ ha proposto la reiezione del gravame, mentre il Tribunale d'appello ha rinunciato a presentare osservazioni.
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Diritto:
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1.
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Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG un ricorso di diritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del parallelo ricorso per riforma (DTF 122 I 81 consid. 1). Nel caso in esame non vi è motivo di derogare alla regola.
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2.
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Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 130 I 312 consid. 1 pag. 317).
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2.1 Il ricorrente dichiara a più riprese di volersi prevalere della violazione del divieto dell'arbitrio nell'applicazione del diritto federale, segnatamente dell'art. 8 CC. Sennonché la sua censura si scontra con il principio della sussidiarietà assoluta del ricorso per diritto pubblico, sancito dall'art. 84 cpv. 2 OG.
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In virtù di questa norma il ricorso di diritto pubblico è infatti ammissibile solamente se la pretesa violazione di diritto non può essere sottoposta al tribunale o a un'altra autorità federale mediante azione o altro rimedio. Ora, l'applicazione arbitraria del diritto federale implica a fortiori una violazione di questo e deve pertanto essere fatta valere nell'ambito di un ricorso per riforma, allorquando tale rimedio giuridico - come nel caso in esame, trattandosi di una causa civile con un valore litigioso superiore a fr. 8'000.-- (art. 46 OG) - è proponibile (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.6.3 ad art. 43 OG, pag. 140).
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Nella misura in cui verte sull'applicazione dell'art. 8 CC il ricorso di diritto pubblico deve pertanto venir dichiarato inammissibile.
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2.2 In coda al gravame il ricorrente si duole della carente motivazione della decisione impugnata. Formulata in maniera generica, questa censura non ossequia i requisiti di motivazione posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG sicché risulta d'acchito inammissibile.
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Sia come sia, quand'anche si volesse ammettere che il ricorrente abbia inteso prevalersi della violazione del diritto di essere sentito nella forma del diritto ad una decisione motivata (art. 29 cpv. 2 Cost.), egli non avrebbe miglior fortuna. L'autorità giudiziaria non deve infatti pronunciarsi su tutti gli argomenti sottopostile, ma può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (DTF 126 I 97 consid. 2b). Una motivazione può in particolare essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (DTF 129 I 232 consid. 3.2 con rinvii). Tale è il caso in esame, la Corte ticinese avendo chiaramente spiegato le ragioni che l'hanno portata a concludere che il ricorrente non ha fornito la prova dell'estinzione del debito, prova ne sia anche il fatto ch'esse vengono criticate nel presente gravame.
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3.
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Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di aver apprezzato in maniera arbitraria il materiale probatorio agli atti.
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3.1 Prima di chinarsi sui singoli argomenti esposti nel gravame vale la pena di rammentare che, per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata.
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Il Tribunale federale annulla una sentenza per violazione dell'art. 9 Cost. solo se il giudice cantonale abusa dell'ampio margine di apprezzamento concessogli ed emana un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1 con rinvii).
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Incombe alla parte che ricorre l'onere di dimostrare che l'autorità cantonale ha emanato una decisione arbitraria nel senso appena descritto. A tal fine è necessario motivare il gravame in maniera dettagliata e precisa, conforme ai rigorosi dettami dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG. Non ci si può limitare a contrapporre il proprio parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto e di ricercare la corretta applicazione delle norme invocate (DTF 128 I 295 consid. 7a pag. 312). Quando, come nel caso in rassegna, viene censurata la valutazione del materiale probatorio, è in particolare necessario dimostrare che il giudice ha manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso senza valida ragione di tener conto un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure che ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
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3.2 A prescindere dalla questione della ricevibilità delle censure ricorsuali sotto il profilo della motivazione, la decisione impugnata resiste alla censura di arbitrio.
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3.2.1 Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente ribadisce innanzitutto l'esistenza dell'identità economica tra lui e la società, a suo dire ammessa dal giudice di prima istanza. La Corte cantonale avrebbe omesso di tenere nella debita considerazione le dichiarazioni rilasciate dalla teste C.________ e di prestare la dovuta attenzione al fatto che lo chèque del 30 marzo 1993 era stato allestito su sua richiesta.
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Giovi anzitutto rilevare il carattere temerario del richiamo alla pronunzia pretorile, avendo il primo giudice espressamente stabilito, al consid. 5.4, che "l'affermazione secondo cui vi sarebbe identità economica fra A.________ e la X.________ AG (...) non è stata provata."
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Il Tribunale d'appello è giunto alla medesima conclusione. Nella sentenza impugnata si legge infatti che "dalle tavole processuali nulla risulta in merito alla pretesa identità". Effettivamente la massima istanza cantonale non è entrata nel dettaglio degli argomenti del ricorrente; ciò non significa tuttavia ch'essa non li abbia esaminati. Ad ogni modo, a fronte della chiara contestazione dell'opponente, la decisione di non ritenere determinanti le dichiarazioni della teste - la quale si è peraltro limitata a definire genericamente il ricorrente "titolare" della società, senza pronunciarsi sull'identità - o le circostanze in cui sarebbe avvenuto l'allestimento dello chèque non può essere definita arbitraria, considerato come già il Pretore avesse ben indicato che la prova dell'asserita identità sarebbe stata possibile mediante l'indicazione del numero di azioni detenute dal ricorrente, il quale non ha (mai) fornito la benché minima informazione al riguardo.
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3.2.2 Nella misura in cui critica la valutazione dei documenti versati agli atti sub doc. 6 e doc. 7 - che hanno indotto il primo giudice ad ammettere l'esistenza di un debito della società nei confronti dell'opponente - il ricorso si avvera manifestamente privo di ogni fondamento, non avendo la Corte cantonale ripreso questa tesi. Al contrario, rilevato come la società abbia contabilizzato il noto versamento quale mutuo all'opponente, il Tribunale d'appello ha stabilito che mediante tale pagamento la società era divenuta sua creditrice.
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Pur criticandola, il ricorrente non dimostra per quale ragione la conclusione dei giudici ticinesi a questo proposito sarebbe manifestamente sbagliata. In particolare egli non prova che la rubricazione di tale versamento quale mutuo a suo favore sarebbe stata impossibile.
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4.
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Manifestamente infondato, il ricorso di diritto pubblico dev'essere respinto in quanto ammissibile.
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Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 6'000.-- all'opponente per ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 8 febbraio 2005
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In nome della I Corte civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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