BGer 1A.249/2004 | |||
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BGer 1A.249/2004 vom 11.08.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.249/2004 /biz
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Sentenza dell'11 agosto 2005
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, presidente,
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Fonjallaz, Eusebio,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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Società T.________,
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ricorrente, patrocinata dall'avv. Edy Grignola,
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studio legale Grignola-Taborelli,
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contro
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Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
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Oggetto
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assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,
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ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 28 settembre 2004 dal Ministero pubblico
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della Confederazione.
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Fatti:
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A.
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La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Z.________ ha presentato, il 22 marzo 2002, all'Autorità svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito del procedimento penale aperto nei confronti di C.________ e altre persone per i reati di appropriazione indebita qualificata, falsità in documenti e riciclaggio di denaro proveniente dal delitto di peculato. L'Autorità italiana ha chiesto di perquisire, autorizzando la presenza degli inquirenti esteri, i locali di una fiduciaria, di due studi legali e l'abitazione di un indagato.
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B.
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Con complementi del 9 aprile e del 12 giugno 2002, l'Autorità italiana ha chiesto di acquisire la documentazione bancaria concernente determinate società e quella riconducibile agli indagati e di bloccare i relativi conti. Con decisioni di entrata in materia del 23 settembre 2002 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), cui era stata delegata l'esecuzione della rogatoria, ha ordinato l'attuazione delle misure di assistenza richieste. Per quanto qui interessa, la polizia giudiziaria federale ha inviato al MPC i documenti sequestrati il 24 settembre 2002 presso lo studio legale dell'avv. H.________, amministratore della società londinese società T.________ Dopo aver invitato, il 19 maggio 2004, il legale a esprimersi sulla prospettata consegna dei documenti sequestrati e aver preso atto delle relative osservazioni, con decisione di chiusura parziale del 28 settembre 2004 il MPC ha ordinato la trasmissione all'Italia degli atti sequestrati.
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C.
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La società T.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, chiedendo di annullarla.
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Il MPC propone di respingere il ricorso in quanto ammissibile. L'Ufficio federale di giustizia rinuncia a presentare osservazioni.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II 58 consid. 1, 130 II 65 consid. 1).
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1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
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1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d; cfr. anche DTF 130 II 337 consid. 1.4).
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1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione del MPC di trasmissione di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP.
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1.5 La replica presentata dalla ricorrente, né richiesta né autorizzata, e che non ha d'altra parte lo scopo di permettere il completamento del ricorso, dev'essere stralciata dagli atti (art. 110 cpv. 4 OG).
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2.
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2.1 La ricorrente, tenuta ad addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), la fonda, richiamando l'art. 80h lett. b AIMP, semplicemente sul fatto che presso lo studio dell'avv. H.________, quindi presso un terzo, sono stati sequestrati classificatori contenenti documentazione bancaria e societaria, non di pubblico dominio, che la concernono. Essa disattende tuttavia che, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, la legittimazione a ricorrere è riconosciuta solo al titolare di un conto bancario di cui siano chieste informazioni o alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1, 128 II 211 consid. 2.3, 126 II 258 consid. 2d).
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2.2 Con la decisione di chiusura è stata ordinata la trasmissione di atti sequestrati presso uno studio legale: l'avvocato sottoposto alla contestata perquisizione è, di massima, legittimato a impugnarla: egli non è tuttavia insorto contro la decisione litigiosa né contro le criticate modalità del sequestro (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. b OAIMP; DTF 130 II 162 consid. 1.1 e 1.3, 127 II 151 consid. 4c/aa; sentenze 1A.293/2004 del 18 marzo 2005, consid. 2 e 1A.283/2003 del 18 novembre 2004, consid. 1.3; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 306 e segg., in particolare n. 308 e 310). Ne segue che il ricorso parrebbe inammissibile per carenza di legittimazione. La questione non dev'essere comunque esaminata oltre, visto che il gravame è manifestamente infondato nel merito.
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3.
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3.1 La ricorrente si limita in effetti a criticare, peraltro in maniera del tutto generica, l'utilità potenziale della documentazione litigiosa per il procedimento penale estero. Essa precisa che la beneficiaria economica della società è E.________, vedova dell'indagato D.________. Dalla rogatoria e dalla decisione impugnata risulta, come sottolineato dalla ricorrente, che D.________ era indagato per il reato di peculato e E.________ per quello di riciclaggio. Visto che questi procedimenti si sono conclusi con il patteggiamento delle pene, la ricorrente adduce che la documentazione, riconducibile a E.________, nei cui confronti non sussiste più alcun procedimento penale, sarebbe inutile, ritenuto che il MPC non avrebbe indicato alcuna connessione tra questi atti e gli altri indagati.
