BGer U 243/2004 | |||
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BGer U 243/2004 vom 22.06.2005 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa
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{T 7}
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U 243/04
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Sentenza del 22 giugno 2005
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IIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Grisanti, cancelliere
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Parti
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B.________, ricorrente,
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contro
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La Suisse Società di assicurazioni contro gli infortuni, avenue de Rumine 13, 1001 Losanna, opponente, rappresentata dall'avv. Mattia A. Ferrari, via A. di Sacco 8, 6501 Bellinzona
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Istanza precedente
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
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(Giudizio del 7 giugno 2004)
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Fatti:
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A.
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A.a In data 11 dicembre 2002 la Banca X.________ annunciava a La Suisse, Società di assicurazioni contro gli infortuni, che la sua dipendente B.________, nata nel 1948, era rimasta alcuni giorni prima (l'8 dicembre 2002) vittima di un "infortunio". Più precisamente, la comunicazione indicava che l'interessata "mentre mangiava del pane, ha masticato un sassolino contenuto in una fetta".
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Nel compilare il questionario sottopostole successivamente dall'assicuratore infortuni a spiegazione dell'accaduto, B.________, alla domanda che cosa avesse masticato e fratturato il dente, il 19 dicembre 2002 rispondeva: "qualche cosa di duro, tipo sassolino, che era nel pane". All'ulteriore quesito se avesse visto l'oggetto in questione, la nominata precisava che "l'ho mandato giù".
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A.b Esperiti i propri accertamenti, La Suisse, con decisione dell'8 maggio 2003, respingeva la richiesta di prestazioni per il motivo che non erano dati i presupposti per ammettere un infortunio.
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A.c Il 22 maggio 2003 B.________, opponendosi al provvedimento in parola dichiarava:
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"Il giorno dell'incidente, scioccata dall'evento ho creduto di avere ingoiato con il pane il resto del dente mancante nonché sassolino o corpo estraneo. Però, subito dopo, ricuperato dopo un rigetto il pezzo mancante, ho preso la decisione di deporre nel sacchetto di plastica il materiale testé ricuperato.
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Trattandosi di un pezzo di dente di grandezza non indifferente, l'ho portato dal dentista con la speranza di poterlo eventualmente rifissare, cosa che purtroppo non è stata possibile. Ho notato però che nel sacchetto c'era, oltre al pezzo grande del dente rotto, un altro piccolo pezzetto. Dopo aver controllato attentamente ho costatato che non si trattava di un ulteriore pezzetto del dente rotto ma proprio di quella specie di sassolino che al momento dell'incidente è rimasto incastrato nella parte del dente rotto, staccandosi solo in un secondo tempo."
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A.d Mediante decisione su opposizione del 18 novembre 2003 La Suisse confermava sostanzialmente il suo precedente provvedimento e osservava che l'impossibilità di identificare l'oggetto all'origine del danno dentario non permetteva di dedurre l'esistenza di un fattore esterno straordinario. Inoltre, a causa dello stato antecedente del dente in questione, che risultava già essere devitalizzato, un obbligo contributivo da parte dell'assicuratore infortuni avrebbe comunque fatto difetto per mancanza del necessario nesso di causalità tra l'evento dell'8 dicembre 2002 e la lesione accusata.
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B.
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Adito dall'interessata, il Presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, per pronuncia del 7 giugno 2004, ne ha respinto il gravame ritenendo non accertata, con la necessaria verosimiglianza, l'esistenza di un fattore esterno straordinario.
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C.
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B.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede il riconoscimento dell'esistenza di un infortunio nonché il pagamento delle spese di riparazione del dente rotto (fr. 3'474.55). In sostanza, la ricorrente fa valere di avere individuato l'oggetto responsabile dell'evento e di averne invano offerto la visione e verifica alle precedenti istanze. A spiegazione del fatto che in un primo tempo avrebbe dichiarato di avere inghiottito il corpo estraneo, l'interessata precisa di averlo effettivamente rinvenuto solo dopo aver confermato il 19 dicembre 2002 di averlo "mandato giù". In particolare, fa notare di essersene resa conto solo in un secondo tempo, quando, dopo avere in una prima fase "rigettato la masticatura" e raccolto il dente rotto, a distanza di tempo avrebbe poi anche notato il sassolino che si sarebbe staccato dal dente nel quale inizialmente era incastrato.
