BGer 1P.373/2004 | |||
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BGer 1P.373/2004 vom 15.06.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.373/2004 /viz
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Sentenza del 15 giugno 2005
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, presidente,
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Nay, Fonjallaz,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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A.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Luca Eusebio,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
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Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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indennità ai sensi degli art. 317 e segg. CPP/TI,
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del
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26 maggio 2004 della Camera dei ricorsi penali
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del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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A.________ è stato arrestato l'8 ottobre 1985, unitamente ad altre persone, nell'ambito del cosiddetto procedimento penale "X.________", per i reati di truffa, appropriazione indebita e amministrazione infedele; è stato scarcerato, dopo 43 giorni di detenzione, il 19 novembre 1985. Il 21 ottobre 2002 il procuratore pubblico del Cantone Ticino ha decretato l'abbandono del procedimento penale nei confronti di A.________ per titolo di truffa, eventualmente per mestiere, appropriazione indebita, eventualmente aggravata, amministrazione infedele, eventualmente con fine di lucro, falsità in documenti, ricettazione, bancarotta fraudolenta e/o semplice, omissione della contabilità, coazione e infrazione alla legge federale sulle banche e casse di risparmio. Ha ritenuto acquisito, alla luce delle risultanze dell'inchiesta, che l'interessato non poteva essere considerato al pari degli altri indagati, poi condannati: d'altra parte non appariva opportuno disquisire sull'esistenza di eventuali sue responsabilità penali dal momento che i sospettati reati erano ormai prescritti.
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B.
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Il 6 marzo 2003 l'interessato ha presentato alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) una domanda di indennità secondo gli art. 317 e segg. CPP/TI. L'istante chiedeva un indennizzo di fr. 527'285.10 oltre interessi al 5% dal 28 ottobre 1985 su fr. 43'000.-- e dal 6 marzo 2003 su fr. 484'285.10, per ingiusta carcerazione.
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La Corte cantonale, statuendo il 26 maggio 2004, ha parzialmente accolto l'istanza limitatamente all'importo di fr. 32'508.30, di cui fr. 22'508.30 per spese di patrocinio, oltre interessi al 5% dal 6 marzo 2003, e fr. 10'000.-- quale indennità per torto morale, oltre interessi al 5% dal 19 novembre 1985.
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C.
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L'istante impugna questo giudizio con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarlo; postula inoltre che la nuova sentenza cantonale sia emanata da altri giudici e chiede che il Tribunale federale indichi alla CRP "le linee guida da seguire per un'effettiva riparazione dei tragici danni economici subiti".
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La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale. Il Ministero pubblico non ha presentato osservazioni.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II 65 consid. 1).
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1.2 Il ricorso, presentato contro una decisione dell'ultima istanza cantonale (cfr. art. 320 cpv. 4 CPP/TI), è ammissibile secondo gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 e 87 OG. La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 88 OG) e il gravame tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG).
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1.3 Il 23 febbraio 2005 il ricorrente ha presentato un'istanza con la quale chiede di poter partecipare alla deliberazione pubblica. Ora, la causa può senz'altro essere decisa per circolazione degli atti, senza deliberazione pubblica (art. 36b OG).
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1.4 Salvo eccezioni qui non realizzate, il ricorso di diritto pubblico ha natura puramente cassatoria: le conclusioni ricorsuali che vanno oltre questo fine, segnatamente l'indicazione delle postulate "linee guida da seguire", peraltro superflua visto che l'autorità cantonale la cui decisione è annullata deve attenersi ai motivi della sentenza del Tribunale federale (DTF 112 Ia 354), è pertanto inammissibile (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1, 173 consid. 1.5, 185 consid. 1.5, 124 I 327 consid. 4a-c). La conclusione di far emanare la nuova sentenza da altri giudici, che costituisce in sostanza una domanda di ricusa, priva di qualsiasi argomento a suo sostegno, è irricevibile per carenza di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 130 I 26 consid. 2.1 e rinvii; sulle garanzia di un tribunale imparziale v. DTF 131 I 24 consid. 1.1).
