BGer 1P.45/2004 | |||
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BGer 1P.45/2004 vom 28.02.2005 | |
Tribunale federale
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{T 1/2}
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1P.45/2004 /viz
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Sentenza del 28 febbraio 2005
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, presidente,
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Nay, Eusebio,
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cancelliere Gadoni.
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Parti
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Comune di Lamone, 6814 Lamone,
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rappresentato dal Municipio,
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ricorrente,
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contro
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Comune di Origlio, 6945 Origlio, rappresentato dal Municipio e patrocinato dall'avv. Gardo Petrini,
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Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino,
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via E. Bossi 3, 6901 Lugano.
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Oggetto
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approvazione del progetto definitivo per la posa di due barriere su un sentiero in territorio di Origlio,
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
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il 9 dicembre 2003 dal Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Il fondo part. n. 452 di Origlio forma un collegamento sterrato che si diparte dalla strada di servizio part. n. 276 di Origlio in direzione ovest, aggira la tenuta Donaggio (part. n. 454), continua lungo il confine con il Comune di Lamone e porta infine a Cureglia. Il tracciato è definito quale sentiero dal piano regolatore comunale di Origlio, approvato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 13 gennaio 1993.
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Nel periodo dal 1° al 31 luglio 2002 sono stati pubblicati gli atti per la posa su questo fondo, in territorio di Origlio, di due doppie barriere, l'una all'imbocco e l'altra presso l'angolo sud a confine con i Comuni di Lamone e Cureglia. Secondo la relazione tecnica, l'intervento è destinato ad impedire il transito veicolare, se non di servizio, per permettere unicamente il passaggio di pedoni, biciclette e cavalli.
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B.
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Durante il periodo di pubblicazione degli atti, il Comune di Lamone si è opposto al progetto ed ha subordinatamente chiesto di modificare i piani. Ha contestato essenzialmente la chiusura del tracciato al traffico veicolare, visto ch'esso servirebbe pure alcuni fondi sul territorio di Lamone, altrimenti non raggiungibili con i veicoli. Al proposito ha ritenuto l'interesse suo e dei Comuni di Cureglia e Cadempino, pure confinanti, al mantenimento di un accesso veicolare prevalente rispetto a quello di Origlio alla pedonalizzazione il fondo.
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C.
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Con decisione del 9 dicembre 2003 il Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino ha respinto l'opposizione e approvato il progetto definitivo. Ha ritenuto che la posa delle barriere non alterava la funzione di sentiero pedonale già sancita dal piano regolatore e costituiva una miglioria. Ha poi rilevato che, contestando l'intervento progettato e quindi la pedonalizzazione del percorso, l'opponente in sostanza rimetteva in discussione il contenuto del piano regolatore, malgrado non fossero in concreto dati i presupposti per un suo esame pregiudiziale. Il Tribunale di espropriazione ha nondimeno ritenuto che il Comune di Origlio non avesse disatteso il suo obbligo di coordinazione con i piani regolatori dei Comuni vicini ed ha per finire considerato il progetto litigioso sorretto da un sufficiente interesse pubblico e rispettoso del principio della proporzionalità.
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D.
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Il Comune di Lamone impugna questa decisione con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Propone inoltre di accogliere la sua opposizione al progetto e di negare di conseguenza allo stesso l'approvazione. Il ricorrente fa valere una violazione degli art. 9 e 29 Cost. Rimprovera all'Autorità cantonale un accertamento incompleto dei fatti, riguardo alle insufficienti possibilità di accessi alternativi ai fondi siti sul suo territorio vicini al tracciato litigioso, e contesta essenzialmente l'interesse alla pedonalizzazione del percorso.
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E.
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Il Tribunale di espropriazione si riconferma nella sua decisione mentre il Comune di Origlio chiede di respingere il ricorso.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II 388 consid. 1, 306 consid. 1.1).
