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Informationen zum Dokument  BGer C 275/2004  Materielle Begründung
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BGer C 275/2004 vom 10.11.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa
 
{T 7}
 
C 275/04
 
Sentenza del 10 novembre 2005
 
IIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Grisanti, cancelliere
 
Parti
 
Segretariato di Stato dell'economia
 
Mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione, Effingerstrasse 31, 3003 Berna, ricorrente,
 
contro
 
A.________, opponente, rappresentato dalla DAS Protezione Giuridica SA, via Violino 1, 6928 Manno,
 
Istanza precedente
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
(Giudizio del 10 dicembre 2004)
 
Fatti:
 
A.
 
A.________, nato nel 1946, di formazione disegnatore edile, ha lavorato, in qualità di responsabile tecnico e amministrativo, per la S.________ SA dal 1° agosto 1987 al 31 agosto 2003, data per la quale gli è stato disdetto il rapporto di lavoro causa carenza di lavoro.
 
Cofondatore della società - avente quale scopo sociale la gestione di uno studio tecnico e di architettura, la consulenza tecnica, l'allestimento di perizie, la compra-vendita e mediazione nel settore immobiliare nonché il commercio di materiali destinati all'edilizia -, dopo avere inizialmente assunto la carica di presidente del consiglio di amministrazione con diritto di firma collettiva a due, egli è pure stato suo amministratore unico con diritto di firma individuale dal 30 agosto 1995 al 25 giugno 1997, data alla quale gli è subentrato T.________.
 
Il 25 agosto 2003 l'interessato si è annunciato alla disoccupazione alla ricerca di un impiego a tempo pieno come tecnico edile. Sin dagli inizi egli ha dichiarato di rimanere a disposizione della società per diversi lavori di stima peritale commissionati dalla Banca X.________ e dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti di F.________ (cfr. verbale relativo al colloquio di consulenza del 9 settembre 2003).
 
Essenzialmente in virtù di queste dichiarazioni, l'Ufficio regionale di collocamento (URC) di B.________ ha sottoposto il caso alla Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, esprimendo dubbi a proposito dell'idoneità al collocamento dell'istante.
 
Esperiti i propri accertamenti, la Sezione cantonale del lavoro, mediante decisione del 22 dicembre 2003, ha dichiarato l'interessato inidoneo al collocamento a far tempo dal 1° settembre 2003, rilevandone in particolare la volontà di riprendere quanto prima l'attività per la S.________ SA. Il provvedimento è stato sostanzialmente confermato il 15 marzo 2004 anche in seguito all'opposizione interposta dall'istante. In particolare, la Sezione cantonale è giunta alla conclusione che quest'ultimo esercitava ed esercita tuttora in seno alla società una funzione importante, continuando a determinare, o perlomeno a influenzare risolutivamente, le decisioni della ditta.
 
B.
 
Avverso la decisione amministrativa A.________ si è aggravato con il patrocinio della DAS Protezione Giuridica SA al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, dopo avere svolto i propri accertamenti, ne ha accolto il gravame per pronuncia del 10 dicembre 2004. In particolare, rilevando come l'interessato dal 25 giugno 1995 (recte: 1997) non figurasse più iscritto a Registro di commercio e non fosse nemmeno più azionista, i primi giudici non lo hanno qualificato alla stregua di un assicurato al quale debba essere negato il diritto alle indennità di disoccupazione per il fatto di avere mantenuto, dopo il licenziamento, una posizione analoga a quella di un datore di lavoro all'interno della ditta datrice di lavoro. Considerando inoltre di portata ridotta l'entità delle attività ancora svolte per la S.________ SA, che A.________ si è peraltro detto disposto a lasciare qualora avesse reperito un impiego al 100%, e osservando come l'assicurato avesse formulato numerose, ma purtroppo infruttuose ricerche di lavoro, l'autorità giudiziaria cantonale lo ha dichiarato idoneo al collocamento a far tempo dal 1° settembre 2003. Infine, la Corte cantonale ha retrocesso gli atti all'amministrazione per verifica degli ulteriori presupposti del diritto alle indennità di disoccupazione e in particolare per esaminare se l'attività svolta per la S.________ SA dopo il licenziamento fosse da considerare alla stregua di un guadagno intermedio.
 
C.
 
Il Segretariato di Stato dell'economia (seco) interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in accoglimento del gravame, l'annullamento del giudizio cantonale. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
 
A.________, sempre assistito dalla DAS Protezione Giuridica SA, protestate le ripetibili, propone la reiezione del gravame. Per parte sua, la Sezione cantonale del lavoro ha rinunciato a determinarsi.
 
Diritto:
 
1.
 
Oggetto del contendere, come già in sede cantonale, è la questione di sapere se l'assicurato debba o meno essere ritenuto idoneo al collocamento, rispettivamente se l'indennità di disoccupazione debba essergli negata a dipendenza della posizione da lui occupata all'interno della società (ex) datrice di lavoro.
 
