BGer 1P.658/2004 | |||
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BGer 1P.658/2004 vom 24.05.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.658/2004 /biz
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Sentenza del 24 maggio 2005
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, presidente,
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Eusebio, Ramelli, giudice supplente,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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A.________,
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ricorrente, patrocinata dall'avv. Nicola Delmuè,
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contro
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B.________,
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opponente, patrocinato dall'avv. Matteo Baggi,
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Municipio di Malvaglia, 6713 Malvaglia,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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residenza governativa, 6500 Bellinzona,
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Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
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via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.
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Oggetto
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art. 9 Cost. (licenza edilizia),
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del 5 ottobre 2004 del Tribunale cantonale amministrativo.
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Fatti:
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A.
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B.________ è proprietario della particella xxx di Malvaglia, attribuita alla zona residenziale R3, sulla quale sorgevano due rustici. II 14 ottobre 1998 aveva ottenuto il permesso per trasformare quello più grande (subalterno A) in abitazione su due piani, quello più piccolo (subalterno C) in locale hobby al primo piano e lavanderia e locale tecnico al piano terreno. II progetto iniziale prevedeva anche la costruzione di un ripostiglio a valle dello stabile più piccolo, al quale il richiedente aveva però rinunciato a seguito dell'opposizione della vicina A.________, proprietaria della particella yyy.
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Negli anni seguenti B.________ ha eseguito lavori nel subalterno C senza chiedere permessi: ha trasformato il locale hobby in soggiorno con cucina, ha aggiunto sul retro un atrio con servizi e ha sistemato nel sottotetto mansardato una piccola camera da letto. Verso iI confine a valle con il fondo della vicina egli ha inoltre costruito un ripostiglio simile, tranne che per il tetto piano, a quello al quale aveva rinunciato nel 1998.
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B.
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II 18 dicembre 2003, in seguito all'intervento della vicina, B.________ ha chiesto al Municipio di Malvaglia il rilascio del permesso "in sanatoria" per le opere abusive. A.________ si è opposta, ma il Municipio ha nondimeno rilasciato la licenza di costruzione il 24 marzo 2004, subordinandola alla condizione che il tetto piano del ripostiglio non fosse utilizzato come terrazza.
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La vicina si è rivolta al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il quale, con decisione del 13 luglio 2003, ha annullato la licenza di costruzione. L'Esecutivo cantonale ha qualificato come costruzione principale lo stabile C trasformato e ha considerato il cambiamento di destinazione incompatibile sia con l'ordinamento cantonale concernente la riparazione e il mantenimento degli edifici esistenti in contrasto con il nuovo diritto sia con le disposizioni comunali sulle distanze dai confini. II Governo cantonale ha inoltre stabilito che il ripostiglio, inteso come costruzione accessoria, è sovradimensionato rispetto all'edificio principale.
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Questa decisione è stata annullata con sentenza 5 ottobre 2004 emanata su ricorso di B.________ dal Tribunale cantonale amministrativo, che ha confermato la licenza edilizia 24 marzo 2004.
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C.
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A.________ insorge davanti al Tribunale federale con ricorso di diritto pubblico dell'11 novembre 2004. Chiede, oltre alla concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della sentenza cantonale. Il Municipio di Malvaglia, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo non hanno formulato particolari osservazioni. B.________ propone la reiezione del ricorso.
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Con decreto presidenziale del 10 dicembre 2004 il Presidente della I Corte di diritto pubblico ha respinto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo.
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Diritto:
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1.
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1.1
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Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II 58 consid. 1, 130 II 65 consid. 1).
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1.2 Il litigio verte sul permesso di costruire in zona edificabile fondato su disposizioni del diritto cantonale e comunale: il ricorso di diritto pubblico, volto contro una decisione dell'ultima istanza cantonale, è quindi per principio ammissibile (art. 34 cpv. 1 LPT e 86 cpv. 1 OG).
