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Informationen zum Dokument  BGer C 23/2004  Materielle Begründung
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BGer C 23/2004 vom 26.08.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa
 
{T 7}
 
C 23/04
 
C 26/04
 
Sentenza del 26 agosto 2005
 
IIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Buerki Moreni, supplente; Grisanti, cancelliere
 
Parti
 
C 23/04
 
Segretariato di Stato dell'economia,
 
Mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione, Effingerstrasse 31, 3003 Berna, ricorrente,
 
e
 
C 26/04
 
Sezione cantonale del lavoro, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6501 Bellinzona, ricorrente,
 
contro
 
L.________, opponente,
 
Istanza precedente
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
(Giudizio del 19 gennaio 2004)
 
Fatti:
 
A.
 
A.a In data 3 marzo 2003, L.________, consulente previdenziale nato nel 1961, ha disdetto il rapporto di lavoro che lo vincolava alla R.________, succursale di G.________, con effetto dal 30 giugno 2003. Il 1° luglio 2003 l'interessato si è iscritto all'assicurazione disoccupazione alla ricerca di un'attività al 50%, essendo egli inabile al lavoro per malattia per l'altra metà.
 
A.b Il 21 luglio 2003 l'Ufficio regionale di collocamento (URC) di Bellinzona ha chiesto all'assicurato di giustificare l'assenza, durante i mesi di aprile e maggio 2003, di sforzi sufficienti per la ricerca di un impiego. Con lettera del 22 luglio 2003 l'assicurato ha precisato di aver contattato tempestivamente l'Ufficio competente, di non essere tuttavia stato sufficientemente informato sui propri obblighi. Egli ha inoltre evidenziato di aver attuato ricerche dal novembre 2002, ma di non aver reperito, nei due mesi in questione, offerte adatte al suo profilo professionale. Ha quindi aggiunto di essere comunque stato in trattative con un determinato datore di lavoro con ottime prospettive per l'ottenimento di un impiego. Ha infine sottolineato di essere in cura medica dall'ottobre 2002 e di non essere quindi sempre in grado di far fronte ai propri impegni giornalieri.
 
A.c Ammettendo solo parzialmente i motivi addotti dall'interessato a giustificazione delle ricerche di lavoro, ritenute comunque nel complesso insufficienti, con decisione del 7 agosto 2003 l'URC ha sospeso per la durata di sei giorni, a partire dal 1° luglio 2003, il diritto alle indennità di disoccupazione di L.________.
 
In seguito all'opposizione presentata dall'interessato, l'URC, con provvedimento del 15 settembre 2003, ha confermato la sospensione.
 
B.
 
Domandando l'annullamento della sospensione L.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino. A motivazione del gravame egli ha addotto di aver agito in buona fede e di essersi attenuto alle indicazioni fornitegli telefonicamente (in data 5 marzo 2003) da un'incaricata dell'Ufficio competente.
 
Per giudizio del 19 gennaio 2004 la Corte cantonale ha accolto il gravame annullando la decisione amministrativa impugnata. A mente dei primi giudici, in occasione dell'invocata telefonata del 5 marzo 2003 l'URC avrebbe violato il proprio obbligo di prestare consulenza. La buona fede dell'assicurato andava pertanto tutelata.
 
C.
 
Avverso la pronunzia cantonale sia il Segretariato di Stato dell'economia (seco) che la Sezione cantonale del lavoro interpongono ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni.
 
Entrambi i ricorrenti chiedono l'annullamento del giudizio impugnato rilevando essenzialmente che né la telefonata del 5 marzo 2003 né i sui contenuti sarebbero stati resi verosimili. La Sezione cantonale del lavoro chiede inoltre, in via subordinata, l'annullamento della pronunzia ed il rinvio all'istanza inferiore per emanazione di una nuova decisione.
 
L.________ ha rinunciato a determinarsi.
 
Diritto:
 
1.
 
In via preliminare va rilevato che le impugnative inoltrate dal seco e dalla Sezione cantonale del lavoro concernono fatti di ugual natura e pongono gli stessi temi giuridici, per cui si giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza (DTF 123 V 215 consid. 1, 120 V 466 consid. 1 e riferimenti; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, pag. 343 seg.).
 
2.
 
Come già avuto modo di precisare in una recente sentenza del 9 marzo 2005 in re S. (C 94/04), riguardante un'analoga vertenza ticinese, si tratta di esaminare preliminarmente la competenza dell'URC a statuire sulla sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione in lite, ritenuto che, in caso negativo, potrebbe realizzarsi un motivo di nullità della decisione, rilevabile d'ufficio, che renderebbe superflua la verifica del merito (DTF 127 II 47 seg., 119 V 314 consid. 3b, 114 V 327 consid. 4b; Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., pag. 198 seg.).
 
