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Informationen zum Dokument  BGer 1A.245/2005  Materielle Begründung
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BGer 1A.245/2005 vom 28.11.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1A.245/2005 /biz
 
Sentenza del 28 novembre 2005
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Féraud, presidente,
 
Fonjallaz, Eusebio,
 
cancelliere Crameri.
 
Parti
 
A.________, detenuto a titolo estradizionale, presso il Penitenziario cantonale "La Stampa",
 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Nadir Guglielmoni,
 
contro
 
Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale, Sezione estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna.
 
Oggetto
 
riestradizione all'Italia,
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 16 agosto 2005 dall'Ufficio federale di giustizia.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 20 novembre 2003 Interpol Roma ha chiesto alle autorità svizzere l'arresto ai fini estradizionali di A.________, cittadino italiano, fondandolo su diversi procedimenti penali nei quali questi è coinvolto. Il 10 febbraio 2004 l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha diffuso un ordine d'arresto internazionale spiccato dal Ministero pubblico ticinese il 2 dicembre 2003. Il 20 marzo 2004 l'interessato è stato arrestato in Slovenia ed estradato alla Svizzera il 23 luglio successivo. Il 10 maggio 2005 Interpol Roma e Interpol Ljubljana hanno trasmesso all'UFG l'assenso dato il 9 maggio 2005 dalle autorità slovene alla riestradizione del detenuto dalla Svizzera all'Italia. Il 14 maggio 2005 la persona perseguita è stata arrestata sulla base di un ordine di arresto provvisorio ai fini estradizionali emanato il 10 maggio precedente dall'UFG. In occasione del suo interrogatorio l'arrestato si è opposto all'estradizione semplificata. Contro l'ordine di arresto ai fini estradizionali dell'UFG del 18 maggio 2005 egli non ha presentato ricorso.
 
B.
 
Con nota diplomatica del 18 maggio 2005, l'Ambasciata d'Italia ha chiesto la riestradizione dell'arrestato. Interrogato sulla domanda estera, l'interessato, al quale è stata trasmessa la traduzione in italiano del consenso del Ministero sloveno alla sua riestradizione all'Italia, vi si è opposto. Il 21 luglio 2005 egli ha chiesto la sua scarcerazione, producendo una lettera del 13 aprile 2005 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano dalla quale risulta che questo magistrato intende chiedere il proscioglimento nei confronti di tutti gli imputati. L'UFG ha quindi trasmesso alle Autorità italiane questa lettera e a suo complemento un verbale d'udienza davanti al Tribunale di Milano prodotto dall'estradando. Il 28 luglio 2005 il Ministero della giustizia italiano ha confermato sia la validità della misura cautelare sia della domanda di estradizione: l'estradando ha nondimeno ribadito la sua domanda di scarcerazione, respinta il 3 agosto 2005 dall'UFG. Avverso questa decisione l'istante è insorto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale che, con sentenza del 25 agosto 2005, ha respinto il reclamo in quanto ammissibile. Con decisione del 16 agosto 2005 l'UFG ha concesso la riestradizione dell'interessato all'Italia per i fatti oggetto dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere del 29 gennaio 2003 del Tribunale del riesame di Milano, come pure per i fatti di corruzione indicati nella sentenza 25 marzo 1992 della Corte di appello di Milano, divenuta irrevocabile il 1° febbraio 1996; per il resto la domanda è stata rifiutata.
 
C.
 
A.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede di annullarla, di rifiutare l'estradizione, di revocare l'ordine di arresto ai fini estradizionali e di ordinare la sua immediata scarcerazione.
 
Nelle sue osservazioni l'UFG propone di annullare parzialmente la decisione impugnata nella misura in cui concede l'estradizione all'Italia del ricorrente per i citati fatti di corruzione.
 
Con lettera del 4 novembre 2005 il ricorrente, preso atto delle osservazioni dell'UFG, ha comunicato di mantenere il gravame soltanto in relazione ai fatti oggetto dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere del 29 gennaio 2003 del Tribunale del riesame di Milano.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 La decisione con la quale l'UFG, quale autorità federale di prima istanza, concede la riestradizione a uno Stato terzo costituisce una decisione ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale, del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1). Essa è suscettibile d'essere impugnata con il ricorso di diritto amministrativo (art. 55 cpv. 3 in relazione con l'art. 25 AIMP). La legittimazione del ricorrente, colpito dal provvedimento di riestradizione, è pacifica (art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b). Il ricorso, tempestivo, ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 AIMP).
 
