BGer 2A.163/2005 | |||
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BGer 2A.163/2005 vom 22.03.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2A.163/2005 /biz
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Sentenza del 22 marzo 2005
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Merkli, presidente,
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Wurzburger, Müller,
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cancelliera Ieronimo Perroud.
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Parti
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A.A.________ e B.A.________,
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ricorrenti, patrocinati dall'avv. Marie Zveiger Wernli,
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contro
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
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Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
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via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.
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Oggetto
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revoca del permesso di dimora,
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ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emessa il 4 febbraio 2005 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Entrato in Svizzera il 13 novembre 1999, A.A.________, cittadino russo (1944), padre di B.A.________ (1990), si è sposato il 4 maggio 2000 con la cittadina svizzera C.A.________ (1959), divorziata e madre di B.________ (1989) ed E.________ (1992). Per tal motivo è stato posto al beneficio di un permesso di dimora, regolarmente rinnovato, l'ultima volta con scadenza al 3 maggio 2005. Il 30 maggio 2000 è stato raggiunto dalla figlia, alla quale è stato rilasciato un permesso di dimora che riporta la medesima scadenza di quello del padre.
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B.
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Il matrimonio dei coniugi A.________ è stato contrassegnato da periodi di crisi. Separatisi tre mesi nel 2001, questi hanno nuovamente smesso di convivere dal luglio 2002 fino al 1° aprile 2003. Il 23 aprile 2004 la moglie ha inoltrato alla competente autorità un'istanza di misure protettrici dell'unione coniugale chiedendo di essere autorizzata a vivere separata dal marito ed affermando di volere divorziare. Il 25 giugno successivo A.A.________ ha notificato, tra l'altro, alla competente autorità cantonale il cambiamento d'indirizzo per se e la figlia a far tempo dal 1° luglio 2004 ed ha indicato che viveva separato di fatto dalla moglie. I consorti sono stati interrogati dalla polizia cantonale il 2 e il 9 settembre 2004. C.A.________ ha addotto che non era mai esistita un'armonia familiare e che voleva rompere definitivamente con il marito, mentre quest'ultimo ha confermato sia la crisi matrimoniale sia di avere lasciato l'abitazione coniugale, pur non escludendo una riconciliazione con la moglie.
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C.
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Considerata la premessa situazione, il 21 ottobre 2004 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha revocato il permesso di dimora di A.A.________ e, di riflesso, di B.A.________ e ha fissato loro un termine fino al 31 dicembre 2004 per lasciare il Cantone. Ha ritenuto che in assenza di una vita comune e senza possibilità di riconciliazione, il motivo per il quale il permesso era stato rilasciato era venuto a mancare e che vi era abuso ad invocare un matrimonio solo per poter continuare a soggiornare in Svizzera.
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La decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 23 novembre 2004, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 4 febbraio 2005.
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D.
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Il 16 marzo 2005 A.A.________ e B.A.________ hanno esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, con cui chiedono che la sentenza cantonale e la decisione di revoca emanata il 21 ottobre 2004 siano annullate, in via subordinata che l'incarto venga rinviato al Tribunale amministrativo per nuovo giudizio. Censurano un accertamento manifestamente incompleto dei fatti determinanti, la violazione degli art. 7 LDDS e 8 CEDU e del principio della proporzionalità. Chiedono che venga conferito l'effetto sospensivo al loro gravame ed instano affinché sia concesso loro il beneficio dell'assistenza giudiziaria con nomina di un avvocato d'ufficio.
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Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
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Diritto:
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1.
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Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 129 III 107 consid. 1 e richiami).
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1.1 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso, salvo laddove un diritto all'ottenimento dello stesso si fonda su una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (art.100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1). Indipendentemente dall'esistenza di un tale diritto, il rimedio in questione è comunque esperibile in relazione a decisioni di revoca di permessi (art. 101 lett. d OG). Rivolta contro la sentenza cantonale che conferma la revoca dei permessi di dimora rilasciati fino al 3 maggio 2005 ed inoltrata tempestivamente (art. 106 cpv. 1 OG) da persone legittimate ad agire (art. 103 lett. a OG), l'impugnativa è quindi, di principio, ammissibile.
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1.2 Il ricorso in esame è invece inammissibile nella misura in cui è chiesto l'annullamento della decisione di prima istanza, visto l'effetto devolutivo legato al ricorso di diritto amministrativo (DTF 125 II 29 consid. 1c).
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2.
