BGer 6A.26/2005 | |||
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BGer 6A.26/2005 vom 30.11.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6A.26/2005 /biz
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Seduta del 30 novembre 2005
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Corte di cassazione penale
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Composizione
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Giudici federali Schneider, presidente,
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Karlen, Zünd,
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cancelliere Garré.
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Parti
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A.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Plinio Pianta,
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contro
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Commissione del Tribunale cantonale del Cantone dei Grigioni, Poststrasse 14, 7002 Coira.
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Oggetto
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Revoca della licenza di condurre,
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ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emanata il 12 gennaio 2005 dalla Commissione del Tribunale cantonale del Cantone dei Grigioni.
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Fatti:
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A.
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Nel 1983 A.________, lavorando in qualità di macchinista su di una locomotiva di manovra della Ferrovia Retica, urtava con la testa un palo segnaletico riportando delle fratture del cranio con commozione cerebrale.
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Dopo l'incidente si sono manifestate delle cefalee (da una a due volte al mese). Sottoposto a test neuropsicologici dapprima nel 1996 e nel 2001, A.________ è stato quindi esaminato presso la clinica di riabilitazione di Bellikon in data 13 giugno 2003. In tale occasione il primario della clinica, Prof. Dr. med. B.________, redigeva una perizia in cui giungeva alla conclusione, senza far riferimento all'idoneità alla guida di autoveicoli, allora non ancora in discussione, che A.________ a causa della sua ridotta capacità cognitiva non poteva esercitare, per ragioni di sicurezza, attività rilevanti dal punto di vista della sicurezza, ma che riusciva a svolgere senza difficoltà altre attività, che ponevano meno esigenze alla sua infermità. Tenuto conto di questo parere, la SUVA, quanto alle attività che potevano ancora essere svolte dal paziente, concludeva che questi non poteva più condurre locomotive di manovra e che da lui poteva essere pretesa unicamente la conduzione di elevatori a forca all'interno di un'area limitata e di facile orientamento della stazione, ove non c'era pericolo per i viaggiatori.
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B.
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Con scritto del 12 febbraio 2004 il medico distrettuale, Dr. med. C.________ di Silvaplana, raccomandava all'Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni di revocare la licenza di condurre ad A.________. A motivo adduceva che il paziente soffriva di mali di testa post-traumatici, che gli causavano gravi disturbi neuropsicologici, e che a causa di un deficit cognitivo di media gravità non sarebbero più soddisfatti i requisiti medici per la guida di un veicolo a motore.
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Fondandosi sullo scritto del medico distrettuale, con decisione del 17 marzo 2004, l'Ufficio della circolazione revocava ad A.________ la licenza di condurre per tutte le categorie, sottocategorie e categorie speciali per un periodo indeterminato con effetto immediato.
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C.
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Mediante ricorso del 2 aprile 2004 A.________ chiedeva al Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni che la decisione di revoca fosse parzialmente annullata e che fosse constatato che il divieto di guidare locomotive e motrici sulle rotaie ferroviarie non includeva la guida di autovetture o carrelli portabagagli.
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Il Dipartimento adito sottoponeva quindi il ricorrente ad un esame peritale al fine di verificare la sua attitudine alla guida di veicoli a motore. Dopo l'esame neuropsicologico, effettuato il 9 agosto 2004, la primaria della Clinica Beverin di Cazis, Dr. med. D.________, nel suo referto del 23 agosto 2004 constatava che la velocità di reagire del paziente, eccezion fatta per quella provocata da un unico stimolo visivo, l'attenzione divisa, la capacità di rivolgere prontamente l'attenzione ad altri fattori nonché la vigilanza erano inferiori alla media. Essa negava l'esistenza di possibilità di compensazione/flessibilità inferendo quindi che il paziente, nonostante il suo comportamento adeguato (nei giorni che soffre di mal di testa non si mette alla guida di autoveicoli) non adempie le premesse minime per una circolazione stradale sicura. Con decisione del 30 settembre 2004 il Dipartimento cantonale di giustizia, polizia e sanità respingeva pertanto il suddetto ricorso.
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D.
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La Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni (CTC) in data 12 gennaio 2005 respingeva l'appello interposto dall'interessato contro la decisione dipartimentale.
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E.