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1.2 Con la decisione impugnata il Tribunale di espropriazione ha respinto l'opposizione del ricorrente e approvato il progetto definitivo relativo alla posa di due barriere sul tracciato pedonale part. n. 452 di Origlio. Si tratta di un giudizio finale emanato dall'ultima istanza cantonale secondo l'art. 33 cpv. 4 della legge cantonale sulle strade, del 23 marzo 1983.
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1.3 La criticata decisione, che approva la posa delle contestate barriere, potrebbe aggravare l'accesso a taluni fondi siti sul territorio del Comune confinante e qui ricorrente, non direttamente serviti mediante un accesso veicolare sul proprio territorio. La sentenza impugnata può quindi influire sulle scelte del Comune ricorrente in materia pianificatoria, toccandolo nella sua qualità di detentore del pubblico potere: esso è di principio legittimato, giusta l'art. 88 OG, a invocare l'asserita violazione della propria autonomia (DTF 114 Ia 466 consid. 1). Se l'autonomia sussista e sia stata disattesa è questione di merito e non di legittimazione (DTF 129 I 410 consid. 1.1, 128 I 3 consid. 1c 136 consid. 1.2). Nondimeno, il Tribunale federale si pronuncia nel merito solo se il Comune ricorrente invoca la sua autonomia conformemente a quanto sancito dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 114 Ia 73 consid. 2a, 80 consid. 1b, 315 consid. 1b; sentenza 1P.252/2000 del 15 dicembre 2000 nella causa Comune di Cimo, consid. 2c/aa, pubblicata in RDAT II-2001 n. 1 pag. 3).
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1.4 Prevalendosi della sua autonomia un Comune può fra l'altro esigere che le autorità cantonali di ricorso o di vigilanza osservino da un lato i limiti formali posti dalla legge e dall'altro applichino in modo corretto il diritto materiale determinante. Il Comune può quindi invocare anche la lesione del diritto di essere sentito (art. 29 Cost.) e del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.), non però a titolo indipendente, ma soltanto in stretta connessione con quella della sua autonomia (DTF 129 I 290 consid. 2.3, 410 consid. 2.3, 121 I 218 consid. 2a). Quando il ricorso con cui si fa valere la violazione dell'autonomia comunale è fondato su norme di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina liberamente la decisione impugnata, mentre restringe la sua cognizione all'arbitrio per quelle di rango inferiore, l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti (DTF 129 I 290 consid. 2.3, 128 I 136 consid. 2.2).
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1.5 Con la riserva di eccezioni qui non adempiute, il ricorso di diritto pubblico ha natura meramente cassatoria (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1 e rinvii). In quanto il ricorrente chieda più dell'annullamento della sentenza impugnata, segnatamente di accogliere la sua opposizione e di negare l'approvazione al progetto, il gravame è inammissibile.
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2.
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2.1 Il ricorrente sostiene che, a torto, il Tribunale di espropriazione avrebbe ritenuto l'interesse del Comune di Origlio, a realizzare il sentiero conformemente al piano regolatore, preponderante rispetto all'interesse dei privati proprietari di fondi vicini e dei Comuni confinanti a beneficiare di un accesso veicolare. Rileva che il tratto di percorso compreso tra le barriere misurerebbe al massimo 400 m e che il Municipio di Origlio avrebbe atteso dieci anni dal momento dell'adozione del piano regolatore prima di avviare la realizzazione dell'opera litigiosa. Il ricorrente osserva inoltre che, già in passato, il Municipio di Origlio gli avrebbe prospettato l'eventuale asfaltatura della strada, riconoscendone quindi implicitamente il carattere veicolare. Secondo il ricorrente, il contenuto del piano regolatore sarebbe in tali circostanze ormai superato.
