BGer 1P.664/2005 | |||
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BGer 1P.664/2005 vom 17.10.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.664/2005 /biz
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Sentenza del 17 ottobre 2005
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, presidente,
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Aeschlimann, Eusebio,
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cancelliere Gadoni.
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Parti
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A.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Raffaella Martinelli,
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contro
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B.________,
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C.D.________ e E.D.________,
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opponenti,
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patrocinati dall'avv. Daniele Timbal,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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procedimento penale (estensione dell'accusa),
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ricorso di diritto pubblico contro la decisione emanata
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il 6 settembre 2005 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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che contro A.________ il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha aperto nel 1997 un procedimento penale per malversazioni in relazione a operazioni bancarie;
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che il 2 marzo 2000 il PP ha promosso nei suoi confronti l'accusa per i reati di appropriazione indebita, falsità in documenti e riciclaggio, poi estesa il 26 settembre 2001 anche al reato di truffa;
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che, dopo una serie di atti procedurali che non occorre qui evocare, con decisione del 20 luglio 2005 il PP ha ulteriormente esteso l'accusa contro A.________ per i reati di appropriazione indebita aggravata e amministrazione infedele;
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che l'accusato ha impugnato la decisione del magistrato inquirente dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) che, con giudizio del 6 settembre 2005, ha dichiarato irricevibile il ricorso;
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che A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico del 10 ottobre 2005 al Tribunale federale questa sentenza, chiedendo di annullarla;
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ch'egli fa essenzialmente valere una pretesa applicazione arbitraria del diritto federale riguardo alla prescrizione dei reati e la violazione del principio accusatorio;
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che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II 352 consid. 1 e rinvii);
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che con il giudizio impugnato, dichiarando irricevibile il gravame dell'accusato, la CRP ha in sostanza confermato la decisione del PP di estendere l'accusa anche ai reati di appropriazione indebita aggravata e amministrazione infedele;
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che al riguardo si tratta di un giudizio che non mette fine al procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente, ma che concerne solo una sua fase e assume una funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo (DTF 123 I 325 consid. 3b, 122 I 39 consid. 1a/aa);
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che in questo caso, secondo l'art. 87 OG, non trattandosi di una decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione notificata separatamente dal merito, il ricorso di diritto pubblico è ammissibile soltanto se la decisione impugnata possa cagionare un pregiudizio irreparabile di natura giuridica;
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che se il ricorso di diritto pubblico contro una pronuncia di questo genere non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (art. 87 cpv. 3 OG);
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che l'art. 87 OG è dettato da esigenze di economia processuale, il legislatore avendo voluto sgravare il Tribunale federale che, come Corte costituzionale, deve di regola occuparsi una sola volta della stessa contestazione (DTF 128 I 177 consid. 1.1 e rinvii, 122 I 39 consid. 1a/aa);
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che il ricorrente riconosce di essere in presenza di una decisione incidentale, adducendo tuttavia ch'essa gli causerebbe un pregiudizio irreparabile, in particolare poiché il mancato riconoscimento della prescrizione dei reati nell'ambito della fase istruttoria lo esporrebbe alla possibilità di essere sottoposto a un pubblico dibattimento, che lo pregiudicherebbe a livello professionale, personale ed economico;
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che tuttavia questi inconvenienti, connessi con lo svolgimento di un processo, non raffigurano pregiudizi irreparabili di natura giuridica;
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che in effetti, secondo la giurisprudenza, un prolungamento della durata della causa o un aumento dei suoi costi, cui va assimilato lo svolgimento di un processo penale, comportano soltanto pregiudizi di fatto e non giuridici (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 97 consid. 1b, 122 I 39 consid. 1a/bb, 117 Ia 247 consid. 3, 251 consid. 1b);
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che un atto d'accusa, con cui viene formalizzato il deferimento di una persona alla Corte di merito perché la giudichi, non è infatti considerato una decisione incidentale arrecante danno irreparabile, né anticipa l'esame della colpevolezza dell'accusato, che rimane di competenza del giudice del merito dinanzi al quale il ricorrente potrà ancora fare valere l'asserita violazione del diritto federale e cantonale, oltre a contestare l'accertamento arbitrario dei fatti e la valutazione delle prove (DTF 115 Ia 311 consid. 2c, 114 Ia 179 pag. 181 in basso, 98 Ia 326 consid. 3; cfr. anche DTF 123 IV 252 consid. 1; sentenze 1P.775/2001 del 14 gennaio 2002 e 1P.77/2002 del 12 marzo 2002, consid. 2.2; Robert Hauser/Erhard Schweri/Karl Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea 2005, pag. 540/541, n. 11);
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che, in tali circostanze, la decisione impugnata non arreca al ricorrente un pregiudizio irreparabile di natura giuridica ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 OG;
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ch'egli potrà fare valere le contestazioni sollevate in questa sede relative alla prescrizione dei reati e alla violazione del principio accusatorio innanzitutto nella procedura cantonale, nell'ambito di un ricorso contro l'eventuale atto di accusa (art. 201 CPP/TI) e, dandosene il caso, in sede di processo penale (art. 224 segg. CPP/TI);
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che, se del caso, egli avrà inoltre la facoltà di presentare ancora le sue censure nel quadro di un ricorso per cassazione e di un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale contro la decisione finale dell'ultima istanza cantonale (cfr. art. 269 PP);
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che il ricorso di diritto pubblico deve pertanto essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 87 cpv. 2 OG;
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che, d'altra parte, nella decisione impugnata la CRP ha dichiarato irricevibile il gravame e non ha esaminato nel merito le censure del ricorrente, siccome si riferivano essenzialmente a reati per i quali l'accusa era già stata precedentemente promossa e le eccezioni sollevate non apparivano sufficientemente liquide;
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che, in tali circostanze, il ricorrente non poteva semplicemente ribadire in questa sede le sue contestazioni di merito, ma avrebbe dovuto dimostrare, con un'argomentazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, perché la precedente istanza avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe a torto rifiutata di procedere all'esame di merito (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2; sentenza 1P.105/2001 del 28 maggio 2001, consid. 5a, pubblicata in RDAT II-2001, n. 58, pag. 227 segg);
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che in nessun caso il gravame potrebbe quindi essere esaminato nel merito dal Tribunale federale;
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che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG) e che agli opponenti, non invitati a presentare osservazioni al gravame, non si assegnano ripetibili della sede federale.
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Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 17 ottobre 2005
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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