BGer 1S.32/2005 | |||
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BGer 1S.32/2005 vom 21.11.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1S.32/2005 /biz
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Sentenza del 21 novembre 2005
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, presidente,
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Nay, Eusebio,
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cancelliere Gadoni.
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Parti
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Ministero pubblico della Confederazione,
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via Sorengo 7, casella postale, 6900 Lugano 3,
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ricorrente,
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contro
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A.________,
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B.________,
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opponenti,
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patrocinati dall'avv. Francesco Riva,
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Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, via dei Gaggini 3, casella postale 2720,
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6501 Bellinzona.
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Oggetto
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sequestro di un conto bancario,
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ricorso contro la sentenza emanata il 16 agosto 2005 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
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Fatti:
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A.
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Nell'ambito di un'indagine di polizia giudiziaria aperta nei confronti di A.________ e di B.________ per il titolo di riciclaggio di denaro, il Ministero pubblico della Confederazione ha ordinato l'11 marzo 2005 il sequestro delle loro relazioni bancarie presso la banca C.________ di Lugano. Ha nel contempo disposto il blocco dei saldi attivi dei conti e l'edizione della relativa documentazione a far tempo dal momento dell'apertura.
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B.
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Con sentenza del 16 agosto 2005 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha parzialmente accolto un reclamo contro l'ordine di sequestro presentato da A.________, titolare delle relazioni bancarie sequestrate, mantenendo il blocco del saldo del conto bancario limitatamente all'importo di EUR 131'000.--. Detta istanza ha ritenuto decisamente esigui gli indizi sull'origine criminale degli importi versati sui conti, considerando che l'unica operazione finanziaria sospetta documentata fosse l'accredito sul conto litigioso di una somma di EUR 131'000.--, proveniente da un conto bancario interessato da una domanda di assistenza giudiziaria internazionale presentata dalla Procura di Milano nell'ambito di un procedimento penale avviato in Italia contro altre persone per sospetta corruzione. Secondo la Corte dei reclami penali, al di là di questa operazione, l'Autorità inquirente non avrebbe saputo sostanziare con documentazione sufficientemente probante le proprie allegazioni circa ulteriori reati commessi all'estero e il possibile riciclaggio di denaro in Svizzera, sicché l'integrale sequestro del conto bancario litigioso per finire risultava lesivo del principio della proporzionalità.
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C.
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Il Ministero pubblico della Confederazione impugna con un ricorso del 13 settembre 2005 al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo e di confermare l'ordine di sequestro e di edizione dell'11 marzo 2005. Sostiene in sostanza che il mantenimento della misura provvisionale nella sua integralità sarebbe giustificato dall'importante movimentazione del conto, che non troverebbe riscontro nell'attività professionale degli interessati, e dalla necessità di proseguire le indagini.
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D.
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La Corte dei reclami penali si riconferma nella sua sentenza, chiedendo che il ricorso sia respinto. Pure gli opponenti postulano la reiezione del gravame.
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Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2005 al ricorso è stato conferito l'effetto sospensivo.
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Diritto:
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1.
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1.1 Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF, fino all'entrata in vigore della revisione totale dell'OG, le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale; la procedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 PP, applicabili per analogia.
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1.2 La decisione impugnata, che annulla parzialmente il sequestro, concerne un provvedimento coercitivo secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF ed è quindi di principio impugnabile con un ricorso al Tribunale federale (DTF 131 I 52 consid. 1.2.2; 130 IV 154 consid. 1.2).
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1.3 Il Ministero pubblico della Confederazione, quale parte nel procedimento penale, è legittimato a impugnare in questa sede la decisione della Corte dei reclami penali concernente un suo provvedimento coercitivo (DTF 130 IV 154 consid. 1.2).
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1.4 Con il ricorso al Tribunale federale si può fare valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento. I fatti giuridicamente rilevanti stabiliti dal Tribunale penale federale possono essere esaminati unicamente sotto il profilo dell'accertamento manifestamente inesatto o incompleto o altrimenti lesivo di norme essenziali di procedura (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF in relazione con gli art. 104 lett. b e 105 cpv. 2 OG; sentenza 1S.5/2005 del 26 settembre 2005, consid. 1.4).
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2.
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2.1 Il ricorrente sostiene che le indagini avviate nei confronti degli opponenti in seguito al versamento su un loro conto dell'importo di EUR 131'000.--, dagli stessi riconosciuto sospetto, imporrebbero approfondimenti alla luce delle importanti movimentazioni dei conti e di possibili altre operazioni di "compensazione". Rileva al proposito che l'inchiesta, iniziata lo scorso mese di marzo, si troverebbe soltanto nella fase iniziale e che due domande di assistenza giudiziaria internazionale sono state trasmesse alle autorità italiane il 19 maggio 2005 e il 20 giugno 2005 e sono tuttora inevase. Il ricorrente ritiene in sostanza che, in vista di ulteriori chiarimenti, si giustificherebbe di mantenere integralmente il sequestro, che non impedirebbe del resto alla banca di continuare a gestire i conti, sui quali sono depositati complessivamente oltre EUR 7'770'000.-- e USD 315'000.--, nell'interesse del titolare.
