BGer 1P.324/2004 | |||
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BGer 1P.324/2004 vom 30.06.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.324/2004 /biz
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Sentenza del 30 giugno 2005
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, presidente,
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Nay, Reeb,
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cancelliere Garré.
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Parti
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A.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Mauro von Siebenthal,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
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palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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procedimento penale (violazione di diritti formali, accertamento dei fatti, valutazione delle prove)
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il
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27 aprile 2004 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Con decreto di accusa del 14 luglio 2003 il Procuratore pubblico ha riconosciuto A.________, assistente di cura presso la casa di cura X.________ del Comune di Minusio, autore colpevole di vie di fatto aggravate, commesse tra la fine del 2001 e il luglio del 2002 a danno di B.________ (1922-2003), ospite dell'istituto, infermo e incapace di difendersi, ed in particolare per avergli inflitto ripetuti pizzicotti, provocando urla di dolore, inferto reiterate ginocchiate alle gambe, dato spintoni e strattonato, per averlo afferrato con una mano e stretto con una morsa al fianco destro, percosso con un calcio alle natiche ed infine colpito in un'occasione al viso con una ciabatta scagliata da pochi metri.
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B.
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In applicazione della pena egli ha proposto la condanna di A.________ a 30 giorni d'arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di un anno.
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C.
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Con sentenza 5 novembre 2003, statuendo sull'opposizione interposta da A.________, il giudice della Pretura penale ha confermato le suddette imputazioni e la relativa proposta di pena.
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D.
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In data 27 aprile 2004 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso formulato dall'interessato contro la sentenza pretorile.
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E.
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A.________ insorge mediante ricorso di diritto pubblico avverso la sentenza dell'ultima istanza cantonale domandandone l'annullamento. Fa valere la violazione del principio in dubio pro reo, arbitrio sia nell'accertamento dei fatti sia nella valutazione delle prove e la violazione di diritti formali. Egli chiede inoltre di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria. Delle motivazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.
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F.
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La CCRP ha rinunciato a presentare osservazioni al ricorso. Il Procuratore pubblico, pur rinunciando alla formulazione di osservazioni, domanda che il ricorso venga dichiarato irricevibile, rispettivamente respinto.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità dei rimedi esperiti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II 388 consid. 1, 306 consid. 1.1; 129 II 453 consid. 2 e rispettivi rinvii).
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1.2 Introdotto in tempo utile per una pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini e rivolto contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale, il ricorso è in linea di massima ammissibile in virtù degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG. La legittimazione dell'insorgente è pacifica (art. 88 OG).
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1.3 Sulla base dell'art. 90 cpv. 1 OG l'atto ricorsuale deve contenere le conclusioni del ricorrente, l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in cosa consista la violazione. Considerazioni meramente appellatorie sono irricevibili (DTF 129 I 173 consid. 1.5, 129 consid. 1.2.1, 113 consid. 2.1 e rispettivi rinvii).
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2.
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2.1 In relazione all'inchiesta il ricorrente denuncia una violazione del diritto d'essere sentito, un diniego di giustizia formale e la violazione dei diritti della difesa giusta gli art. 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost. nonché 6 CEDU. Circa l'ammissibilità di tali censure il ricorrente premette che la CCRP le ha ritenute irricevibili perché non sollevate in precedenza, accertamento che egli contesta. Ritenuto che detta Corte è comunque entrata nel loro merito, ritenendole però materialmente infondate, le stesse sarebbero ammissibili in sede di ricorso di diritto pubblico.
