BGer 5P.375/2005 | |||
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BGer 5P.375/2005 vom 14.11.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.375/2005 /biz
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Sentenza del 14 novembre 2005
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II Corte civile
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Composizione
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Giudici federali Raselli, presidente,
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Escher, Marazzi,
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cancelliere Piatti.
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Parti
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A.A.________ e B.A.________,
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ricorrenti, patrocinati dall'avv. Andrea Lenzin,
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contro
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Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Divisione degli interni, Sezione degli enti locali,
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6500 Bellinzona.
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Oggetto
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Art. 9 Cost. (protezione del figlio; misure opportune),
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ricorso di diritto pubblico contro la decisione emanata
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il 9 settembre 2005 dal Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Divisione degli interni, Sezione degli
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enti locali.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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1.
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Con ordinanza 9 settembre 2005 emanata nell'ambito della procedura di privazione dell'autorità parentale di A.A.________ e B.A.________ sul figlio C.A.________, la Sezione degli enti locali della Divisione degli interni del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha incaricato un medico di effettuare una valutazione del nucleo familiare A.________ e di in particolare chiarire se i genitori siano affetti da disturbo psichico e, in caso di risposta affermativa, di indicare di quale disturbo trattasi e se tale eventuale disturbo sia suscettibile di compromettere la loro capacità di autocontrollo e autocritica.
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2.
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A.A.________ e B.A.________ sono insorti al Tribunale federale contro la predetta ordinanza presentando un ricorso di diritto pubblico del 12 ottobre 2005, in cui hanno altresì domandato la concessione dell'effetto sospensivo al rimedio.
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Nelle osservazioni del 28 ottobre 2005, l'autorità cantonale si è rimessa al giudizio del Tribunale federale, segnalando però che nel gennaio 2005 il Tribunale d'appello aveva "temperato" la propria prassi, non escludendo più totalmente l'impugnazione di ordinanze, ma riconoscendo la possibilità di poterle appellare se causano un danno irreparabile.
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Il presidente della II Corte civile ha conferito effetto sospensivo al ricorso.
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3.
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Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei rimedi che gli vengono sottoposti (DTF 130 III 76 consid. 3.2.2 pag. 81 seg.; 129 II 453 consid. 2 pag. 456 con rinvii).
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3.1 Per costante giurisprudenza, giusta l'art. 87 cpv. 2 OG il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro decisioni pregiudiziali e incidentali, che non concernono la competenza o domande di ricusa, notificate separatamente dal merito solo se tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile. Le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove sono decisioni incidentali ai sensi della predetta norma (DTF 99 Ia 437 consid. 1; sentenza 5P.472/2000 del 15 marzo 2001 consid. 1b; sentenza 5P.459/2003 del 13 gennaio 2004, consid. 3 riprodotto in: Rivista svizzera di procedura civile, 1/2005, pag. 47), perché non mettono fine alla procedura (DTF 128 I 215 consid. 2 pag. 216 s.; 124 I 255 consid. 1b pag. 259; 123 I 325 consid. 3b con rinvii).
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3.2 In virtù dell'art. 86 cpv. 1 OG un ricorso di diritto pubblico è inoltre soltanto ammissibile contro decisioni cantonali di ultima istanza. Esso presuppone quindi l'esaurimento del corso delle istanze cantonali.
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Ora, come segnalato dall'autorità cantonale nelle sue osservazioni, la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha modificato, con sentenza del 14 gennaio 2005 nell'incarto 11.2005.5, la propria precedente giurisprudenza, secondo cui risultavano inappellabili le decisioni incidentali dell'autorità di vigilanza sulle tutele che, se trasposte al Codice di procedura civile (CPC), dovevano essere assimilate ad un'ordinanza prevista da tale legge. Con la citata nuova sentenza, la Corte cantonale ha invece ritenuto che - indipendentemente dall'appellabilità della corrispondente decisione presa da un giudice civile - qualsiasi decisione incidentale dell'autorità di vigilanza sulle tutele è suscettiva di un appello, se il ricorrente si prevale di un pregiudizio irreparabile. La Corte cantonale ha indicato che tale cambiamento di giurisprudenza è segnatamente dettato da considerazioni sulla sicurezza del diritto e dal desiderio di evitare situazioni di incertezza, anche alla stessa autorità di vigilanza, a cui la legge cantonale impone di indicare nella sua decisione i rimedi di diritto (sentenza citata, consid. 6).
