BGer 4P.113/2005 | |||
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BGer 4P.113/2005 vom 24.10.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.113/2005 /biz
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Sentenza del 24 ottobre 2005
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I Corte civile
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Composizione
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Giudici federali Klett, giudice presidente,
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Rottenberg Liatowitsch, Nyffeler,
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cancelliera Gianinazzi.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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opponente,
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patrocinato dall'avv. Susy Pedrinis Quadri,
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II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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art. 9 Cost. (apprezzamento delle prove),
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
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il 14 marzo 2005 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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1.
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La presente controversia trae origine dal bonifico di fr. 200'000.-- effettuato nel 1996 dal cittadino italiano B.________ a favore di A.________, domiciliato in Ticino.
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2.
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Onde ottenere la restituzione della somma versata, oltre interessi al 10%, il 21 giugno 2001 B.________ ha avviato una procedura giudiziaria dinanzi Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. A.________ si è opposto negando l'esistenza di un contratto di mutuo e la pattuizione di interessi del 10%; egli ha pure contestato la legittimazione attiva di B.________, poiché questi avrebbe ceduto il credito a C.________ il 9 agosto 2000.
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Posta l'applicabilità del diritto italiano alla fattispecie, nella sentenza emanata il 24 novembre 2003 il Segretario assessore della Pretura adita ha ammesso il contratto di mutuo, anche se con un tasso d'interesse inferiore a quello richiesto. Con riferimento all'asserita cessione, il giudice ha accertato che il 24 aprile 2000 B.________ aveva effettivamente ceduto il suo credito a C.________, il quale si era impegnato a recuperarlo entro la fine del mese di giugno 2000, fermo restando, però, che qualora ciò non fosse accaduto - come è stato il caso - la cessione sarebbe stata da considerarsi nulla e non avvenuta. La tesi di un'ulteriore cessione - incondizionata - il 9 agosto 2000 è stata invece respinta siccome non provata.
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3.
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L'impugnativa interposta da A.________ contro il predetto giudizio, limitatamente alla questione della legittimazione attiva, è stata respinta dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 14 marzo 2005. Come il primo giudice, anche la massima istanza ticinese è infatti giunta alla conclusione che la stipulazione di una nuova cessione il 9 agosto 2000 non è stata dimostrata.
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4.
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Prevalendosi della violazione del divieto dell'arbitrio nell'apprezzamento delle prove e nell'accertamento dei fatti (art. 9 Cost.) A.________ è tempestivamente insorto dinanzi al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico volto ad ottenere l'annullamento della pronunzia cantonale.
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Con risposta del 4 luglio 2005 B.________ ha proposto, in via principale, di dichiarare il gravame inammissibile e, in via subordinata, di respingerlo in quanto ammissibile. L'autorità cantonale ha invece rinunciato a presentare osservazioni.
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5.
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Sia le autorità giudiziarie che le parti concordano nell'affermare che la cessione del 24 aprile 2000 è decaduta a seguito del mancato incasso del credito da parte di C.________ entro il termine pattuito. Su questo punto non vi è nessuna contestazione.
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Litigiosa è la questione di sapere se, successivamente, B.________ abbia di nuovo ceduto il suo credito.
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Secondo il ricorrente, contrariamente a quanto deciso dai giudici ticinesi, ciò sarebbe accaduto il 9 agosto 2000, quando le parti, insieme a C.________, D.________ e E.________, si sono riunite presso l'ufficio dell'avv. F.________, a Lugano. A dire del ricorrente, questo incontro era stato organizzato allo scopo di determinare chi fosse il creditore della somma mutuata. Per questo motivo, alla presenza del predetto legale, B.________ e C.________ hanno sottoscritto una cessione di credito. Confidando nella validità di questa cessione, il ricorrente ha successivamente provveduto, in buona fede, ad estinguere il debito nei confronti del cessionario C.________.
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6.
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Come rettamente rilevato dall'opponente, trattandosi di un fatto nuovo, che non risulta essere stato allegato in sede cantonale - né il ricorrente pretende il contrario - quest'ultima affermazione, concernente l'avvenuto pagamento a C.________, non può essere tenuta in considerazione. Salvo eccezioni non realizzate in concreto - e comunque nemmeno addotte dal ricorrente, cui incombe il compito di formulare in maniera chiara e dettagliata le sue censure (cfr. art. 90 cpv. 1 lett. b OG) - nel quadro di un ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione del divieto dell'arbitrio è infatti inammissibile la presentazione di nuove allegazioni, fatti o prove che non sono stati sottoposti all'autorità cantonale (DTF 129 I 49 consid. 3 pag. 57).
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7.
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Giovi rammentare che l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 131 I 57 consid. 2 pag. 61).
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Il Tribunale federale annulla una sentenza cantonale per violazione dell'art. 9 Cost. solo se il giudice cantonale ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione ma bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
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Spetta alla parte che ricorre l'onere di dimostrare - con un'argomentazione dettagliata e precisa, conforme ai dettami dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG - che l'autorità cantonale ha emanato una decisione arbitraria nel senso appena descritto, tenendo ben presente che un gravame fondato sull'art. 9 Cost., com'è quello in esame, non può essere sorretto da argomentazioni con cui ci si limita a contrapporre il proprio parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto e di ricercare la corretta applicazione delle norme invocate (DTF 130 I 258 consid. 1.3 pag. 261 seg.; 128 I 295 consid. 7a pag. 312).
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Qualora, come nel caso in rassegna, venga censurata la valutazione del materiale probatorio, è in particolare necessario dimostrare che il giudice ha manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, che ha omesso senza valida ragione di tener conto un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure che ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
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8.
