BGer 6A.50/2005 | |||
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BGer 6A.50/2005 vom 20.12.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6A.50/2005 /biz
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Sentenza del 20 dicembre 2005
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Corte di cassazione penale
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Composizione
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Giudici federali Schneider, presidente,
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Wiprächtiger, Kolly,
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cancelliere Garré.
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Parti
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A.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Pier Carlo Blotti,
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contro
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Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
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via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.
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Oggetto
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Revoca della licenza di condurre,
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ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 18 luglio 2005 dal Tribunale amministrativo
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del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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A.________ è nato il 16 ottobre 1953 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nell'agosto del 1979. In seguito è stato oggetto dei seguenti provvedimenti amministrativi:
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6 dicembre 1985 - revoca di un mese e quindici giorni per avere sorpassato una colonna di veicoli oltre la linea di sicurezza e in prossimità di una curva priva di visuale;
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26 febbraio 1993 - ammonimento per eccesso di velocità (85/80 km/h sul limite di 60 km/h);
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19 agosto 1993 - revoca di un mese per avere provocato un incidente uscendo da un "dare precedenza";
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11 gennaio 2001 - revoca di tre mesi, dall'8 dicembre 2000 al 7 marzo 2001, per avere circolato in stato di ebrietà (1,30/1,54 ).
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B.
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Il 16 settembre 2004, verso le ore 06.30, A.________ urtava un veicolo che lo precedeva in via Zorzi a Bellinzona, allontanandosi poi dal luogo del sinistro. Rintracciato dalla polizia, egli inizialmente dichiarava che al volante si trovava un suo connazionale. Con quest'ultimo si era precedentemente accordato sulla versione da fornire agli inquirenti. Messo alle strette, egli ammetteva in seguito le sue responsabilità e si sottoponeva ad un prelievo del sangue, dal quale risultava un'alcolemia compresa tra 0,87 e 1,27 .
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C.
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A seguito di questi fatti, con decisione 7 ottobre 2004, la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino gli revocava la licenza di condurre per la durata di quindici mesi, autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G e M.
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D.
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Con decreto d'accusa 8 novembre 2004, il Ministero pubblico proponeva la condanna di A.________ a 75 giorni di detenzione sospesi condizionalmente e ad una multa di fr. 1'500.--, ritenendolo colpevole di circolazione in stato di ebrietà, infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso di infortunio. L'accusato non si opponeva al decreto in questione, per cui la condanna cresceva in giudicato.
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E.
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Il 15 marzo 2005, il Consiglio di Stato, preso atto delle predette conclusioni penali, respingeva il ricorso nel frattempo interposto da A.________ contro la decisione della Sezione della circolazione.
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F.
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Il 18 luglio 2005 il Tribunale cantonale amministrativo respingeva il ricorso sollevato dall'interessato contro la decisione governativa.
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G.
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A.________ insorge mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale contro la decisione dell'ultima istanza cantonale, domandandone l'annullamento. Postula inoltre che al suo gravame sia conferito effetto sospensivo.
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H.
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Il 15 settembre 2005 il Tribunale federale ha ordinato all'autorità cantonale di non prendere alcuna misura d'esecuzione fino a che non sia deciso sull'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo.
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I.
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Il Tribunale cantonale amministrativo si riconferma nelle motivazioni e conclusioni contenute nella sentenza impugnata, rinunciando a presentare osservazioni al ricorso. Sulla domanda di effetto sospensivo non si è espresso. Non sono state chieste altre osservazioni.
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Diritto:
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1.
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Una decisione cantonale di ultima istanza di revoca della licenza di condurre può essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale (art. 24 cpv. 2 LCStr). Nell'ambito di tale ricorso, può essere fatta valere la violazione del diritto federale, compresi l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento, nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 104 lett. a/b OG). L'accertamento dei fatti è tuttavia vincolante per il Tribunale federale se l'istanza inferiore è, come nella fattispecie, un'autorità giudiziaria e i fatti non risultano manifestamente inesatti o incompleti oppure sono stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG).
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2.