1.2 Secondo l'art. 15 della Convenzione europea di estradizione CEEstr (RS 0.353.1) il consenso della parte richiesta è necessario per permettere alla parte richiedente di consegnare a un'altra parte o a uno Stato terzo l'individuo che gli sarà stato consegnato e che è ricercato per reati anteriori alla consegna; la parte richiesta potrà esigere la produzione degli atti previsti nel paragrafo 2 dell'art. 12, segnatamente la domanda di estradizione presentata dallo Stato terzo e gli atti a sostegno.
 
Analogamente all'estensione dell'estradizione (art. 39 AIMP), l'obbligo di richiedere il consenso dello Stato richiesto per riestradare verso uno Stato terzo (art. 15 CEEstr, 38 cpv. 1 lett. a AIMP) è una conseguenza del principio della specialità (art. 14 CEEstr). Principio riconosciuto dal diritto pubblico internazionale, quest'ultimo costituisce sì una garanzia in favore dell'estradando, ma tende anche a tutelare la sovranità dello Stato richiesto, limitando quella dello Stato richiedente, vietando ogni condanna per un atto per il quale l'estradizione non è stata concessa (DTF 110 Ib 187 consid. 3b). Il principio della specialità tutela essenzialmente gli interessi dello Stato richiesto, ponendo un limite al potere punitivo dello Stato richiedente, e protegge solo indirettamente il ricercato (cfr. DTF 123 IV 42 consid. 3b pag. 47, 117 IV 222 consid. 3a; Schultz, Das schweizerische Auslieferungsrecht, Basilea 1953, pag. 364 segg., 377; cfr. Markees, Internationale Rechtshilfe in Strafsachen, Das Bundesgesetz vom 20 März 1981 (IRSG), Schweizerische Juristische Kartothek, n. 422, pag. 30 e 32; Dominique Poncet/Paul Gully-Hart, Le principe de la spécialité en matière d'extradition, in: Revue internationale de droit pénal 1991, pag. 199 segg., 207 segg.). Adita da una domanda di riestradizione, la Svizzera deve quindi assicurarsi che la persona perseguita non sarà consegnata a uno Stato terzo per rispondere di fatti per i quali lei stessa non avrebbe concesso l'estradizione. La Svizzera esamina la domanda dello Stato terzo come se si trattasse di una richiesta sottopostagli direttamente, se del caso tenendo conto del trattato concluso con lo Stato terzo. Essa deve quindi esaminare se il requisito della doppia punibilità è adempiuto e che i reati perseguiti non siano esclusi da quelli per i quali la Svizzera rifiuta la cooperazione internazionale (sentenza 1A.306/2000 del 12 febbraio 2001, consid. 2; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 205; Laurent Moreillon (editore), Entraide internationale en matière pénale, Basilea 2004, n. 26-28 pag. 102, n. 1 e segg. all'art. 38 AIMP).
 
1.3 In tale ambito il ricorrente fa valere un'asserita violazione del suo diritto di essere sentito. Sostiene che il consenso concesso alle autorità italiane dalla Slovenia per la sua riestradizione sarebbe nullo o comunque viziato, poiché egli non avrebbe potuto partecipare a quella procedura.
 
1.3.1 Nella decisione impugnata l'UFG ha ricordato che il ricorrente è stato arrestato in Slovenia ed estradato alla Svizzera il 23 luglio 2004. Il 21 aprile 2005 l'Italia ha chiesto direttamente alla Slovenia l'assenso alla riestradizione del ricorrente dalla Svizzera all'Italia. Questo consenso è stato dato il 9 maggio 2005. Nelle osservazioni l'UFG ricorda d'aver trasmesso al legale del ricorrente, il 3 giugno 2005, la traduzione in italiano del consenso. Precisa poi che, per il tramite del suo legale sloveno, il ricorrente ha inoltrato un ricorso contro la decisione del Ministero di giustizia sloveno di acconsentire alla sua riestradizione all'Italia. L'UFG constata che, nonostante tale ricorso, le Autorità slovene non hanno ritirato il loro consenso.
 
