VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1P.353/2004  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1P.353/2004 vom 25.02.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.353/2004 /viz
 
Sentenza del 25 febbraio 2005
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Féraud, presidente,
 
Reeb, Fonjallaz,
 
cancelliere Gadoni.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Curzio Fontana,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
viale Franscini 3, 6500 Bellinzona,
 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia,
 
via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
indennità a seguito del proscioglimento dell'accusato,
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
 
il 12 maggio 2004 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Con decreto d'accusa dell'8 aprile 2002 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha ritenuto A.________ colpevole di circolazione in stato di ebrietà e di infrazione alle norme della circolazione stradale e ne ha proposto la condanna a dieci giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, e al pagamento di una multa di fr. 1'000.--. Gli rimproverava di avere, a Bellinzona, il 10 febbraio 2002, condotto la sua autovettura VW Polo in stato di leggera ubriachezza e di avere, circolando in tale condizione, negligentemente perso la padronanza del veicolo, sbandato sulla sua destra e urtato così contro un palo dell'illuminazione.
 
L'accusato ha interposto opposizione al decreto. Gli atti del procedimento sono quindi stati trasmessi dal Procuratore pubblico all'allora competente Pretore del distretto di Bellinzona per il dibattimento, durante il quale il difensore ha chiesto il proscioglimento dell'imputato dall'accusa di circolazione in stato di ebrietà. Egli ha per contro ammesso l'infrazione alle norme della circolazione stradale e chiesto che fosse inflitta soltanto una multa ridotta. Con giudizio del 3 giugno 2002, detto Pretore ha riconosciuto l'accusato autore colpevole di entrambe le infrazioni, riducendo tuttavia la pena detentiva a sei giorni, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, siccome il reato di circolazione in stato di ebrietà non sarebbe stato commesso contemporaneamente alla perdita di padronanza del veicolo, bensì precedentemente, in occasione di uno spostamento effettuato un'ora e mezza prima dell'incidente.
 
B.
 
Adita dall'accusato, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP), con giudizio del 25 novembre 2002, ha annullato la sentenza pretorile nella misura in cui condannava l'imputato per circolazione in stato di ebrietà e rinviato gli atti al Pretore viciniore per una nuova decisione nel senso dei considerandi. La CCRP ha rilevato che l'accusato era stato condannato per una fattispecie non contemplata nel decreto di accusa, sicché spettava ad altro Pretore riprendere la procedura, contestando all'imputato la nuova imputazione, garantendogli il diritto di essere sentito. Il nuovo giudizio doveva poi commisurare la pena tenendo conto della condanna per l'infrazione alle norme della circolazione stradale non impugnata dall'accusato e quindi cresciuta in giudicato. La CCRP gli ha quindi assegnato un'indennità di fr. 800.-- a titolo di ripetibili, a carico dello Stato del Cantone Ticino.
 
C.
 
Investito del procedimento, con sentenza del 18 marzo 2003 il giudice della Pretura penale ha per finire prosciolto l'imputato dall'accusa di circolazione in stato di ebrietà. Ritenuta la condanna per contravvenzione alle norme della circolazione stradale, pronunciata dal Pretore del distretto di Bellinzona il 3 giugno 2002 e cresciuta in giudicato, il nuovo giudice gli ha inflitto una multa di fr. 350.--.
 
D.
 
Il 1° aprile 2003 A.________ ha presentato alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) una domanda d'indennità secondo l'art. 317 CPP/TI, chiedendo la rifusione delle spese di patrocinio di complessivi fr. 3'494,40.
 
La Corte cantonale, statuendo il 12 maggio 2004, ha respinto l'istanza. Ha ritenuto che il versamento di un indennizzo ai sensi dell'art. 317 CPP/TI presupponeva il proscioglimento totale dell'accusato, ciò che in concreto non si realizzava, visto ch'egli, in relazione allo stesso complesso di fatti, era comunque stato condannato per l'imputazione di contravvenzione alle norme della circolazione stradale. Secondo la CRP, gli art. 317 segg. CPP/TI non prevederebbero il versamento di un'indennità proporzionata al grado di proscioglimento dell'accusato, l'assegnazione di eventuali ripetibili essendo del resto disciplinata dall'art. 9 cpv. 6 CPP/TI.
 
E.
 
A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo. In via subordinata postula il riconoscimento dell'indennità esposta dinanzi alla CRP. Il ricorrente fa valere l'arbitrio nell'applicazione dell'art. 317 CPP/TI. Sostiene che, non avendo mai contestato l'infrazione alle norme della circolazione stradale per la perdita di padronanza del veicolo, la procedura verteva solo sull'accusa di circolazione in stato di ebrietà, dalla quale è stato infine totalmente prosciolto.
 
F.
 
