BGer 7B.25/2005 | |||
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BGer 7B.25/2005 vom 22.02.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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7B.25/2005 /viz
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Sentenza del 22 febbraio 2005
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Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
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Composizione
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Giudici federali Hohl, presidente,
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Meyer, Marazzi,
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cancelliere Piatti.
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Parti
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X.________ AG in liquidazione,
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ricorrente,
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contro
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Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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avviso di pignoramento,
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ricorso LEF contro la decisione emanata il
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14 gennaio 2005 dalla Camera di esecuzione
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e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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1.
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La X.________ AG in liquidazione ha chiesto all'Ufficio di esecuzione di Lugano la continuazione dell'esecuzione promossa nei confronti di K.________, allegando una "decisione" con cui un tribunale arbitrale avrebbe rigettato in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo interposta dall'escussa. In seguito a tale richiesta, l'Ufficio ha emesso l'avviso di pignoramento e ha convocato l'escussa a presentarsi con una serie di documenti.
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2.
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Con sentenza 14 gennaio 2005 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha accolto un ricorso presentato da K.________ e ha dichiarato nulli sia l'avviso di pignoramento che la citazione. Ha altresì dichiarato irricevibile il ricorso presentato dalla X.________ AG in liquidazione. L'autorità di vigilanza, dopo aver ricordato che giusta l'art. 274c CO nel caso di locali d'abitazione non è possibile escludere la competenza di autorità di conciliazione e giudiziarie in favore di tribunali arbitrali, ha ritenuto che il rigetto dell'opposizione non può essere pronunciato da un tribunale arbitrale. Ha considerato irrilevante la tardività del ricorso dell'escussa, reputando nullo il proseguimento dell'esecuzione avvenuto senza un valido rigetto dell'opposizione. I giudici cantonali hanno considerato inammissibile il rimedio presentato dalla X.________ AG in liquidazione sia perché hanno negato che il diritto di procedura cantonale preveda la possibilità di impugnare la decisione con cui viene conferito effetto sospensivo al gravame della controparte, sia perché - con riferimento alla richiesta di condurre il processo in tedesco - hanno ritenuto che la procedura debba svolgersi in italiano, la lingua ufficiale del Cantone Ticino.
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3.
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Con ricorso del 4 febbraio 2005 alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale la X.________ AG in liquidazione postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento dell'effetto sospensivo concesso dal presidente dell'autorità di vigilanza al rimedio cantonale della controparte, l'annullamento della sentenza 14 gennaio 2005 dell'autorità di vigilanza, l'immediata continuazione dell'esecuzione promossa nei confronti di K.________, nonché il proseguimento del processo in lingua tedesca, l'intimazione di una traduzione tedesca del ricorso cantonale della controparte e una nuova possibilità di presentare osservazioni a tale rimedio. Dei - prolissi e confusi - motivi del ricorso si dirà, per quanto necessario ai fini del presente giudizio, nei considerandi che seguono.
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Non sono state chieste risposte.
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4.
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4.1 Giusta l'art. 37 cpv. 3 OG la sentenza del Tribunale federale è redatta in una lingua ufficiale, di regola quella della decisione impugnata. In concreto non vi è motivo di derogare a tale principio, atteso che la ricorrente è una società anonima, la quale per definizione non parla alcun idioma particolare (sentenza 1A.32/2000 del 19 giugno 2000 consid. 1), e che dal ricorso emerge che la decisione impugnata è stata capita.
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4.2 Il diritto cantonale prescrive la lingua che dev'essere utilizzata nella procedura cantonale (art. 20a cpv. 3 LEF). Le argomentazioni - contenute nel ricorso - sulla mancata possibilità di condurre in tedesco la procedura innanzi alle autorità ticinesi attengono quindi al diritto cantonale. Sollevate nell'ambito di un ricorso fondato sull'art. 19 cpv. 1 LEF, rimedio con cui può unicamente essere fatta valere una violazione del diritto federale, esse si rivelano di primo acchito irricevibili.
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5.
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Con l'emanazione della sentenza dell'autorità di vigilanza, la decisione del suo presidente di conferire effetto sospensivo al rimedio dell'escussa è divenuta caduca (sentenza 5P.162/1994 dell'8 luglio 1994 consid. 2b). Poiché la procedura ricorsuale prevista dalla LEF presuppone un interesse attuale e concreto e che essa non permette di semplicemente far accertare una - pretesa - violazione del dovere di diligenza degli organi preposti all'esecuzione forzata o della loro autorità di vigilanza (cfr. DTF 128 III 468 consid. 2.3; 120 III 107 consid. 2), pure le lamentele attinenti al conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio cantonale si rivelano inammissibili.
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6.
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Come correttamente indicato nella sentenza impugnata, con dovizia di rinvii dottrinali (Daniel Staehelin, Commento basilese, n. 19 ad art. 79 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 79 LEF; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 64; v. anche Max Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, pag. 604 nota a piè di pagina 48), un tribunale arbitrale non può - validamente - rigettare l'opposizione interposta ad un precetto esecutivo. Atteso che questa opinione è perfettamente conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 5P.55/1990 del 7 marzo 1990 consid. 2), anche le censure proposte contro tale motivazione si rivelano infondate.
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7.
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In queste circostanze, ricordato che secondo la costante giurisprudenza sono inficiati di nullità assoluta gli atti posteriori alla notifica del precetto esecutivo effettuati dall'Ufficiale prima che l'opposizione sia stata ritirata o rigettata dal giudice (sentenza 7B.29/2002 del 14 marzo 2002 consid. 2c; DTF 92 III 55 con rinvii), l'autorità di vigilanza ha giustamente dichiarato nulli sia l'avviso di pignoramento che la citazione emessi dall'Ufficio.
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8.
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Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella ridotta misura in cui risulta ammissibile. Con l'evasione del gravame la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca. Vista la temerarietà del ricorso si giustifica prelevare una tassa di giustizia di fr. 500.-- (art. 20a cpv. 1 secondo periodo LEF).
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Per questi motivi, la Camera pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alla ricorrente, alla controparte (K.________, patrocinata dall'avv. Patrick Braunschweig), all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Losanna, 22 febbraio 2005
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In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
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del Tribunale federale svizzero
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La presidente: Il cancelliere:
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