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1.3 Secondo l'art. 88 OG il diritto di ricorrere spetta a colui che è colpito dalla decisione impugnata nei suoi interessi personali e giuridicamente protetti; il ricorso di diritto pubblico non persegue infatti la salvaguardia di semplici interessi di fatto o quelli pubblici di portata generale (DTF 126 I 43 consid. 1a, 121 I 267 consid. 2). Neppure il semplice richiamo al divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) conferisce, di per sé, la legittimazione a presentare un tale ricorso (DTF 126 I 81, 129 I 217 consid. 1.3).
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Il vicino è legittimato a interporre ricorso di diritto pubblico contro il rilascio di una licenza edilizia quando invochi la violazione di disposizioni destinate a proteggere non soltanto l'interesse pubblico, ma anche quello dei vicini, come è segnatamente il caso per le norme concernenti le dimensioni, le distanze dai confini, l'indice di sfruttamento, l'altezza e il numero dei piani degli edifici (DTF 127 I 44 consid. 2c-d e rinvii, 117 Ia 18 consid 3b, 112 Ia 413 e rinvii). Egli deve inoltre rientrare nell'ambito di protezione di queste disposizioni ed essere toccato dai pretesi effetti illeciti della costruzione litigiosa (DTF 118 Ia 232 consid. 1a e rinvii). Anche sotto questo profilo il gravame è ammissibile, visto che la ricorrente, in sostanza, lamenta la violazione di norme che stabiliscono le dimensioni e le distanze dai confini degli edifici.
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1.4 L'atto di ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati; deve inoltre precisare in cosa consista l'asserita violazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG). II ricorrente deve spiegare quale diritto costituzionale, se del caso non scritto, è stato leso dall'autorità cantonale. Se è invocata la violazione dell'art. 9 Cost. nell'applicazione del diritto cantonale non è sufficiente affermare che la sentenza impugnata è arbitraria; il ricorrente deve designare con precisione la norma del diritto cantonale che a suo giudizio è stata applicata in modo errato o che non è stata applicata del tutto e deve spiegare dettagliatamente perché la sentenza impugnata è manifestamente insostenibile, in palese contrasto con la situazione di fatto, con un principio giuridico riconosciuto oppure con il sentimento di equità. Nella procedura di ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale non deve ricercare d'ufficio motivi non addotti o non sufficientemente sostanziati nel ricorso (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 130 I 26 consid. 2.1, 129 I 113 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c).
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La ricorrente rileva che il gravame è fondato sulla violazione dell'art. 9 Cost. e che l'autorità cantonale avrebbe applicato in modo arbitrario gli art. 18 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm), 70 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT), 39 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE) e 2 CC. Di queste norme, soltanto l'art. 39 RLE è ripreso nella motivazione del ricorso, nella misura che si vedrà. La violazione delle altre disposizioni non è affatto spiegata, per cui, sotto questo punto di vista, il ricorso è inammissibile per carenza di motivazione.
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1.5 AI termine del gravame la ricorrente postula l'esperimento di un sopralluogo. La domanda, immotivata, non può essere accolta: gli atti di causa sono del resto sufficienti per chiarire la situazione, sicché il sopralluogo né è necessario né si giustifica (art. 95 OG; DTF 123 II 248 consid. 2a, 122 II 274 consid. 1d).
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2.
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2.1
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II Tribunale cantonale amministrativo ha ricordato inizialmente i tratti distintivi delle costruzioni accessorie secondo l'art. 8.5 delle norme di attuazione del piano regolatore di Malvaglia (NAPR) e ha indicato le distanze dal confine ch'esse devono mantenere, che in forza degli art. 9.2 e 9.3 NAPR sono inferiori per rispetto a quelle valide per le costruzioni principali. La Corte cantonale ha in seguito osservato che, contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato e dall'opponente, lo stabile subalterno C andava considerato come costruzione principale già prima dell'intervento in contestazione. Riferendosi anche all'art. 38 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE) i giudici cantonali hanno precisato che è determinante l'idoneità oggettiva all'uso abitativo, che ne comporta peraltro anche il computo ai fini della superficie utile lorda. Nel caso specifico il locale hobby, avente un'ampia finestra sul lato ovest e una più piccola sul lato sud, si prestava fin dall'inizio all'abitazione e non poteva di conseguenza essere considerato accessorio; tanto più che la norma appena citata esclude dal computo della superficie utile lorda soltanto i locali di svago delle abitazioni plurifamiliari, non i locali hobby di quelle monofamiliari come quella in esame.