La CRP si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il Ministero pubblico chiede la reiezione del ricorso.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Presentato tempestivamente contro una decisione dell'ultima istanza cantonale e fondato sulla pretesa violazione di diritti costituzionali del cittadino, il ricorso è di massima ammissibile dal profilo degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86, 87 e 89 cpv. 1 OG. La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 88 OG).
 
1.2 Con la riserva di eccezioni qui non adempiute, il ricorso di diritto pubblico ha natura meramente cassatoria (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1 e rinvii). In quanto il ricorrente chieda più dell'annullamento della sentenza impugnata, segnatamente di riformarla in via subordinata e di riconoscergli l'indennità chiesta in sede cantonale, il gravame è inammissibile. D'altra parte la CRP ha respinto la domanda dell'istante perché egli non sarebbe stato "prosciolto" ai sensi dell'art. 317 CPP/TI: essa non ha quindi esaminato la nota professionale presentata dal legale, sicché il giudizio sull'ammontare di un eventuale indennizzo sarebbe in questa sede comunque prematuro per il mancato esaurimento delle istanze cantonali (cfr. art. 86 cpv. 1 OG).
 
2.
 
2.1 Il ricorrente rimprovera alla CRP di essere incorsa nell'arbitrio per avere manifestamente disatteso la portata dell'art. 317 CPP/TI, omettendo di considerare che le imputazioni nei suoi confronti riguardavano due fattispecie distinte, che una soltanto era stata da lui impugnata ed era per finire sfociata in un proscioglimento. Rileva, in sostanza, che riguardo all'accusa di circolazione in stato di ebrietà, l'unica litigiosa, egli sarebbe stato oggetto di un'assoluzione piena. Sostiene, inoltre, che in modo arbitrario la Corte cantonale avrebbe equiparato la fattispecie litigiosa al caso in cui un accusato è condannato per un reato meno grave rispetto a quello inizialmente imputato.
 
2.2 Per giurisprudenza costante una decisione è arbitraria quando violi gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o quando contrasti in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Il Tribunale federale, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico per arbitrio, esamina unicamente se l'applicazione del diritto attuata dall'autorità cantonale sia oggettivamente sostenibile, ritenuto che non può essere ravvisato arbitrio nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o addirittura preferibile; il Tribunale si scosta dalla soluzione scelta dall'ultima istanza cantonale solamente se essa appaia insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo. Inoltre, l'annullamento del giudizio impugnato si giustifica unicamente quando esso è arbitrario nel suo risultato e non solo nella sua motivazione (DTF 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 273 consid. 2.1 e rinvii).
 
2.3 Secondo l'art. 317 CPP/TI, l'accusato prosciolto ha diritto a un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale. La CRP, rilevato che i lavori preparatori non precisavano la nozione di "proscioglimento" dell'art. 317 CPP/TI, ha ritenuto che un'indennità si giustificava solo nel caso di proscioglimento totale, ciò che non si realizzava tuttavia in concreto, il ricorrente essendo comunque stato riconosciuto colpevole di infrazione alle norme della circolazione stradale e condannato al pagamento di una multa e delle spese processuali. La Corte cantonale ha al proposito rammentato di avere già negato il requisito del "proscioglimento", e di avere quindi rifiutato il versamento di un'indennità, in un caso di derubricazione da violazione grave (art. 90 n. 2 LCStr) a violazione semplice (art. 90 n. 1 LCStr) delle norme della circolazione stradale.
 
2.4 Esaminando l'applicazione da parte della Corte di giustizia ginevrina dell'art. 379 cpv. 1 CPP/GE, che pure prevede la possibilità di versare un'indennità all'accusato che ha subito un pregiudizio nell'ambito di un procedimento penale conclusosi con un'assoluzione o un abbandono, il Tribunale federale ha ritenuto non arbitrario negare di principio un simile indennizzo quando la qualifica di omicidio intenzionale dei fatti incriminati sia stata derubricata in quella, meno grave, di omicidio colposo. La Corte ginevrina considerava infatti quale "proscioglimento" essenzialmente la decisione che accertava l'infondatezza dell'azione penale, ciò che non comprendeva l'ipotesi di una diversa qualifica giuridica dei fatti incriminati, essendo in tal caso il perseguimento penale di principio giustificato. Il Tribunale federale ha considerato che tale interpretazione restrittiva della nozione di proscioglimento corrispondesse al senso attribuibile all'art. 379 cpv. 1 CPP/GE e non fosse quindi costitutiva di arbitrio (cfr. sentenza 1P.263/1997 del 12 novembre 1997, consid. 2, pubblicata in SJ 1998, pag. 333 segg.).
 