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1.5 Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 130 I 26 consid. 2.1, 129 I 113 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c).
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L'atto di ricorso, in larga misura di natura meramente appellatoria, adempie solo in minima parte questi requisiti: il ricorrente non si confronta infatti in modo chiaro e preciso con le puntuali considerazioni contenute nella sentenza impugnata, né spiega, giusta le esigenze dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e della giurisprudenza, per quali motivi esse risulterebbero contrarie al diritto, in particolare perché sarebbero manifestamente insostenibili e quindi arbitrarie (cfr., sulla nozione di arbitrio, DTF 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 177 consid. 2.1, 127 I 54 consid. 2b).
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2.
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2.1 Secondo l'art. 10 cpv. 4 Cost./TI il Cantone risponde del danno materiale e morale derivante dall'ingiusta privazione della libertà personale. L'art. 317 CPP/TI dispone che l'accusato prosciolto ha diritto a un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale. Per la determinazione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità valgono le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 e segg. CO (Robert Hauser/ Erhard Schweri/karl Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea 2005, pag. 571 n. 7; Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berna 1994, pag. 593 segg.). L'onere della prova del danno spetta all'istante, che deve fondare la richiesta su fatti precisi e documentare le pretese (cfr. DTF 113 IV 93 consid. 3e, 107 IV 155 consid. 5). Il Tribunale federale esamina la sentenza del giudice cantonale, cui spetta ampia facoltà di apprezzamento, solo dal ristretto profilo dell'arbitrio, rispettivamente dell'eccesso o dell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 124 I 208 consid. 4, 118 II 410 consid. 2a; sentenza 1P.602/2003 del 23 febbraio 2004, consid. 2, e consid. 3.1 sulla prova del danno, apparsa in RtiD II-2004, n. 12, pag. 32).
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2.2 Il ricorrente, che non contesta la rifusione delle spese di patrocinio stabilita dalla Corte cantonale, critica il negato risarcimento dei danni materiali. Egli sostiene che, contrariamente alla tesi della CRP, il rapporto di causalità adeguata tra il procedimento penale e la perdita di guadagno fino al suo pensionamento, avvenuto nel 1998, sarebbe palese.
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2.3 La Corte cantonale, rilevato che il carcere ingiustamente sofferto si era protratto per 43 giorni, ha ricordato che spetta all'istante, il quale aveva fatto valere un guadagno mensile lordo di fr. 5'147.-- fino al pensionamento, dimostrare il danno subito. Essa ha precisato che già un anno prima dell'arresto del ricorrente la X.________ SA, dove egli esercitava la sua attività professionale quale direttore, lo aveva informato ch'era costretta a rompere il contratto a tempo pieno e a introdurre un orario ridotto; ha poi sottolineato che la società è stata sciolta in seguito al fallimento pronunciato il 27 maggio 1986. La CRP ha osservato che se è vero che il procedimento penale è durato oltre 17 anni e che l'istante era stato licenziato dalla citata società proprio il giorno del suo arresto, è altrettanto vero che detta società versava in condizioni finanziarie disastrose per cui, indipendentemente dalla sua carcerazione, egli avrebbe in ogni caso perso il suo posto di lavoro. Ha aggiunto che da una decisione del 6 dicembre 1985 della Cassa di disoccupazione si evince che il diritto all'indennità di disoccupazione era stato sospeso per 21 giorni, perché l'istante, dal 25 novembre 1985, era disoccupato per colpa propria. Dai motivi di questa decisione, la Corte cantonale ha rilevato ch'egli era stato licenziato per motivi inerenti al suo operato all'interno della menzionata società, segnatamente all'accertata violazione dei suoi obblighi contrattuali di lavoro e non necessariamente a causa dell'apertura del procedimento penale.
