BGer 2A.482/2005 | |||
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BGer 2A.482/2005 vom 26.08.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2A.482/2005 /biz
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Sentenza del 26 agosto 2005
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Merkli, presidente,
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Betschart, Wurzburger,
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cancelliera Ieronimo Perroud.
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Parti
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A.A.________,
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ricorrente, patrocinata dall'avv. Stefano Ferrari,
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contro
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
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Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
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via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.
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Oggetto
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permesso di dimora,
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ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del
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15 giugno 2005 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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A.A.________ (1968), ora cittadina serbomontenegrina, si è sposata il 15 aprile 2002 a Loznica (Serbia) con il cittadino svizzero B.A.________ (1963). Entrata in Svizzera il 7 agosto 2002 per vivere insieme al marito, è stata posta al beneficio di un permesso di dimora annuale, rinnovato per l'ultima volta fino al 6 agosto 2005. A.A.________ è madre di C.A.________ (1989), rimasto nel paese d'origine.
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B.
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Il 24 novembre 2004, rispettivamente il 12 gennaio 2005, i coniugi A.________ sono stati interrogati dalla polizia cantonale sulla loro situazione familiare. Per quanto lo concerne B.A.________ ha dichiarato di non più convivere con la moglie da circa un anno e di volere divorziare. Da parte sua A.A.________ ha precisato di non più vivere con il consorte dal settembre 2003 quando costui, ubriaco, l'ha cacciata fuori casa. Fondandosi sulle premesse emergenze, il 28 febbraio 2005, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha revocato l'autorizzazione di soggiorno di A.A.________ e le ha fissato un termine con scadenza al 30 aprile 2005 per lasciare il territorio cantonale. A sostegno della propria decisione la citata autorità ha osservato che il motivo per il quale il permesso era stato rilasciato era venuto a mancare dato che la coppia viveva separata dal mese di settembre 2003 e che il marito era intenzionato a divorziare.
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Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 5 aprile 2005, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 15 giugno 2005. Queste autorità hanno ritenuto che era manifestamente abusivo appellarsi al connubio per ottenere un'autorizzazione di soggiorno. L'istanza di revisione presentata da A.A.________ il 1° luglio 2005 è stata dichiarata inammissibile dalla Corte cantonale l'11 luglio successivo.
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C.
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Il 12 agosto 2005 A.A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che le venga rilasciato un permesso di dimora annuale. Censura un accertamento inesatto dei fatti determinanti e la violazione del principio della proporzionalità. Postula inoltre il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame.
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Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. Il 18 agosto 2005 ha invitato il Tribunale amministrativo ticinese a trasmettergli l'inserto della causa.
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Diritto:
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1.
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Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 131 II 58 consid. 1; 129 III 107 consid. 1 e rispettivi richiami).
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1.1 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e art. 4 LDDS; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1 e riferimenti).
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1.2 Il ricorso di diritto amministrativo è, in linea di principio, ammissibile contro la revoca del permesso di dimora (art. 101 lett. d OG). Sennonché, anche se non fosse stata revocata, l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiava la ricorrente è oramai scaduta dal 6 agosto 2005, ossia prima dell'inoltro del ricorso: non vi è quindi più alcun interesse pratico e attuale ad esaminare se tale misura fosse corretta (art. 103 lett. a OG; DTF 128 II 145 consid. 1.2.1; 118 Ib 356 consid. 1a; 111 Ib 56 consid. 2). In proposito, il gravame è quindi irricevibile. Nondimeno la decisione litigiosa può venire considerata anche quale rifiuto di rinnovo dell'autorizzazione. A tal proposito la ricorrente dispone ancora di un interesse alla soluzione della vertenza.
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1.3 Conformemente all'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Il rifiuto del rinnovo del permesso di cui beneficiava la ricorrente, sposata con un cittadino svizzero dal 15 aprile 2002, può quindi essere sottoposto al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG a contrario). Sapere se questo diritto sussista ancora o sia invece decaduto in virtù delle eccezioni o delle restrizioni che discendono dall'art. 7 cpv. 2 LDDS e dall'abuso di diritto è per contro un problema di merito non di ammissibilità (DTF 128 II 145 consid. 1.1.2 e rinvii).
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2.