1.3.2 Dal diritto di essere sentito, desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e in particolare in materia di estradizione dall'art. 52 AIMP, non invocato dal ricorrente, la giurisprudenza ha dedotto il diritto dell'interessato a esprimersi prima che una decisione sia presa a suo sfavore, di fornire prove sui fatti suscettibili d'influire sulla decisione, di poter consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di pronunciarsi in merito, come pure di addurre i propri argomenti (DTF 126 I 7 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa, 19 consid. 2a, 126 V 130 consid. 2a e b). L'autorità che inserisce nel fascicolo processuale nuovi documenti, di cui intende prevalersi nella decisione, deve informarne le parti (DTF 124 II 132 consid. 2b e rinvii); alle procedure di estradizione non è però applicabile l'art. 6 CEDU (DTF 123 II 175 consid. 6e pag. 185, 120 Ib 112 consid. 4 pag. 119).
 
1.4 Il ricorrente sostiene che quando l'estradizione venne concessa alla Svizzera, il 5 luglio 2004, la Slovenia la subordinò alla condizione ch'egli non fosse estradato a uno Stato terzo. Contrariamente all'assunto ricorsuale, questa circostanza non contraddice affatto il consenso del 9 maggio 2005 alla sua riestradizione all'Italia, ma ne costituisce il presupposto necessario, giusta l'art. 15 CEEstr, per il rispetto del principio della specialità. Neppure il fatto che, su ricorso del ricorrente, con un decreto del 17 novembre 2004 il Tribunale Superiore di Koper-Capodistria avrebbe annullato un precedente decreto del 23 agosto 2004 del Tribunale distrettuale di Nuova Gorica, che disponeva la sua estradizione dalla Slovenia all'Italia, è decisivo, visto ch'esso era successivo alla sua estradizione alla Svizzera. Per di più nel criticato consenso è stato rilevato che con decisione del 9 maggio 2005 il Tribunale distrettuale di Nuova Gorica ha accertato che erano adempiute le condizioni per la riestradizione del ricorrente all'Italia.
 
1.5 Il ricorrente ammette d'aver preso conoscenza del contestato consenso il 31 maggio 2005, rispettivamente della sua traduzione in italiano il 3 giugno successivo. Sostiene nondimeno, senza peraltro addurre alcuna norma del diritto sloveno che prevederebbe un siffatto diritto, ch'egli non è stato sentito dalle Autorità slovene all'atto dell'espressione del consenso alla riestradizione. In tale ambito rileva non esservi il processo verbale contenente le sue dichiarazioni secondo l'art. 14 cpv. 1 lett. a CEEstr.
 
1.6 Il ricorrente disconosce che, sotto il profilo del diritto di essere sentito, è sufficiente ch'egli ha potuto prendere conoscenza della domanda italiana e del criticato consenso alla riestradizione prima che l'UFG si pronunciasse sulla sua estradizione dinanzi al Tribunale federale (DTF 123 II 175 consid. 6c-6e pag. 183 segg., 120 Ib 189 consid. 4 inedito). Nell'ambito della riestradizione, il diritto di essere sentito non può infatti essere esercitato nelle medesime condizioni, poiché l'interessato già si trova, di massima, nello Stato richiedente. In tal caso l'UFG deve esigere l'interrogatorio dell'interessato da parte di un'autorità giudiziaria dello Stato richiedente e farsi consegnare il verbale di questa audizione (art. 52 cpv. 3 AIMP; sentenza 1A.21/2002 del 15 marzo 2002, consid. 3.1 concernente l'estensione dell'estradizione già concessa dalla Svizzera alla Francia; Moreillon, op. cit., n. 11 all'art. 52 AIMP).
 
