BGer 1A.196/2004 | |||
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BGer 1A.196/2004 vom 29.07.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.196/2004 /biz
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Sentenza del 29 luglio 2005
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Aemisegger, giudice presidente,
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Fonjallaz, Eusebio,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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G.________,
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H.________,
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ricorrenti,
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patrocinati dall'avv. Roberto Macconi,
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contro
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Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
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Oggetto
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assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,
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ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del
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6 agosto 2004 emanata dal Ministero pubblico della Confederazione.
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Fatti:
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A.
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La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Z.________ ha presentato, il 22 marzo 2002, all'Autorità svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito del procedimento penale aperto nei confronti di C.________ e altre persone per i reati di appropriazione indebita qualificata, falsità in documenti e riciclaggio di denaro proveniente dal delitto di peculato.
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B.
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Con complementi del 9 aprile e del 12 giugno 2002, l'Autorità italiana ha chiesto di acquisire la documentazione bancaria di determinate società e quella riconducibile agli indagati e di bloccare i relativi conti. Con decisione di entrata in materia del 23 settembre 2002 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), cui era stata delegata l'esecuzione della rogatoria, ha ordinato l'attuazione delle misure di assistenza richieste. La banca X.________ di Chiasso gli ha consegnato gli atti di due relazioni cifrate intestate a G.________ e alla moglie H.________. Dopo aver preso atto delle osservazioni formulate dagli interessati, che hanno addotto l'estraneità degli averi depositati sui loro conti ai fatti rimproverati a una determinata società e rilevato che il procedimento penale per i reati di appropriazione indebita e peculato per G.________ e per riciclaggio per H.________, in relazione al procedimento della società Y.________SpA, si è formalmente concluso con un patteggiamento, con decisione di chiusura parziale del 6 agosto 2004 il MPC ha ordinato la trasmissione all'Italia degli atti sequestrati.
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C.
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G.________ e H.________ impugnano questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiedono, in via principale di annullarla e, in via subordinata, di rinviare gli atti al MPC perché emani una nuova decisione nel senso di stralciare gli atti antecedenti al 1996.
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Il MPC propone di respingere il ricorso in quanto ammissibile. L'Ufficio federale di giustizia rinuncia a presentare osservazioni.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II 137 consid. 1, 58 consid. 1).
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1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
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1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d; cfr. anche DTF 130 II 337 consid. 1.4).
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1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione del MPC di trasmissione di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, il ricorso di diritto amministrativo, che contro la decisione di trasmissione ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP), è ricevibile dal profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. La legittimazione dei ricorrenti, titolari dei conti oggetto della contestata misura, è pacifica (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. a OAIMP).
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2.
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2.1 I ricorrenti fanno valere che la decisione di entrata in materia e di sequestro costituirebbe un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove, visto che i loro conti sarebbero estranei all'inchiesta della società V.________Srl. Essi sostengono che l'allegato 1 al complemento rogatoriale del 12 giugno 2002, ossia un conteggio del 2 febbraio 1996 rinvenuto presso il domicilio dell'indagato F.________, sulla base del quale sarebbero stati rintracciati i conti in questione, non costituirebbe un fatto nuovo; si tratterrebbe di un atto sequestrato dall'autorità italiana nel quadro della vecchia procedura della società Y.________SpA, relativa all'operazione W.________, con la quale era stata effettuata una sovrafatturazione con ristorno delle differenze, conclusasi con patteggiamento e risarcimento del danno. I movimenti dei conti sarebbero avvenuti prima del 2 febbraio 1996, per cui, secondo i ricorrenti, il conteggio non potrebbe riferirsi all'attività della società V.________Srl, che avrebbe preso avvio alla fine del 1996. I ricorrenti ne deducono che l'Autorità inquirente non avrebbe alcun interesse ad acquisire documenti oggetto dell'inchiesta della società Y.________SpA e della relativa operazione W.________, procedimento ormai concluso.
