BGer I 409/2004 | |||
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BGer I 409/2004 vom 22.03.2005 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa
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{T 7}
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I 409/04
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Sentenza del 22 marzo 2005
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IIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere
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Parti
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G.________ , Italia, ricorrente,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente
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Istanza precedente
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Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
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(Giudizio del 27 maggio 2004)
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Visto in fatto e considerando in diritto che:
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mediante decisione del 30 ottobre 2003, confermata anche il 10 dicembre successivo in seguito a opposizione, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) ha respinto la domanda 23 ottobre 2002 di G.________, cittadino italiano nato nel 1950, volta ad ottenere una rendita d'invalidità dell'assicurazione svizzera a dipendenza di una inabilità lavorativa addebitabile in particolare a una tubercolosi polmonare sinistra con ricorrenti riattivazioni e iniziale lomboartrosi,
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G.________ si è aggravato alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, allegando, in sede di replica, nuova documentazione medica,
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per pronuncia del 27 maggio 2004 la Commissione ha respinto il gravame, ritornando nondimeno gli atti all'amministrazione perché considerasse la replica dell'insorgente quale esplicita nuova domanda di rendita,
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facendo valere, in sostanza, l'esistenza di patologie invalidanti già sin dalla presentazione della richiesta di prestazioni, G.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, implicitamente, il riconoscimento di una rendita d'invalidità intera,
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in un atto successivo, l'insorgente segnala alla Corte che le proprie patologie erano preesistenti alla richiesta di prestazioni,
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mentre l'UAI propone la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi,
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nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i primi giudici hanno già esposto le norme legali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che secondo il diritto svizzero - per principio applicabile nel caso di specie anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), l'Accordo avendo lasciato immutata la competenza degli stati contraenti di definire i propri sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC in relazione con l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC e la sua Sezione A) - devono essere adempiuti per conferire a una persona assicurata il diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità,
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così, dopo avere giustamente - perlomeno per quanto riferito allo stato di fatto giuridicamente determinante realizzatosi dopo il 1° gennaio 2003 (cfr. DTF 130 V 329) - dichiarato applicabile la nuova legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2003 (cfr. art. 2 LPGA in relazione con l'art. 1 cpv. 1 LAI), e averne, fra gli altri, esposto i concetti - peraltro corrispondenti alle nozioni sviluppate dalla giurisprudenza sotto l'egida del precedente ordinamento (cfr. DTF 130 V 343) - d'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) e d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI), i primi giudici, rammentati i limiti temporali - compresi tra il 23 ottobre 2001 (art. 48 cpv. 2 LAI, in deroga all'art. 24 LPGA) e il 10 dicembre 2003 (DTF 121 V 366 consid. 1b) - del potere cognitivo del giudice nel caso di specie, hanno pertinentemente definito i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 [nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2003, la 4a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004, non essendo applicabile ratione temporis alla presente procedura] e 1ter, art. 29 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 LAI) degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa, precisando nel contempo i compiti del medico nell'ambito di questa valutazione (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1),
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a tale esposizione può essere fatto riferimento non senza tuttavia ribadire che l'entrata in vigore dell'ALC ha reso possibile - per motivi di parità di trattamento - il versamento di rendite per un grado di invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, anche ad assicurati comunitari che ricadono nel campo applicativo personale del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità - cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC -, anche se non sono domiciliati o non dimorano in Svizzera, bensì sono domiciliati o dimorano in uno Stato membro dell'Unione europea (DTF 130 V 255 seg. consid. 2.3),
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alla pronuncia commissionale può essere prestata adesione pure nella misura in cui ha constatato - sulla scorta della documentazione all'inserto, sottoposta per un parere, rivelatosi unanime e convincente, ai tre distinti sanitari intervenuti per conto dell'UAI - che, perlomeno fino alla data della decisione su opposizione, la quale, come già è stato detto, delimita nel tempo il potere cognitivo del giudice, le turbe di cui soffre l'assicurato non sono state di gravità tale da cagionare delle ripercussioni rilevanti sulla sua capacità lavorativa e di guadagno in attività adeguata e, quindi, da giustificare il riconoscimento di un'invalidità di grado pensionabile,
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avendo l'insorgente, in sede di replica alla risposta dell'amministrazione al gravame di prima istanza, esibito documentazione che secondo il parere del servizio medico dell'UAI poneva in luce un aggravamento delle sue condizioni di salute e della sua capacità lavorativa, aggravamento, questo, comunque intervenuto in epoca posteriore alla data decisiva dell'atto controverso, la pronuncia commissionale va infine confermata anche in punto al giudizio di ritrasmettere gli atti all'amministrazione per considerare la replica dell'insorgente come esplicita nuova domanda di rendita,
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dato quanto precede e visto che nel ricorso di diritto amministrativo non si adducono argomenti atti a stravolgere le conclusioni dell'autorità di primo grado, il giudizio commissionale querelato merita tutela,
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il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 22 marzo 2005
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
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