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Al fine di provare la ripresa, dal 1°giugno 2005, della convivenza con il marito, la ricorrente ha allegato al gravame una copia del contratto di locazione di un nuovo appartamento, sottoscritto da entrambi il 31 maggio 2005. Tale mezzo probatorio non è ricevibile. Infatti quando, come in concreto, l'autorità inferiore è un'autorità giudiziaria, l'accertamento dei fatti vincola il Tribunale federale, salvo se questi risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG). In tal caso, la possibilità di allegare fatti nuovi o di far valere dei nuovi mezzi di prova è alquanto ristretta (DTF 130 II 149 consid. 1.2 e richiami). Per giurisprudenza costante non è possibile tener conto, tra l'altro, di nuovi fatti che le parti avrebbero potuto o dovuto - in virtù del loro dovere di collaborazione - far valere già dinanzi all'autorità precedente (DTF 128 II 145 consid. 1.2.1). In concreto non è dato da vedere né la ricorrente fornisce valide spiegazioni in proposito, perché il contratto, sottoscritto 15 giorni prima dell'emanazione del giudizio ora impugnato e destinato a corroborare le sue allegazioni, non è stato immediatamente inviato alla Corte cantonale. Il medesimo non può quindi essere preso in considerazione nell'ambito del presente procedimento.
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3.
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3.1 La ricorrente, censurando un erroneo accertamento dei fatti, rimprovera al Tribunale amministrativo di non aver tenuto debitamente conto della dichiarazione rilasciata dal marito il 19 aprile 2005, nella quale egli afferma di essere intenzionato a riprendere la vita in comune e di non volere più divorziare.
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3.2 Nel giudizio contestato i giudici cantonali hanno rilevato che, al di là d'incontri sporadici a partire dalla loro separazione nel settembre 2003, i coniugi A.________ non avevano ripreso la vita in comune e si erano organizzati ciascuno autonomamente, la ricorrente essendo pure indipendente dal lato finanziario. Riguardo alla dichiarazione del marito, hanno osservato che non potevano sospendere sine die la loro decisione, facendola dipendere dalla volontà dei consorti di ricomporre la comunione domestica non appena avrebbero risolto la loro crisi coniugale che durava da oltre un anno e mezzo. Essendo l'unione coniugale gravemente turbata ed esistente solo dal lato formale, era pertanto manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio connubio, svuotato di ogni contenuto e scopo oramai dal settembre 2003.
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3.3 Come emerge dalla sentenza querelata, quando la Corte cantonale si è pronunciata, i coniugi A.________ vivevano separati da oltre un anno e mezzo; essi avevano organizzato autonomamente le loro rispettive esistenze e i loro incontri erano occasionali, cioè si vedevano unicamente quando il marito era sobrio (cfr. giudizio impugnato consid. 3.3.1). Visto quanto precede e constatato che la dichiarazione in questione si limita a riferire unicamente di intenzioni future non meglio comprovate, non si può pertanto rimproverare ai giudici ticinesi di aver accertato questo punto in modo manifestamente errato nel senso dell'art. 105 cpv. 2 OG. Detto documento infatti non prova l'esistenza di un effettivo legame sentimentale né che vi fosse stato un reale ravvicinamento tra i consorti e ancor meno attesta di una ripresa della comunione domestica interrotta da oltre un anno e mezzo. La critica va quindi disattesa.
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3.4 I fatti accertati dal Tribunale amministrativo i quali, per quanto concerne gli elementi determinanti ai fini del giudizio non sono manifestamente inesatti o incompleti (cfr. consid. 3.3), sono vincolanti per questa Corte (art. 105 cpv. 2 OG). Come emerge dagli atti di causa i coniugi A.________ hanno vissuto in costanza di matrimonio dal mese di agosto 2002 al mese di settembre 2003, ossia per un periodo molto breve. Dopodiché si sono separati e da allora, ossia da quasi due anni, hanno organizzato autonomamente le loro rispettive esistenze. In siffatte circostanze, è quindi chiaro che non sussiste più né una vera e propria relazione sentimentale tra gli interessati né la volontà di entrambi i coniugi - al di là del semplice parlato - di una ripresa della vita comune, la quale come già rilevato è stata peraltro alquanto breve. Inoltre non era stato fornito alcun elemento fattuale concreto che permetterebbe di ritenere che la separazione sia provvisoria. In queste condizioni, è dunque senza incorrere nella violazione del diritto federale che la Corte ticinese è giunta alla conclusione che la ricorrente, abusando dei diritti che le derivano dall'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, si richiama ad un matrimonio esistente unicamente sulla carta al solo scopo di potere fruire dell'autorizzazione a soggiornare in Svizzera (sulla nozione di abuso di diritto, cfr. DTF 128 II 145 consid. 2.2 e rinvii).
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3.5 Per il resto, si può rinviare ai pertinenti considerandi della sentenza contestata (art. 36a cpv. 3 OG), che vanno qui interamente condivisi, segnatamente per quanto concerne l'art. 8 CEDU ed il principio della proporzionalità.
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4.
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4.1 Manifestamente infondato nella misura in cui è ammissibile, il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. Con l'evasione del gravame, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
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4.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
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Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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In quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione.
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Losanna, 26 agosto 2005
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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