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La Suisse, patrocinata dall'avv. Mattia Alessandro Ferrari, propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi.
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D.
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Con atto dell'11 settembre 2004 B.________ ribadisce e precisa la sua versione dei fatti presentando un memoriale scritto in tedesco, del quale La Suisse chiede lo stralcio dagli atti ritenendolo irrito.
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Diritto:
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1.
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Controverso nel caso in esame è se la rottura del dente di cui è rimasta vittima la ricorrente sia da ricondurre ad un fattore esterno straordinario e se tale evento dia luogo a un obbligo contributivo da parte dell'assicuratore infortuni.
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2.
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Preliminarmente si pone la questione di sapere se il complemento ricorsuale dell'11 settembre 2004 possa essere ritenuto ai fini del presente giudizio.
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Ai sensi dell'art. 108 cpv. 2 OG (in relazione con l'art. 132 OG), l'atto ricorsuale deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. Stante quanto precede, la produzione di nuovi mezzi di prova dopo la scadenza del termine di ricorso (art. 106 cpv. 1 e 132 OG) non è ammessa, se non nell'ambito di un nuovo scambio di scritti disposto dal Tribunale (DTF 127 V 357 consid. 4a). Un secondo scambio di allegati ha luogo solo eccezionalmente (art. 110 cpv. 4 OG) e soltanto nella misura in cui il Giudice delegato o la Camera del Tribunale lo decidano (DTF 127 V 357 consid. 4a, 119 V 323 consid. 1). Sono parimenti riservati i casi in cui nuovi inserti prodotti dopo la scadenza del termine di ricorso o dopo la chiusura del secondo scambio di scritti sono suscettibili di configurare fatti nuovi rilevanti oppure prove decisive giusta l'art. 137 lett. b OG e potrebbero, se del caso, giustificare una revisione del giudizio (sentenza citata, consid. 4b). Ciò non si avvera tuttavia per il complemento versato agli atti dopo la scadenza del termine di ricorso, esso limitandosi a ben vedere a fornire una precisazione in merito a fatti già noti che potevano agevolmente già essere invocati in precedenza. Ne consegue che il complemento ricorsuale dell'11 settembre 2004 non può essere ritenuto ai fini del presente giudizio.
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3.
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Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di assicurazione contro gli infortuni (LAINF e OAINF). Nel caso in esame, essendo controversa la qualifica dell'evento dell'8 dicembre 2002, si applicano tuttavia le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2 e riferimenti).
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4.
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4.1 Nei considerandi del giudizio impugnato, cui si rinvia, è stato esposto in maniera corretta che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio, giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, si intende l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno straordinario.
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4.2 Per essere qualificato quale conseguenza di un infortunio, il danno alla salute deve quindi, tra l'altro, scaturire dall'azione di un fattore esterno straordinario. Dalla definizione di infortunio emerge che il carattere straordinario del fattore esterno concerne soltanto il fattore medesimo e non gli effetti dello stesso. Irrilevante, ai fini dell'esame del requisito dell'esistenza di un fattore esterno straordinario, è, perciò, la circostanza che il fattore abbia determinato conseguenze gravi o inaspettate. L'evento è straordinario quando eccede l'ambito degli eventi e delle situazioni che, oggettivamente, devono essere ritenuti come quotidiani o usuali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a e riferimenti). Se ciò è il caso, dev'essere valutato nella fattispecie concreta. Si tiene però conto solo di circostanze obiettive (RAMI 1999 no. U 333 pag. 198 consid. 3a con riferimenti). Il legislatore non ha definito oltre il concetto, concedendo al giudice un margine di apprezzamento nel singolo caso (DTF 112 V 202 consid. 1 con riferimenti).
