BGer 2A.425/2005 | |||
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BGer 2A.425/2005 vom 21.12.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2A.425/2005 /biz
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Sentenza del 21 dicembre 2005
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Merkli, presidente,
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Wurzburger e Müller,
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cancelliere Bianchi.
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Parti
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A.A.________,
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ricorrente, patrocinata dall'avv. Matteo Baggi,
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contro
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
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Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
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Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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autorizzazione di soggiorno (ricongiungimento familiare),
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ricorso di diritto amministrativo contro la decisione
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del 24 maggio 2005 del Tribunale amministrativo
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del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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La cittadina della Serbia e Montenegro A.A.________ (1967) è entrata in Svizzera il 21 novembre 1993 per vivere con il marito, suo connazionale dimorante nel cantone di Appenzello Esterno. A tal fine ha ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato. In patria, presso i suoi genitori, ha lasciato i figli C.A.________ (1° febbraio 1986) e B.A.________ (15 aprile 1990), nati da una precedente relazione coniugale. Dopo che l'11 maggio 1999 anche il secondo matrimonio è stato sciolto per divorzio, nel 2000 l'interessata si è trasferita nel Canton San Gallo e dal 1° settembre 2001 in Ticino.
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B.
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Con decisione del 15 febbraio 2002, non impugnata, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Canton Ticino ha respinto la richiesta di autorizzare l'entrata ed il soggiorno in Svizzera di C.A.________ e B.A.________, in ragione, tra l'altro, della tardività della domanda.
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C.
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Ottenuto il permesso di domicilio il 21 novembre 2003, con istanza del 6 gennaio 2005 A.A.________ ha nuovamente chiesto di poter essere raggiunta in Svizzera dal figlio B.A.________. Il 23 febbraio seguente la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha rifiutato l'autorizzazione postulata, ritenendo la domanda tardiva e volta soltanto ad offrire migliori condizioni di vita al figlio. Impugnata dall'interessata, la risoluzione dipartimentale è stata confermata dapprima dal Consiglio di Stato, il 5 aprile 2005, e successivamente dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 24 maggio seguente.
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D.
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Il 1° luglio 2005 A.A.________ ha interposto un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, con cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale e la concessione dell'autorizzazione di soggiorno a favore del figlio. Censura la violazione dell'art. 17 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20) e dell'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101).
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Chiamati ad esprimersi, il Tribunale amministrativo si riconferma nella motivazione e nelle conclusioni della propria sentenza mentre il Consiglio di Stato e l'Ufficio federale della migrazione propongono di respingere il ricorso.
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Diritto:
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1.
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In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione del diritto federale o su un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e art. 4 LDDS; DTF 130 II 388 consid. 1.1, 281 consid. 2.1).
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Giusta l'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS, i figli celibi di età inferiore ai 18 anni hanno diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, se vivono con loro. Nella fattispecie la ricorrente è titolare di un permesso di domicilio ed il figlio con cui postula di ricongiungersi aveva un po' più di 14 anni al momento dell'introduzione della domanda. I presupposti per potersi prevalere della norma menzionata risultano dunque adempiuti. Inoltrato tempestivamente (art. 97 cpv. 1 OG) da una persona legittimata ad agire (art. 103 lett. a OG), il ricorso di diritto amministrativo è pertanto ammissibile.
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2.
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2.1 Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, l'accertamento dei fatti da essa operato vincola il Tribunale federale, a meno che gli stessi risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati appurati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG). In casi di questo genere la possibilità di allegare fatti nuovi o di prevalersi di nuovi mezzi di prova è alquanto ristretta. Sono in particolare ammesse soltanto prove che l'autorità inferiore avrebbe dovuto prendere in considerazione d'ufficio e la cui mancata amministrazione costituisce una violazione di regole essenziali di procedura (DTF 130 II 149 consid. 1.2; 128 II 145 consid. 1.2.1). Ad eccezione dell'ipotesi in cui siano fatte valere nell'ambito di una replica autorizzata dal Tribunale federale, le prove devono comunque venir prodotte entro la scadenza del termine di ricorso (DTF 109 Ib 246 consid. 3c; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, n. 944).
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2.2 Ai fini del giudizio non è di conseguenza possibile tener conto delle attestazioni trasmesse dalla ricorrente, di propria iniziativa, quando il termine d'impugnazione era già scaduto. Dagli atti di causa vanno pure estromesse le fotocopie del passaporto, allegate al ricorso per dimostrare, grazie alla presenza di numerosi timbri, i frequenti viaggi in patria. Lo stralcio s'impone già perché non concerne prove che la Corte cantonale avrebbe dovuto assumere d'ufficio, ritenuto come l'esistenza di un legame dell'insorgente con il figlio era incontestata e, a giusta ragione, non è comunque stata giudicata decisiva.