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2.2 La ricorrente sostiene che l'affermazione del Tribunale cantonale amministrativo, secondo la quale il subalterno C ha sempre avuto la natura di una costruzione principale, sarebbe arbitraria. Al momento del rilascio dell'autorizzazione per il riattamento il locale hobby era stato considerato accessorio sia dal proprietario sia dal Municipio di Malvaglia e solo per tale ragione esso poté sorgere a confine, in conformità con l'art. 9.3 NAPR.
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2.3 Queste critiche prescindono dalle due motivazioni specifiche sviluppate dall'autorità cantonale per giustificare la qualifica di costruzione principale, segnatamente la possibilità oggettiva di utilizzare il locale hobby per l'abitazione e il computo nel calcolo della superficie utile lorda secondo l'art. 38 cpv. 1 LE (Adelio Scolari, Commentario, Bellinzona 1996, n. 1126 all'art. 38 LE, pag. 519). Su questo punto la motivazione del ricorso, che non dimostra l'arbitrarietà degli argomenti posti a fondamento del contestato giudizio, non rispetta i dettami dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG. Il semplice rinvio al carattere accessorio dell'edificio, dato per scontato dal proprietario e dal Municipio al momento del rilascio della licenza edilizia del 1998, non rende di per sé arbitrari gli argomenti dell'autorità cantonale. La ricorrente medesima afferma d'altronde che il subalterno C era stato adibito a "locale uso hobby e studio", destinazione che appariva anche nella relazione tecnica del 5 maggio 1998. Nel diritto ticinese la costruzione accessoria è quella che è priva di destinazione autonoma, che sta in un rapporto di subordinazione funzionale con l'edificio principale e che per sua natura non è di principio destinata all'abitazione o al lavoro (Scolari, op. cit., n. 849 all'art. 11 LE, pag. 412; Marco Lucchini, Compendio giuridico per l'edilizia, Lugano 1999, pag. 153). Non è pertanto arbitrario negare il carattere accessorio a un edificio nel quale si praticano hobby e si studia né è insostenibile ritenere che entrambe le attività pertengano all'abitazione o al lavoro.
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3.
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3.1
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Posto il carattere principale dell'edificio, l'autorità cantonale ha esaminato la trasformazione eseguita dal proprietario alla luce dell'art. 39 RLE. Questa norma permette la riparazione e la manutenzione dei manufatti esistenti che contrastano con il diritto nuovo, con esclusione dei lavori di trasformazione sostanziali; precisa che possono essere autorizzate anche trasformazioni più importanti se il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini (cpv. 1). I giudici cantonali hanno ritenuto che le opere abusive, sebbene eccedano la semplice manutenzione, non sono tuttavia sostanziali, perché non hanno trasformato una costruzione accessoria in edificio principale, ma hanno semplicemente migliorato l'abitabilità del locale, dotandolo di servizi autonomi. Hanno aggiunto che iI contrasto dell'edificio preesistente con il regime delle distanze non pregiudica d'altronde in modo apprezzabile sia l'interesse pubblico sia quello dell'opponente, dal momento che la larghezza del suo fondo in quel punto è molto esigua e che il disturbo di un locale abitabile adibito a soggiorno con servizi non è superiore a quello provocato da un locale nel quale si praticano hobby.
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3.2 La ricorrente afferma che la sentenza impugnata lederebbe in modo arbitrario l'art. 39 RLE laddove considera che la trasformazione in discussione non è sostanziale e non produce ripercussioni negative più gravi di quelle del locale hobby. Aggiunge che "la genesi" di questa norma impedirebbe di autorizzare senza riserve la trasformazione delle opere in contrasto con il diritto vigente qualora non siano pregiudicati in modo apprezzabile gli interessi pubblici o dei vicini, "poiché una simile facilitazione, che viola manifestamente i limiti della tutela delle situazioni acquisite, dovrebbe essere ancorata in una esplicita norma di legge", non in un regolamento di applicazione.
