BGer 4C.405/2004 | |||
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BGer 4C.405/2004 vom 13.06.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.405/2004 /biz
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Sentenza del 13 giugno 2005
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I Corte civile
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Composizione
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Giudici federali Corboz, presidente,
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Klett, Ramelli, giudice supplente,
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cancelliera Gianinazzi.
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Parti
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A.________,
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convenuto e ricorrente,
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patrocinato dall'avv. Andrea Lenzin,
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contro
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B.C.________,
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D.C.________,
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attori e opponenti,
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entrambi patrocinati dall'avv. Luca Gandolfi.
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Oggetto
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assunzione di debito,
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ricorso per riforma contro la sentenza emanata
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il 29 marzo 2004 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Nel 1994 B.C.________ e D.C.________, A.________ e E.________ si riunirono onde procedere - per il tramite della società F.________SA, da loro rilevata a tal scopo - ad un'operazione immobiliare avente per oggetto la costruzione e la vendita di un complesso alberghiero-residenziale a X.________.
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Gli accordi prevedevano che i coniugi C.________ si sarebbero occupati della parte finanziaria dell'operazione, l'architetto A.________ della progettazione e della direzione lavori ed E.________ dell'esecuzione per mezzo della società G.________SA. A.________, così come l'impresario, avrebbe inoltre partecipato al finanziamento percependo inizialmente soltanto una parte degli onorari d'architetto (fr. 800'000.-- sull'ammontare complessivo preventivato in fr. 1'450'000.--); il resto l'avrebbe incassato solamente al termine dell'operazione immobiliare, unitamente agli utili.
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A.a Tra il 1994 ed il 1995 la società F.________SA ha versato all'architetto anticipi per fr. 385'200.--.
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Il 7 luglio 1995 A.________ chiese il versamento di un ulteriore acconto, il quarto, di fr. 213'000.--. Non potendo la società dare seguito alla richiesta per mancanza di liquidità, D.C.________ gli rilasciò una cambiale di pari importo, che però non fu onorata. A garanzia del pagamento del predetto titolo, D.C.________ sottoscrisse allora cinque vaglia cambiari di fr. 50'000.-- ciascuno con scadenze scalari, avallati dal marito, gli consegnò una cartella ipotecaria di fr. 500'000.-- nonché alcuni gioielli. Solo le prime due cambiali furono pagate.
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B. Il 4 novembre 1996 A.________ fece notificare ai coniugi C.________, solidalmente, dei precetti esecutivi per un importo di fr. 150'000.--, indicando quale titolo di credito "saldo quarto acconto del 07.07.1995, dichiarazione del 19.02.1996, 3 vaglia cambiari del 15.12.1995 da fr. 50'000." Le opposizioni a questi precetti esecutivi furono rigettate in via provvisoria il 30 ottobre 1997 dalla Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Donde l'attuale procedura.
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C.
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Il 20 novembre 1997 B.C.________ e D.C.________ hanno adito la Pretura del Distretto di Lugano con un'azione volta ad ottenere il disconoscimento del debito posto in esecuzione nonché la condanna di A.________ alla restituzione di fr. 100'000.--, dei tre vaglia cambiari, dei gioielli e della cartella ipotecaria.
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La petizione è stata accolta. Nella sentenza 18 giugno 2003 il Pretore ha infatti stabilito che gli attori avevano assunto - e non solo garantito - il debito della società F.________SA nei confronti del convenuto, per cui beneficiavano di tutte le eccezioni concernenti tale debito. Sulla base della perizia giudiziaria il giudice ha quantificato in fr. 589'045.-- l'onorario complessivo dovuto all'architetto. Tenuto conto della proporzione pattuita inizialmente, gli ha però riconosciuto unicamente fr. 268'500.--; la rimanenza, di fr. 293'545.--, sarebbe divenuta esigibile solamente al termine dell'operazione immobiliare. Infine, dato che la società F.________SA aveva già versato fr. 382'500.--, il primo giudice ha accertato l'inesistenza del debito posto in esecuzione.
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D.
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L'impugnativa interposta dal convenuto contro la pronunzia pretorile è stata respinta il 29 settembre 2004 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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E.