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Al Tribunale amministrativo non può peraltro venir rimproverato un accertamento manifestamente inesatto o incompleto dei fatti in relazione alle domande di ricongiungimento familiare che la ricorrente afferma di aver formulato già nel corso degli anni novanta nei cantoni di Appenzello Esterno e San Gallo. In effetti la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha, da un lato, richiamato l'incarto del precedente cantone di residenza e, d'altro lato, espressamente chiesto alla corrispondente autorità appenzellese di verificare le asserzioni ricorsuali. In nessun caso è emersa la presentazione di istanze di ricongiungimento. Considerate tali risultanze, i giudici cantonali potevano legittimamente ritenere che nuovi atti istruttori su questo aspetto non fossero necessari. L'apprezzamento anticipato delle prove offerte a cui sono pervenuti non presta pertanto il fianco a critiche (cfr. DTF 124 I 208 consid. 4a; 122 II 464 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c). Del resto la ricorrente, pur tenuta a collaborare all'accertamento dei fatti (DTF 129 II 49 consid. 4.1; 126 II 97 consid. 2e), non ha fornito alcun documento a sostegno delle proprie allegazioni, in particolare le eventuali decisioni di diniego dei permessi. Ella non aveva peraltro nemmeno contestato il precedente rifiuto delle autorizzazioni di soggiorno per i figli, pronunciato dall'autorità dipartimentale ticinese nel corso del 2002 e già fondato, tra l'altro, sulla tardività della domanda.
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3.
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3.1 L'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS ha per scopo di consentire la convivenza familiare. Concepita essenzialmente per permettere il ricongiungimento dell'intero nucleo familiare, tale norma è comunque applicabile anche in situazioni in cui i genitori sono separati o divorziati. In questi casi non esiste però un diritto incondizionato del figlio che vive all'estero a raggiungere il genitore stabilitosi in Svizzera. Occorre per contro ch'egli intrattenga proprio con questo genitore le relazioni più intense e che il ricongiungimento a posteriori sia giustificato da ragioni familiari particolarmente valide, come un mutamento nelle possibilità di cura ed assistenza (DTF 130 II 137 consid. 2.2; 129 II 249 consid. 2.1, 11 consid. 3.1.3; 126 II 329 consid. 2a e 2b; 125 II 585 consid. 2c). Le medesime, restrittive condizioni valgono anche nel caso in cui un genitore abbia lasciato per anni il figlio in patria in custodia ai nonni o ad altri parenti prossimi: il ricongiungimento può in seguito essere chiesto soltanto se motivi seri impongono una modifica della presa a carico educativa. Tenuto conto delle prevedibili difficoltà d'integrazione, la necessità di un cambiamento va peraltro ammessa tanto più severamente quanto più grande è il figlio (DTF 129 II 11 consid. 3.1.4 e 3.4; cfr. anche DTF 130 II 1 consid. 2.2; 125 II 585 consid. 2c).
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Le finalità dell'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS risultano invero disattese se lo straniero domiciliato in Svizzera vive volontariamente separato dai figli per lungo tempo e pretende di farsi raggiungere da questi poco prima che compiano diciotto anni. In tal caso si presume in effetti che lo scopo perseguito non sia in realtà la vita familiare in comune, ma il miglioramento delle prospettive di formazione o professionali dei figli (DTF 130 II 1 consid. 2.1; 129 II 249 consid. 2.1; 125 II 585 consid. 2a e 2d).
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3.2 Nemmeno dall'art. 8 CEDU, che garantisce il rispetto della vita privata e familiare (cfr. anche l'art. 13 cpv. 1 Cost., di analoga portata: DTF 130 II 281 consid. 3.1; 126 II 377 consid. 7), può essere dedotto un diritto incondizionato all'ottenimento di un permesso di soggiorno, soprattutto se il comportamento degli interessati rivela che alla base della richiesta vi sono primariamente obiettivi differenti dalla volontà di condurre una vita familiare comune (DTF 119 Ib 81 consid. 4a; 115 Ib 97 consid. 4). Anche sotto questo profilo, il diniego di un'autorizzazione al figlio di uno straniero stabilitosi in Svizzera non presta il fianco a critiche se la separazione dalla famiglia è il risultato della libera volontà del genitore, se non sussistono interessi familiari preponderanti a favore di una modifica dei rapporti esistenti, rispettivamente se un cambiamento non risulta imperativo, ed infine se da parte delle autorità non vi sono ostacoli al mantenimento invariato delle relazioni familiari (DTF 125 II 633 consid. 3a; 124 II 361 consid. 3a; 122 II 385 consid. 4b).