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2.2 Il Comune ticinese fruisce di una specifica autonomia nell'ambito della pianificazione del territorio (DTF 103 Ia 468 consid. 2; sentenza 1P.165/2001 del 20 settembre 2001 nella causa Comune di Ligornetto, consid. 3b, pubblicata in RDAT I-2002, n. 56, pag. 362 segg.), che, in una certa misura, può essere limitata, ritenuto l'obbligo di coordinare la pianificazione con il piano regolatore del Comune confinante (art. 2 cpv. 1 LPT; DTF 114 Ia 466 consid. 1). Tuttavia, il contenzioso in esame non riguarda la procedura pianificatoria, ma l'approvazione del progetto definitivo relativo alla posa delle barriere destinate ad attuare per questo collegamento la qualifica di sentiero già sancita dal piano regolatore. Ora, il ricorrente non dimostra, con un'argomentazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, in che misura la legislazione cantonale gli conferirebbe un ampio spazio di intervento, entro il quale fruirebbe di autonomia, nell'attuazione di provvedimenti pianificatori contenuti nel piano regolatore del Comune vicino. Le argomentazioni sollevate al proposito dal ricorrente si riferiscono del resto alla destinazione del tracciato stabilita dal piano regolatore e non all'opera progettata oggetto dell'approvazione. In tali circostanze, non essendo dimostrata né ravvisabile un'autonomia del Comune ricorrente nell'ambito oggetto del litigio, le censure di violazione del diritto di essere sentito e del divieto dell'arbitrio, come pure il preteso accertamento incompleto dei fatti, non strettamente connesse con l'autonomia comunale, non devono essere esaminate (cfr. DTF 129 I 410 consid. 2.3).
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3.
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Il percorso litigioso è inserito nel piano regolatore del Comune di Origlio quale sentiero, sicché un eventuale transito veicolare sullo stesso non è di per sé conforme alla sua destinazione pedonale (cfr. art. 17 della legge ticinese sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici, del 9 febbraio 1994; DTF 129 I 337 consid. 3). Criticando il mancato accesso veicolare ed accennando all'art. 24 cpv. 3 della legge cantonale di applicazione della LPT, del 23 maggio 1990, che impone la coordinazione con i piani regolatori dei Comuni vicini, il ricorrente solleva argomentazioni di natura pianificatoria, disattendendo che la costituzionalità del piano regolatore può essere contestata, in linea di principio, solo al momento della sua adozione. Una contestazione successiva, sollevata pregiudizialmente nell'occasione di un'applicazione concreta, può avvenire solo in via eccezionale, ossia quando l'interessato non si fosse potuto rendere pienamente conto, al momento dell'adozione del piano, della limitazione impostagli, quando la procedura non gli avesse offerto in quella sede la possibilità di tutelare adeguatamente i suoi diritti e quando si pretenda che le circostanze, in particolare l'interesse pubblico, che avevano giustificato a suo tempo l'adozione del piano e le sue restrizioni, fossero nel frattempo radicalmente mutate (cfr. DTF 123 II 337 consid. 3a, 121 II 317 consid. 12c pag. 346; sentenza 1P.38/2001 del 9 aprile 2001, citata in RDAT II-2001, n. 42, pag. 172). Il ricorrente non sostiene esplicitamente che queste condizioni sarebbero adempiute in concreto, né pretende che il Tribunale di espropriazione le avrebbe negate in modo manifestamente insostenibile e quindi arbitrario. La legalità del vincolo non può quindi essere esaminata dal Tribunale federale nell'ambito della presente procedura, limitata alla questione del progetto per la posa delle barriere.
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4.
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Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Il Comune ricorrente, che si è rivolto al Tribunale federale nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali senza avere interessi pecuniari diretti, è dispensato dal pagamento delle spese processuali (art. 156 cpv. 2 OG). Soccombente, esso dovrà però rifondere alla controparte, patrocinata da un legale, un'equa indennità per ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Non si preleva una tassa di giustizia.
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3.
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Il ricorrente rifonderà al Comune di Origlio un'indennità di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
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4.
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Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore del Comune di Origlio e al Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino.
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Losanna, 28 febbraio 2005
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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