3.
 
3.1 Giusta l'art. 85 cpv. 1 lett. g LADI i servizi cantonali sospendono fra le altre cose gli assicurati dal diritto alle prestazioni nei casi previsti all'art. 30 capoversi 2 e 4 LADI. A norma dell'art. 30 cpv. 2 LADI il servizio cantonale pronuncia segnatamente le sospensioni di cui al capoverso 1 lettera c (sospensione dal diritto all'indennità se l'assicurato non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata). Per parte sua, l'art. 85b cpv. 1, prima e seconda frase, LADI (nella versione applicabile in concreto, in vigore dal 1° luglio 2003 [DTF 129 V 4 consid. 1.2; cfr. pure la sentenza citata del 9 marzo 2005 in re S., consid. 2.1, nonché le sentenze del 10 gennaio 2005 in re R., C 181/04, consid. 1.2, e del 20 settembre 2004 in re L., C 34/04, consid. 1.2]) dispone che i Cantoni istituiscono uffici regionali di collocamento e affidano loro compiti del servizio cantonale. I Cantoni comunicano all'ufficio di compensazione i compiti e le competenze attribuite agli uffici di collocamento regionali (art. 85b cpv. 3 LADI). I Cantoni emanano le disposizioni esecutive e le sottopongono all'approvazione della Confederazione (art. 113 cpv. 1 seconda frase LADI). In particolare, essi designano i servizi competenti e le autorità di ricorso ed emanano le prescrizioni procedurali (art. 113 cpv. 2 lett. b ed e LADI).
 
3.2 A livello cantonale, la legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (Lrilocc) del 13 ottobre 1997 (RL/TI 10.1.4.1) stabilisce che sono incaricati dell'esecuzione dei provvedimenti previsti dalla LADI e dalla presente legge, fra gli altri, l'Ufficio cantonale del lavoro (ora Sezione del lavoro) e gli URC (art. 15 lett. b e c Lrilocc). Per l'art. 17 cpv. 1 Lrilocc, inoltre, l'Ufficio cantonale del lavoro e gli URC svolgono i compiti loro attribuiti dagli art. 85 e 85b LADI. Per parte sua, il Regolamento cantonale di applicazione (RL/TI 10.1.4.1.1) in vigore alla data di emanazione della decisione su opposizione querelata ribadiva in generale la competenza, fra gli altri, dell'Ufficio cantonale del lavoro e degli URC per l'applicazione della LADI e della Lrilocc (art. 1), limitandosi per il resto a precisare la competenza dell'Ufficio cantonale del lavoro, segnatamente ad emanare le disposizioni necessarie ad assicurare il funzionamento e il sistema di controllo interno degli URC (art. 2 lett. b) nonché a prendere le decisioni e svolgere i compiti non espressamente riservati ad altre autorità dall'ordinamento federale e cantonale in materia di disoccupazione (art. 2 lett. e).
 
3.3 Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 15 ottobre 2003 (Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del ... [BU ..., pag. ...]), ha quindi proceduto alla modifica del predetto Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati, inserendo, fra gli altri, un nuovo art. 2a, prevedente segnatamente alla sua lettera e la competenza dell'Ufficio di collocamento, per il tramite degli URC, a sospendere gli assicurati dal diritto alle prestazioni in relazione alle ricerche di lavoro, al mancato rispetto di istruzioni e delle prescrizioni di controllo sino ad un massimo di 18 giorni. Tale modifica è quindi stata approvata dal Dipartimento federale dell'economia il 5 novembre 2003, data alla quale è entrata in vigore la novella legislativa (cfr. la sentenza citata del 9 marzo 2005 in re S., consid. 2.3).
 
4.
 
L'autorità giudiziaria cantonale, nell'esaminare la legittimità della sospensione del diritto a indennità decretata nel caso concreto dall'URC di Bellinzona, ne ha ammesso la competenza facendo notare che gli URC sarebbero stati autorizzati da una direttiva interna della Sezione cantonale del lavoro. Inoltre, i primi giudici hanno osservato che il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, con la predetta novella, avrebbe comunque già modificato il Regolamento cantonale in materia precisando i compiti delegati agli URC dalla Sezione del lavoro.
 
5.
 