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Le lesioni dentarie che si manifestano durante la masticazione di alimenti rivestono carattere infortunistico se l'oggetto all'origine della lesione non fa usualmente parte dell'alimento consumato (RAMI 2004 no. U 518 pag. 435 consid. 3), come è ad es. stato ritenuto per il resto di un guscio in un pane alle noci (DTF 114 V 169), per un sassolino nel riso (RAMI 1999 no. U 349 pag. 478 consid. 3a) oppure per un ossicino in una salsiccia (RAMI 1992 no. U 144 pag. 82). Per contro, l'elemento straordinario è stato negato in relazione alla rottura di un dente occorsa durante la consumazione di una torta di ciliegie di
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propria confezione con frutta non snocciolata (DTF 112 V 201) oppure a seguito della masticazione di un guscio scheggiato in una pizza ai frutti di mare (sentenza del 26 febbraio 2004 in re M., U 305/02).
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Onde poter procedere alla necessaria valutazione e determinare se l'oggetto all'origine della lesione faccia o meno usualmente parte dell'alimento consumato, occorre di conseguenza avantutto che il corpo estraneo possa essere individuato. Ciò non è il caso se l'assicurato non è ad es. in grado di dimostrare che l'oggetto masticato fosse un sassolino piuttosto che un cereale (RAMI 2004 no. U 518 pag. 433) oppure se egli afferma semplicemente di avere masticato qualcosa di duro (RAMI 2004 no. U 515 pag. 418).
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4.3 Conformemente alla giurisprudenza, colui che chiede il riconoscimento di prestazioni deve rendere plausibile la sussistenza dei singoli elementi costitutivi dell'infortunio. Qualora non adempia questi requisiti, fornendo indicazioni incomplete, imprecise o contraddittorie, che non rendano verosimile l'esistenza di un infortunio, l'assicurazione non è tenuta ad assumere il caso. Se vi è controversia, spetta al giudice decidere se i presupposti sono dati. Egli stabilisce d'ufficio i fatti di causa; a tal fine può richiedere la collaborazione delle parti. Se la procedura non consente di accertare, secondo il grado della verosimiglianza preponderante - un giudizio di mera possibilità non essendo per contro sufficiente (DTF 115 V 142 consid. 8b; cfr. pure DTF 126 V 360 consid. 5b con riferimenti) -, l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio, quest'ultimo deve considerarsi non dimostrato (DTF 116 V 140 consid. 4b, 114 V 305 consid. 5b). Si giustifica pertanto parlare di onere della prova solo nella misura in cui, in loro mancanza ("Beweislosigkeit"), la decisione risulta sfavorevole a quella parte che intendeva dedurre un suo diritto da una circostanza di fatto che è rimasta non provata (RAMI 2004 no. U 515 pag. 421 consid. 2.2, 2003 no. U 485 pag. 259 consid. 5, 1994 no. U 206 pag. 326). Questa regola probatoria trova tuttavia applicazione unicamente se l'istruttoria - condotta in ossequio al principio inquisitorio - non ha permesso di ritenere quantomeno come verosimile l'esistenza di un infortunio (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti, 116 V 140 seg. consid. 4b. 114 V 305 consid. 5b, 103 V 176 consid. 2a; RAMI 2004 no. U 518 pag. 436 consid. 4.1, 2003 no. U 485 pag. 259 seg. consid. 5).
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Ai fini della propria valutazione, il giudice si fonda sull'esposizione dei fatti che, tra tutte quelle entranti in linea di conto, ritiene la più verosimile (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b con i riferimenti ivi citati; RAMI 2001 no. U 414 pag. 90 consid. 4b). L'esperienza comune insegna a tal proposito che le dichiarazioni spontanee rese durante la "prima ora" si dimostrano maggiormente oggettive e attendibili rispetto alle esposizioni che dovessero esser fatte in fase successiva, le quali, consapevolmente oppure inconsapevolmente, possono essere dettate da considerazioni di natura assicurativa (RAMI 2004 no. U 524 pag. 548). La giurisprudenza si è così spesso richiamata a questo tipo di constatazione e a più riprese ha avuto modo di affermare che, in presenza di versioni contraddittorie, deve essere accordata la preferenza alle affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche (DTF 121 V 47 consid. 2a con riferimenti).