In concreto, tuttavia, non si è confrontati a un caso di derubricazione, il ricorrente essendo stato perseguito per gli specifici e distinti reati di infrazione alle norme della circolazione stradale e di guida in stato di ebrietà ed essendo stato definitivamente prosciolto dal secondo capo d'imputazione. Certo, entrambe le accuse riguardavano reati in materia di circolazione stradale che sarebbero stati commessi dal ricorrente in vicine circostanze di tempo e di luogo, segnatamente a Bellinzona il mattino del 10 febbraio 2002. Le fattispecie perseguite erano quindi connesse nella fase dell'inchiesta, in cui gli atti d'indagine erano comunque giustificati anche solo per quanto concerne l'imputazione di infrazione alle norme della circolazione stradale, ammessa dallo stesso ricorrente e poi confermata con giudizio di colpevolezza. Una connessione era inoltre data in occasione del primo dibattimento, quando l'imputazione di guida in stato di ebrietà rimproverata all'accusato era ancora riferita al momento della perdita di padronanza del veicolo.
 
Con il giudizio del Pretore del distretto di Bellinzona, al ricorrente è tuttavia stata prospettata una nuova fattispecie riguardo all'imputazione di guida in stato di ebrietà, dimostratasi per finire infondata e sfociata nel proscioglimento. Tale nuova fattispecie ha imposto l'avvio di specifici atti di procedura per la difesa dell'accusato, segnatamente un ricorso per cassazione alla CCRP e un secondo dibattimento davanti al giudice della Pretura penale, che gli hanno quindi comportato un dispendio supplementare di un certo rilievo. Del resto, per quanto concerne lo specifico capo d'imputazione di guida in stato di ebrietà, poiché la nuova fattispecie non era contemplata nel decreto d'accusa, di per sé si sarebbe imposta l'emanazione di un nuovo decreto (cfr. art. 250 cpv. 4 CPP/TI) e quindi una procedura distinta. Ciò non si è in concreto verificato semplicemente perché il ricorrente vi aveva, perlomeno implicitamente, rinunciato (cfr. sentenza CCRP del 25 novembre 2002, consid. 4; cfr. inoltre Rep. 1999, pag. 360 segg.).
 
Nelle esposte circostanze, la procedura successiva al primo dibattimento, vertente essenzialmente sulla nuova fattispecie relativa all'accusa di guida in stato di ebrietà, ha assunto una portata propria, sostanzialmente indipendente rispetto a quella che ha comportato la condanna per la contravvenzione alle norme della circolazione stradale e con la quale, dopo il primo processo, non può quindi più essere considerata strettamente connessa (cfr. Ruth Wallimann Baur, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, tesi, Zurigo 1998, pag. 41/42; Alex Zindel, Kosten- und Entschädigungsfolgen im Strafverfahren des Kantons Zürich, tesi, Zurigo 1972, pag. 97 seg.). Visto il maggiore aggravio derivato al ricorrente per l'accusa, autonoma, oggetto del proscioglimento e rilevata l'evidente differenza tra la pena inizialmente proposta (dieci giorni di detenzione sospesi condizionalmente per tre anni oltre a una multa di fr. 1'000.--) e la condanna finale (multa di fr. 350.--), la decisione di negare di principio al ricorrente un'indennità per gli atti successivi al primo processo risulta per finire insostenibile nel risultato. A proposito, non da ultimo, si può rilevare che, in caso di revisione di un processo penale, l'art. 319 CPP/TI prevede il diritto a un'indennità ai sensi dell'art. 317 CPP/TI non soltanto quando in seguito alla revisione intervenga un'assoluzione, ma anche quando sia pronunciata una pena inferiore a quella subita: ora, quest'ultima evenienza può verificarsi, oltre nel caso in cui ai fatti imputati venga data una qualifica giuridica diversa, con conseguenze punitive meno gravi, anche quando l'imputato sia prosciolto da talune accuse.
 
2.5 Neppure è determinante il fatto che il ricorrente abbia ottenuto dinanzi alla CCRP un'indennità per ripetibili e che ulteriori ripetibili avrebbero eventualmente potuto essere riconosciute anche dalle autorità giudicanti di prima istanza. L'indennità prevista dall'art. 317 segg. CPP/TI si fonda infatti su una normativa speciale rispetto alla disposizione di carattere generale dell'art. 9 cpv. 6 CPP/TI, che disciplina la possibilità per l'autorità giudicante di assegnare ripetibili nell'ambito della decisione sulle spese (cfr. rapporto dell'8 novembre 1994 della Commissione speciale per l'esame del CPP/TI). Del resto, nella nota professionale prodotta dinanzi alla CRP con l'istanza d'indennità, il patrocinatore del ricorrente ha correttamente dedotto le ripetibili già riconosciute.
 
3.
 
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere accolto e la sentenza impugnata annullata. Non si prelevano spese (art. 156 cpv. 1 OG), mentre si giustifica di assegnare al ricorrente un'indennità per ripetibili della sede federale, a carico dello Stato del Cantone Ticino.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
 
2.
 
Non si preleva una tassa di giustizia.
 
3.
 
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
 
4.
 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 25 febbraio 2005
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).