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4.
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4.1 Nel caso specifico, la ricorrente ha lasciato il suo paese d'origine nel mese di novembre del 1993 per raggiungere in Svizzera il secondo marito. Il figlio B.A.________, che all'epoca aveva tre anni e mezzo, ha continuato a vivere in Serbia presso i nonni materni, al pari della sorella, maggiore di quattro anni. Tale situazione è perdurata anche dopo la pronuncia, nel 1999, del secondo divorzio dell'insorgente, che, nonostante la decadenza del motivo per cui era giunta in Svizzera, ha scelto di rimanervi. Come già rilevato, non risulta inoltre che ella, prima del mese di novembre del 2001, abbia mai presentato formale domanda per poter essere raggiunta dai figli in Svizzera. Anche in quell'occasione non ha peraltro contestato, impugnandolo, il diniego oppostole.
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4.2 B.A.________ ha sempre vissuto in Serbia e, salvo la presenza della madre, non ha alcun legame né alcuna familiarità con la Svizzera, il suo sistema scolastico e le sue lingue. Giungendo nel nostro paese per soggiornarvi, egli verrebbe dunque sradicato dal contesto sociale e culturale in cui è cresciuto. Vista la sua età, è inoltre lecito presumere che si troverebbe confrontato a rilevanti problemi d'integrazione ed in particolare a difficoltà dal punto di vista scolastico e dell'inserimento professionale, a cui potrebbe essere prossimo (cfr. DTF 129 II 249 consid. 2.2, 11 consid. 3.3.2).
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Durante gli anni decisivi della sua infanzia e della scolarità i nonni hanno indubbiamente rappresentato per il ragazzo le principali persone di riferimento immediato. Certo, la madre sostiene di aver comunque reso regolarmente visita ai figli, di aver sempre provveduto al loro sostentamento e di aver personalmente deciso le questioni essenziali concernenti la loro educazione. Ciò non toglie che, per quanto se ne sia effettivamente potuta occupare a distanza, al momento in cui ha formulato la richiesta di ricongiungimento in esame ella non aveva più convissuto in maniera significativa e duratura con la prole da oltre undici anni. Con il trasferimento in Svizzera il figlio verrebbe pertanto allontanato pure dalle relazioni familiari di fatto più intense. In Serbia risiede del resto anche la sorella, ora già maggiorenne e sposata, con il quale egli è cresciuto. In patria dovrebbe essere altresì rimasto e trovarsi tuttora pure il padre, dei cui rapporti con il figlio nulla è comunque dato di sapere.
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4.3 In queste circostanze, soltanto un mutamento radicale nella capacità dei nonni di provvedere all'educazione e alla cura del nipote, indipendentemente dal miglioramento della situazione economica della ricorrente, potrebbe eventualmente giustificare il rilascio del permesso di soggiorno richiesto. Tali presupposti non risultano tuttavia adempiuti. Dal certificato medico prodotto, sprovvisto tra l'altro di data, non risulta infatti che essi siano affetti da malattie particolarmente gravi. Soffrono piuttosto di acciacchi e disturbi, ad esempio di natura cardiaca o alle articolazioni, non fortemente debilitanti e tutto sommato connessi con l'età, non essendo inusuali per persone, come loro, vicine ai settant'anni. Benché il documento affermi l'impossibilità fisica e psichica degli interessati di occuparsi dei nipoti, il loro stato di salute appare dunque in realtà ancora sufficientemente buono per poter rispondere in modo adeguato alle esigenze educative e di custodia del figlio della ricorrente. Tali esigenze risultano del resto modeste, considerata l'età del ragazzo, la sua conseguente maturità e la relativa indipendenza acquisita (cfr. DTF 129 II 249 consid. 2.2; sentenza 2A.233/2000 del 16 gennaio 2001, riassunta in: RDAT II-2001 n. 61, consid. 3c).
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4.4 Ne consegue che, rifiutando il postulato ricongiungimento familiare, il Tribunale amministrativo ticinese non ha violato né l'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS né l'art. 8 CEDU, ma ha al contrario rettamente applicato i principi giurisprudenziali che ne derivano.
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5.
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Per le ragioni che precedono, l'impugnativa si avvera pertanto infondata e deve dunque essere respinta.
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Le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione.
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Losanna, 21 dicembre 2005
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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