2.
 
2.1 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha correttamente esposto le norme legali (art. 8 cpv. 1 lett. f, art. 15 LADI) disciplinanti il tema dell'idoneità al collocamento, rammentando in particolare come il disoccupato sia da ritenere tale se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione (art. 15 cpv. 1 LADI).
 
2.2 Al giudizio cantonale può quindi essere fatto riferimento pure per quanto concerne l'enunciazione dei principi giurisprudenziali vigenti in materia. Così, i primi giudici hanno pertinentemente rammentato che l'idoneità al collocamento comprende due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; dall'altro, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento).
 
2.3 Per quanto riguarda la disponibilità temporale a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante determinate ore della giornata o della settimana. Un disoccupato dev'essere infatti considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag. 141). Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente, tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 7 giugno 2004 in re C., C 87/02, consid. 6.2).
 
2.4 Secondo giurisprudenza, il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha in via di massima diritto, ritenuta l'inidoneità al collocamento, a indennità di disoccupazione (cfr. ad es. la sentenza citata del 7 giugno 2004 in re C., consid. 6.3, e quella del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1). Ciò vale segnatamente quando l'assicurato intende intraprendere un'attività indipendente e se le pratiche per avviare simile attività sono talmente avanzate da impedire in sostanza l'esercizio di ogni altro lavoro, rispettivamente nel caso in cui egli ha potuto lui stesso determinare fino a quale momento sarebbe sussistito il rapporto di lavoro in qualità di dipendente (DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti; DLA 1993/1994 no. 30 pag. 216 consid. 3b). Neppure può essere considerato idoneo al collocamento colui che, come amministratore unico della ditta o come amministratore di fatto della stessa, assume, pur non qualificando la propria attività quale acquisizione di clienti, tutti gli impieghi suscettibili di mantenere il buon funzionamento di un'impresa (cfr. sentenze citate del 7 giugno 2004 in re C., consid. 6.3, e del 20 ottobre 2000 in re C., consid. 1 con riferimenti).
 
Se, per contro, l'interessato può esercitare tale attività al di fuori dell'orario normale di lavoro, egli è da ritenere idoneo al collocamento. Il fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è infatti di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se egli intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego. Ciò si avvera segnatamente per quelle attività di natura transitoria, limitate nel tempo, che comportano investimenti minimi (DLA 2002 no. 5 pag. 55 consid. 2b [sentenza del 16 luglio 2001 in re G., C 353/00]). Così, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza, ha avuto modo di dichiarare idoneo al collocamento un assicurato in relazione all'attività indipendente da lui svolta dopo il suo licenziamento, ritenuto che quest'ultima attività configurava la conclusione (e non già la continuazione) di quella precedente (di direttore) e tendeva, tramite la messa a punto di alcuni progetti già avviati e la vendita di "know how", alla copertura dei debiti contratti con gli investitori (sentenza citata del 7 giugno 2004 in re C.).
 
2.5 Nel caso di specie, già la valutazione dei primi giudici a proposito dell'idoneità al collocamento, dà luogo a qualche perplessità. Infatti, se è pur vero che l'amministratore unico T.________, in sede di audizione giudiziaria, ha dichiarato essere (state) le consulenze peritali, svolte dall'assicurato per conto della S.________ SA dopo il licenziamento, di portata molto ridotta, è anche vero che quest'ultimo sostanzialmente da subito (e non solo a distanza di svariati mesi come egli pretende invano di fare valere anche in sede federale in manifesto contrasto con le tavole processuali) è rimasto a disposizione della (ex) datrice di lavoro (cfr. verbale relativo al colloquio di consulenza del 9 settembre 2003), lasciando chiaramente intendere come la sua - e quella dell'amministratore unico - intenzione fosse "quella di riuscire a riprendere quanto prima l'attività al 100% presso lo S.________ SA" (verbale 19 dicembre 2003 relativo alla sua audizione dinanzi alla Sezione cantonale del lavoro).
 
Se a ciò si aggiunge il fatto che A.________ - quale unica persona in grado di perseguire effettivamente lo scopo sociale, l'amministratore T.________ occupandosi "solamente della contabilità" e non possedendo le conoscenze tecniche necessarie (verbale di audizione 19 dicembre 2003, ibidem) -, anche dopo il licenziamento si è attivamente impegnato per prendere i contatti con potenziali clienti (cfr. sempre il verbale di audizione 19 dicembre 2003, pag. 2 e 3: "Chi si occupa di prendere contatto con i clienti, di preparare i preventivi, ecc.? Adr.. Sono io"; "Attualmente sono in contatto con l'ing. C.________ per poter prendere la direzione lavori per l'ampliamento della stazione di servizio di A.________, sempre per lo S.________ SA"), la conclusione della Corte cantonale non convince. Essendo egli di fatto (stato) responsabile dell'acquisizione di clienti e del buon funzionamento di un'impresa che, vale la pena di ricordare, pur continuando a esistere, non vantava altrimenti alcun dipendente o persona capace di assicurarne l'operatività, mal si vede, come alla luce della giurisprudenza suesposta (segnatamente consid. 2.4), potesse essere dichiarato idoneo al collocamento.
 