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Recentemente, il Tribunale federale delle assicurazioni ha tuttavia rilevato che tale massima non assume valore probatorio assoluto, bensì costituisce solo un ausilio interpretativo di giudizio nel caso in cui l'assicurato rende dichiarazioni contraddittorie in relazione all'evento per il quale avanza pretese. Essa non dispensa così il giudice dal disporre ulteriori misure di accertamento dei fatti, in particolare se dall'istruzione della causa sono da attendersi nuovi elementi cognitivi (RAMI 2004 no. U 524 pag. 546 con riferimento al consid. 3b non pubblicato in RAMI 2001 no. U 437 pag. 342). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b con riferimenti).
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5.
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5.1 A motivazione del proprio diniego, il primo giudice ha rilevato che la ricorrente avrebbe per la prima volta in sede di opposizione (22 maggio 2003) accennato al ritrovamento del corpo estraneo. E questo, dopo che in precedenza, quando già si era recata dal proprio dentista di fiducia con il pezzo di dente recuperato, essa aveva indicato avere inghiottito l'oggetto in questione lasciando così intendere che quest'ultimo non sarebbe stato più rintracciabile. Il primo giudice, reputando che una siffatta importante circostanza, soprattutto in considerazione delle puntuali domande formulate dall'assicuratore infortuni, non poteva sfuggire all'insorgente, ha ritenuto contraddittorie le successive dichiarazioni di B.________ e ha accordato la priorità alla prima esposizione, quella del 19 dicembre 2002, secondo cui il dente si sarebbe rotto allorché, mangiando del pane, l'interessata avrebbe masticato qualcosa di duro, tipo sassolino, che avrebbe poi appunto inghiottito. In tali condizioni, l'autorità giudiziaria cantonale, basandosi su quanto dichiarato dall'assicurata prima della decisione dell'8 maggio 2003, ha ritenuto trattarsi di una mera ipotesi che ad avere provocato il danno al dente sarebbe stato un corpo estraneo all'alimento consumato. Quanto all'offerta, da parte dell'interessata, del dente leso e del corpo estraneo, il Presidente del Tribunale cantonale l'ha considerata ininfluente non da ultimo in ragione della facilità con la quale un oggetto come quello indicato da B.________ avrebbe potuto essere reperito.
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5.2 Tutto ben ponderato, questa Corte non ritiene di potere seguire l'argomentazione del primo giudice.
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5.2.1 A prescindere dal fatto che la versione dei fatti indicata dalla ricorrente in sede di opposizione non necessariamente contraddice quella precedente - ritenuto che il corpo estraneo potrebbe effettivamente essersi staccato dal dente recuperato ed essere divenuto così visibile soltanto dopo il momento della decisione 8 maggio 2003, come affermato dall'interessata, che fino a tale scoperta, in mancanza di altri elementi, poteva e doveva legittimamente pensare di avere inghiottito l'oggetto -, si osserva che la circostanza stessa che B.________ abbia offerto l'assunzione agli atti del sacchetto contenente il pezzo di dente lesionato come pure l'oggetto incriminato non poteva esimere l'assicuratore infortuni, prima, e la Corte cantonale, poi, dall'assumere la prova e dall'approfondire la questione. Dall'istruzione della causa potevano infatti senz'altro attendersi elementi cognitivi nuovi, atteso che la "nuova" versione dei fatti appariva corroborata da altri elementi probatori (cfr. consid. 4.3) che le precedenti istanze si sono rifiutate di perlomeno esaminare.
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5.2.2 Una verifica del contenuto del sacchetto offerto dalla ricorrente poteva così, con ogni probabilità e senza eccessivo dispendio, anche confermare o, se del caso, smentire l'ipotesi formulata dal dentista di fiducia dell'assicuratore opponente, dott. F.________, il quale, in data 16 giugno 2003, pronunciandosi a proposito del ritrovamento del corpo estraneo, aveva avanzato la possibilità che il sassolino indicato dall'insorgente in realtà configurasse tutt'al più parte dell'otturazione fratturatasi insieme al dente - dente che, al momento dell'evento in parola, risultava già devitalizzato e ricostruito quasi completamente in amalgama. Ipotesi, questa, che, benché senz'altro possibile e non scartabile a priori, non poteva tuttavia essere seriamente espressa senza previo esame dell'effettivo contenuto del sacchetto.