Nella fattispecie il ricorrente, già estradato alla Svizzera, non poteva essere interrogato in Slovenia: egli, assistito da un legale, ha tuttavia potuto esprimersi compiutamente sul contestato consenso, e sulla domanda italiana, dinanzi all'UFG. Egli, eccetto l'infondato accenno all'asserita lesione del suo diritto di essere sentito, non adduce alcuna censura di merito contro il consenso, né ne critica la legittimità e nemmeno sono ravvisabili motivi idonei a inficiarne la validità, ricordato che la tutela del principio della specialità non è posta in primo luogo a tutela dell'estradato (cfr. Vitaliano Esposito, La non felice esperienza italiana sul principio di specialità dell'estradizione in: Revue internationale de droit pénal, 1991, pag. 251 segg., 257 seg.; Poncet/Gully-Hart, loc. cit., pag. 214; sentenza 1A.251/1997 del 20 novembre 1997, consid. 2b/cc e 2c/bb). La contestata riestradizione rispetta quindi il principio della specialità (cfr. art. 38 cpv. 1 lett. a AIMP; Zimmermann, op. cit., n. 490). Il ricorrente non fa valere d'altra parte che il procedimento italiano non rispetterebbe le garanzie della CEDU e del Patto ONU II.
 
2.
 
2.1 Occorre quindi esaminare se la procedura estradizionale fra la Svizzera e l'Italia si è svolta correttamente. L'estradizione fra questi due Stati è retta dalla CEEstr e dal Secondo Protocollo addizionale, conchiuso il 17 marzo 1978 (RS 0.353.12). L'AIMP e l'ordinanza del 24 febbraio 1982 (OAIMP) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente (cfr. art. 1 cpv. 1 AIMP), come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione di quello convenzionale (DTF 123 II 134 consid. 1a, 122 II 140 consid. 2 pag. 142, 373 consid. 1a e rinvii), riservato il rispetto dei diritti dell'uomo (DTF 123 II 595 consid. 7c pag. 616 seg.).
 
2.2 L'atto impugnato è una decisione di prima istanza. Il Tribunale federale fruisce in questo ambito di piena cognizione, ma deve attenersi all'esposto dei fatti contenuto nella domanda di estradizione, salvo ch'esso risulti erroneo, lacunoso o contraddittorio (DTF 123 II 134 consid. 1e, 279 consid. 2b). Nell'applicazione del principio dell'ufficialità, esso è però tenuto a rispettare i limiti della lite, poiché non gli competono funzioni di vigilanza (DTF 123 II 134 consid. 1d, 112 Ib 576 pag. 586 in medio). Anche se il Tribunale federale esamina il ricorso con piena cognizione, spetta al giudice estero del merito, e non al giudice svizzero dell'estradizione, pronunciarsi sulla colpevolezza della persona perseguita (DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii, 112 Ib 215 consid. 5b pag. 220). Le conclusioni tendenti al rifiuto della domanda e alla scarcerazione sono, di massima, proponibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c).
 
3.
 
3.1 Il ricorrente si diffonde sulla durata del carcere preventivo e sulle sue domande di scarcerazione immediata. Al riguardo rileva che con sentenza del 2 settembre 2004 la Corte delle Assise criminali di Bellinzona l'aveva condannato per ripetuto tentato furto, furto, infrazione alla LStup e danneggiamento alla pena di due anni e 9 mesi di reclusione; con sentenza del 4 maggio 2005 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino l'ha poi prosciolto dalle accuse di furto. Un ricorso inoltrato dal Ministero pubblico ticinese contro questo giudizio è stato respinto, in quanto ammissibile, l'11 ottobre 2005 dalla Corte di cassazione penale del Tribunale federale. Il 27 ottobre 2005 il ricorrente è poi stato condannato a due anni e tre mesi da un'altra Corte delle assise criminali.
 
Per quanto qui interessa, il ricorrente critica il fatto che l'UFG, sulla base dell'ordine di cattura italiano del 29 gennaio 2003, ha emesso l'ordine di arresto provvisorio il 10 maggio 2005, ossia quasi dopo un anno da quando egli era detenuto in Svizzera nell'ambito del procedimento penale cantonale. Aggiunge che la sua detenzione preventiva, disposta dalle autorità penali ticinesi, è durata fino al mese di luglio 2005, quando ha acquisito efficacia la sua detenzione ai fini estradizionali. Al riguardo sostiene che, secondo il Pubblico ministero titolare dell'inchiesta, il procedimento italiano, nell'ambito del quale il 29 gennaio 2003 venne emesso l'ordine di arresto, sfocerebbe in una sentenza di assoluzione.
 