5.1 Nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 485, questa Corte ha già avuto modo di sottolineare, per quanto concerne la facoltà di delega agli URC ai sensi dell'art. 85b cpv. 1 LADI, l'insufficienza di una delega di competenza fondata - come si è avverato anche nel caso del Cantone Ticino prima della modifica legislativa del 15 ottobre 2003 ritenuto che le disposizioni allora in vigore non menzionavano le competenze specifiche degli URC - unicamente su una direttiva interna dell'amministrazione. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha così stabilito che una decisione resa sulla base di una simile direttiva è nulla in quanto emanante da un'autorità incompetente per materia alla quale nemmeno compete nello specifico ambito un potere decisionale generale (DTF 129 V 488 consid. 2.3 con riferimenti; cfr. pure sentenza del 22 luglio 2004 in re S., C 70/04, consid. 2.2).
 
5.2 Tale conclusione è stata recentemente riaffermata nella già citata sentenza del 9 marzo 2005 in re S. e si impone anche nella presente fattispecie in ragione dell'analogia della situazione giuridica.
 
Oltre a ricordare che la decisione di subordinare la delega dei compiti del servizio cantonale all'esistenza di un atto legislativo formale promulgato in conformità alle disposizioni cantonali sulla pubblicazione è stata presa per motivi di sicurezza del diritto (cfr. sentenza del 23 maggio 2002 in re M., C 236/00, consid. 2a), questa Corte ha infatti osservato in quell'occasione che l'URC, in qualità di organo di applicazione e di esecuzione della LADI, avrebbe potuto e dovuto conformarsi alle nuove direttive al più tardi a partire dalla sentenza del 20 agosto 2003 - poi pubblicata in DTF 129 V 485 - resa dalla prima Camera del Tribunale federale delle assicurazioni, nella composizione di cinque giudici (cfr. art. 3 cpv. 1 e e Regolamento del Tribunale federale delle assicurazioni [RS 173.111.2]). Sentenza che era stata prolata - esattamente come nel caso di specie - precedentemente all'emanazione della decisione e della decisione su opposizione in lite e la cui importanza non poteva sfuggire all'URC poiché concerneva e definiva direttamente il suo campo di attività e di competenze (sentenza citata del 9 marzo 2005 in re S., consid. 4.2).
 
5.3 Per quanto riguarda invece l'aspetto della modifica del menzionato Regolamento cantonale (consid. 3.3), si osserva che quest'ultimo è stato adattato (Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del ... [BU ..., pag. ...]) ed è entrato in vigore successivamente alla decisione (7 agosto 2003) e alla decisione su opposizione dell'URC (15 settembre 2003).
 
Ora, come già precisato in occasione della menzionata sentenza del 9 marzo 2005 in re S., per sanare il vizio formale della carente delega di competenza al momento topico della decisione su opposizione (cfr. la sentenza citata del 22 luglio 2004 in re S., consid. 1), occorrerebbe fare retroagire gli effetti delle nuove disposizioni del Regolamento cantonale a un momento precedente alla sua entrata in vigore. Sennonché ciò significherebbe attribuire alle menzionate norme un - per principio, per questioni di legalità e di sicurezza del diritto - inammissibile effetto anticipato positivo (DTF 129 V 459 consid. 3, 100 Ia 152 consid. 2c; Häfelin/Müller, op. cit., cifra marg. 346 segg.; Knapp, op. cit., cifra marg. 577). Tanto meno giustificato nel caso di specie poiché l'amministrazione, dovendo essere a conoscenza della più recente giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni in materia e non potendo d'altro canto sapere con certezza se e quando la nuova normativa sarebbe divenuta effettiva, avrebbe potuto e dovuto attendere l'imminente entrata in vigore della novella legislativa - legittimante la competenza degli URC a sospendere, a determinate condizioni, gli assicurati dal diritto alle prestazioni - prima di proseguire una prassi appena sanzionata da questa Corte.
 
6.
 
Visto quanto precede, si deve concludere che l'URC di Bellinzona, in assenza di una sufficiente delega, non poteva essere ritenuto competente ad emanare le decisioni querelate. Decisioni che devono pertanto essere dichiarate nulle (DTF 129 V 488 consid. 2.3 con riferimenti; cfr. pure le sentenze citate del 9 marzo 2005 in re S., consid. 5, e del 22 luglio 2004 in re S., consid. 2.3).
 
In tali condizioni, non occorre esaminare oltre il merito dei gravami, i quali, essendo volti ad ottenere l'annullamento della pronuncia impugnata e a ripristinare la decisione su opposizione dell'URC, devono essere disattesi.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
Le cause C 23/04 e C 26/04 sono congiunte.
 
2.
 
I ricorsi di diritto amministrativo sono respinti, essendo accertata la nullità delle decisioni 7 agosto e 15 settembre 2003 dell'URC di Bellinzona.
 
3.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
4.
 
La presente sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano e all'URC di Bellinzona.
 
Lucerna, 26 agosto 2005
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
 
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