A differenza di quanto questa Corte ha ad es. avuto modo di stabilire recentemente in un'altra vertenza ticinese, nella quale si era trattato di valutare l'idoneità al collocamento di un ex direttore aziendale, il quale, senza che tale eventualità gli fosse stata ventilata in precedenza, dopo il licenziamento era stato semplicemente riassunto "su chiamata" (previo avviso telefonico) per liquidare le ultime pratiche amministrative della datrice di lavoro che ormai aveva cessato la sua attività (cfr. sentenza del 17 ottobre 2005 in re F., C 1/05, consid. 3.1), nel caso di specie l'attività di A.________, soprattutto alla luce delle intenzioni manifestate all'indirizzo dell'amministrazione di riprendere a tempo pieno l'attività per la S.________ SA, nemmeno poteva essere considerata di natura transitoria e compatibile con l'assunzione di un'occupazione adeguata a tempo pieno.
 
Quanto al fatto - reputato di rilievo dai primi giudici per motivare la disponibilità e l'idoneità al collocamento - che l'assicurato avrebbe effettuato numerose anche se, malauguratamente, infruttuose ricerche di lavoro, la sua rilevanza è stata sopravvalutata dalla Corte cantonale se solo si considera, come giustamente ha fatto notare il seco, che in realtà le domande d'impiego erano state formulate in modo tale da mettere principalmente in evidenza le carenti conoscenze in campo informatico e da lasciare eccessivamente intendere le difficoltà di un immediato impiego.
 
3.
 
Ad ogni buon conto, il ricorso merita di essere accolto anche in virtù di un'altra considerazione.
 
3.1 Secondo la giurisprudenza, il lavoratore che gode di una situazione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, malgrado sia stato formalmente licenziato dalla ditta, continua a determinarne le scelte oppure a influenzarle in maniera determinante. Se così non fosse, tramite una disposizione relativa all'indennità di disoccupazione verrebbe elusa la regolamentazione in materia di indennità per lavoro ridotto, in particolare l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb; sentenza del 16 dicembre 2003 in re E., C 301/02, consid. 2.1; DLA 2000 no. 14 pag. 67). Giusta tale disposizione non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda (si veda in proposito DTF 120 V 525 consid. 3b).
 
3.2 Diversa è invece la situazione nel caso in cui il lavoratore dipendente, che si trova in una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente la ditta a seguito della sua chiusura. Lo stesso discorso vale se la ditta continua ad esistere, ma il dipendente, tuttavia, in seguito alla disdetta del suo contratto, interrompe ogni legame con la società. In tal caso egli può di principio pretendere indennità di disoccupazione (DTF 123 V 238 seg.; SVR 2001 AlV no. 14 pag. 41 seg. consid. 2a [sentenza del 9 maggio 2001 in re Z., C 279/00]; DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2; sentenza del 22 novembre 2002 in re R., C 37/02, consid. 3).
 
3.3 Al riguardo non si devono dimenticare i motivi che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di lavoro del disoccupato, che è uno dei presupposti necessari per percepire le indennità di disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale controllo può essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il lavoro, perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le persone che occupano una posizione dirigenziale e che, malgrado siano state formalmente licenziate, continuano a svolgere un'attività per conto della società nella quale lavoravano. Grazie alla posizione di cui beneficiano all'interno della ditta possono in effetti influenzare la perdita di lavoro che subiscono, ciò che rende la loro disoccupazione difficilmente controllabile (DLA 2003 no. 22 pag. 242 consid. 4 [sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02]).
 
Inoltre, fintanto che un dirigente mantiene dei legami con la sua società, non soltanto è impossibile controllare la perdita di lavoro che subisce, ma esiste pure la possibilità che egli decida di perseguire lo scopo sociale (DLA 2002 no. 28 pag. 183 [sentenza del 19 marzo 2002 in re S., C 373/00]; sentenza del 22 novembre 2002 in re R., C 37/02). In tal caso, a prescindere da un esame a posteriori delle circostanze - comunque contrario al principio secondo cui questo esame ha luogo nel momento in cui si statuisce sul diritto dell'assicurato -, è quindi impossibile determinare se le condizioni legali sono adempiute. Del resto con la citata condizione non viene perseguito l'abuso in sé stesso, bensì il rischio d'abuso (DLA 2003 no. 22 pag. 242 consid. 4 [sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02]).
 