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In concreto, il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di aver ignorato e misconosciuto la piena validità delle prove documentali agli atti, tenendo in considerazione un'unica testimonianza - quella di E.________ - chiaramente di parte e non pienamente affidabile, e comunque in contraddizione, oltre che con i documenti, con le deposizioni unanimi e convergenti degli altri testi, completamente trascurati senza alcuna spiegazione. Nella misura in cui ha accertato che il 9 agosto 2000 B.________ e C.________ hanno sottoscritto la cessione di credito, negando però la pattuizione di una nuova cessione, la sentenza impugnata contiene inoltre una grave contraddizione interna: è infatti opinione del ricorrente che l'apposizione delle firme sul citato documento non possa essere interpretata altrimenti.
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9.
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Il ricorrente sottace che il documento su cui fonda la sua tesi - versato agli atti sub doc. 1 - è una copia della notifica di cessione inviata a A.________ il 24 aprile 2000, che B.________ e C.________, quale "cessionario per accordo", hanno sottoscritto il 9 agosto 2000 in occasione dell'incontro che ha avuto luogo presso lo studio legale dell'avv. F.________.
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9.1 Ora, stando a quanto stabilito nella querelata pronunzia, lo stesso ricorrente nell'atto d'appello ha esplicitamente ammesso che questo documento non costituisce una cessione. Su questo punto l'impugnativa è silente.
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9.2 Il ricorrente si concentra infatti perlopiù su quanto accaduto il 9 agosto 2000, proponendo una versione dei fatti - già presentata al consid. 5 - diversa da quella contenuta nel giudizio cantonale, qui di seguito esposta e confrontata con le critiche ricorsuali.
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Tenuto conto delle dichiarazioni dei testi D.________ e E.________ - e non solo del teste E.________, come sostenuto nel ricorso - i giudici ticinesi hanno accertato che l'incontro del 9 agosto 2000 era stato organizzato allo scopo di ottenere il rimborso del credito e non per effettuare una nuova cessione. Va detto che dinanzi al Tribunale federale nemmeno il ricorrente pretende che l'oggetto dell'incontro fosse la cessione; egli sostiene che la riunione mirava a stabilire chi fosse il legittimo creditore, prima di procedere al rimborso. Sennonché questa tesi non solo non induce ad ammettere automaticamente la volontà di procedere ad una cessione ma, contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, nemmeno appare inconciliabile con l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata: è infatti comprensibile che prima di procedere al rimborso si volesse chiarire la titolarità del credito.
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Per quanto concerne la sottoscrizione del doc. 1 da parte di B.________ e C.________, la Corte cantonale ha stabilito, sulla scorta della deposizione di E.________ e dell'interrogatorio formale di B.________, che essa era avvenuta su domanda dell'avvocato, il quale aveva chiesto loro di firmare una copia del documento per i suoi atti. Né l'avvocato, né gli altri testi presenti all'incontro - stando a quanto si evince dal querelato giudizio - hanno mai affermato che la sottoscrizione di quel documento potesse essere avvenuta con altre finalità di quelle indicate dai giudici ticinesi.
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Nel suo allegato il ricorrente pretende il contrario e rimprovera alla Corte di aver trascurato le altre deposizioni, ma si guarda bene dall'indicare con precisione quali testi avrebbero esplicitamente confermato le sue asserzioni.
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Alla luce di quanto appena esposto, la Corte cantonale ha negato di poter ammettere che il ricorrente abbia provato l'esistenza di una nuova cessione a favore di C.________.
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9.3 La conclusione dei giudici ticinesi appare sostenibile. Qualora la volontà delle parti fosse stata quella di stipulare una nuova cessione con il medesimo tenore di quella del 24 aprile 2000, nel frattempo decaduta, non si vede per quale motivo essi abbiano omesso di apporre sull'atto, oltre alla loro firma, anche la nuova data. Decisivo è comunque il fatto - visto che secondo il diritto italiano la cessione avrebbe potuto avvenire anche oralmente - che nessuno dei testi sentiti in istruttoria e presenti all'incontro del 9 agosto 2000 ha dichiarato che in tale occasione B.________ avrebbe espresso la volontà di cedere (nuovamente) il credito a C.________.
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Nonostante quanto asseverato nel suo allegato, il ricorrente non è stato in grado di addurre la prova del contrario. Nulla muta, infine, il fatto che negli scritti indirizzati il 1° dicembre 2000 al ricorrente, all'avv. F.________ e a C.________, così come in quello spedito il 13 gennaio 2001 a C.________, l'opponente abbia comunicato che la cessione era da considerarsi nulla e mai avvenuta. Nessuna di queste missive fa infatti esplicito riferimento alla pretesa cessione del 9 agosto 2000. Per contro, nella lettera indirizzata a C.________ nel gennaio 2001 si accenna alla decadenza della cessione per il mancato verificarsi della condizione pattuita, ciò che si riferisce inequivocabilmente alla cessione del 24 aprile 2000, dato che quella del 9 agosto 2000 - a dire del ricorrente - sarebbe stata incondizionata.
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10.
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Ne discende che - a prescindere dalla sua ammissibilità sotto il profilo della motivazione, contestata dall'opponente - il gravame dev'essere in ogni caso respinto, non essendo gli argomenti quivi sollevati suscettibili di dimostrare l'asserita natura arbitraria del giudizio impugnato, che appare invece del tutto sostenibile.
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Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico del ricorrente, il quale rifonderà all'opponente fr. 7'000.-- per ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore dell'opponente e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 24 ottobre 2005
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In nome della I Corte civile
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del Tribunale federale svizzero
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La giudice presidente: La cancelliera:
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