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Il convenuto insorge davanti al Tribunale federale con ricorso per riforma del 2 novembre 2004. Prevalendosi della violazione degli art. 111 e 145 CO, nonché della mancata applicazione degli art. 77, 394 cpv. 3, 404 cpv. 2 e 156 CO, egli chiede che la sentenza cantonale venga annullata e riformata nel senso di rigettare integralmente la petizione dei coniugi C.________ e di porre a loro carico spese e ripetibili di prima e seconda istanza. In via subordinata domanda che la petizione sia accolta parzialmente, con l'accertamento dell'inesistenza del debito limitatamente a fr. 9'155.--, e che tasse e ripetibili vengano ripartire proporzionalmente a questa soccombenza.
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Nella risposta 17 dicembre 2004 D.C.________ e B.C.________ propongono la reiezione del gravame.
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Diritto:
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1.
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Come rettamente osservato anche dal convenuto, il ricorso per riforma è ammissibile solo per violazione del diritto federale (art. 43 OG). La motivazione deve indicare le norme violate ed esporre in modo conciso in cosa consiste la violazione (art. 55 cpv. 1 lett. c OG).
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Occorre inoltre rammentare che nella giurisdizione di riforma il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove, debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140), ovverosia mediante fatti allegati da una parte in sede cantonale in modo conforme alle norme sulla procedura, ma ritenuti a torto dall'autorità cantonale come irrilevanti o da essa negletti a causa dell'errata comprensione del diritto federale (DTF 130 III 102 consid. 2.2 pag. 106; 127 III 248 consid. 2c con rinvii). Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG). Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF citati; 129 III 618 consid. 3).
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2.
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Il primo punto in contestazione attiene alla natura giuridica degli impegni presi dagli attori nei confronti del convenuto.
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2.1 Come già il Pretore, anche la Corte cantonale li ha qualificati come assunzione cumulativa di debito.
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I giudici ticinesi hanno in primo luogo accennato alla difficoltà di distinguere questo negozio dalla garanzia rispettivamente dalla fideiussione, evidenziando la necessità di ricorrere spesso all'interpretazione secondo il principio dell'affidamento, ove, in definitiva, è determinante lo scopo economico e giuridico perseguito dalle parti. Essi hanno in seguito constatato come, nel caso in esame, il testo della dichiarazione rilasciata da D.C.________ il 19 febbraio 1996 sia a questo proposito esplicito e di per sé sufficientemente chiaro. Anche la "prospettiva economica" conferma il carattere autonomo dell'impegno, quindi l'assunzione cumulativa del debito: gli attori erano infatti interessati in modo personale e diretto alla buona riuscita dell'operazione immobiliare, dal momento che avevano il compito di provvedere in modo consistente a reperire i finanziamenti necessari, che avrebbero partecipato all'utile in proporzione a tali finanziamenti e che in caso di fallimento avrebbero dovuto sopportare da soli i costi di rifinanziamento della società F.________SA. È stata per contro negata rilevanza al verbale dell'assemblea straordinaria di questa società tenutasi il 28 settembre 1995, dal quale il convenuto deduceva l'esistenza di una garanzia nella forma della promessa della prestazione di un terzo (art. 111 CO): gli impegni presi in tale occasione erano diretti all'assemblea degli azionisti, non al convenuto, e sono comunque stati superati nel tempo dalla dichiarazione del 19 febbraio 1996.
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2.2 Il convenuto rimprovera ai giudici ticinesi l'errata applicazione del principio dell'affidamento, essendo loro sfuggito che può avere un interesse personale all'adempimento sia colui che assume cumulativamente un debito sia chi promette la prestazione personale di un terzo. Egli aggiunge che l'assunzione personale del debito avrebbe semplicemente diminuito i passivi della società F.________SA, senza incrementarne la liquidità, mentre lo scopo che tutti si prefiggevano era quello di mettere a disposizione della società i fondi necessari per realizzare il progetto immobiliare; sotto questo profilo l'impegno di garantire il pagamento dei debiti della società F.________SA costituiva un mezzo assai più efficace. Il convenuto ritiene che il verbale del 28 settembre 1995 sia inequivocabile e confermi che la convenuta D.C.________ avesse promesso e garantito determinate prestazioni della società F.________SA.
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2.3 Per giudicare un contratto, sia per la forma che per il contenuto, occorre stabilire quale fosse la volontà dei contraenti al momento della sua stipulazione (art. 18 CO).