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5.2.3 Ora, avendo aderito all'operato dell'assicuratore infortuni e avendo omesso di richiamare agli atti l'oggetto incriminato come pure di fare disporre gli ulteriori necessari atti istruttori (esame della compatibilità del "sassolino" indicato da B.________ con la lesione da lei riportata), la Corte cantonale è incorsa in una violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente - che contempla, tra l'altro, il diritto di una parte di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire su un determinato provvedimento (DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b) - nonché del principio inquisitorio, che, si ricorda, informa la procedura in materia assicurazioni sociali, e obbliga il giudice, fatto salvo l'obbligo di collaborazione delle parti, ad accertare d'ufficio i fatti rilevanti per il giudizio (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
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5.2.4 Irrilevante si appalesa per contro ai fini del presente giudizio il fatto che l'insorgente abbia a suo tempo, in occasione della prima consultazione 9 dicembre 2002 presso il proprio dentista curante, dott. K.________, omesso di sottoporgli il sacchetto con il pezzo di dente recuperato (cfr. dichiarazione del 25 febbraio 2004 all'indirizzo del Tribunale cantonale, pag. 2: "Il mio dentista/Dr. K.________ al quale ho chiesto se si può riattaccare un pezzo di dente mi ha subito risposto di no, senza che io gli abbia presentato il "sacchetto", cosa che, con la sua risposta, è diventata poi inutile"), tale omissione non potendo comunque avere liberato La Suisse, prima, e il giudice cantonale, poi, dal loro obbligo di predisporre i necessari accertamenti. Né il rifiuto operato dalla precedente istanza di assumere agli atti l'oggetto offerto da B.________ può infine giustificarsi con l'osservazione che esso avrebbe potuto essere reperito con grande facilità ed essere, come sottintende la Corte cantonale, prodotto successivamente per fini procedurali. Ora, a prescindere dal fatto che nessun elemento all'inserto consente di seriamente dubitare della buona fede dell'assicurata, spingendo all'estremo la tesi dell'autorità giudiziaria cantonale si finirebbe per potere teoricamente precludere ogni volta, con questa argomentazione, all'assicurato la possibilità di indicare e sostanziare l'oggetto responsabile e negargli così la possibilità di richiamarsi a un fattore esterno straordinario. Ciò che però non può essere.
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6.
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In esito alle suesposte considerazioni, si impone di accogliere il ricorso e di retrocedere gli atti all'assicuratore infortuni affinché proceda agli accertamenti mancanti e, dopo avere esaminato la prova offerta dall'assicurata, si determini nuovamente sul diritto a prestazioni della ricorrente, compresa la questione del nesso di causalità tra l'evento dell'8 dicembre 2002 e il danno al dente. Tale circostanza dev'essere nuovamente esaminata anche se il dott. F.________, dopo averla inizialmente ritenuta probabile, in data 16 giugno 2003 si è espresso in termini unicamente possibilistici (a proposito del grado di verosimiglianza necessario per ammettere l'esistenza di un nesso di causalità tra un danno e un evento infortunistico cfr. DTF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b e sentenze ivi citate). Infatti, sulla base di una conoscenza lacunosa dei fatti, il dentista di fiducia dell'assicuratore opponente - che peraltro ha già dato atto che un'otturazione, se eseguita correttamente (cosa che dalla radiografia riguardante il dente leso, a mente del dott. F.________, non sarebbe possibile accertare), dovrebbe sopportare il carico normale della masticazione (cfr. a tal proposito DTF 114 V 169) - non poteva esprimersi con piena cognizione di causa.
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7.
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Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG). Per il resto, la ricorrente non è patrocinata, ragione per cui, sebbene vincente in causa, non ha diritto a ripetibili, non essendo adempiuti in concreto i particolari requisiti cui il riconoscimento delle medesime è subordinato in tal caso (cfr. DTF 110 V 82).
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullati il giudizio cantonale impugnato del 7 giugno 2004 e la decisione su opposizione querelata del 18 novembre 2003, gli atti sono rinviati a La Suisse, Società di assicurazioni contro gli infortuni, affinché proceda conformemente ai considerandi e renda un nuovo provvedimento.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.
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3.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 22 giugno 2005
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
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