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2.2 A torto. La CCRP ha effettivamente considerato, ma solo a titolo abbondanziale, che i diritti della difesa e il principio della parità delle armi non sono stati materialmente lesi, poiché con la formulazione dell'opposizione al decreto d'accusa il prevenuto è riammesso a far valere tutti i suoi mezzi di difesa davanti a un giudice indipendente, imparziale e munito di pieno potere cognitivo. Indipendentemente da ciò la Corte cantonale ha ritenuto le censure di per sé irricevibili, perché le pretese irregolarità avrebbero dovuto essere eccepite "non appena possibile" a mente dell'art. 288 lett. b CPP/TI. A proposito tuttavia sia il verbale del dibattimento sia la sentenza del primo giudice sono silenti. Il fatto che l'ultima autorità cantonale abbia comunque ritenuto, a titolo abbondanziale, infondate tali censure non sopperisce all'omissione. Spettava quindi al ricorrente dimostrare, conformemente all'art. 90 cpv. 1 OG, pure perché la CCRP avrebbe in modo arbitrario ritenuto irricevibili le censure, in particolare per quale ragione detta Corte avrebbe applicato l'art. 288 lett. b CPP/TI in modo manifestamente insostenibile (v. DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2).
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3.
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3.1 Censurato come incostituzionale, in quanto lesivo dei diritti della difesa nel contesto dell'assunzione e della valutazione delle prove, è il mancato allontanamento dal dibattimento dei testi, che il difensore del ricorrente aveva intenzione di risentire separatamente o in confronto, dopo la loro prima audizione. A mente dell'insorgente il rifiuto da parte del giudice della Pretura penale si fonda su motivazioni del tutto insensate e arbitrarie.
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3.2 Al proposito la CCRP rileva che a norma dell'art. 244 cpv. 3 CPP/TI le parti hanno "diritto di chiedere che determinati testimoni siano allontanati, dopo il loro esame, dalla sala di udienza, per esservi chiamati più tardi ed esaminati di nuovo da soli o in confronto con altri testimoni". Dal verbale del dibattimento risulta che il mattino del 4 novembre 2003, dopo l'interrogatorio dei testi C.________, D.________, E.________ e F.________, la difesa ha preteso il loro allontanamento, ma che il giudice ha respinto la domanda "alla luce del principio della pubblicità delle udienze e considerato che non sarà disposta alcuna ulteriore audizione dei testi, già sentiti peraltro a più riprese nell'ambito dell'istruttoria preliminare". In rapporto con l'ordine del processo la CCRP ha avallato gli argomenti del primo giudice, annotando che del resto l'art. 122 cpv. 1 CPP/TI non prevede che i testimoni, che non siano più chiamati a deporre, debbano lasciare l'aula del dibattimento.
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3.3 L'argomentazione merita tutela, come la merita la corretta distinzione che la Corte cantonale fa tra l'aspetto dell'ordinamento dibattimentale e quello della valutazione delle prove. Il rifiuto di allontanare i testi dall'aula non comporta infatti conseguenze solo sullo svolgimento del processo, bensì anche sulle premesse per l'apprezzamento delle prove, visto che non viene motivato esclusivamente con ragioni di pubblicità del dibattimento - in quanto tali non certamente arbitrarie e, invero, pur con le possibili eccezioni previste dalla legge, di portata costituzionale (art. 30 cpv. 3 Cost.) - ma anche con riferimento alla facoltà di un apprezzamento anticipato delle prove, ritenuto che il rifiuto dell'allontanamento dei testimoni implica automaticamente anche l'impossibilità di una loro nuova audizione. Sennonché da questo profilo le censure del ricorrente si rivelano inammissibili per carenza di motivazione (art. 90 cpv. 1 OG). Egli non spiega infatti perché tale rifiuto comporterebbe un arbitrario accertamento delle prove e omette pure di indicare quali fatti essenziali avrebbero potuto essere accertati solo susseguentemente e non già durante il primo interrogatorio. Del resto, secondo consolidata giurisprudenza, l'autorità può rinunciare, come nel caso in esame, ad assumere rispettivamente a riassumere quelle prove richieste, il cui presumibile risultato non porterebbe nuovi chiarimenti (DTF 124 I 208 consid. 4a; 122 II 464 consid. 4a; 120 Ib 224 consid. 2b e rinvii; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
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4.
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4.1 Censurata viene anche la circostanza che il giudice della Pretura penale abbia tollerato, con susseguente arbitrario avallo da parte della CCRP, che la teste C.________ si rifiutasse di rispondere a una precisa domanda del difensore circa i reali motivi della sua dimissione dall'istituto X.________; fatto questo che non sarebbe stato correttamente verbalizzato in occasione del dibattimento.