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Il ricorrente lamenta anzitutto una violazione del diritto di essere sentito, poiché l'autorità amministrativa cantonale non ha accolto la sua richiesta di assumere determinate prove. Nella fattispecie egli ha domandato nel quadro della procedura relativa alla revoca della licenza di condurre di interrogare le parti coinvolte nel sinistro e gli agenti di polizia, richiamando inoltre le notifiche di sinistro delle rispettive assicurazioni responsabilità civile, così come i documenti e gli esami effettuati dal laboratorio bioanalitico. Egli ha infine chiesto una perizia ai fini di sostanziare le sue conclusioni di fatto sul tasso alcolemico, sostenendo che gli accertamenti effettuati hanno dato dei risultati inesatti.
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A mente del ricorrente l'autorità cantonale avrebbe altresì violato il principio della buona fede, non avendo effettuato alcun complemento d'istruttoria, nonostante che il presidente del Consiglio di Stato avesse incaricato l'11 novembre 2004 il Servizio dei ricorsi di istruire il gravame e quindi di assumere quelle prove giudicate rilevanti ai fini del giudizio. Il ricorrente sostiene di aver potuto confidare nel fatto che l'autorità amministrativa avrebbe assunto le prove richieste nell'ambito del procedimento concernente la revoca della licenza, senza che egli dovesse previamente esaurire i rimedi di diritto della procedura penale.
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3.
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Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, ove esista nei confronti dell'interessato una denuncia penale o sia presumibile che quest'ultima abbia luogo, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 121 II 214 consid. 3a e rinvio). Come già pertinentemente ricordato nella sentenza impugnata, l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare, essa deve attenersi ai fatti accertati nel giudizio penale qualora quest'ultimo sia stato pronunciato secondo la procedura ordinaria, salvo che sussistano indizi tali da far ritenere inesatto l'accertamento compiuto, nel cui caso essa può assumere le prove ritenute necessarie (DTF 119 Ib 158 consid. 3 e rinvii). Tale principio vale pure se il giudizio penale è stato emanato in un procedimento sommario, qualora l'interessato sapeva che nei suoi confronti era in corso una procedura di revoca della licenza e ciò nonostante non ha fatto valere, all'occorrenza esaurendo i rimedi giuridici disponibili, i diritti garantiti alla difesa nell'ambito del procedimento penale (DTF 121 II 214 consid. 3a).
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4.
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Nel caso in esame il ricorrente, nell'ambito di una procedura sommaria per decreto di accusa, è stato ritenuto colpevole di circolazione in stato di ebrietà, infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso di infortunio. Egli, pur sapendo che il Consiglio di Stato avrebbe fatto dipendere il proprio giudizio dall'esito della procedura penale (v. le esplicite motivazioni del decreto 11 novembre 2004 con il quale il presidente del Governo ha concesso effetto sospensivo al gravame rivolto contro la misura amministrativa di revoca), ha omesso di impugnare il decreto di accusa del Procuratore pubblico, accettando pertanto che questo acquistasse forza di cosa giudicata.
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Ne consegue che in sede amministrativa, in applicazione della suddetta giurisprudenza, il ricorrente in linea di massima non poteva più contestare i fatti accertati da parte dell'autorità penale. Contrariamente a quanto da lui sostenuto, l'autorità amministrativa non ha violato il diritto di essere sentito, né il principio della buona fede, visto che egli ha consapevolmente rinunciato a proporre in sede penale i diritti garantiti alla difesa, segnatamente il diritto di proporre i mezzi di prova litigiosi. Nella risoluzione 11 novembre 2004 del presidente del Consiglio di Stato non è altresì contenuta nessuna assicurazione in merito a eventuali complementi di istruttoria da effettuare a prescindere dagli accertamenti in sede penale. Dal testo della risoluzione emerge anzi in modo chiaro come l'autorità amministrativa intendesse attendere gli accertamenti di fatto del giudice penale prima di pronunciarsi sulla revoca a scopo di ammonimento. In questo senso il comportamento dell'autorità amministrativa non è stato per nulla contradittorio, ma bensì coerente e perspicuo, né sussistevano del resto indizi tali da far ritenere inesatto l'accertamento compiuto in sede penale.
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5.
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Da quanto sopra discende che il ricorso va disatteso poiché infondato. Visto l'esito del ricorso la domanda di effetto sospensivo è divenuta senza oggetto. In base all'art. 156 cpv. 1 OG le spese seguono la soccombenza.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Tribunale amministrativo, al Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.
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Losanna, 20 dicembre 2005
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In nome della Corte di cassazione penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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