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Rilevato che al momento della sua scarcerazione egli aveva 52 anni, la Corte cantonale ha stabilito che indipendentemente dal procedimento penale, in considerazione della sua età e dei problemi congiunturali, rispettivamente di disoccupazione allora sussistenti, un suo reinserimento nel mondo professionale sarebbe stato comunque difficoltoso. Essa, ritenuto ch'egli era stato licenziato per propria colpa e che indipendentemente dall'apertura del procedimento penale avrebbe comunque perso il posto di lavoro a causa del fallimento della società, ha quindi negato l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra il procedimento penale e l'asserito pregiudizio per perdita di guadagno dal momento della sua carcerazione fino al suo pensionamento.
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2.4 Il ricorrente non si confronta con i diversi argomenti posti a fondamento del contestato giudizio, criticandone solo alcuni e, per di più, in maniera appellatoria e quindi inammissibile. Egli si limita a richiamare due passaggi di un certificato medico, secondo cui dal momento dell'arresto egli avrebbe sviluppato un graduale stato ansio-depressivo, che si aggravava di anno in anno in relazione alle difficoltà di ritrovare un reinserimento sociale, vieppiù difficile, vivendo pertanto una situazione umiliante. Il ricorrente ne deduce che il rapporto di causalità adeguata sarebbe, quindi, palese.
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2.4.1 Egli si limita a definire falsa la tesi della CRP, esposta nell'ambito della riparazione del torto morale, secondo cui, in relazione al suo stato di salute, egli avrebbe sofferto di una cosiddetta predisposizione costituzionale e che, come emergerebbe dai certificati medici, vi sarebbero stati pure altri fattori concomitanti, che avrebbero potuto aver causato il peggioramento del suo stato di salute. Secondo la Corte cantonale l'istante già prima del suo arresto era stato ricoverato all'ospedale, per oltre due mesi, a causa di uno stato depressivo, poi ricompensato. La CRP ha rilevato poi che, d'altra parte, i medici non avevano indicato ch'egli avrebbe subito un danno irreversibile alla salute a causa del procedimento penale.
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2.4.2 Anche in questa sede il ricorrente si limita a incentrare il suo ricorso sull'assunto, teorico, secondo cui l'esistenza di un nesso causale tra l'arresto, la pendenza dell'accusa, la durata del procedimento e le difficoltà di reinserimento professionale è stata riconosciuta da numerosi studi di sociologia, che descrivono questo fenomeno quale "legal stigma". Richiamando questa teoria il ricorrente sostiene che la CRP avrebbe assimilato a torto il suo caso ad altri, perché esso non sarebbe uguale a nessun'altra fattispecie. Egli si limita tuttavia ad addurre, peraltro in maniera appellatoria, che, eccetto per brevi periodi, non avrebbe più trovato un lavoro unicamente a causa del procedimento penale aperto nei suoi confronti che, come risulterebbe da alcuni passaggi dei certificati medici, l'avrebbe segnato in maniera duratura, portandolo all'invalidità completa a partire dal 1° maggio 1992.
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2.4.3 Il ricorrente non contesta tuttavia del tutto le ulteriori argomentazioni addotte dalla CRP per negargli tale indennità, per cui il quesito relativo alla perdita di guadagno non dev'essere esaminato nel merito in applicazione dell'art. 90 OG. In effetti, quando il giudizio impugnato si fonda, come in concreto, su più motivazioni indipendenti, il ricorrente deve impugnarle tutte e dimostrare che ognuna di esse è incostituzionale (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2, 113 Ia 94 consid. 1a/bb). Se il ricorrente ne censura una soltanto, come è qui il caso, il giudizio - trattandosi di una semplice contestazione sui motivi - rimane fondato nel suo risultato sulla base delle argomentazioni non contestate (DTF 121 IV 94 consid. 1b e riferimenti).
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3.