3.2 Come si è visto, il Tribunale penale federale, con giudizio del 25 agosto 2005, ha respinto in quanto ammissibile un reclamo interposto dal ricorrente contro il rifiuto dell'UFG di scarcerarlo. In questa decisione, non impugnata dal ricorrente, è stato rilevato che con decisione del 18 luglio 2005 il Tribunale di Milano ha respinto l'istanza di revoca della misura cautelare in carcere del 29 gennaio 2003, perché non era ancora in grado di pronunciarsi sulla richiesta di proscioglimento del ricorrente in mancanza della documentazione, non ancora pervenuta, per cui l'estradizione non pareva manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP. Al riguardo il ricorrente si limita ad addurre censure di merito, che saranno esaminate nei considerandi che seguono.
 
4.
 
4.1 Il ricorrente sostiene che la decisione di estradizione sarebbe prematura, arbitraria e sproporzionata, ritenuto che non potrà essere eseguita prima della conclusione del procedimento penale ticinese e prima ch'egli abbia espiato le pene comminategli in quell'ambito (art. 58 cpv. 1 AIMP). Aggiunge inoltre che il Pubblico ministero italiano titolare dell'inchiesta ha chiesto al giudice di merito di disporre la revoca della misura cautelare della custodia in carcere, sulla quale si fonda la detenzione ai fini estradizionali, e il proscioglimento nei confronti di tutti gli imputati. Aggiunge che il dibattimento è stato aggiornato al 6 dicembre 2005. L'estradizione e la detenzione estradizionale, fondate su un ordine di arresto superato dagli eventi, non potrebbe pertanto essere concessa rispettivamente mantenuta per un procedimento destinato ad archiviazione.
 
4.2 Come rilevato nella decisione impugnata e come noto al ricorrente, con scritto del 28 luglio 2005 il Ministero della giustizia italiano ha confermato all'UFG la validità della misura cautelare in carcere posta a fondamento della domanda di estradizione e la validità di quest'ultima. Il contestato ordine di arresto è quindi tuttora valido. Gli accenni ricorsuali a un diniego di giustizia formale, nel senso di una violazione del diritto di essere sentito, costituito da un'asserita carenza di motivazione della decisione impugnata non reggono, ritenuto che l'UFG ha spiegato i motivi posti a fondamento del suo giudizio. Spetta infatti allo Stato richiedente e non a quello richiesto pronunciarsi sulla postulata revoca dell'ordine di custodia cautelare e sulla sostenuta eventuale futura archiviazione del procedimento penale. Il contestato ordine di custodia cautelare costituisce un mandato di arresto (art. 12 cpv. 2 lett. a e art. 16 n. 2 CEEstr), la cui validità è espressamente stata confermata dall'Autorità richiedente. D'altra parte, come rilevato dall'UFG nelle osservazioni, secondo l'art. 19 CEEstr (cfr. anche l'art. 58 AIMP) la parte richiesta può, dopo aver statuito sulla domanda di estradizione, rinviare la consegna dell'individuo richiesto affinché possa perseguirlo o fargli scontare la pena pronunciata per fatti diversi da quelli per i quali è chiesta l'estradizione (cpv. 1), in concreto per quelli oggetto della menzionata condanna nel Cantone Ticino, o sottoporla a condizioni (cpv. 2).
 
4.3 Nella decisione impugnata l'UFG ha concesso la riestradizione del ricorrente all'Italia per i fatti oggetto dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere del 29 gennaio 2003 del Tribunale del riesame di Milano, come pure per i fatti di corruzione indicati nella sentenza 25 marzo 1992 della Corte di appello di Milano; per il resto la domanda è stata rifiutata. Il rifiuto concerne i fatti oggetto di un'ordinanza cautelare in carcere emessa il 26 febbraio 2001 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova, qualificabili come contrabbando nel diritto svizzero. Il ricorrente si diffonde sull'esclusione dell'estradizione per reati fiscali, legati al contrabbando. Per questi reati l'UFG, come già rilevato, ha tuttavia rifiutato a ragione l'estradizione (cfr. al riguardo la sentenza 1A.328/2000 del 20 aprile 2001, consid. 3, apparsa in SJ 2002 I pag. 42), per cui le digressioni ricorsuali in tale ambito esulano dall'oggetto del litigio.
 