3.4 Per stabilire se un impiegato sia membro di un organo decisionale supremo di un'azienda e per tale motivo escluso dal diritto a indennità per lavoro ridotto, rispettivamente dal diritto a indennità di disoccupazione, deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga sulla base della struttura aziendale interna (DTF 120 V 521; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [sentenza del 24 marzo 2004 in re P, C 113/03]). Non sono per contro decisivi i soli criteri formali quali, segnatamente, l'appartenenza al consiglio d'amministrazione o il conferimento di una procura o di un altro mandato commerciale, di modo che possono di principio essere esclusi dall'indennità di disoccupazione anche dipendenti che non detengono formalmente un diritto di firma e non sono iscritti a registro di commercio né come amministratori né come organi dirigenti, ma che di fatto esercitano un'influenza determinante sulle decisioni della società (cfr. DTF 122 V 272 consid. 3, 120 V 525 consid. 3b; SVR 1997 AlV no. 101 pag. 309).
 
3.5 L'insieme delle circostanze agli atti induce a pensare che quantomeno il rischio di pagamento abusivo di indennità di disoccupazione in favore di una persona che riveste una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro si realizza nel caso di specie.
 
In effetti, le tavole processuali evidenziano come l'assicurato, cofondatore della società e per una decina di anni sedente nel suo consiglio di amministrazione - quale presidente prima e amministratore unico in seguito -, da alcuni anni risultasse esserne l'unico dipendente, l'unico responsabile tecnico e amministrativo come pure l'unica persona in grado di perseguire e realizzare lo scopo sociale. Dalle stesse emerge in particolare come le sue competenze spaziassero dalla progettazione all'allestimento dei capitolati, dalla direzione lavori alle liquidazioni, dalla conclusione e disdetta di contratti di lavoro alla presa di contatto con i clienti ecc. Per parte sua, l'amministratore unico T.________, che l'assicurato ha indicato occuparsi "solamente della contabilità" e che per giunta amministra(va) già oltre 70 società, ha precisato di essere (stato) responsabile delle questioni finanziarie e della direzione insieme con A.________ (cfr. verbale di audizione 25 novembre 2004 di T.________ dinanzi al Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni, pag. 2).
 
In tali circostanze, l'assicurato - che anche dopo il licenziamento ha continuato, senza troppo aspettare (cfr. verbale di audizione 25 novembre 2004 di T.________, pag. 3), a svolgere importanti funzioni operative, a locare alla S.________ SA i locali di sua proprietà e a utilizzare l'autovettura intestata alla società prima che questa venisse, per il 1° gennaio 2004, intestata a suo nome -, pur non essendo formalmente organo esecutivo della società, godeva di una larga autonomia nell'organizzazione e impostazione del lavoro. In considerazione delle peculiarità della società in questione - di modeste dimensioni e senza diversificazione strutturale interna - e delle competenze molto estese dell'interessato, si può pertanto ben ritenere che quest'ultimo non fosse un semplice impiegato, bensì detenesse facoltà gestionali al più alto livello dell'azienda che gli consentivano di partecipare in prima persona alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b). Di conseguenza, ben si può concludere, alla luce della giurisprudenza in materia e insieme al seco, che l'interessato si trovava in una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro.
 
Per il resto, contrariamente a quanto intende dedurne A.________, gli atti mostrano chiaramente come egli, in seguito alla disdetta del suo contratto, non abbia interrotto ogni legame con la società, ma abbia al contrario continuato a svolgere importanti attività per essa, quali ad es. l'esecuzione delle stime peritali per la Banca X.________ e l'Ufficio esecuzioni e fallimenti di F.________ nonché i contatti con la clientela per l'assunzione dell'ampliamento della stazione di servizio di A.________. Avendo egli mantenuto degli stretti legami con la S.________ SA, comprovati peraltro anche dal fatto che il numero di telefono dell'ufficio della società era deviato sul suo numero natel, anch'esso intestato alla S.________ SA, risultava impossibile controllarne la perdita di lavoro effettivamente subita (v. consid. 3.3). Motivo per il quale si giustifica di applicare la giurisprudenza in materia denegante il diritto alle indennità di disoccupazione (consid. 3.1).
 
4.
 
In esito alle suesposte considerazioni, si deve pertanto concludere che la decisione su opposizione 15 marzo 2004 della Sezione cantonale del lavoro, denegante l'idoneità al collocamento dell'interessato, rispettivamente il diritto all'indennità di disoccupazione per avere egli assunto e mantenuto una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, merita di essere confermata.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, il giudizio cantonale del 10 dicembre 2004 è annullato.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni e alla Sezione cantonale del lavoro.
 
Lucerna, 10 novembre 2005
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
 
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