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3.2 La censura è priva di consistenza. Il Tribunale federale, pronunciandosi sul ricorso presentato da E.________ (causa 1A.194/2004 del 27 luglio 2005), cui per brevità si rinvia, ha stabilito che la necessità, l'utilità e la rilevanza potenziale di quei documenti per il procedimento estero non potevano manifestamente essere escluse; conclusione che vale chiaramente anche per gli atti in discussione, riconducibili alla medesima persona (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b). Contrariamente all'accenno ricorsuale, tra la richiesta misura d'assistenza e l'oggetto del procedimento penale estero sussiste pertanto una relazione sufficiente, ritenuto che la società ricorrente può essere stata usata per transazioni sospette (DTF 129 II 462 consid. 5.3, 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c). L'utilità potenziale di queste informazioni, ricordato che la beneficiaria economica della ricorrente è stata coinvolta nell'inchiesta penale, è quindi manifestamente data (DTF 126 II 258 consid. 9c, 122 II 367 consid. 2). Né è violato il principio della proporzionalità (v. al riguardo DTF 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603, 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165, 121 II 241 consid. 3c) e la domanda nemmeno appare abusiva, le informazioni richieste essendo idonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a).
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3.3 La ricorrente accenna al fatto che D.________, contrariamente a quanto indicato nella rogatoria e nella decisione impugnata, non sarebbe mai stato indagato, perché sarebbe deceduto il 13 febbraio 1997, prima dell'apertura del procedimento estero. Con questo accenno essa non dimostra tuttavia che l'esposto dei fatti sarebbe erroneo o contraddittorio (DTF 126 II 495 consid. 5e/aa pag. 501): esso è quindi vincolante per il Tribunale federale. Del resto, anche l'eventuale mancata apertura di un procedimento penale nei confronti di detta persona non sarebbe decisivo, ritenuto che la stessa era comunque coinvolta nei prospettati reati e l'autorità estera sospetta che altri indagati sarebbero subentrati nei suoi rapporti bancari.
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3.4 La ricorrente disattende inoltre che il procedimento penale, parzialmente conclusosi con patteggiamenti delle pene nei confronti di alcuni indagati, procede ancora nei confronti di altri inquisiti: la domanda estera persegue in effetti lo scopo di determinare il coinvolgimento di altre persone, in particolare di altri indagati nei diversi ramificati avvenimenti oggetto d'inchiesta, e di rintracciare, se del caso, i proventi degli ipotizzati reati. L'Autorità estera non ha limitato la propria domanda ai fatti concernenti la società V.________Srl, oggetto degli invocati patteggiamenti: essa ha piuttosto sottolineato l'importanza delle richieste informazioni per delineare il quadro complessivo dei sospettati reati e per permettere di ricostruire compiutamente l'articolato e complesso meccanismo di operazioni finanziarie poste in essere dagli indagati per occultare la ricostituzione dei flussi di denaro e di pervenire quindi alla completa identificazione delle persone e delle società coinvolte, nonché degli importi delittuosi trasferiti all'estero. La criticata trasmissione è idonea a raggiungere tale scopo (cfr. sentenza 1A.196/2004 del 29 luglio 2005, consid. 2).
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3.5 Sempre al proposito va rilevato che, trattandosi di materiale probatorio, la domanda non è divenuta priva d'oggetto, fintanto che il procedimento penale non è concluso con un giudizio definitivo o lo Stato richiedente l'abbia ritirata espressamente (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166; Zimmermann, op. cit., Berna 2004, n. 168). Non v'è inoltre alcun motivo di ritenere che l'Italia mantenga la domanda qualora la stessa fosse divenuta priva di oggetto.
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3.6 La critica secondo cui il MPC non avrebbe indicato, quantomeno per ogni classificatore, le ragioni che giustificano la contestata trasmissione, violando in tal modo il suo diritto di essere sentita, è inconsistente. Il MPC non ha infatti deciso, in maniera inammissibile, la trasmissione in blocco di tutti gli atti sequestrati in modo acritico e indeterminato (v. al riguardo DTF 127 II 151 consid. 4c/aa, 122 II 369 consid. 2c, 115 Ib 186 consid. 4), ma ha proceduto alla necessaria cernita e, nella decisione impugnata, ha indicato numerosi bonifici e versamenti sospetti avvenuti tra le società menzionate nella rogatoria. Per di più la ricorrente, che non fa valere di non aver potuto partecipare alla cernita e così adempiere il suo dovere di cooperazione (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4, 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262), è stata invitata dal MPC a pronunciarsi sulla rilevanza di tali atti e con lettera del 15 giugno 2004, per il tramite del suo amministratore e legale toccato dalla criticata misura di assistenza, ha semplicemente rilevato di attendere l'emanazione di una decisione secondo l'art. 80d AIMP.
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Accennando, in maniera del tutto generica e soltanto dinanzi al Tribunale federale, all'asserita inutilità degli atti litigiosi per il procedimento penale estero, la ricorrente disattende che, contrariamente all'obbligo che le incombeva secondo la costante pubblicata giurisprudenza (DTF 126 II 258 consid. 9b e c, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.), essa, dopo averli consultati, non ha del tutto indicato dinanzi all'autorità di esecuzione quali singoli atti, e perché, sarebbero sicuramente irrilevanti per lo stesso. La critica, tardiva, è quindi inammissibile.
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4.
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Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penal (B 132 307).
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Losanna, 11 agosto 2005
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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