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3.1 Il ricorrente critica l'ammontare dell'indennità per torto morale riconosciutagli dalla CRP in applicazione della sua prassi, segnatamente di fr. 10'000.--, partendo dall'importo forfetario giornaliero di fr. 100.-- per 43 giorni di carcerazione preventiva, contrariamente ai fr. 1'000.-- da lui pretesi, ritenendolo arbitrario. Sostiene che si sarebbe in presenza di un caso assolutamente straordinario, unico e probabilmente irripetibile, trattandosi al suo dire di giudicare le asserite mancanze e l'inefficienza del sistema giudiziario cantonale vigente all'epoca dei fatti. Il pregiudizio, la durata del carcere e il ritardo nel la chiusura del procedimento sarebbero assolutamente eccezionali. Sostiene infine che il carcere e il procedimento penale avrebbero distrutto la sua vita.
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3.2 La Corte cantonale, dopo aver illustrato la giurisprudenza e la dottrina relativa al torto morale per detenzione ingiustificata, ha ricordato ch'essa ha adottato, quale base, un importo forfetario di fr. 100.-- per ogni giorno di detenzione, da adeguare, aumentandolo o diminuendolo, secondo le circostanze del singolo caso. Lo ha poi applicato alle circostanze della fattispecie in esame, considerando segnatamente che al momento dell'arresto i figli del ricorrente avevano rispettivamente 12 e 13 anni e ch'egli era incensurato; ha ritenuto la durata del carcere ingiustamente patito e le ripercussioni ch'esso ha avuto sulle condizioni psichiche del ricorrente, considerando in tale ambito le sofferenze psichiche descritte nei certificati medici del 6 settembre 1991 e del 16 dicembre 2002 prodotti dal ricorrente e largamente ripresi nella sentenza impugnata.
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La CRP ha stabilito che il procedimento penale ha indubbiamente segnato in maniera profonda, sia dal livello fisico che psicologico, il ricorrente: ha nondimeno aggiunto che, come risulta dai certificati medici, vi sono tuttavia stati pure altri fattori concomitanti, che potrebbero aver causato il peggioramento del suo stato di salute, ricordando in particolare che già prima del suo arresto egli era stato ricoverato in ospedale per oltre due mesi a causa di uno stato depressivo. Ha altresì ritenuto, sottolineato che i certificati erano stati rilasciati da due medici che lo avevano conosciuto e curato soltanto dopo il suo arresto, ch'essi non avevano indicato che avrebbe subito un danno irreversibile alla salute a causa del procedimento penale. Infine, i giudici cantonali hanno rilevato che se da una parte al procedimento penale era stato dato ampio risalto nei mass media, suscitando senza dubbio scalpore tra la popolazione, dall'altra l'attenzione pubblica e processuale si era comunque focalizzata sugli altri indagati, poi condannati.
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3.3 Il ricorrente non sostiene che tale modo di procedere sia lesivo della Costituzione e non si confronta con la prassi esposta nella decisione impugnata. Insistendo sull'asserita unicità del suo caso, egli postula, implicitamente e senza nemmeno indicarne l'importo, un'indennità giornaliera più elevata. Come visto, dall'istanza di indennità si evince ch'egli chiede un importo forfetario giornaliero, non meglio specificato, di fr. 1'000.--, per un ammontare di fr. 43'000.--.
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3.4 La commisurazione della riparazione morale costituisce una decisione secondo l'equità, fondata di principio sull'apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze (DTF 123 II 210 consid. 2c), sicché eventuali paragoni, peraltro non invocati dal ricorrente, non comportano di per sé l'illiceità della somma stabilita nel singolo caso (DTF 127 IV 215 consid. 2e, 125 III 412 consid. 2c/cc pag. 421). L'indennità per torto morale deve infatti essere fissata in funzione della gravità della lesione della personalità subita, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, segnatamente del pregiudizio all'integrità fisica e psichica, della reputazione di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione familiare e professionale (DTF 113 Ib 155 consid. 3b, 113 IV 93 consid. 3a; cfr. pure DTF 128 IV 53 consid. 7a pag. 71, 125 III 269 consid. 2a, 412 consid. 2a pag. 417). Ora, premessi questi principi e ricordato che nel quadro di procedimenti penali che hanno comportato detenzioni di breve durata si può giustificare il riconoscimento di indennità giornaliere più elevate, mentre che per carcerazioni di lunga durata assume maggiore importanza una valutazione complessiva (cfr. Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., pag. 571 n. 6 e 8a), l'importo implicitamente chiesto dal ricorrente, che non dimostra d'altra parte l'arbitrarietà del giudizio impugnato, è manifestamente sproporzionato rispetto alla prassi vigente in materia, con la quale egli del resto non si confronta del tutto.
