BGer 1P.507/2004 | |||
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BGer 1P.507/2004 vom 21.06.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.507/2004 /biz
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Sentenza del 21 giugno 2005
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, presidente,
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Fonjallaz, Eusebio,
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cancelliere Gadoni.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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Comune di Lugano, 6900 Lugano,
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rappresentato dal Municipio, palazzo Civico,
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piazza Riforma 1, 6900 Lugano,
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Ufficio cantonale di accertamento del Cantone Ticino, Bellinzona, c/o Tribunale d'appello, via Pretorio 16,
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6901 Lugano,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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residenza governativa, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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elezione del Consiglio comunale di Lugano per il quadriennio amministrativo 2004-2008 (sorteggio in
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caso di parità di voti fra i candidati),
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ricorso di diritto pubblico contro la decisione del
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24 agosto 2004 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Il 4 aprile 2004 si sono concluse le elezioni comunali a Lugano per stabilire la composizione, tra l'altro, del Consiglio comunale per il quadriennio amministrativo 2004-2008. Sulla base dello spoglio effettuato a Bellinzona è risultato che in undici casi due subentranti di una stessa lista avevano ottenuto il medesimo numero di voti, sicché l'ordine dei subentranti è stato stabilito mediante sorteggio. A.________, cittadino attivo del Comune di Lugano e delegato del partito popolare democratico presso l'Ufficio cantonale di accertamento, ha presentato il 5 aprile 2004 un reclamo contro le modalità del sorteggio, in particolare riguardo alla sua esecuzione mediante sistema informatico.
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Il reclamo è stato respinto lo stesso giorno dall'Ufficio cantonale di accertamento, che ha contestualmente proceduto alla proclamazione dei risultati. Questo Ufficio ha rilevato che la legge non precisava l'autorità cui spettava il sorteggio né le modalità di svolgimento dello stesso. Ha quindi ritenuto che, analogamente all'elaborazione dei dati di spoglio, anche il sorteggio poteva validamente essere eseguito in forma automatizzata e che il programma utilizzato, attivandosi automaticamente in caso di parità di voti, escludeva ogni intervento umano, concludendo che la procedura di sorteggio risultava immune da violazione del diritto (cfr. FU 29/2004, del 9 aprile 2004).
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B.
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Avverso i risultati dell'elezione A.________ è insorto il 17 aprile 2004 dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, contestando il rango di successione dei subentranti sorteggiati sulle varie liste. Ha in particolare criticato il fatto che il sorteggio non fosse stato eseguito personalmente dal presidente dell'Ufficio cantonale di accertamento o da un suo membro. Ha inoltre sostenuto che l'operazione, siccome eseguita elettronicamente, non permetteva una verifica del risultato né garantiva la parità di trattamento dei candidati. L'Esecutivo cantonale, con decisione del 24 agosto 2004, ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'esecuzione del sorteggio non rientrava nelle specifiche competenze dell'Ufficio di accertamento e che nulla impediva di effettuare elettronicamente l'operazione. Al proposito ha rilevato che il programma informatico utilizzato per lo spoglio e per il sorteggio era stato introdotto negli anni ottanta e che da allora non aveva subito modifiche. Pur riconoscendo che per i candidati a parità di voti che si trovano in ordine alfabetico sulla stessa lista, la probabilità di essere sorteggiati non era identica, il Governo ha ritenuto adeguato il sistema, poiché tale differenza di probabilità è minima e un intervento umano è comunque escluso.
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C.
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A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale secondo l'art. 85 lett. a OG la decisione governativa, chiedendo di annullarla. Il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito, siccome il Consiglio di Stato non si sarebbe espresso su due censure sollevate. Ripropone inoltre le critiche sollevate contro il sistema di sorteggio, sostenendo ch'esso sarebbe di competenza dell'Ufficio cantonale di accertamento, che non consentirebbe una verifica del risultato e che violerebbe il principio della parità di trattamento.
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D.
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Il Consiglio di Stato e il Comune di Lugano si rimettono al giudizio del Tribunale federale. L'Ufficio cantonale di accertamento, invitato ad esprimersi, non si è pronunciato sul ricorso.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II 58 consid. 1, 129 I 337 consid. 1 e rinvii).
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1.2 Il ricorrente presenta un ricorso di diritto pubblico per violazione del diritto di voto secondo l'art. 85 lett. a OG. Egli ha esaurito il corso delle istanze cantonali (cfr. art. 164 cpv. 1 e 2 della legge sull'esercizio dei diritti politici, del 7 ottobre 1998, LEDP). In quanto cittadino attivo del Comune di Lugano, il ricorrente è di principio legittimato a presentare un ricorso fondato sull'art. 85 lett. a OG (DTF 130 I 290 consid. 1.2, 129 I 185 consid. 1.3).