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2.3.1 Il contenuto di un contratto viene determinato in primo luogo mediante l'interpretazione soggettiva, ovvero ricercando la vera e concorde volontà dei contraenti, che prescinde dalla denominazione e dalle parole inesatte adoperate per errore o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto (art. 18 cpv. 1 CO). L'interpretazione soggettiva poggia sull'apprezzamento delle prove e pertanto, a meno che non siano dati i presupposti delle eccezioni di cui agli art. 63 cpv. 2 e 64 OG, sfugge all'esame del Tribunale federale chiamato a statuire su un ricorso per riforma (DTF 129 III 118 consid. 2.5 pag. 122).
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Qualora non esistano accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti o se il giudice constata che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro (presunta) volontà viene invece determinata interpretando le loro dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento (cosiddetta interpretazione oggettiva), ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta. L'interpretazione del contratto giusta il principio dell'affidamento è una questione concernente l'applicazione del diritto, che può essere esaminata liberamente nella giurisdizione per riforma (DTF 130 III 417 consid. 3.2 pag. 424 seg.).
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2.3.2 Dovendosi procedere all'interpretazione di dichiarazioni scritte, ci si riferisce in primo luogo al tenore delle stesse (DTF 129 III 702 consid. 2.4.1 pag. 707). La presenza di un testo chiaro non esclude tuttavia la possibilità di ricorrere ad altri criteri d'interpretazione. Dall'art. 18 cpv. 1 CO emerge infatti che le parole adoperate, quand'anche chiare, non sono necessariamente determinanti e che, al contrario, un'interpretazione puramente letterale è proibita. Anche se il tenore di una clausola contrattuale appare a prima vista chiaro, dalle altre condizioni menzionate dal contratto, dallo scopo perseguito dalle parti oppure ancora da altre circostanze può dunque risultare che il testo della menzionata clausola non restituisce con esattezza il senso dell'accordo (DTF 130 III 417 consid. 3.2 pag. 425). Oltre al testo ed al contesto in cui sono state formulate le dichiarazioni delle parti, vanno prese in considerazione - nella misura in cui sarebbero riconoscibili anche per un terzo - le circostanze che hanno preceduto o accompagnato la stipulazione del contratto (DTF 128 III 265 consid. 3a con rinvii).
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2.4 In concreto, il passaggio della dichiarazione del 19 febbraio 1996, che l'autorità cantonale ha reputato determinante ai fini del giudizio, recita:
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"Dichiaro di aver consegnato in data odierna all'arch. A.________ i miei gioielli, e meglio come alla lista allegata, quale pegno e garanzia per il pagamento della somma di fr. 213'000.-- (duecentotredicimila), garantito da cambiale scaduta il 15 c.m., somma di cui sono solidalmente debitrice con mio marito B.C.________".
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2.4.1 La Corte cantonale ha stabilito che con questa dichiarazione D.C.________ "ha comunicato in modo chiaro ed esplicito di aver assunto un impegno autonomo accanto a quello esistente della società F.________SA, impegno che va ben oltre la semplice garanzia, assumendosi il debito in prima persona". Il tenore dell'affermazione dei giudici cantonali induce a ritenere ch'essi hanno accertato un fatto, ossia la volontà precisa di una parte di impegnarsi in questo modo, fatto che sfugge alla cognizione del Tribunale federale nella giurisdizione di riforma (cfr. quanto già esposto al consid. 2.3.1).
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2.4.2 È però anche vero che la sentenza impugnata accenna alla necessità di ricorrere spesso alla teoria dell'affidamento per l'interpretazione dei contratti di garanzia (in senso lato) e pare avere applicato questo metodo interpretativo laddove ha esaminato "la situazione in prospettiva economica". Se così fosse, si tratterebbe di una questione di diritto che il Tribunale federale può rivedere (cfr. quanto già esposto al consid. 2.3.1).