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3.3 L'unico argomento concreto proposto dalla ricorrente a sostegno della censura d'arbitrio è che la trasformazione di una costruzione accessoria in un edificio destinato all'abitazione è necessariamente sostanziale. Quanto appena esposto al considerando 2 sul carattere principale del manufatto litigioso - rimasto invariato - rende infondato questo argomento.
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Inammissibili, perché prive di ogni motivazione, sono invece le critiche volte contro l'accertamento del disturbo uguale arrecato al vicino dall'edificio contestato prima e dopo la trasformazione. Infine, il Tribunale cantonale amministrativo non ha affatto ammesso senza riserve la costruzione o il risanamento di opere esistenti in contrasto con il diritto vigente: come detto, esso ha enunciato le condizioni che l'art. 39 RLE pone per tali opere e ha spiegato i motivi per i quali esse sono adempiute nel caso specifico, segnatamente, da una parte, poiché si tratta di una trasformazione non sostanziale e, dall'altra, per l'assenza di un pregiudizio apprezzabile per l'interesse pubblico o privato. È quindi infondata anche la censura di arbitrio nell'interpretazione della citata norma cantonale.
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4.
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4.1 La Corte cantonale ha esaminato anche la legittimità del ripostiglio costruito a valle del subalterno C. Ha stabilito in primo luogo che si tratta di una costruzione accessoria, dal momento che ha una funzione subalterna per rispetto a quella dei due edifici residenziali che sorgono sul medesimo fondo e che, essendo completamente aperta verso sud, non si presta all'abitazione o al lavoro. In secondo luogo ha considerato ch'essa rispetta le dimensioni fissate dall'art. 8.5 NAPR per queste costruzioni e stabilito che non è sovradimensionata per rispetto alle esigenze delle due case d'abitazione.
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4.2 La ricorrente sostiene che il manufatto è sproporzionato avuto riguardo alle esigenze oggettive della casa subalterno C, che può essere abitata da una sola persona. Si tratterrebbe in sostanza di una "costruzione autonoma" che violerebbe manifestamente le distanze legali imposte dalle NAPR. L'autorità cantonale - conclude la ricorrente - sarebbe caduta nell'arbitrio anche perché non avrebbe considerato che il ripostiglio avrebbe una comunicazione diretta con il subalterno C, ciò che ne escluderebbe il carattere accessorio.
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4.3 Ancora una volta alla ricorrente sfugge la vera motivazione del giudizio impugnato che, come rettamente rilevato anche dall'opponente, ha valutato la funzione subalterna e le dimensioni del ripostiglio per rispetto ai due edifici principali, subalterni A e C. Gli argomenti della ricorrente non reggono, perché il suo raffronto considera esclusivamente il subalterno C. Gli accenni alle misure eccessive del ripostiglio sono invece inammissibili per carenza di motivazione (art. 90 OG), giacché non spiegano con quale norma del diritto cantonale o comunale esse sarebbero manifestamente in contrasto.
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4.4 Sono infine irricevibili anche le critiche aventi per tema la comunicazione diretta realizzata tra la costruzione accessoria e l'edificio principale, ritenuto che si tratta di argomenti che la ricorrente non aveva sottoposto all'ultima istanza cantonale. Infatti, nella procedura di ricorso di diritto pubblico non si possono addurre, di massima, fatti nuovi, far valere nuove censure o produrre nuovi documenti (art. 86 cpv. 1 OG; DTF 129 I 49 consid. 3, 128 I 354, 120 Ib 20 consid. 5c, 118 Ia 20 consid. 5a; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 369).
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5.
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Per i motivi che precedono il gravame si rivela per buona parte inammissibile, per il resto infondato. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, iI ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 3'000,-- è posta a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente un'indennità di fr. 2'000.-- per ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Malvaglia, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 24 maggio 2005
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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