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A.________ esperisce ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale contro la decisione dell'ultima istanza cantonale. Egli domanda che la sentenza impugnata venga annullata e che sia constatato:
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a) che il divieto per il ricorrente di guidare locomotive e motrici sulle rotaie ferroviarie non include la guida di autovetture o carrelli portabagagli;
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b) che un tale divieto assoluto di guidare anche autovetture o un carrello portabagagli a tempo indeterminato è sproporzionato e arbitrario;
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c) che il ricorrente è autorizzato a circolare con questi ultimi automezzi, risp. autovetture o carrelli portabagagli da subito.
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F.
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La CTC domanda nelle proprie osservazioni al ricorso che esso in quanto ricevibile venga respinto. L'Ufficio federale delle strade (USTRA) postula l'accoglimento del ricorso e il rinvio della questione all'Ufficio della circolazione stradale del Cantone dei Grigioni per un riesame.
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Diritto:
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1.
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1.1 Una decisione cantonale di ultima istanza di revoca della licenza di condurre può essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale (art. 24 cpv. 2 e cpv. 6 LCStr, art. 106 cpv. 1 OG). Nell'ambito di tale ricorso, può essere fatta valere la violazione del diritto federale, compresi l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento, nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 104 lett. a/b OG). L'accertamento dei fatti è tuttavia vincolante per il Tribunale federale se l'istanza inferiore è, come nella fattispecie, un'autorità giudiziaria e i fatti non risultano manifestamente inesatti o incompleti oppure sono stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG; DTF 128 III 454 consid. 1 e rinvii).
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1.2 Quale organo della giustizia amministrativa, il Tribunale federale esamina liberamente l'applicazione del diritto, senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata né dai motivi invocati dalle parti. In altre parole, il ricorso può essere accolto per ragioni che il ricorrente non ha addotto oppure essere respinto per motivi diversi da quelli contenuti nella risoluzione litigiosa (art. 114 cpv. 1 OG; DTF 121 II 447 consid. 1b pag. 448; 120 Ib 379 consid. 1b pag. 381 seg.; 117 Ib 114 consid. 4a pag. 117 e rispettivi rinvii). Il Tribunale federale non può invece pronunciarsi sull'adeguatezza della decisione impugnata (art. 104 lett. c n. 3 OG).
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1.3 Se annulla la decisione impugnata, il Tribunale federale giudica esso medesimo nel merito o rimanda la causa per nuova decisione alla precedente istanza; se questa ha giudicato come istanza di ricorso, il Tribunale federale può rimandarla alla prima istanza (art. 114 cpv. 2 OG).
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2.
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2.1 Il ricorrente lamenta sostanzialmente un'errata applicazione del diritto federale, nonché un accertamento arbitrario dei fatti, aggravato dalla circostanza di essere stato sottoposto ad una perizia in tedesco, lingua che non conosce, e non in italiano come esplicitamente richiesto.
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2.2 In base all'art. 16 cpv. 1 LCStr le licenze e i permessi devono essere revocati, se viene accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempiute; essi possono essere revocati, se non sono stati osservati le limitazioni e gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso particolare. Fra i motivi che escludono la possibilità di rilasciare la licenza di condurre l'art. 14 cpv. 2 lett. b LCStr - nella versione in vigore dal 1° gennaio 2005, direttamente applicabile senza problemi di diritto intertemporale visto che la disposizione è stata sottoposta ad un mero adeguamento terminologico (v. FF 1999, pag. 3858) - indica il fatto che il conducente non abbia attitudini fisiche e psichiche sufficienti per condurre con sicurezza veicoli a motore. Le facoltà fisiche e psichiche chieste all'individuo per condurre con sicurezza un veicolo nel traffico stradale sono definite da tutte le discipline scientifiche interessate (in particolare medicina, psicologia e giurisprudenza) come "idoneità a condurre" (Fahreignung, aptitude à conduire). Quest'ultima costituisce la base per condurre un veicolo nel traffico stradale e deve essere stabilmente data (v. anche Gruppo di esperti "Sicurezza della circolazione stradale", Indizi per l'inidoneità a condurre. Misure. Ripristino dell'idoneità a condurre, Guida per le autorità amministrative, giudiziarie e di polizia, 26 aprile 2000, pag. 2). Il giudizio sull'idoneità o meno a condurre è strettamente legato alle circostanze concrete del caso ed all'esame diretto della persona, per cui al Tribunale federale incombe l'obbligo di un certo riserbo di fronte alla valutazione effettuata dall'autorità cantonale (DTF 103 Ib 29 consid. 1b pag. 33 e seg.; v. pure sentenza 6A.72/1989 del 9 gennaio 1990, consid. 4). In casi limite o nel dubbio essa dovrà comunque ordinare una perizia medica (in materia di dipendenze da alcol o stupefacenti v. DTF 129 II 82; 128 II 335; 127 II 122 consid. 3b; v. inoltre la sentenza 2A.161/1993 del 15 novembre 1993, consid. 2, riguardante un conducente che aveva perso un occhio, nonché la sentenza 2A.332/1996 del 10 ottobre 1996, consid. 2a, su di un caso di epilessia).
