BGer 5C.213/2005 | |||
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BGer 5C.213/2005 vom 22.12.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.213/2005 /biz
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Sentenza del 22 dicembre 2005
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II Corte civile
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Composizione
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Giudici federali Raselli, presidente,
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Escher, Marazzi,
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cancelliere Piatti.
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Parti
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A.________Sagl,
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attrice e ricorrente, patrocinata dall'avv. Corrado Cavalli,
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contro
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B.________,
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convenuta e opponente, patrocinata dall'avv. Gabriele Banfi.
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Oggetto
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contratto di assicurazione,
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ricorso per riforma contro la sentenza emanata il
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23 giugno 2005 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Dopo aver subito il 23 giugno 1995 un incidente della circolazione, C.________, che è uno dei due soci gerenti con firma individuale della A.________Sagl, è rimasto totalmente inabile al lavoro fino al 15 gennaio 1996. L'incapacità lavorativa è in seguito diminuita al 50%. La SUVA ha erogato delle prestazioni per il sinistro.
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Nel dicembre 1998 la A.________Sagl ha stipulato con la B.________ un'assicurazione collettiva per indennità giornaliere per malattia. Riempiendo la proposta d'assicurazione, la menzionata società a garanzia limitata - rappresentata da C.________ - aveva risposto nel questionario sulla salute relativo a tale dipendente negativamente alle seguenti domande con cui veniva chiesto se questi "al momento attuale accusa disturbi alla salute, conseguenze di infortuni..." (domanda n. 1), se "si trova attualmente in cura o controllo medico o negli ultimi anni ha consultato un medico" (domanda n. 2), se "negli ultimi anni è stato inabile al lavoro per più di 4 settimane" (domanda n. 3) e se "la sua capacità lavorativa è attualmente ridotta per motivi di salute e/o percepisce attualmente prestazioni (rendite giornaliere...)" (domanda n. 4).
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Venuta a conoscenza della predetta assicurazione malattia collettiva, il 22 novembre 2000 la SUVA ha trasmesso una copia della decisione 2 agosto 2000 relativa a C.________ alla B.________. Questa, dopo che la SUVA le ha inviato il 9 gennaio 2001 l'incarto concernente l'infortunio subito dall'assicurato, ha con scritto 7 febbraio 2001 invocato la reticenza della stipulante in seguito alle risposte menzognere contenute nel summenzionato questionario sulla salute e ha dichiarato di recedere dal contratto con effetto 1° gennaio 1999. Essa ha poi precisato che unicamente C.________ veniva escluso dall'assicurazione a partire da questa data, mentre l'assicurazione della A.________Sagl, che giungeva a scadenza il 31 dicembre 2001, veniva disdetta per tale data.
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B.
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Con petizione 22 maggio 2001 la A.________Sagl ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna la B.________, chiedendo che il suo dipendente rimanga incluso nel contratto e che sia accertato che la polizza assicurativa non può essere disdetta. Il 25 marzo 2004 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha accertato che la disdetta retroattiva al 1° gennaio 1999 concernente C.________ non esplica effetti.
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La II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha invece accolto il 23 giugno 2005 un'impugnativa presentata dalla B.________ e ha respinto la petizione. La Corte cantonale ha lasciato indecisa l'eccezione sollevata dalla convenuta concernente l'assenza di un interesse giuridico per proporre un'azione di accertamento. Ha poi ritenuto la disdetta del 7 febbraio 2001 tempestiva, perché la convenuta ha avuto le informazioni su cui si è basata per invocare la reticenza dell'attrice unicamente dalla consultazione dell'incarto, ricevuto dalla SUVA non prima del 10 gennaio 2001, atteso che dalla lettera e dalla decisione della SUVA trasmesse il 22 novembre 2000 non risultano né la gravità delle lesioni subite da C.________, né le conseguenze di queste sulla sua capacità lavorativa.
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C.
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La A.________Sagl chiede al Tribunale federale, con ricorso per riforma del 26 agosto 2005, di confermare la sentenza pretorile. Dopo aver narrato e completato i fatti, l'attrice afferma che gli elementi addotti per recedere dal contratto erano già stati comunicati alla convenuta dalla SUVA con la lettera del 22 novembre 2000 e la decisione che l'accompagnava, motivo per cui la rescissione del contratto era avvenuta dopo il termine di 4 settimane previsto dall'art. 6 LCA.
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La B.________ propone invece - con osservazioni 28 ottobre 2005 - la reiezione del gravame. Ritiene l'azione di accertamento inoltrata dall'attrice irricevibile, perché priva di un interesse giuridico. Afferma altresì che l'impugnativa risulta inammissibile, poiché diretta contro l'accertamento di fatto con cui la Corte cantonale aveva constatato che la decisione della SUVA non permetteva di "inferire l'esistenza di un'inabilità lavorativa".