4.4 Nelle osservazioni al ricorso l'UFG propone di annullare parzialmente la decisione litigiosa, nella misura in cui concede l'estradizione per i fatti di corruzione. Ritenuta lacunosa la domanda estera su questo punto, l'UFG ha precisato che chiederà alle Autorità italiane di completarla, trasmettendogli un esposto dei fatti relativi al reato di corruzione. Con lettera del 4 novembre 2005 il ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di mantenere il ricorso soltanto riguardo ai fatti oggetto dell'ordinanza di custodia cautelare del 29 gennaio 2003. Ne segue che le censure ricorsuali concernenti i fatti di corruzione non devono essere esaminate oltre.
 
4.5 Nella decisione impugnata l'UFG ha rilevato che alla domanda di estradizione erano allegati un esposto dei fatti delittuosi dell'8 ottobre 2003 della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano e l'istanza di custodia cautelare in carcere del 29 gennaio 2003 del Tribunale del riesame di Milano.
 
4.5.1 Secondo l'esposto dei fatti, il 23 maggio 1991 alle ore 14.30 un commando composto di circa dieci persone, armate di pistole, faceva irruzione all'interno del Deposito del monopolio di Stato a Como per effettuare una rapina. Dopo aver immobilizzato e rinchiuso nei locali sotterranei i funzionari, gli impiegati e i clienti, due dei malviventi irrompevano in una ditta attigua immobilizzando cinque altri impiegati. Mentre alcuni membri della banda sorvegliavano gli accessi ai due stabili, altri costringevano operai e clienti a caricare su due furgoni e su un camion una quantità enorme di sigarette. Dopo aver ultimato le operazioni di carico, alle ore 17.45 i rapinatori si davano alla fuga. Dalle dichiarazioni rilasciate dagli organizzatori e da alcuni partecipanti alla rapina, risulterebbe inequivocabilmente accertato che il ricorrente avrebbe messo a disposizione dei rapinatori, dopo un preventivo accordo, il capannone per depositare e ricettare il bottino della rapina.
 
4.5.2 L'UFG ha ritenuto che per tali fatti in Svizzera è prevista la pena della reclusione (art. 140, eventualmente 160 CP). I requisiti della doppia punibilità e del minimo della pena edittale di un anno previsti dall'art. 2 n. 1 CEEstr e 35 AIMP sono quindi manifestamente adempiuti. La circostanza sulla quale insiste e si diffonde il ricorrente, secondo cui la misura della custodia cautelare in carcere potrebbe essere revocata e il procedimento penale potrebbe concludersi con un proscioglimento degli imputati, non è decisiva. Lo Stato richiedente, informato su questi fatti, peraltro a lui noti, ha infatti mantenuto la domanda: la Svizzera non può quindi prescindere dall'obbligo di estradare imposto dall'art. 1 CEEstr. In siffatte condizioni non v'è d'altra parte motivo per sospendere la procedura di estradizione.
 
5.
 
5.1 Ne segue che il ricorso dev'essere respinto.
 
5.2 Il ricorrente non ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio secondo l'art. 152 cpv. 1 e 2 OG. Nell'ultima succinta considerazione del gravame egli si limita ad accennare alla sua carcerazione e a sostenere che da non meglio precisati atti dell'UFG emergerebbe ch'egli sarebbe privo di risorse e in carenza di beni: invita pertanto il Tribunale federale a prescindere dal chiedere un anticipo delle spese e dal prelievo di tasse di giustizia. Ora, spettava all'istante, patrocinato da un legale, allegare alla "domanda" di assistenza giudiziaria i ragguagli sul reddito, sul patrimonio, sull'insieme degli oneri finanziari e sulle sue necessità attuali, atti a dimostrare l'asserita indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4). Il citato accenno ricorsuale non adempie manifestamente tali criteri, per cui le spese, ridotte visto che l'UFG ha parzialmente modificato la decisione impugnata, seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è respinto.
 
2.
 
La tassa di giustizia ridotta di fr. 1500.-- è posta a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale, Sezione estradizioni (B 52282).
 
Losanna, 28 novembre 2005
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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