BGer 2A.583/2005 | |||
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BGer 2A.583/2005 vom 03.10.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2A.583/2005 /viz
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Sentenza del 3 ottobre 2005
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Merkli, presidente,
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Wurzburger, Müller,
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cancelliera Ieronimo Perroud.
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Parti
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A.A.________,
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ricorrente,
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contro
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
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Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
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via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.
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Oggetto
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permesso di dimora (riesame),
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ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emessa il 29 agosto 2005 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Entrata in Svizzera il 27 febbraio 1999, la cittadina colombiana A.A.________ (1964), si è sposata il 28 agosto successivo con il cittadino svizzero B.A.________ (1964); per tal motivo è stata posta al beneficio di un un permesso di dimora. Il 24 marzo 2002, unitamente al figlio C.A.________ (29.06.2000), ha dovuto lasciare il nostro Paese in seguito al rifiuto, fondato sull'abuso di diritto, pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino di rinnovarle il permesso di dimora.
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B.
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Il 4 giugno 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, preso atto dei motivi invocati nell'istanza di riesame sottopostale il 29 aprile 2002 da A.A.________ (riconciliazione con il coniuge ed iscrizione di C.A.________ nel registro di famiglia di costui), ha deciso di concederle un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento familiare. L'interessata è quindi entrata in Svizzera il 2 ottobre successivo ed ha ottenuto un permesso di dimora, il quale è stato poi rinnovato, l'ultima volta fino al 1° ottobre 2004.
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Il 13 ottobre 2004 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, basandosi sul rapporto allestito dietro sua richiesta dalla polizia ticinese e da cui risultava, in sostanza, che i coniugi A.________ avevano cessato di convivere già nel febbraio 2003, ha rifiutato di rinnovare il permesso di dimora di A.A.________, ritenendo che ella si appellava in modo abusivo al proprio matrimonio.
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Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 23 novembre 2004, poi dal Tribunale cantonale amministrativo, il 7 febbraio 2005, e, in ultima istanza, dal Tribunale federale, con sentenza del 26 aprile 2005 (causa n. 2A.172/2005).
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L'11 maggio 2005 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha quindi fissato a A.A.________ un termine con scadenza al 30 giugno 2005 per lasciare il territorio cantonale.
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C.
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Il 23 giugno 2005 A.A.________ ha presentato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione una nuova istanza di riesame, dove indicava che voleva riprendere la vita comune con il marito a fine settembre 2005, ossia non appena questi, detenuto, sarebbe stato scarcerato. A sostegno della propria richiesta ha allegato uno scritto del consorte, ove questi menzionava di essere stato contattato ed informato dal legale della moglie sulla sua situazione.
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L'11 luglio 2005 l'autorità di prime cure non è entrata nel merito della domanda di riesame. Ha considerato che l'asserita futura riconciliazione dei coniugi A.________ non costituiva un fatto nuovo ed importante al punto da giustificare un riesame della causa. Il termine di partenza è stato prolungato fino al 15 agosto 2005.
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Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato, il 9 agosto 2005, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 29 agosto successivo.
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D.
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Il 26 settembre 2005 A.A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, con cui chiede che, accolto il suo gravame, le venga rinnovato il permesso di dimora. Domanda inoltre di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio, con nomina di un avvocato d'ufficio e che sia concesso l'effetto sospensivo alla propria impugnativa.
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Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
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Diritto:
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1.
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Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 130 I 312 consid. 1; 130 II 388 consid. 1).
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1.1 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e art. 4 LDDS [RS 142.20]; DTF 130 II 281 consid. 2.1 con rinvii).
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1.2 Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. La ricorrente è sposata con un cittadino svizzero dal 28 agosto 1999: il gravame è quindi ricevibile ai sensi dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Per il resto il ricorso, presentato in tempo utile, adempie gli ulteriori requisiti d'ordine: il Tribunale federale può quindi procedere, di principio, ad un esame di merito.
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2.
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La ricorrente si duole del fatto che suo marito non sia stato sentito personalmente. Essa non dimostra tuttavia perché i giudici cantonali, sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove (cfr. DTF 125 I 127 consid 6c/cc in fine, 417 consid. 7b; 124 I 208 consid. 4a; 122 V 157 consid. 1d) e visti gli argomenti esposti nella sentenza cantonale (cfr. pag. 6 e 7 della medesima), qui condivisi e ai quali si rinvia, avrebbero disatteso la Costituzione nel ritenere l'audizione del consorte irrilevante. La critica va pertanto respinta.
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3.
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I fatti accertati dal Tribunale amministrativo i quali, per quanto concerne gli elementi determinanti ai fini del giudizio, non sono manifestamente inesatti o incompleti né, come appena illustrato, sono stati accertati violando norme essenziali di procedura, sono vincolanti per questa Corte (art. 105 cpv. 2 OG). I giudici cantonali, dopo aver rammentato che la ricorrente non beneficiava più di un permesso di dimora, in quanto il rifiuto di rinnovarlo pronunciato dall'autorità cantonale competente il 13 ottobre 2004 era stato confermato, in ultima istanza, dal Tribunale federale con sentenza del 26 aprile 2005, hanno rilevato, come le precedenti istanze cantonali, che il fatto d'invocare una futura ripresa della vita in comune una settimana prima della scadenza del termine di partenza era un aspetto puramente soggettivo che non poteva essere tutelato. In caso contrario, si permetterebbe allo straniero di modificare a suo piacimento e in suo favore situazioni di fatto compiute e definitive. A maggior ragione dal momento che la ricorrente stessa aveva ammesso sia che il marito era già in carcere durante la procedura ricorsuale cantonale relativa al rinnovo del permesso di dimora sia che ella aveva scientemente sottaciuto questo fatto. Non si poteva pertanto ammettere - secondo i giudici cantonali - né che le circostanze erano notevolmente mutate dall'emanazione della prima decisione né che l'insorgente invocava fatti o mezzi di prova rilevanti, cioè fatti o mezzi di prova che non conosceva o che non le era stato possibile invocare nel corso della procedura cantonale o ancora che non aveva alcun motivo di allegare. La decisione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione di non entrare nel merito dell'istanza di riesame presentata dall'insorgente andava pertanto confermata. Orbene riguardo a queste considerazioni la ricorrente si limita ad addurre che ella e il marito si sono sempre voluti bene, che è loro intenzione riprendere non appena possibile la vita comune e che se non ha parlato prima dell'incarcerazione del consorte è su sua esplicita richiesta. Ella non nega tuttavia, come constatato dalla Corte cantonale, che già quando era pendente il rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno sapeva che suo marito era detenuto né che ha omesso intenzionalmente di menzionarlo. In queste condizioni è quindi a giusto titolo che il Tribunale amministrativo ha ritenuto che non vi era stata una modifica notevole della situazione di fatto e che la ricorrente non invocava fatti o mezzi di prova rilevanti che non conosceva o dei quali non poteva o non aveva ragioni di prevalersi al momento della prima decisione (sulla nozione di riesame, cfr. DTF 120 Ib 42 consid. 2b e riferimenti). Il ricorso, manifestamente infondato, va pertanto respinto.
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4.
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4.1 La causa, sufficientemente chiara, va decisa secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. Con l'emanazione del presente giudizio l'istanza volta al conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
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4.2 Poiché il ricorso era sin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole, l'istanza volta ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria con nomina di un patrocinatore d'ufficio va respinta (art. 152 OG). Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è respinto.
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2.
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La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3.
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La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico della ricorrente.
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4.
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Comunicazione alla ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione (per informazione).
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Losanna, 3 ottobre 2005
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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