BGer 2P.127/2005 | |||
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BGer 2P.127/2005 vom 06.06.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2P.127/2005 /biz
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Sentenza del 6 giugno 2005
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Merkli, presidente,
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Hungerbühler, Müller,
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cancelliera Ieronimo Perroud.
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Parti
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A.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti,
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contro
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
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Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
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via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.
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Oggetto
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disdetta del rapporto d'impiego,
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emessa
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il 23 marzo 2005 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Il 25 agosto 2004 il Municipio di Lugano ha risolto di disdire per il 30 novembre successivo il rapporto d'impiego di A.________, il quale lavorava come ausiliario personale curante presso gli istituti sociali del Comune. Ha motivato la propria decisione con il comportamento inadeguato dell'interessato nei confronti di superiori e colleghi nonché con il suo atteggiamento irriguardoso verso gli ospiti della casa di riposo ove prestava servizio. Detta risoluzione è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 26 ottobre 2004.
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B.
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Adito il 12 novembre 2004 da A.________, il Tribunale cantonale amministrativo ne ha parzialmente accolto il gravame il 23 marzo 2005. Ha osservato in primo luogo che il rapporto d'impiego dell'insorgente era un incarico per funzione stabile, la cui cessazione presupponeva la notifica di una formale disdetta. Ha poi constatato che la mancanza nel regolamento organico dei dipendenti del Comune di Lugano (ROD) di disposizioni volte ad assicurare ai dipendenti incaricati una protezione almeno pari a quella offerta dall'art. 336c CO (disdetta in tempo inopportuno) non era dovuta ad un'involontaria omissione del legislatore comunale, ma ad un suo silenzio qualificato. Appurato che la disdetta contestata non era inficiata da alcun motivo di nullità, il Tribunale amministrativo, vagliando se la stessa era abusiva, ha ritenuto che l'accertamento dei fatti era incompleto e che il diritto di essere sentito dell'insorgente era stato leso. Di conseguenza ha annullato la decisone querelata e rinviato gli atti al Consiglio di Stato per nuovo giudizio, previa istruttoria.
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C.
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Il 2 maggio 2005 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, con cui chiede, da un lato, che la sentenza cantonale sia annullata in quanto nega che la risoluzione municipale del 25 agosto 2004 sia inficiata da motivi di nullità e, dall'altro, che la citata risoluzione sia dichiarata nulla, in via subordinata che venga annullata. Adduce, in sintesi, una violazione degli art. 8 e 9 Cost.
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Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
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Diritto:
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1.
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l Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 131 II 58 consid. 1e richiami).
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1.1 La decisione impugnata è una decisione cantonale di ultima istanza (art. 208 della legge organica comunale, del 10 marzo 1987, LOC, e art. 60 cpv. 1 della legge di procedura ticinese per le cause amministrative, del 19 aprile 1966, LPamm): da questo punto di vista il ricorso di diritto pubblico, introdotto tempestivamente, è ammissibile giusta l'art. 86 OG.
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1.2 Il ricorso di diritto pubblico ha, tranne eccezioni che qui non si verificano, natura meramente cassatoria. In quanto il ricorrente chiede più dell'annullamento del giudizio querelato, il gravame è quindi inammissibile (DTF 127 II 1 consid. 2c; 125 I 104 consid. 1b e rinvii).
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2.
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2.1 Giusta l'art. 87 OG (nella nuova versione in vigore dal 1° marzo 2000; RU 2000 pag. 416 e seg.) il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro decisioni pregiudiziali e incidentali solo se possono cagionare un pregiudizio irreparabile per l'interessato (cpv. 2). Ove non risulti un danno irreparabile, tali decisioni possono essere impugnate soltanto mediante ricorso interposto avverso la decisione finale (cpv. 3).
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2.2 Per prassi costante, una decisione è finale se pone termine alla lite, salvo in caso di ricorso ad un'autorità di giudizio superiore: poco importa che si tratti di una decisione di merito o di una decisione concernente questioni di procedura. Per converso è una decisione incidentale quella che rappresenta unicamente una tappa verso l'emanazione di un giudizio finale. Essa può avere per oggetto una questione formale o materiale, giudicata anteriormente alla decisione finale (DTF 129 III 107 consid. 1.2.1 e richiami). I principi esposti valgono pure per le decisioni parziali: sono quindi validi non solo per le decisioni pregiudiziali o incidentali (stricto sensu), bensì pure per le sentenze parziali propriamente dette, ovvero per giudizi che decidono una parte quantitativamente limitata della lite o una delle pretese in discussione. Tale soluzione è conforme al principio dell'economia di procedura, secondo cui il Tribunale federale, di norma, statuisce con una sola decisione sull'insieme del litigio: essa soddisfa quindi lo scopo dell'art. 87 OG (DTF 123 I 325 consid. 3b e rinvio).
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2.3 Il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto il ricorso sottopostogli dal ricorrente e, conseguentemente, ha annullato la decisione pronunciata il 26 ottobre 2004 dal Consiglio di Stato, rinviando a quest'autorità gli atti per un nuovo giudizio. Una simile sentenza non pone fine alla procedura e costituisce una decisione incidentale, emanata dall'ultima istanza cantonale. In quanto decisione di rinvio, essa concerne infatti solo una fase del procedimento nei confronti del ricorrente e assume una funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo. Va poi ricordato che una decisione di rinvio ha carattere incidentale anche se - come in concreto - su taluni punti, essa pone termine alla lite (DTF 127 I 92 consid. 1b e rinvii).
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2.4 Per il resto non risulta un pregiudizio irreparabile per il ricorrente. Secondo la giurisprudenza, un semplice inconveniente fattuale, come potrebbe ad esempio risultare dalla circostanza che la vertenza si protrae nel tempo o che i costi in relazione alla causa aumentano non rappresenta un danno di tale natura, poiché non si tratta di pregiudizi di natura giuridica (DTF 129 III 107 consid. 1.2.1 e richiami). Inoltre, la decisione contestata potrà eventualmente ancora essere impugnata mediante un ricorso contro la nuova decisione dell'ultima istanza cantonale, oppure, se del caso, qualora non vi fosse più interesse a ricorrere nel merito in sede cantonale, direttamente dopo la sentenza dell'autorità inferiore (DTF 122 I 39 consid. 1a/bb e rinvii) . Ne segue che la sentenza cantonale costituisce una decisione incidentale che non causa un pregiudizio irreparabile: il ricorso di diritto pubblico sfugge quindi ad un esame di merito.
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3.
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3.1 Manifestamente inammissibile, il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel gravame.
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3.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
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Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 6 giugno 2005
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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