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I ricorrenti rilevano che il primo conto (da loro chiamato conto madre) presso la banca X.________ di Chiasso è stato aperto dall'indagato F.________; esso è stato poi estinto alimentando altri conti (denominati conti figli), uno aperto dal citato inquisito, tre altri, tra cui i due litigiosi, dai ricorrenti. Al riguardo essi richiamano le osservazioni inoltrate il 21 novembre 2003 al MPC. Sostengono che una parte degli averi sarebbe riconducibile alla ripartizione dei ristorni collegati all'operazione W.________, alla quale si riferisce il menzionato conteggio, mentre l'altra parte proverrebbe dall'estinzione del primo conto, preesistente al 1996. Questi averi sarebbero pertanto estranei ai fatti attualmente oggetto d'inchiesta.
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2.2 Nella decisione impugnata il MPC sostiene che i documenti di questi conti possono fornire indicazioni riguardo all'occultamento e agli investimenti derivanti dai sospettati reati, perpetrati anche da altre persone menzionate nella rogatoria, ritenuto che il ricorrente è nuovamente indagato per il reato di peculato anche nel procedimento penale yyy. Su una di queste relazioni sono stati infatti effettuati diversi versamenti denominati "banconote", ad esempio nel 1997 per fr.1'000'000.--, fr. 600'000.-- e fr. 32'100.-- e nel 1996 un bonifico di fr. 540'000.-- proveniente da un conto intestato a un altro indagato. Tra i due conti litigosi sono stati effettuati importanti versamenti in contanti. Il MPC, rilevato che nell'altro procedimento il ricorrente aveva patteggiato la pena per fatti avvenuti tra il 1991 e il 1996, ha ritenuto che questi trasferimenti di denaro, avvenuti tra conti intestati o utilizzati da indagati rivestono una rilevanza potenziale per l'Autorità estera.
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2.3 Secondo la rogatoria i ricorrenti erano indagati per il reato di riciclaggio nell'ambito del procedimento penale xxx, reato da porre in relazione con quello di peculato che sarebbe stato commesso dal 1995 al 2001, come si evince dal complemento 9 aprile 2002. La circostanza che i ricorrenti, come altri indagati, abbiano patteggiato la pena, al loro dire per motivi di mera opportunità, non è decisiva. Questa documentazione può essere senz'altro potenzialmente utile per l'Autorità richiedente allo scopo di poter ricostruire compiutamente i flussi di denaro e esaminare l'eventuale perpetrazione dei sospettati reati anche nei confronti degli altri numerosi indagati ancora oggetto d'indagini. Ciò a maggior ragione se si tien conto che la rogatoria è fondata pure sulla Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, dell'8 novembre 1990 (CRic).
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2.4 Del resto, i ricorrenti si limitano ad addurre che il primo conto, aperto nel 1995 ed estinto nel 1996 è stato alimentato da una relazione intestata a un altro indagato; questo conto ha poi alimentato il secondo, acceso nel 1995 e chiuso nel 1997, assieme alla ripartizione dei ristorni dell'operazione W.________. Questi accenni non dimostrano affatto la manifesta irrilevanza dei documenti litigiosi: la disponibilità del legale di fornire ulteriori informazioni al MPC e di far esaminare le movimentazioni dei conti da parte di un'azienda di revisione è, come ancora si vedrà, pertanto ininfluente.
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2.5 Come rilevato dal MPC nelle osservazioni, dalla rogatoria e in particolare dal complemento del 12 giugno 2002 risulta che la società V.________Srl è stata costituita il 12 aprile 1995; anche un contratto tra questa società e la società T.________ è stato stipulato nel 1995. La circostanza, sulla quale insistono i ricorrenti, che la società V.________Srl ha iniziato le sue attività nel 1996 non è pertanto decisiva, a maggior ragione visto che i fatti rimproverati al ricorrente e agli indagati concernono gli anni 1995-2001. Ne segue che la domanda ricorsuale in via subordinata di stralciare gli atti antecedenti al 1996 dev'essere respinta. Inoltre, contrariamente all'assunto ricorsuale, l'autorità estera non sostiene che il citato conteggio rinvenuto presso un indagato costituirebbe un fatto nuovo, né tale circostanza è comunque determinante. La consegna delle informazioni litigiose è quindi giustificata e idonea a far progredire le indagini: la sua utilità potenziale è chiaramente data (DTF 126 II 258 consid. 9c).
