BGer 1A.56/2005 | |||
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BGer 1A.56/2005 vom 15.04.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.56/2005 /viz
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Sentenza del 15 aprile 2005
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, presidente,
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Fonjallaz, Eusebio,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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Società Q.________,
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ricorrente, patrocinata dall'avv. Rossano Pinna,
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contro
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Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
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Oggetto
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assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,
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ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 31 gennaio 2005 dal Ministero pubblico
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della Confederazione.
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Fatti:
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A.
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La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano aveva presentato alla Svizzera, il 14 ottobre 1996, una richiesta di assistenza giudiziaria, completata in particolare il 7 luglio 1997, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di V.________ e altre persone per i reati di corruzione e di falso in bilancio. Il Gruppo G.________ avrebbe in effetti costituito, attraverso complesse operazioni con risvolti illegali, ingenti disponibilità finanziarie anche su conti bancari svizzeri, di cui il gruppo è il beneficiario economico.
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Nell'ambito di ulteriori complementi rogatoriali, in particolare quello del 20 maggio 2002, la cui esecuzione è stata anch'essa delegata al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), concernenti un procedimento penale contro il citato indagato, B.________, F.________ e P.________ per i reati di appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e riciclaggio, il Tribunale federale ha recentemente respinto, rispettivamente dichiarato inammissibili, numerosi ricorsi presentati da società e da un indagato di cui era stata ordinata la trasmissione di verbali di audizione e documenti bancari che li concernevano (cause 1A.411/1996 del 26 marzo 1997, 1A.285/2000 del 13 marzo 2001, 1A.37/2002 del 15 febbraio 2002, 1A.196 e 197/2002 del 30 settembre 2002, 1A.73/2003 del 17 settembre 2003, 1A.253 e 254/2003 dell'11 marzo 2004 e 1A.211, 212 e 217/2004 del 18 ottobre 2004).
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B.
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Mediante la citata domanda integrativa del 20 maggio 2002 la menzionata Procura ha chiesto di eseguire ulteriori misure di assistenza, in particolare di acquisire presso la società Q.________, già fiduciaria Q.________, e la banca Q.________ la documentazione concernente determinate persone e società.
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Con decisione di entrata in materia del 25 giugno 2002, il MPC ha ammesso la richiesta integrativa e, con decisione di chiusura del 31 gennaio 2005, ha ordinato la trasmissione all'Italia della documentazione sequestrata il 26 giugno 2002 presso le due citate società.
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C.
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La società Q.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di invitare il MPC a effettuare una nuova cernita in contraddittorio con i rappresentanti dell'autorità rogante.
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L'Ufficio federale di giustizia (UFG), senza formulare osservazioni, propone di respingere il gravame; il MPC di respingerlo in quanto ammissibile.
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Diritto:
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1.
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1.1 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo, RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
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1.2 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d; cfr. anche DTF 130 II 337 consid. 1.4).
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1.3 Interposto tempestivamente contro una decisione del MPC di trasmissione di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, il ricorso di diritto amministrativo, che contro la decisione di trasmissione ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP), è ricevibile dal profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. La legittimazione della ricorrente, i cui uffici sono stati oggetto di una perquisizione domiciliare, è pacifica (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. b OAIMP).
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2.
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2.1 La ricorrente rileva che il MPC sembrerebbe aver ripreso l'esame della documentazione, sia cartacea che su supporto informatico, acquisita il 26 giugno 2002, soltanto il 22 dicembre 2004, così sollecitato verosimilmente dall'autorità estera. Secondo la ricorrente, l'asserita assenza d'interesse a un'evasione più celere di questo aspetto della rogatoria dimostrerebbe uno scemato interesse da parte dell'autorità estera, per di più lesivo del principio della proporzionalità.