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2.3 L'autorità cantonale ritiene che l'incontestata infermità psichica da cui il ricorrente è affetto pregiudica la sua idoneità alla guida per cui in applicazione delle suddette disposizioni nonché dell'art. 17 cpv. 1bis vLCStr ha adottato una revoca a scopo di sicurezza. Essa ha in particolare constatato come le cefalee, di cui il ricorrente soffre da lungo tempo in seguito all'incidente occorso nel 1983, sono aumentate nel corso degli anni fino ad arrivare attualmente a tre/cinque episodi al mese. Gli attacchi si manifestano relativamente all'improvviso sia di giorno che di notte, dopo una serie di segnali premonitori che iniziano una quindicina di minuti prima dell'attacco vero e proprio. Quest'ultimo dura da due fino a tre ore e gli impedisce qualsiasi attività. Sebbene non vi sia pericolo che il ricorrente si metta alla guida durante un attacco di cefalea, non si può escludere che un tale attacco si verifichi mentre egli si trova già alla guida, determinando così un'inaccettabile situazione di pericolo per la circolazione.
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Per il suo giudizio l'ultima autorità cantonale, contrariamente alla precedente istanza, non si è basata sulla perizia della Clinica Beverin, perché non tocca il quesito essenziale dell'influsso delle cefalee sull'idoneità alla guida, ma ha ritenuto che sussistessero comunque sufficienti elementi per avallare il provvedimento litigioso.
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2.4 Come giustamente rileva l'USTRA nelle sue osservazioni al ricorso, la conclusione della CTC non può essere condivisa, anzitutto perché non tiene nella dovuta considerazione tutta una serie di elementi, che emergono dagli stessi atti cantonali, i quali denotano come il ricorrente sia stato finora sempre in grado di gestire in maniera ragionevole e responsabile il problema delle sue cefalee. Da quando egli ha subito la frattura del cranio, oltre venti anni fa, questo problema non ha mai costituito la causa di un comportamento errato alla guida, visto che non si è mai messo al volante durante un attacco, mentre gli attacchi stessi sono sempre preceduti da segnali premonitori che egli è prontamente capace di riconoscere. È sì vero che pur in presenza di simili elementi non si può affermare con assoluta certezza che l'interessato sia sempre in grado di reagire tempestivamente al sopravvenire di un attacco di cefalea arrestando il veicolo, per esempio quando circola su autostrade o semiautostrade, oppure su determinati percorsi di montagna. Sulle altre strade, tuttavia, esistono sufficienti possibilità di fermare il veicolo in modo tale che non costituisca pericolo per sé e per gli altri utenti della strada. In tal senso la pronuncia di una revoca di sicurezza appare una misura sproporzionata, visto che in questi casi l'autorità dispone anche di altri strumenti per garantire la sicurezza stradale, pur lasciando al conducente la licenza di condurre, segnatamente vincolando quest'ultima a una serie di condizioni (art. 10 cpv. 3 LCStr; DTF 131 II 248, consid. 6.2; DTF 130 II 25 consid. 4; la questione era già comunque riconosciuta in DTF 103 Ib 29, seppur in maniera più restrittiva nell'applicazione concreta). Una di queste potrebbe ad esempio essere il divieto di circolare su autostrade e semiautostrade, unitamente all'obbligo di sottoporsi periodicamente a una visita medica per accertare tempestivamente un eventuale peggioramento della sintomatologia e una conseguente possibile limitazione dell'idoneità alla guida. Ipotizzabili sono però anche soluzioni più restrittive come l'autorizzazione alla guida limitata ad una delle categorie speciali (F oppure M) oppure a determinate tratte.
