BGer 2A.293/2005 | |||
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BGer 2A.293/2005 vom 10.06.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2A.293/2005 /viz
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Decisione del 10 giugno 2005
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Merkli, presidente,
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Wurzburger, Müller,
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cancelliera Ieronimo Perroud.
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Parti
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A.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Rocco Taminelli,
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contro
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Amministrazione dell'imposta federale diretta del Cantone Ticino, Ufficio esazione e condoni,
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6501 Bellinzona.
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Oggetto
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richiesta di garanzia ai fini dell'imposta federale diretta e delle spese per gli anni fiscali 1997/2002,
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ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emessa il 28 aprile 2005 dall'Amministrazione dell'imposta federale diretta del Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
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che il 6 maggio 2005 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, con cui ha chiesto che la richiesta di garanzia per fr. 550'000.--, con interessi del 3.5% dal 29 aprile 2005, notificatagli il 28 aprile 2005 dall'Amministrazione dell'imposta federale diretta del Cantone Ticino, Ufficio esazione e condoni, sia annullata;
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che, con scritto del 12 maggio successivo, il ricorrente ha comunicato al Tribunale federale che siccome il provvedimento contestato era stato annullato, la procedura inerente al ricorso di diritto amministrativo era divenuta priva d'oggetto e ne ha quindi chiesto lo stralcio e l'attribuzione di ripetibili;
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che, invitata a determinarsi, l'autorità fiscale, con risposta del 25 maggio 2005, si è dichiarata disposta a sopportare le spese ma si è invece opposta all'assegnazione di ripetibili;
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che il 1° giugno 2005 la citata autorità, con l'accordo del ricorrente, ha chiesto una sospensione della procedura adducendo che erano in corso delle trattative;
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che il 6 giugno successivo il ricorrente ha informato il Tribunale federale che le parti avevano raggiunto un accordo transattivo e che rinunciava all'assegnazione di ripetibili;
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che, per i motivi appena illustrati, il presente procedimento è effettivamente diventato privo d'oggetto;
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che in siffatti casi il Tribunale federale dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (combinati art. 40 OG e 72 PC);
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che, nella fattispecie si può eccezionalmente rinunciare a questo esame sommario, in quanto l'autorità fiscale (rilevando che il presente gravame è diventato privo d'oggetto in seguito all'annullamento da parte sua del provvedimento contestato) si è dichiarata disposta ad assumere le spese e il ricorrente ha rinunciato espressamente all'assegnazione di ripetibili;
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Per questi motivi, il Tribunale federale decide:
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1.
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Il ricorso è divenuto privo d'oggetto e la causa 2A.293/2005 è stralciata dai ruoli.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico dello Stato del Cantone Ticino.
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3.
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Non si concedono ripetibili per la sede federale.
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4.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Amministrazione dell'imposta federale diretta del Cantone Ticino, Ufficio esazione e condoni, e all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione giuridica imposta federale diretta.
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Losanna, 10 giugno 2005
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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