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2.2 La tesi è manifestamente infondata, rilevato che semmai si sarebbe in presenza di una lesione dell'obbligo di celerità (art. 17a AIMP). La ricorrente non fa comunque valere d'aver subito un qualsiasi pregiudizio per il perdurare del sequestro provocato dall'invocato ritardo (DTF 130 II 14 consid. 4.4): d'altra parte, l'art. 17a cpv. 3 AIMP dispone che, qualora l'autorità competente neghi o ritardi senza motivo una decisione, il suo silenzio equivale a una decisione negativa impugnabile.
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2.3 Del resto, dalla decisione impugnata risulta che, con ordinanza del 28 agosto 2002, il MPC aveva deciso il dissequestro di parte dei documenti acquisiti. L'autorità federale aveva inoltre concesso al patrocinatore della ricorrente un termine per pronunciarsi in merito alla documentazione sequestrata, rilevando ch'egli, nella sua presa di posizione del 27 settembre 2002, aveva omesso di indicare in maniera dettagliata quali documenti non sarebbero stati rilevanti ai fini della prospettata trasmissione. Sempre nella decisione impugnata il MPC ha precisato che, su esplicita richiesta dell'autorità italiana del 22 dicembre 2004, ha nuovamente esaminato, dal profilo della rilevanza potenziale, i documenti litigiosi. Ha quindi ritenuto rilevanti gli estratti "time sheet" concernenti il periodo febbraio-maggio 1993 (46 fogli), due copie di estratti bancari e la copia di "domiciliazioni annue", atti di cui ha ordinato la trasmissione.
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2.4 L'asserita lesione del principio della proporzionalità, nel quadro della cernita dei documenti sequestrati, e delle regole da seguire in quell'ambito, illustrate nella DTF 130 II 14, è priva di consistenza. La ricorrente si limita infatti ad addurre che il MPC avrebbe potuto procedere a un contraddittorio, durante il quale l'autorità richiedente avrebbe potuto ribadire l'interesse all'esecuzione della rogatoria oppure dare atto del proprio disinteresse. Essa chiede quindi di ripristinare la procedura della cernita.
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2.5 La ricorrente disconosce che l'autorità di esecuzione deve offrire al detentore dei documenti la facoltà, concreta ed effettiva, di poter partecipare alla necessaria cernita, affinché egli possa indicare quali singoli atti e perché sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento estero, adempiendo in tal modo il suo dovere di cooperazione (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4, 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262). Ora, dal verbale della visione atti del 16 dicembre 2004, prodotto dalla ricorrente, risulta la sua partecipazione come quella, per l'autorità richiedente, di un Sostituto procuratore di Milano, che ha rinunciato alla consegna di parte della documentazione concernente una società coinvolta nelle indagini. In siffatte circostanze, non si vede, né la ricorrente lo spiega, perché il MPC avrebbe dovuto effettuare un'ulteriore cernita in contraddittorio. Ricordato che in tale ambito la presenza di magistrati esteri, fondata sugli art. 65a AIMP e IX dell'Accordo, può costituire un prezioso aiuto all'autorità di esecuzione (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18 in alto), la ricorrente dimentica che tale presenza rappresenta una facoltà e non un obbligo per l'autorità estera.
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Decisiva è inoltre la circostanza che l'autorità rogante, con la richiesta del 22 dicembre 2004, ha chiaramente ribadito il suo interesse all'esecuzione del complemento litigioso. Questo sollecito non era del resto necessario, ritenuto che una procedura d'assistenza aperta in Svizzera diventa priva di oggetto, trattandosi di materiale probatorio, solo quando lo Stato richiedente la ritiri espressamente; ciò non si verifica in concreto. La giurisprudenza considera inoltre che la domanda diventa senza oggetto se il processo all'estero si è nel frattempo concluso con un giudizio definitivo; neppure ciò è qui il caso. Per di più, ricordato che l'autorità di esecuzione non deve esaminare se il procedimento penale estero segua effettivamente il suo corso (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 168), nella fattispecie è notorio e pacifico che il procedimento estero lo prosegue.
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3.
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Ne segue che il ricorso, infondato, dev'essere respinto.
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Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (B 095799).
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Losanna, 15 aprile 2005
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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