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1.3
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1.3.1 Secondo la giurisprudenza relativa all'art. 88 OG, applicabile anche al ricorso di diritto pubblico per violazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 85 lett. a OG (DTF 116 Ia 359 consid. 2a, 114 Ia 427 consid. 1c, 104 Ia 226 consid. 1b), il Tribunale federale esamina le censure sollevate unicamente se il ricorrente ha un interesse pratico e attuale alla loro disamina, rispettivamente all'annullamento del giudizio impugnato (DTF 127 III 429 consid. 1b, 41 consid. 2b e rinvii). Quest'esigenza assicura che il Tribunale federale statuisca, nell'interesse dell'economia processuale, su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 125 I 394 consid. 4a). Il Tribunale può tuttavia rinunciare eccezionalmente all'esigenza di un interesse pratico e attuale e esaminare comunque il ricorso allorché i quesiti sollevati si potrebbero ripetere in qualsiasi momento nelle stesse o in analoghe circostanze e un tempestivo esame da parte del giudice costituzionale sarebbe pressoché impossibile; occorre inoltre che esista un interesse pubblico sufficientemente importante per risolverli (DTF 127 I 164 consid. 1a, 127 III 429 consid. 1b pag. 432, 125 I 394 consid. 4b). Inoltre, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico per violazione del diritto di voto, quand'anche il Tribunale federale dovesse accertare l'esistenza di errori di procedura, esso annulla la votazione soltanto quando le criticate irregolarità siano rilevanti e abbiano potuto influenzare l'esito dello scrutinio (DTF 130 I 290 consid. 3.4 e 6, 129 I 185 consid. 8.1 pag. 204 e rinvii).
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1.3.2 Il ricorrente non si esprime sulle citate esigenze, né indica in particolare, come gli spetterebbe (cfr. DTF 130 IV 43 consid. 1.4, 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), su quali elementi, tenuto conto dei risultati concreti dell'elezione in questione, si fonderebbe il suo interesse all'annullamento della decisione impugnata. Egli accenna invero nel suo gravame agli undici casi di parità di voti fra i candidati in cui si è reso necessario il sorteggio, criticando la modalità con cui è stato stabilito il rango di successione dei subentranti. Premesso che il ricorrente riconosce che l'ordine di successione di B.________ e di C.________, primo e secondo subentrante nella lista del partito socialista, è divenuto privo di oggetto, poiché entrambi sono entrati in Consiglio comunale in sostituzione di due candidati eletti alla carica di municipale, egli non sostiene che negli altri casi di parità di voti personali un'entrata dei candidati in Consiglio comunale, tenuto conto della loro posizione nella lista dei subentranti, potrebbe verificarsi o sarebbe perlomeno verosimile. Un eventuale mutamento del rango di successione dei candidati sorteggiati non toccherebbe comunque i candidati già eletti, né l'ordine di entrata nel legislativo comunale dei subentranti, perlomeno quattro per la lista Nuova Lugano Azzurra, che potrebbero prioritariamente entrare in considerazione per assumere la carica. In sostanza, un nuovo sorteggio sulla base di un criterio che garantisca ai candidati la stessa probabilità di essere estratti, non influenzerebbe il risultato dell'elezione. In tali circostanze, un interesse pratico e attuale del ricorrente all'annullamento del giudizio impugnato non può essere ammesso, sicché il suo gravame non deve essere esaminato nel merito. Il ricorso rappresenta essenzialmente una critica generale e teorica sulle modalità di sorteggio, segnatamente sul sistema elettronico utilizzato.
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1.3.3 Le questioni sollevate dal ricorrente riguardo al sistema di sorteggio - che del resto, secondo le osservazioni del Cancelliere alle quali rinvia il Consiglio di Stato nella sua risposta, sono in fase di riesame - potranno, dandosene i presupposti, essere esaminate tempestivamente quando dovessero ripresentarsi. Segnatamente nel caso in cui, come visto, il rango di eletti e subentranti dovesse influire sul risultato dell'elezione. Nelle citate circostanze non sono quindi nemmeno date le condizioni poste dalla giurisprudenza per rinunciare eccezionalmente, al requisito dell'interesse pratico ed attuale all'annullamento della decisione impugnata.
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2.
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Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Vista la natura del procedimento (art. 85 lett. a OG), non si prelevano spese.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si preleva una tassa di giustizia.
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3.
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Comunicazione al ricorrente, al Municipio di Lugano, all'Ufficio cantonale di accertamento e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
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Losanna, 21 giugno 2005
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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