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4.2 La CCRP non è entrata nel merito di quest'ultima censura con riferimento all'art. 288 lett. b CPP/TI, argomentando che nel verbale del dibattimento non figura che il primo giudice abbia respinto domande della difesa o che la teste abbia declinato di rispondere a domande di quest'ultima.
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4.3 L'argomento della pretesa incompletezza e scorrettezza del verbale e della sentenza di prima istanza alla luce dell'art. 86 cpv. 1 OG è irricevibile. Infatti non risulta dagli atti che la questione sia stata sollevata in precedenza. La censura di arbitrio a questo proposito è inoltre carente di motivazione e priva del necessario supporto probatorio (art. 90 cpv. 1 OG).
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5.
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5.1 Il ricorrente lamenta una violazione del principio "in dubio pro reo", accertamento arbitrario dei fatti e valutazione arbitraria delle prove. Egli sostiene che la CCRP ha arbitrariamente negato l'attendibilità dei piani di lavoro prodotti dalla difesa, nonostante che la loro assunzione sia avvenuta dopo ampie discussioni nel corso del processo di prima istanza, preferendo "attribuire credibilità alle lacunose ed imprecise ricostruzioni fatte dai testi in aula, dopo anni dai fatti, piuttosto che a documenti ufficiali della casa di cura", mentre "la semplice lettura di quei documenti permetteva di escludere la collocazione delle infrazioni nei termini garantiti dalla prescrizione assoluta". Egli contesta altresì la credibilità della deposizione della teste C.________.
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5.2 Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice di merito, il cui operato è già stato esaminato dalla CCRP nei limiti delle facoltà che le competevano, dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 120 Ia 31 consid. 4b e rinvii). Per motivare l'arbitrio, la cui incompatibilità con l'ordine giuridico è dettata dall'art. 9 Cost., non basta criticare semplicemente la decisione impugnata, né contrapporle una versione propria, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con la situazione fattuale, si fondino su una svista manifesta o contraddicano in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. Il Tribunale federale annulla d'altra parte la decisione impugnata quand'essa è insostenibile non solo nelle motivazioni, bensì anche nel risultato (DTF 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 177 consid. 2.1, 273 consid. 2.1 e rinvii). Un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando il giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio, ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, egli ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii).
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5.3 Il principio "in dubio pro reo", quale corollario della garanzia della presunzione d'innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU e 14 n. 2 Patto ONU II, implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati in quel modo. La massima non impone però che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, poiché sempre possibili, non sono sufficienti; né può essere pretesa una certezza assoluta. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato. Il Tribunale federale si impone in quest'ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il giudice condanni l'accusato, nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implichi la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a 124 IV 86 consid. 2a, e rispettivi rinvii).
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5.4 Riferito all'onere della prova il principio "in dubio pro reo" impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell'imputato e non a questi di dimostrare la sua innocenza. Il Tribunale federale fruisce in questo ambito di un libero potere di esame (DTF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c e d).
