BGer 1A.100/2004 | |||
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BGer 1A.100/2004 vom 09.03.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.100/2004 /biz
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Sentenza del 9 marzo 2005
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, presidente,
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Nay, Fonjallaz,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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A.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con l'Italia,
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ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emanata il 10 marzo 2004 dalla Camera dei ricorsi
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penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Il 19 maggio 2003 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale nell'ambito del procedimento aperto contro B.________ per titolo di bancarotta fraudolenta, falsità in documenti e frode fiscale. La richiesta tende, tra l'altro, a ottenere l'acquisizione di documentazione bancaria e societaria di ditte coinvolte nel sospettato meccanismo di distrazione di importi IVA.
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B.
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Con decisione di entrata in materia e di esecuzione del 18 luglio 2003 il procuratore pubblico ha ammesso la domanda. Ha quindi ordinato, come richiesto dall'autorità estera, di identificare le relazioni presso la banca C.________ di Lugano riconducibili a A.________, oggetto di bonifici girati dal conto xxx della società D.________ di Panama e di trasmettergli i documenti di apertura e i giustificativi dal 1° gennaio 1996 al 30 aprile 2003. Mediante decisione di chiusura del 13 agosto 2003 il procuratore pubblico ha ordinato, tra l'altro, la consegna all'Italia della documentazione del conto yyy presso la banca C.________ di Lugano, intestato a A.________, un verbale d'interrogatorio di una direttrice di una società fiduciaria di Lugano e la documentazione bancaria prodotta da uno studio legale concernente il conto xxx. A.________ è insorto presso la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), la quale, con sentenza del 10 marzo 2004, ha respinto il ricorso.
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C.
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A.________ presenta un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede, in via provvisionale, di concedere l'effetto sospensivo al gravame e, in via principale, di annullare la decisione impugnata.
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L'Ufficio federale di giustizia, senza formulare particolari osservazioni, e il Ministero pubblico propongono di respingere il ricorso, mentre la Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II 321 consid. 1, 306 consid. 1.1).
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1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo che la completa, concluso il 10 settembre 1998 ed entrato in vigore il 15 luglio 2003 (RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza del 24 febbraio 1982 (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
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1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d). Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, il Tribunale federale è vincolato all'accertamento dei fatti, qualora non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG; DTF 123 II 134 consid. 1e e rinvii).
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1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, resa dall'autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80f cpv. 1 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. Il ricorso contro la decisione di trasmissione ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP), per cui la richiesta in via provvisoria del ricorrente è superflua.
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1.5 Il ricorrente, tenuto ad addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), la fonda adducendo semplicemente che la decisione impugnata concerne una relazione bancaria di cui è titolare. Ciò vale, tuttavia, soltanto riguardo alla trasmissione degli atti del suo conto (art. 80h AIMP e 9a lett. a OAIMP; DTF 130 II 162 consid. 1.1, 128 II 211 consid. 2.3).
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1.5.1 Il ricorrente non è per contro legittimato a insorgere contro la trasmissione di documentazione bancaria sequestrata presso terzi, segnatamente presso uno studio legale e concernente il conto della società D.________ di Panama.
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1.5.2 Quale terzo, il ricorrente non è neppure legittimato a contestare la consegna di un verbale di audizione allo Stato richiedente, nemmeno quando le informazioni contenute lo tocchino personalmente (DTF 130 II 162 consid. 1.1, 126 II 258 consid. 2d/bb, 122 II 130 consid. 2b). Egli non sostiene del resto che si sarebbe in presenza di un'eccezione a tale regola, come segnatamente quando le informazioni contenute nel verbale di audizione possano essere equiparate a una trasmissione di documenti bancari (vedi, al riguardo, DTF 124 II 180 consid. 2), né ciò è ravvisabile nella fattispecie. Egli non è quindi legittimato ad opporsi alla trasmissione del verbale d'audizione della direttrice della fiduciaria e a presentare il ricorso nel mero interesse della legge (DTF 126 II 258 consid. 2d, 125 II 356 consid. 3b/aa pag. 362 e rinvii).
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2.
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2.1 Il ricorrente rileva che i fatti descritti nel gravame inoltrato alla CRP non sarebbero stati sostanzialmente contestati dai giudici cantonali. Con quest'argomentazione egli disattende che quando, come in concreto, la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, il Tribunale federale è vincolato all'accertamento dei fatti, qualora non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG; DTF 123 II 134 consid. 1e e rinvii); siffatti estremi non sono addotti in concreto.