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2.1 I fatti accertati dal Tribunale amministrativo i quali - per quanto concerne gli elementi determinanti ai fini del giudizio, non sono manifestamente inesatti o incompleti - sono vincolanti per questa Corte (art. 105 cpv. 2 OG). Le critiche rivolte all'accertamento di alcuni punti, che comunque sono irrilevanti in concreto, vanno quindi disattese. Nella fattispecie emerge dalla sentenza querelata - ciò che peraltro il ricorrente non contesta - che dal 1° luglio 2004 i coniugi A.________ vivono separati, ognuno organizzando autonomamente la propria vita. Orbene, riguardo a questa constatazione, il ricorrente non dimostra né fornisce la prova che vi sia la possibilità o perlomeno la volontà di entrambi i coniugi di una ripresa della vita comune. In effetti, egli non ha presentato alcun elemento concreto che provi che vi sia un effettivo e reale ravvicinamento tra i consorti come anche non ha dato alcuna indicazione su cosa e quanto avrebbe intrapreso per concretizzare la sua pretesa speranza di riconciliarsi con sua moglie. In queste condizioni, non vi è nessun elemento agli atti che permette di ritenere che la separazione sia provvisoria, il ricorrente limitandosi a far menzione della sua intenzione di riprendere la vita coniugale interrotta. È quindi chiaro che non sussiste più né una vera e propria relazione sentimentale tra gli interessati né la volontà di entrambi i coniugi - al di là del semplice parlato - di una ripresa della vita comune. Di conseguenza, è dunque senza incorrere nella violazione del diritto federale che la Corte ticinese è giunta alla conclusione che il ricorrente, abusando dei diritti che gli derivano dall'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, si richiamava ad un matrimonio esistente soltanto sulla carta al solo scopo di potere fruire dell'autorizzazione a soggiornare in Svizzera (sulla nozione di abuso di diritto, cfr. DTF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a; 123 II 49 consid. 4 e 5; 121 II 97 consid. 2 e 4).
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2.2 In queste circostanze, il fatto che il ricorrente sia stato costretto dalla consorte a lasciare il domicilio coniugale oppure la circostanza che egli si sia integrato ed abbia un lavoro non sono di rilievo ai fini del giudizio.
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2.3 Visto quanto precede, è quindi a ragione che la corte cantonale ha considerato che non era più adempiuta una condizione imposta all'atto di concessione del permesso di dimora del cui ricorrente: la revoca di detto permesso - per i pertinenti motivi esposti nella sentenza impugnata che vengono qui interamente condivisi - non disattende pertanto l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS ed è rispettosa del principio della proporzionalità. Il Tribunale federale non può invece - nel senso di un controllo dell'adeguatezza (opportunità, cfr. DTF 116 Ib 353 consid. 2b) della revoca contestata - sostituire il proprio potere d'apprezzamento a quello di cui dispone la competente autorità cantonale (cfr. DTF 125 II 521 consid. 2a, 105 consid. 2a e rispettivi riferimenti).
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2.4 Per quanto riguarda la figlia B.A.________, si deve considerare che ella era stata autorizzata a risiedere in Svizzera al solo scopo di poter stare vicino al padre. Con la revoca del permesso di dimora di quest'ultimo vengono pertanto a cadere le condizioni affinché ella possa continuare a soggiornare nel nostro Paese. Anche da questo punto di vista la decisione impugnata, ai cui pertinenti considerandi si rinvia, non presta dunque il fianco a nessuna critica.
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3.
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Infine, il ricorrente non può nemmeno appellarsi all'art. 8 CEDU, che garantisce il rispetto della vita privata e familiare. Affinché tale norma sia applicabile occorre, secondo la prassi, che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esista una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 126 II 377 consid. 1b e riferimenti). Dal momento che, come osservato in precedenza, tali presupposti non sono in concreto adempiuti, il ricorrente non può quindi invocare detto disposto.
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4.
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Per il resto, si può rinviare ai pertinenti considerandi della sentenza contestata (art. 36a cpv. 3 OG), che vanno qui interamente condivisi.
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5.
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5.1 Manifestamente infondato, il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. Con l'evasione del gravame, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
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5.2 Poiché il ricorso era sin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole, l'istanza volta ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria con nomina di un avvocato d'ufficio va respinta (art. 152 OG). Ciò non impedisce comunque di tenere conto della situazione finanziaria modesta dei ricorrenti per determinare l'ammontare delle spese processuali a loro carico (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
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Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3.
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La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico dei ricorrenti.
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4.
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Comunicazione alla patrocinatrice dei ricorrenti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale del migrazione.
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Losanna, 22 marzo 2005
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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