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La scelta della condizione adeguata, la quale deve essere comunque attuabile e controllabile (DTF 131 II 248 consid. 6.2), è tuttavia possibile soltanto sulla base di una nuova perizia, o perlomeno di un complemento di perizia, visto che anche da questo profilo la decisione impugnata non è priva di lacune (in generale sui requisiti in questo ambito v. Isa Thiele, Das verkehrsmedizinische Gutachten, in Handbuch der verkehrsmedizinischen Begutachtung, Berna 2005, pag. 97-104). L'ultima istanza cantonale ha infatti rinunciato a fondarsi sulla perizia della Clinica Beverin, ma ha omesso di ordinare una perizia sostitutiva o complementare, che invece si imponeva già per l'eccezionalità del caso e per i dubbi che altrimenti emergono dagli atti. Il fondamento medico della decisione impugnata è quindi claudicante.
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La stessa perizia della Clinica Beverin non sarebbe stata peraltro sufficiente a motivare il provvedimento in questione, per cui l'ultima autorità cantonale giustamente non l'ha ritenuta decisiva. In essa si giunge certo alla conclusione, sulla base dell'analisi dei risultati di diversi test, che il ricorrente non sarebbe idoneo alla guida dal punto di vista neuropsicologico, poiché il test dell'attenzione ripartita ("geteilte Aufmerksamkeit") e quello dell'attenzione selettiva ("Reaktionswechsel"), avrebbero dato risultati chiaramente inferiori alla media, mentre sarebbero anche evidenziabili sensibili cali di prestazione in relazione alla capacità di mantenere l'attenzione ("Aufmerksamkeitszuwendung"). Negare per questo al ricorrente il riconoscimento dell'idoneità alla guida per tutti i veicoli appare tuttavia un provvedimento eccessivamente indifferenziato. Ogniqualvolta viene definito un valore medio, una quota più o meno elevata dei valori considerati viene a trovarsi al di sotto di tale valore medio. Questa considerazione, riferita ai requisiti che devono essere soddisfatti nel settore della circolazione stradale, non significa però che, come nel presente caso, i risultati inferiori alla media o chiaramente inferiori alla media in alcuni test implichino di per sé la completa inidoneità a condurre veicoli a motore. La perizia non fornisce inoltre nessuna spiegazione dettagliata sulla definizione dei valori medi di riferimento e su come interpretare i risultati dei test in relazione alla guida nel traffico stradale. In particolare non pone mai la domanda se sia possibile lasciare al ricorrente l'autorizzazione alla guida per una delle categorie speciali (F oppure M) o autorizzarlo unicamente a percorrere determinate tratte. Dagli atti non è infine possibile evincere in che misura eventuali incomprensioni linguistiche, pur mitigate dalla presenza della moglie quale interprete, possano avere influito sui risultati dei test (sui problemi legati all'uso di un interprete in questo ambito v. anche I. Thiele, op. cit., pag. 104).
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2.5 Nel complesso gli accertamenti eseguiti dall'autorità cantonale si rivelano dunque manifestamente incompleti, per cui il ricorso va accolto e la causa rinviata all'autorità cantonale, affinché provveda al necessario complemento istruttorio e pronunci un nuovo giudizio.
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3.
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Seppur soccombente, il Cantone dei Grigioni è dispensato dal pagamento delle spese processuali, in quanto non sono in gioco i suoi interessi pecuniari (art. 156 cpv. 1 e 2 OG). Esso dovrà tuttavia versare al ricorrente, assistito da un avvocato, un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è accolto, la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata all'autorità cantonale per nuovo giudizio.
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2.
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Non si prelevano spese.
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3.
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Il Cantone dei Grigioni verserà al ricorrente un'indennità di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
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4.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Commissione del Tribunale cantonale del Cantone dei Grigioni, al Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni e all'Ufficio federale delle strade.
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Losanna, 30 novembre 2005
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In nome della Corte di cassazione penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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