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2.6 Il fatto che le movimentazioni dei conti litigiosi non siano, di primo acchito, direttamente riconducibili alla società V.________Srl, argomento sulla quale è imperniato il ricorso, non è decisivo, ritenuto che, come rettamente stabilito dal MPC, la domanda persegue lo scopo di determinare il coinvolgimento di altre persone, in particolare anche degli altri indagati nei diversi ramificati avvenimenti oggetto d'inchiesta e di rintracciare, se del caso, i proventi degli ipotizzati reati. Non si può quindi sostenere, come adducono i ricorrenti, che la decisione di entrata in materia e di sequestro costituirebbe un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1, 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c, 118 Ib 547 consid. 3a).
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I ricorrenti misconoscono del resto che l'Autorità estera non ha limitato la propria domanda ai fatti concernenti la società V.________Srl: essa ha piuttosto sottolineato l'importanza delle richieste informazioni per delineare il quadro complessivo dei sospettati reati e per permettere di ricostruire compiutamente l'articolato e complesso meccanismo di operazioni finanziarie poste in essere dagli indagati per occultare la ricostituzione dei flussi di denaro e di pervenire quindi alla completa identificazione delle persone e delle società coinvolte, nonché degli importi delittuosi trasferiti all'estero. La criticata trasmissione è idonea a raggiungere tale scopo.
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2.7 Spetterà in effetti al giudice straniero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire le prove degli asseriti reati (DTF 122 II 367 consid. 2c), atteso che non emergono elementi atti a far ritenere che la rogatoria sia addirittura abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b). Contrariamente a quanto parrebbero sostenere i ricorrenti, non spetta all'autorità di esecuzione né al giudice svizzero dell'assistenza, nel quadro di una valutazione sommaria e «prima facie» dei mezzi di prova, eseguire o far eseguire indagini sulla credibilità di testimoni o di indagati per quanto concerne l'attendibilità delle loro dichiarazioni o, in generale, di altri mezzi di prova, segnatamente della dichiarazione di E.________, richiamata dai ricorrenti, secondo cui soltanto suo marito, indagato, avrebbe trattenuto personalmente tutti i proventi della società V.________Srl, né di far allestire, come da loro proposto al MPC, un rapporto indipendente sui movimenti dei conti (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 347 consid. 4; cfr. anche DTF 122 II 373 consid. 1c pag. 376) e, ancor meno, di valutare compiutamente la portata dei patteggiamenti intervenuti. Trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, spetterà alle competenti autorità italiane risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244, 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552). Per di più, l'assistenza dev'essere accordata non soltanto per raccogliere ulteriori prove a carico dei presunti autori dei reati, ma anche per acclarare, come nella fattispecie, se i reati fondatamente sospettati siano effettivamente stati commessi e per verificare se, effettivamente, i proventi illeciti sarebbero riconducili ai ricorrenti (cfr. DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552).
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2.8 Insistendo sul fatto che nei loro confronti e riguardo ad altri indagati una parte del procedimento estero si è concluso, i ricorrenti disattendono che l'inchiesta segue il suo corso per gli altri reati, per cui, trattandosi di materiale probatorio, la domanda non è divenuta priva d'oggetto, fintanto che lo stesso non è concluso con un giudizio definitivo o lo Stato richiedente l'ha ritirata espressamente (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 168). Non v'è inoltre alcun motivo di ritenere che l'Italia mantenga la domanda qualora la stessa fosse diventata priva di oggetto.
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Nella fattispecie è nondimeno manifesto che esiste una relazione diretta e oggettiva tra i documenti litigiosi e i sospettati reati per i quali si indaga (cfr. DTF 129 II 462 consid. 5.3 pag. 468, 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73). La loro trasmissione all'Autorità rogante è giustificata: questa, contrariamente all'Autorità svizzera, dispone di tutte le risultanze processuali, anche quelle oggetto dei patteggiamenti, e può quindi valutare compiutamente se l'ipotesi accusatoria è fondata.