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3.3 Così stando le cose, il ricorso di diritto pubblico si rivela inammissibile. Infatti, qualora la decisione dell'autorità di vigilanza sulle tutele arrechi - come affermato nel rimedio - un pregiudizio irreparabile agli interessati, essa avrebbe potuto essere impugnata innanzi alla I Corte civile del Tribunale d'appello, motivo per cui i ricorrenti non avrebbero esaurito il corso delle istanze cantonali. Se invece la decisione dell'autorità di vigilanza non causa alcun danno irreparabile ai ricorrenti, il presente ricorso si rivelerebbe nondimeno irricevibile in ragione dell'art. 87 cpv. 2 OG (supra consid. 3.1).
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4.
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Occorre tuttavia rilevare che la decisione dell'autorità di vigilanza sulle tutele è priva di una qualsiasi indicazione dei rimedi di diritto, nonostante il rinvio dell'art. 21 della legge ticinese in materia di tutele e curatele alla legge ticinese di procedura per le cause amministrative (LPAmm), la quale, all'art. 26 cpv. 2, prescrive che le decisioni devono essere munite dell'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso.
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4.1 Per costante giurisprudenza, dalle regole sulla protezione della buona fede (art. 9 Cost.) discende che la disattenzione dell'obbligo di indicare le vie di ricorso non deve - in linea di principio - arrecare pregiudizio all'interessato (DTF 131 I 153 consid. 4; 122 IV 344 consid. 4f; 119 IV 330 consid. 1c). Fra le diverse possibilità che permettono di giungere a tale risultato sussiste pure quella di trasmettere l'incarto ricorsuale all'autorità competente (DTF 123 II 231 consid. 8b pag. 238 seg.).
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4.2 In concreto giova osservare che la disciplina legale cantonale attinente alla procedura di impugnazione di decisioni in materia di tutele non appare di facile decifrazione, poiché conosce due complessi di norme procedurali (CPC e LPAmm ticinesi; v. anche sentenza 5P.350/2004 del 10 maggio 2005 consid. 2.4), la cui applicazione può entrare in linea di conto. La precedente giurisprudenza del Tribunale d'appello, che illustrava la relazione fra i due complessi di norme nei diversi stadi della procedura e che non riteneva le ordinanze sulle prove appellabili, era stata pubblicata due anni fa nella Rivista di Diritto Amministrativo Ticinese (RDAT 2003 II n. 14, consid. 10, pag. 54), mentre la modifica di tale prassi intervenuta quest'anno non era, al momento in cui è stato redatto il ricorso, pubblicata. Non è pertanto possibile ritenere che il patrocinatore dei ricorrenti avrebbe potuto, usando la dovuta diligenza, ovviare alla mancata indicazione dei rimedi di diritto (DTF 127 II 198 consid. 2c, con rinvii). L'autorità di vigilanza sulle tutele era invece perfettamente al corrente della modifica della prassi del Tribunale d'appello, atteso che quest'ultimo le aveva notificato la propria sentenza topica, e avrebbe senza difficoltà alcuna potuto indicare alla fine della propria decisione che era data la possibilità di inoltrare un appello, qualora l'ordinanza cagioni un danno irreparabile agli interessati. Per questi motivi si giustifica nelle concrete circostanze di trasmettere l'incarto alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, affinché esami l'impugnativa dei ricorrenti.
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5.
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Alla luce delle summenzionate considerazioni non si giustifica di prelevare una tassa di giustizia, né di assegnare ripetibili per la procedura federale.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Gli atti sono trasmessi alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, quale autorità di vigilanza sulle tutele, e per informazione alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 14 novembre 2005
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In nome della II Corte civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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