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2.2 Il ricorrente rileva che alla ditta E.________ vengono rimproverate fatturazioni fittizie, che avrebbero consentito il pagamento in Svizzera di importi pari alla somma totale delle fatture emesse al netto delle provvigioni; sostiene che si tratterrebbe, se del caso, dell'esportazione illecita di capitali o di un'eventuale evasione fiscale, ma non di una truffa all'IVA.
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2.3 Una truffa in materia fiscale (sul tema cfr. DTF 125 II 250 consid. 5b, 117 Ib 53 consid. 3 pag. 63 seg., 116 Ib 96 consid. 4c) può essere commessa, oltre che nei casi di inganno astuto in cui si faccia ricorso a manovre fraudolente secondo l'art. 146 CP, mediante l'uso di documenti inesatti o falsificati (DTF 126 IV 165 consid. 2a, 125 II 250 consid. 3b e 5a, 122 IV 197 consid. 3d). Il Tribunale federale ha recentemente stabilito che si è sempre in presenza di una truffa in materia fiscale allorché il contribuente presenta all'autorità fiscale documenti inesatti o incompleti ai sensi dell'art. 110 n. 5 cpv. 1 CP (DTF 125 II 250 consid. 3). Limitandosi ad asserire che si potrebbe essere in presenza di una sottrazione fiscale, il ricorrente non spiega, come ritenuto dalla Corte cantonale, perché non sarebbero adempiuti gli estremi di una truffa in materia fiscale.
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2.4 Il Tribunale federale ha altresì stabilito che in determinate circostanze, che non parrebbero tuttavia essere adempiute nella fattispecie, si può essere in presenza non soltanto di una truffa in materia fiscale, ma di una truffa di diritto comune secondo l'art. 146 CP ai danni dell'ente pubblico: ciò può verificarsi, segnatamente, quando l'autore non abbia commesso atti fraudolenti allo scopo di conseguire una tassazione o una restituzione (nel quadro di un procedimento di rimborso d'imposta) erronee o a lui più favorevoli, ma abbia deciso di propria iniziativa di arricchirsi illegalmente raggirando le autorità, facendo valere, in maniera astuta e in modo sistematico, diritti di rimborso fittizi di persone esistenti o inventate, ottenendone il pagamento per il tramite di documenti falsi (DTF 110 IV 24 consid. 1e e rinvii; sentenze 1A.189/2001 del 22 febbraio 2002, consid. 5.1 e 1A.233/2004 dell'8 novembre 2004, consid. 2, concernenti fattispecie analoghe).
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2.5 La Corte cantonale ha ritenuto, in maniera vincolante per il Tribunale federale, che secondo la rogatoria B.________, con altri indagati, avrebbe gestito un complicato sistema di truffa IVA, simulando almeno parzialmente un commercio di prodotti informatici, per il tramite di diverse società situate sul territorio dell'Unione europea. Ciò sarebbe avvenuto grazie alla creazione di una società, con sede fittizia all'estero ma in realtà completamente gestita dall'Italia, che acquisterebbe da fornitori italiani prodotti informatici in esenzione d'imposta, per poi venderli, sempre in esenzione d'imposta, in Italia a società che esistono solo sulla carta. Queste ultime società venderebbero poi i prodotti a imprese filtro, le quali li rivenderebbero infine a clienti italiani. Questo meccanismo, grazie all'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e alla truffa ai danni dello Stato italiano, permette di immettere sul mercato prodotti a prezzi altamente concorrenziali.
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2.6 Come stabilito dalla Corte cantonale, potrebbe quindi entrare in linea di conto non solo una semplice sottrazione fiscale, ma una truffa in materia fiscale (DTF 125 II 250 consid. 3, 115 Ib 68 consid. 3a/bb pag. 77). Per di più, come rettamente rilevato dalla CRP, gli inquirenti esteri sospettano altresì la perpetrazione dei reati di bancarotta fraudolenta, di omissione di contabilità e di falsità in documenti. Ora, l'assistenza giudiziaria può essere concessa quando è richiesta per la repressione di più reati e uno di essi sia punibile secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188, 129 II 462 consid. 4.6 in fine). In quanto poi il ricorrente adduce la propria estraneità ai sospettati reati e nega una sua eventuale colpevolezza, ciò che non gli è peraltro contestato, il quesito sfugge alla competenza del giudice dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a, 112 Ib 576 consid. 3).