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2.2 Secondo l'art. 65 cpv. 1 PP gli oggetti che possono avere importanza come mezzi di prova devono essere sequestrati e posti in luogo sicuro o contrassegnati. Il loro detentore è tenuto a consegnarli a richiesta dell'autorità competente. Parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca.
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Il sequestro è un provvedimento processuale di natura cautelare, destinato ad assicurare temporaneamente mezzi probatori, come pure gli oggetti ed i valori patrimoniali presumibilmente sottoposti a confisca. Presupposto del sequestro è l'esistenza di sufficienti, oggettivi e concreti sospetti di reato nei confronti del detentore dell'oggetto o di un terzo. Al riguardo non occorre tuttavia porre delle esigenze troppo severe se l'inchiesta penale si trova nella sua fase iniziale. Diversamente dal giudice di merito, al Tribunale federale non incombe infatti eseguire a questo stadio del procedimento un'esauriente ponderazione delle circostanze a carico o a discolpa degli indagati e intraprendere una valutazione completa dell'attendibilità dei vari mezzi probatori disponibili. Occorre invece vagliare se l'autorità federale poteva ammettere l'esistenza di sufficienti concreti indizi di reato (DTF 124 IV 313 consid. 4; 122 IV 91 consid. 4; 125 IV 222 consid. 2c inedito).
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2.3 La Corte dei reclami penali ha ritenuto decisamente esigui gli indizi sull'origine criminale dei valori patrimoniali sequestrati dal Ministero pubblico della Confederazione, ritenendo essenzialmente che l'unica operazione finanziaria sospetta documentata fosse l'accredito di EUR 131'000.-- provenienti da un conto presso una banca di Montecarlo e riconducibili ad atti di corruzione in Italia. Secondo la precedente istanza, per le altre operazioni eseguite sui conti il Ministero pubblico della Confederazione non aveva per contro saputo dimostrare gli eventuali reati che stanno a monte ed il possibile riciclaggio dei relativi proventi in Svizzera da parte degli indagati: il provvedimento del sequestro, nella misura in cui superava l'importo di EUR 131'000.--, si rivelava quindi lesivo del principio della proporzionalità.
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2.4 Certo, allo stadio attuale della procedura solo il citato versamento di EUR 131'000.-- risulta provenire da una relazione bancaria sulla quale erano depositati importi proventi di corruzione. È tuttavia specificamente sulla base di questo indizio che il Ministero pubblico della Confederazione ha avviato le indagini contro A.________ e B.________ ed ha eseguito ulteriori approfondimenti, presentando segnatamente alle autorità italiane due domande di assistenza giudiziaria. Il procedimento avviato nei loro confronti nel marzo del 2005 si trova soltanto all'inizio e le rogatorie, che dovrebbero contribuire a chiarire la fattispecie, risultano tuttora pendenti dinanzi alle autorità richieste. La tesi degli opponenti, secondo cui sulle relazioni bancarie oggetto del sequestro sarebbero depositati unicamente importi provenienti da evasione fiscale in Italia, non risulta d'acchito chiaramente desumibile dalla documentazione agli atti, segnatamente dagli estratti dei conti bancari, su cui non figurano soltanto accrediti esattamente corrispondenti alle somme riversate direttamente dai loro conti esteri. Senza ulteriori accertamenti non è quindi possibile, in questa fase della procedura, escludere eventuali altre operazioni sospette, eseguite secondo modalità analoghe al trasferimento della somma di EUR 131'000.--.
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In mancanza di precisi riscontri e verifiche, lo stato attuale del procedimento non consente quindi ancora di determinare con precisione gli eventuali importi che potrebbero avere un'origine criminale, sicché, nella misura in cui permane un dubbio al proposito, si giustifica di mantenere la totalità dei fondi a disposizione della giustizia (cfr. sentenza 1P.405/1993 dell'8 novembre 1993, consid. 3, apparsa in SJ 1994, pag. 97 segg.). Spetterà comunque al magistrato inquirente, nel prosieguo dell'inchiesta, verificare ulteriormente, sulla base delle risultanze acquisite, la fondatezza del provvedimento, procedendo se del caso a revoche parziali dello stesso. D'altra parte, le relazioni bancarie litigiose possono nel frattempo continuare ad essere gestite nell'interesse degli opponenti e possibili danni connessi a ritardi nell'esecuzione degli investimenti e nei pagamenti commerciali dipendenti dal sequestro non sono peraltro resi seriamente verosimili. Tenuto altresì conto della disponibilità patrimoniale degli opponenti presso altri istituti bancari in Italia e nella Repubblica di San Marino, la misura contestata nemmeno risulta pregiudicare gravemente lo svolgimento della loro attività commerciale, sicché la stessa appare per il momento ancora rispettosa del principio della proporzionalità.
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3.
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Ne segue che il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti sono quindi rinviati alla precedente istanza perché si pronunci nuovamente sulla causa ai sensi dei considerandi e statuisca di conseguenza sulla nuova ripartizione di spese e ripetibili.
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Le spese della presente procedura ricorsuale seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico degli opponenti (art. 156 cpv. 1 OG; DTF 130 IV 156 consid. 2). Non si assegnano ripetibili all'autorità vincente.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è accolto. La decisione impugnata è annullata e la causa rinviata al Tribunale penale federale per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico degli opponenti in solido.
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3.
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Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore degli opponenti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
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Losanna, 21 novembre 2005
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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