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5.5 Ove la cognizione dell'ultima istanza cantonale è simile e almeno pari a quella di cui fruisce il Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico, il gravame può essere diretto solo contro la decisione di ultima istanza e non contro quella dell'autorità precedente (DTF 125 I 492 consid. 1a; 118 Ia 20 consid. 3b; 111 Ia 353 consid. 1b). Nella fattispecie, il potere cognitivo di cui fruiva la CCRP sui quesiti posti in discussione nel gravame esaminato era simile e almeno pari a quello del Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico (cfr. art. 288 lett. c CPP/TI; sentenza impugnata, consid. 4): solo la decisione della CCRP stessa, quale ultima istanza cantonale (art. 86 cpv. 1 OG), e non quella dell'autorità precedente può quindi formare oggetto del ricorso in esame davanti a questa sede. Certo, il ricorrente può e deve, nella motivazione del ricorso di diritto pubblico, contestare nel merito la valutazione delle prove eseguita dall'autorità cantonale inferiore, ritenuta non arbitraria dall'ultima istanza cantonale che fruiva di un potere cognitivo limitato. Tuttavia, egli non può semplicemente riproporre le stesse censure già sollevate dinanzi all'ultima istanza cantonale, ma deve confrontarsi contemporaneamente con la motivazione della decisione della CCRP, la sola che costituisce oggetto del litigio, e spiegare come e perché nella stessa sia stata negata a torto una valutazione arbitraria delle prove da parte dell'istanza inferiore. Il Tribunale federale esamina senza riserva l'uso che l'autorità cantonale di ricorso ha fatto del suo limitato potere cognitivo, ossia se tale autorità ha a torto negato l'arbitrio (DTF 125 I 492 consid. 1a/cc; sentenza 1P.105/2001 del 28 maggio 2001, consid. 4 e riferimenti, pubblicata in RDAT II-2001, n. 58, pag. 227 segg.).
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5.6 Le critiche sugli accertamenti fattuali contenute nel ricorso soddisfano solo in minima parte i suddetti requisiti, risultando così in gran parte inammissibili. Il ricorrente procede infatti ad una lunga esposizione della giurisprudenza e della dottrina in materia, senza però porle concretamente in relazione con la fattispecie in esame. Così non spiega in alcun modo per quale motivo la teste C.________ non sarebbe attendibile e per quali motivi i giudici cantonali sarebbero incorsi nell'arbitrio nella valutazione della sua deposizione. Parimenti sulla questione dei piani di lavoro, cui la CCRP avrebbe a torto negato rilevanza, preferendo attribuire credibilità alle deposizioni testimoniali, il ricorrente si limita a sostenere, senza sostanziali supporti argomentativi, che la loro attendibilità sarebbe stata negata in maniera crassa, in considerazione delle lacunosità e imprecisioni delle ricostruzioni fatte dai testi in aula.
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Già in gran parte irricevibili nella forma, le censure del ricorrente si manifestano infondate anche nella sostanza. Infatti nel giudizio impugnato è rilevato che la teste C.________, la quale da luglio 2000 a settembre 2002 ha lavorato come stagiaire all'istituto X.________, e specificamente al secondo piano a partire dal maggio 2001, non ha mai avuto tentennamenti nel precisare il periodo in cui ha visto il ricorrente colpire la sua anziana vittima con una ciabatta lanciata da pochi metri, affermando in aula che l'episodio si è verificato quando essa lavorava "già da qualche tempo" su questo piano. Nel giudizio è pure ritenuto che a pochi mesi dai fatti, ovvero nel suo primo verbale di polizia del 23 dicembre 2002, la teste aveva già situato l'evento "nel maggio del corrente anno". Circa i piani di lavoro, e meglio sulla circostanza che questi non prevedessero nel mese di maggio 2002 turni di questa teste in coppia con il ricorrente, le ragioni che hanno portato i giudici cantonali a situare l'evento in questo specifico mese sono ampiamente esposte. I documenti in questione sono ritenuti meri canovacci di massima, perché scritti a matita, spesso pasticciati, rigati ed incompleti. Non riconoscere loro la qualifica assegnata dal ricorrente di "documenti ufficiali della casa di cura" non appare arbitrario. Già il giudice delle Pretura penale ha infatti considerato che una stagiaire può essere chiamata a collaborare in modo estemporaneo ai compiti più disparati, anche di brevissima durata, come quello di rifare un letto, senza che ragionevolmente debba o possa essere registrato in specifici documenti. La ricostruzione temporale del fatto in esame resiste pertanto alle critiche sollevate dal ricorrente. Il ricorso va quindi respinto, nella limitata misura della sua ricevibilità, anche su questo punto.
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6. Ne consegue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere respinta essendo il gravame sin dall'inizio manifestamente privo della possibilità di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG). Tuttavia, vista la situazione finanziaria del ricorrente, si giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3.
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La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.
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4.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 30 giugno 2005
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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