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2.7 Ritenuto che il ricorrente non contesta, di per sé, se non in maniera del tutto generica, l'esistenza di un reato per il quale l'assistenza può essere concessa, occorre ricordare che l'autorità richiedente non deve provare la commissione del prospettato reato né il giudice svizzero dell'assistenza, come già rilevato, deve esaminare il quesito della colpevolezza o procedere a una valutazione dei (contestati) mezzi di prova (DTF 122 II 367 consid. 2c, 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122 in alto, 547 consid. 3a, 107 Ib 264 consid. 3a). Nella fattispecie la necessità di verificare l'eventuale commissione dei reati è resa verosimile. Del resto, l'assistenza dev'essere accordata non soltanto per raccogliere ulteriori prove a carico dei presunti autori del reato, ma anche per acclarare, come nella fattispecie, se i reati fondatamente sospettati siano effettivamente stati commessi (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552).
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2.8 Sempre con riguardo alla contestata perpetrazione dei reati, occorre rilevare che spetterà in particolare all'autorità italiana verificare compiutamente anche l'attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dalla testimone mediante l'esame della documentazione bancaria; competerà poi al giudice straniero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove degli asseriti reati (DTF 122 II 367 consid. 2c), atteso che non emergono elementi atti a far ritenere che la rogatoria sia addirittura abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b). In effetti non spetta all'autorità di esecuzione né al giudice svizzero dell'assistenza, nel quadro di una valutazione sommaria e «prima facie» dei mezzi di prova, eseguire o far eseguire indagini sulla (contestata) credibilità di testimoni o di indagati per quanto concerne l'attendibilità di loro dichiarazioni o, in generale, di altri mezzi di prova (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 347 consid. 4; cfr. anche DTF 122 II 373 consid. 1c pag. 376). Trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, spetterà alle autorità italiane risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244, 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552).
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3.
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3.1 Il ricorrente sostiene semplicemente che tra la società D.________ di Panama e il suo conto sussisterebbe soltanto un labile legame. Inoltre, ciò che verrebbe contestato alla ditta E.________, società indicata nella rogatoria, sarebbe di aver onorato fatture fittizie: non vi sarebbero tuttavia nella stessa considerazioni circa un possibile collegamento che permetterebbe di identificare il ricorrente. Questi insiste sul fatto che l'inchiesta concerne B.________, mentre egli non è accusato di nulla, il suo nome essendo stato fatto da una testimone, che, limitandosi ad affermare che i sette bonifici sono "probabilmente in relazione con la fattispecie oggetto del procedimento estero", non avrebbe fornito elementi utili per permettere di ritenere un suo coinvolgimento; tale riferimento sarebbe insufficiente per ammettere una sua implicazione nella procedura penale, visto ch'egli sarebbe un terzo non implicato, assunto sul quale incentra il proprio gravame.
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3.2 Egli disattende però che l'art. 10 cpv. 1 AIMP, concernente la sfera segreta di persone non implicate nel procedimento penale, disposizione implicitamente da lui richiamata, che costituiva una norma del resto non applicabile in una causa retta dalla CEAG (DTF 122 II 367 consid. 1e), è stato abrogato con la modifica dell'AIMP del 4 ottobre 1996. Per di più, i titolari di conti bancari che fossero stati usati per operazioni sospette non potevano comunque prevalersi di quella disposizione (DTF 120 Ib 251 consid. 5b, 112 Ib 576 consid. 13d pag. 604).
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3.3 Inoltre, sempre contrariamente all'implicito assunto ricorsuale, la concessione dell'assistenza non presuppone affatto che l'interessato, nei cui confronti la domanda è rivolta, coincida con l'inquisito o l'accusato nella procedura aperta nello Stato richiedente (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). L'eventuale qualità di persona, fisica o giuridica, non implicata nell'inchiesta all'estero non consente quindi a priori di opporsi alle misure di assistenza. Basta infatti che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la società e il reato per il quale si indaga e ciò senza che siano necessarie un'implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib 547 consid. 3a in fine; cfr. Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 227). È quindi a torto che il ricorrente insiste sul fatto che la sua posizione dovrebbe essere trattata separatamente da quella dell'inquisito B.________.
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3.4 Riguardo ai rapporti tra l'indagato e il ricorrente, la CRP rileva come dal citato verbale di interrogatorio risulta che determinati bonifici provenienti da società menzionate nella rogatoria sono stati accreditati sul conto società D.________ di Panama e poi girati su quello del ricorrente. È quindi manifesto che esiste una relazione diretta e oggettiva tra i documenti litigiosi e i sospettati reati per i quali si indaga (cfr. DTF 129 II 462 consid. 5.3 pag. 468, 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73). La consegna di tali documenti permetterà all'autorità richiedente di poter ricostruire compiutamente i flussi di denaro tra le diverse relazioni oggetto d'indagine (DTF 122 II 367 consid. 2). La contestata trasmissione è quindi giustificata, se del caso anche allo scopo di permettere all'autorità estera di poter verificare l'asserita estraneità dei citati importi. L'utilità potenziale di queste informazioni è chiaramente data (DTF 126 II 258 consid. 9c, 122 II 367 consid. 2c).