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3.5 Questa Corte, come rilevato dalla CRP, in una sentenza del 31 ottobre 2000 (causa 1P.589/1999, consid. 4 e 5 con numerosi riferimenti) aveva in effetti ritenuto giustificata l'assegnazione di un'indennità giornaliera per torto morale di fr. 100.-- per 172 giorni di detenzione; questo importo è stato recentemente confermato in un caso ove, riconosciuta una grave lesione della personalità dell'interessato, era stata chiesta, senza successo, la modifica di questa giurisprudenza (sentenza 1P.571/2002 del 30 gennaio 2003, consid. 5) e in un'altra recente sentenza (causa 1P.580/2002 del 14 aprile 2003, consid. 5, apparsa in RDAT II-2003 n. 15 pag. 56).
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3.6 Non v'è motivo di scostarsi, nella fattispecie, dalla giurisprudenza illustrata e applicata nel giudizio impugnato, visto che la CRP ha rettamente stabilito la riparazione del torto morale in funzione delle circostanze concrete e quindi anche dei fattori soggettivi legati alle conseguenze sulla personalità dell'istante (cfr. anche DTF 127 IV 215 consid. 2e). Il ricorrente, adducendo che il carcere l'ha profondamente segnato, non dimostra che la CRP avrebbe valutato in maniera arbitraria i certificati medici, di cui si limita a richiamare determinati passaggi, peraltro considerati nel criticato giudizio.
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3.7 Il ricorrente insiste sulla lunga durata del procedimento e sull'implicita lesione del principio di celerità. Al riguardo i giudici cantonali, ricordato che si trattava di un procedimento estremamente complesso, hanno ritenuto che, considerato il tempo trascorso dal momento della chiusura dell'istruzione formale fino all'emanazione del decreto di abbandono, il citato principio parrebbe essere stato disatteso. Essi hanno nondimeno ritenuto che l'istante poteva interporre un ricorso per denegata giustizia, rilevando che detta lesione e l'intervenuta prescrizione dei reati potevano nondimeno avergli giovato.
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Ora, in tale contesto il ricorrente si limita a osservare, in maniera del tutto appellatoria, che il rimprovero di non aver fatto uso dei rimedi legali a sua disposizione sarebbe offensivo, visto che si trattava di "questioni più grandi di lui". Dal profilo dell'asserita violazione del principio della celerità riguardo all'inattività del Ministero pubblico, il ricorrente, come risulta dal giudizio impugnato, patrocinato anche all'epoca da difensori di fiducia, non ha fatto uso dei rimedi di diritto di cui avrebbe potuto avvalersi: una decisione sull'eventuale ritardo esula quindi dal presente giudizio (sentenza 1P.365/1999 del 24 febbraio 2000, consid. 3 in fine) e la durata del procedimento, chiaramente discutibile, non può pertanto modificare, in siffatte circostanze, le conclusioni cui sono giunti i giudici cantonali.
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3.8 Ne segue che le censure ricorsuali, nella minima misura in cui sono ricevibili, non reggono, ritenuto che l'indennità riconosciuta per il torto morale, comunque più che raddoppiata rispetto alla prassi cantonale, è fondata su una ponderazione globale degli aspetti determinanti e rientra nel vasto potere di apprezzamento della CRP.
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4.
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In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto.
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Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 15 giugno 2005
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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