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2.9 La questione di sapere se le informazioni sulle causali di determinati versamenti litigiosi siano necessarie o utili dev'essere infatti lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'autorità estera che conduce le indagini. La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se l'invocato principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può essere applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 121 II 241 consid.3c, 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165, 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c), o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). D'altra parte, l'esame dell'idoneità dei mezzi di prova è circoscritto a un giudizio "prima facie" e d'apparenza: per il resto la valutazione definitiva del materiale probatorio è riservata al giudice estero del merito (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 605). Contrariamente alla tesi dei ricorrenti, l'utilità e la rilevanza potenziale dei documenti litigiosi per il procedimento estero non possono pertanto manifestamente essere escluse (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b).
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Per di più, i ricorrenti non sono legittimati a far valere diritti di terzi, segnatamente l'asserita estraneità ai fatti sui quali si indaga di F.________, titolare di altri conti e destinatario di una decisione separata del MPC, sulla quale si esprimono nel gravame. Sotto questo aspetto il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione (DTF 130 II 162 consid. 1.1, 126 II 258 consid. 2d).
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3.
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3.1 Riguardo infine all'asserita lesione del principio della proporzionalità, i ricorrenti rilevano che una trasmissione in blocco della documentazione, al loro dire manifestamente estranea all'inchiesta della società V.________Srl, sarebbe inammissibile.
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3.2 Conformemente alla costante prassi, le persone toccate da una misura di assistenza hanno l'obbligo di partecipare alla cernita dei documenti sequestrati e di motivare, in modo preciso, per ogni singolo documento, le loro obiezioni alla trasmissione. Non è d'altra parte ammesso che l'interessato lasci che l'autorità di esecuzione proceda da sola alla cernita degli atti da trasmettere, senza parteciparvi, per rimproverarle in seguito d'aver disatteso il principio della proporzionalità. L'autorità di esecuzione, anche per evitare eventuali ricorsi, deve tuttavia offrire al detentore dei documenti la possibilità, concreta ed effettiva, di consultarli, di esprimersi nell'ambito della necessaria cernita e di indicare i documenti che non dovrebbero essere trasmessi. Ciò, affinché questi possa esercitare il diritto di essere sentito e adempiere al dovere di cooperazione (DTF 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa). Il Tribunale federale ha recentemente precisato che, in assenza di un consenso dell'avente diritto all'esecuzione semplificata (art. 80c AIMP), l'autorità di esecuzione non può limitarsi, invocando la "utilità potenziale", a trasmettere in blocco i documenti sequestrati; essa deve impartire agli interessati un termine per addurre, riguardo a ogni singolo documento, gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna. Solo in seguito, essa emanerà una decisione di chiusura accuratamente motivata (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; Zimmermann, op. cit., n. 479-1 e seg.). Il rispetto di queste esigenze formali dev'essere scrupolosamente osservato, come è avvenuto in concreto.
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3.3 I ricorrenti non fanno espressamente valere di non aver potuto partecipare alla cernita dei documenti, sulla cui prospettata trasmissione si sono espressi nelle osservazioni del 21 novembre 2003. Né il MPC, dopo aver proceduto alla necessaria cernita e aver disposto il dissequestro di conti di una società, non riconducibile a un indagato, e aver esaminato le movimentazioni dei conti litigiosi, ha ordinato in maniera inammissibile, in modo acritico e indeterminato la trasmissione in blocco dei documenti sequestrati (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa, 122 II 367 consid. 2c, 115 Ib 186 consid. 4, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). I ricorrenti misconoscono inoltre che, secondo la prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali, esse necessitano di regola di tutti i documenti. Ciò perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone o entità giuridiche sia pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 129 II 462 consid. 4.4 pag. 468, 124 II 180 consid. 3c inedito, 121 II 241 consid. 3b e c; sentenza 1A.54/1999 del 14 maggio 1999, consid. 4b, massima apparsa in Rep 1999 121).
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4.
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Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico dei ricorrenti.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (B 132 307).
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Losanna, 29 luglio 2005
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il giudice presidente: Il cancelliere:
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