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3.5 Il ricorrente sostiene che la decisione di chiusura del procuratore pubblico sarebbe troppo vaga e generale e che la stessa non dimostrerebbe una relazione diretta tra il suo conto e i sospettati reati. Dalla domanda di assistenza non risulterebbe nessuna relazione tra le operazioni che hanno condotto ai versamenti sul suo conto, né le operazioni segnalate dalla testimone rientrerebbero nel complesso meccanismo fiscale litigioso. Ne conclude che nei suoi confronti si sarebbe pertanto in presenza, semmai, di un'ipotesi di reato distinta.
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Ora, ricordato che oggetto del litigio non è tanto la decisione del Ministero pubblico quanto quella della Corte cantonale, il ricorrente non precisa perché l'esposto dei fatti indicato nella rogatoria sarebbe lacunoso. Occorre d'altra parte considerare che, specie se l'inchiesta come nella fattispecie è al suo inizio, non si può pretendere che lo Stato richiedente fornisca particolari che proprio la domanda di assistenza intende chiarire. Inoltre, la tesi ricorsuale incentrata sulla sua estraneità ai sospettati reati, non è, come si è visto, decisiva.
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4.
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4.1 Il ricorrente sostiene che si sarebbe dovuto valutare la rilevanza potenziale dei documenti per l'inchiesta estera tenendo conto anche in tale ambito delle accuse, perlomeno indirette, mosse nei suoi confronti.
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La questione di sapere se le informazioni sulle causali di determinati versamenti litigiosi siano necessarie o utili dev'essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'autorità estera che conduce le indagini. La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se l'invocato principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può essere applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 121 II 241 consid. 3c, 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165, 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). Per le ragioni già esposte, ciò non è il caso.
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4.2 Non si è d'altra parte in presenza dell'asserita ricerca indiscriminata di prove ("fishing expedition"), ritenuto che tra la richiesta misura d'assistenza e l'oggetto del procedimento penale estero sussiste una relazione sufficiente (DTF 129 II 462 consid. 5.3, 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c). La circostanza sulla quale insiste il ricorrente, che l'esistenza del suo conto non sia stata indicata nella rogatoria, ma soltanto da una testimone è ininfluente, visto che l'autorità estera ha espressamente chiesto di individuare tutti i conti oggetto di accrediti o addebiti dal conto società D.________ di Panama L'agire del Ministero pubblico è pertanto corretto, ricordato che tale modo di procedere può evitare la presentazione di un'eventuale richiesta complementare (DTF 121 II 241 consid. 3).
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4.3 Il ricorrente adduce infine che nella fattispecie non sarebbe stata operata alcuna cernita dei documenti da trasmettere. La censura è manifestamente infondata.
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Certo, la parte richiesta non può trasmettere in blocco tutti gli atti di una relazione bancaria, in modo acritico e indeterminato, e lasciarne la cernita all'autorità estera (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa, 122 II 369 consid. 2c, 115 Ib 186 consid. 4). Nella fattispecie è tuttavia manifesto che tale cernita ha avuto luogo. Dalla decisione di chiusura risulta infatti, che il procuratore pubblico, dopo aver esaminato la documentazione bancaria raccolta per valutarne la pertinenza ai fini del procedimento estero, ne ha restituito una parte ai diretti interessati. D'altra parte, il ricorrente non fa valere che il procuratore pubblico non gli avrebbe concesso la facoltà, concreta ed effettiva, di poter partecipare alla necessaria cernita, affinché potesse adempiere al suo dovere di cooperazione (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4, 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262) o che un eventuale vizio in tale ambito avrebbe potuto essere sanato dinanzi alla Corte cantonale.
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4.4 Per di più, accennando all'asserita inutilità degli atti litigiosi per il procedimento penale estero, il ricorrente disattende che, contrariamente all'obbligo che gli incombeva secondo la costante pubblicata giurisprudenza (DTF 126 II 258 consid. 9b e c, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.), egli non ha del tutto indicato dinanzi all'autorità di esecuzione quali singoli atti e perché sarebbero sicuramente irrilevanti per lo stesso. La critica, tardiva, è quindi inammissibile.
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5.
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Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (B 141 564).
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Losanna, 9 marzo 2005
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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