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Il giudizio resisterebbe nondimeno alle censure ricorsuali. Non è infatti ragionevolmente immaginabile che il destinatario della dichiarazione riportata sopra potesse credere che si trattasse della garanzia di prestazioni di un terzo, neppure menzionato, e non dell'assunzione personale di un debito. Il convenuto ne è probabilmente cosciente dal momento che sorvola sulla dichiarazione del 19 febbraio 1996 e fonda invece la sua tesi sul verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti della società F.________SA, tenutasi il 28 settembre 1995, e sullo scopo economico perseguito dalle parti. Nel passaggio del verbale riprodotto nel giudizio impugnato si legge che D.C.________ "provvederà nei prossimi giorni a finanziare la società F.________SA affinché vengano effettuati..." determinati pagamenti, tra i quali fr. 100'000.-- destinati al convenuto; ella si era altresì dichiarata "d'accordo di garantire il pagamento dell'interesse ipotecario di fr. 300'000.-- che dovrà avvenire entro la fine del prossimo mese di novembre". A ragione l'autorità cantonale ha osservato che un impegno del genere, assunto nell'ambito dell'assemblea degli azionisti, non poteva indurre il convenuto a ritenere in buona fede che la promessa di D.C.________ fosse indirizzata a lui, nella sua qualità di creditore della società, e ch'essa intendesse garantire le prestazioni dovutegli dalla società F.________SA. Quanto allo scopo perseguito, esso consisteva nell'assicurare all'architetto il pagamento delle sue prestazioni, così da permettere la continuazione dell'operazione immobiliare; tale scopo poteva essere raggiunto sia mediante una garanzia nel senso dell'art. 111 CO sia per mezzo di un'assunzione cumulativa di debito per cui questo criterio non può essere ritenuto decisivo.
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Se ne deve concludere che non sono ravvisabili circostanze concrete tali da far credere che la dichiarazione rilasciata da D.C.________ il 19 febbraio 1996 non corrispondesse alla volontà delle parti e da imporre di scostarsi dal testo letterale.
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2.5 Da tutto quanto esposto discende che la qualificazione di assunzione cumulativa di debito, attribuita al contratto dall'autorità cantonale, non viola il diritto federale.
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3.
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Ammessa l'assunzione di debito, il Tribunale d'appello ha precisato che gli attori hanno assunto solo il debito di fr. 250'000.-- suddiviso in fr. 213'000.--, relativi al quarto acconto chiesto dall'architetto, e fr. 37'000.-- di spese. Posti questi limiti, i giudici ticinesi hanno escluso che l'assunzione potesse inglobare sia le pretese accessorie fatte valere dal convenuto (ritenute anche non provate e irrite sotto il profilo procedurale) sia la porzione d'onorario che l'architetto avrebbe dovuto percepire soltanto al termine dell'operazione immobiliare. L'autorità cantonale ha altresì confermato la condanna del convenuto alla restituzione della somma di fr. 100'000.--: di fronte a prestazioni esigibili per fr. 268'500.-- la società F.________SA aveva infatti già pagato fr. 382'500.--, per cui la quarta richiesta di acconto di fr. 213'000.-- non era giustificata. Su quest'ultimo aspetto i giudici cantonali hanno respinto anche l'eccezione di prescrizione fatta valere dal convenuto.
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3.1 Dinanzi al Tribunale federale il convenuto ammette l'importo complessivo di fr. 250'000.--. Invocando la possibilità per ogni debitore solidale d'impegnarsi secondo modalità e condizioni diverse, evidenzia tuttavia l'assenza di ogni riferimento al debito originario nella dichiarazione del 19 febbraio 1996, per cui la conclusione dell'autorità cantonale secondo la quale il predetto importo sarebbe da ricondursi alla quarta richiesta di acconto sarebbe "contraria alle tavole processuali". Il convenuto si dilunga poi sulla natura del differimento dell'esigibilità dell'onorario dell'architetto pattuito dalle parti (modalità di pagamento o condizione sospensiva), sulle responsabilità nel fallimento dell'operazione immobiliare e sugli effetti che poteva avere l'interruzione anticipata del mandato sull'esigibilità delle pretese d'architetto.
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3.2 Così come formulate queste censure si avverano inammissibili. D'un canto sono rivolte contro la determinazione dell'entità e della natura del debito assunto dagli attori, ovverosia contro il risultato di un accertamento di fatto vincolante per il Tribunale federale; d'altro canto si fondano su fatti che non emergono dal giudizio impugnato, in particolare per quanto concerne i motivi del naufragio dell'operazione immobiliare.
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Esse sono comunque infondate. Se il debito assunto dagli attori è soltanto quello accertato dalla Corte cantonale (quarto acconto di fr. 213'000.-- e spese di fr. 37'000.--) è infatti superfluo chiedersi se, quando e a quali condizioni sarebbero potute divenire esigibili altre eventuali pretese dell'architetto.
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4.
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In conclusione, il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile.
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Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico del convenuto, il quale rifonderà agli attori fr. 7'000.-- per ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 13 giugno 2005
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In nome della I Corte civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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