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Diritto:
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1.
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In concreto è pacifico che le informazioni menzognere date al momento della conclusione del contratto d'assicurazione sono idonee a provocare una rescissione del contratto da parte della convenuta. Controversa è invece la questione a sapere se la convenuta è receduta, come imposto dall'art. 6 LCA, entro quattro settimane da quando ebbe conoscenza della reticenza. Tale termine di perenzione comincia a decorrere dal momento in cui l'assicuratore è informato su tutti i punti che concernono la reticenza (DTF 118 II 333 consid. 3).
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2.
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2.1 La Corte cantonale ha indicato che dalla decisione della SUVA inviata alla convenuta il 22 novembre 2000 risulta che il dipendente dell'attrice aveva subito il 23 giugno 1995 un infortunio, che gli aveva causato lesioni nella regione della spalla sinistra, al rachide lombare e al polso destro e che egli aveva chiesto l'intervento della SUVA in relazione a tali patologie. A mente dei giudici cantonali, da tale decisione non emergono né le conseguenze di tali patologie sulla sua capacità lavorativa, né la gravità delle lesioni subite. Essi hanno altresì ritenuto che la predetta decisione della SUVA non solo non permette di comprendere la gravità dei disturbi alla salute e le conseguenze dell'infortunio, ma nemmeno consente di "inferire l'esistenza di un'incapacità lavorativa al momento della sottoscrizione della proposta d'assicurazione". Questo fatto risulterebbe unicamente dall'incarto della SUVA, trasmesso successivamente. In altre parole, interpretando lo scritto 22 novembre 2000 inviato dalla SUVA, la Corte cantonale ha accertato che esso non consentiva di conoscere né la capacità lavorativa, né lo stato di salute del dipendente dell'attrice al momento in cui è stata sottoscritta la proposta d'assicurazione.
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2.2 L'attrice afferma che la convenuta ha motivato la rescissione del contratto con il fatto che è stato risposto in modo inesatto alle domande n. 1 e n. 4 del questionario sulla salute con cui veniva chiesto se il dipendente al momento attuale accusa disturbi alla salute quali conseguenze di infortuni, malattie o infermità (n. 1) e se la sua capacita lavorativa è attualmente ridotta per motivi di salute (n. 4). Essa sostiene che l'inesattezza delle risposte date già risultava dallo scritto della SUVA del 22 novembre 2000: infatti, nell'allegata decisione 2 agosto 2000 la SUVA aveva ritenuto estinto solo a partire da tale data il nesso causale fra l'infortunio del 23 giugno 1995 e le patologie del suo assicurato. Secondo l'attrice, per riconoscere l'inesattezza delle risposte fornite al questionario la convenuta non doveva sapere la gravità dei disturbi alla salute, atteso che i predetti quesiti non chiederebbero alcunché sulla gravità dei postumi di un eventuale incidente subito. La decisione della SUVA sarebbe inoltre chiara per quanto attiene alla capacità lavorativa del suo assicurato, atteso che essa indica esplicitamente di ritenere quest'ultimo completamente abile al lavoro solo dal 2 agosto 2000. Sempre a mente dell'attrice, la convenuta sapeva quindi che dal 23 giugno 1995 (data dell'incidente) fino al 2 agosto 2000 la SUVA considerava il suo dipendente almeno parzialmente inabile al lavoro. Tale circostanza sarebbe stata del tutto sufficiente per stabilire l'inesattezza della risposta negativa data con riferimento alla - ridotta - capacità lavorativa del dipendente. Per questi motivi, l'attrice ritiene che la convenuta si è prevalsa della reticenza quando il termine di perenzione di quattro settimane previsto dall'art. 6 LCA era già scaduto.
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2.3 Con la propria critica ricorsuale l'attrice pare dimenticare sia che nel rimedio esperito non possono essere criticati accertamenti di fatto (art. 55 cpv. 1 lett. c OG), sia che nella giurisdizione per riforma il Tribunale federale pone a fondamento della sua sentenza i fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, salvo che siano state violate disposizioni federali in materia di prove e riservate la rettificazione d'ufficio degli accertamenti dovuti manifestamente a una svista (art. 63 cpv. 2 OG) o la necessità di un loro completamento in seguito alla mancata considerazione, da parte della Corte cantonale, di fatti pertinenti, regolarmente allegati (art. 64 OG; DTF 127 III 248 consid. 2c pag. 252 con rinvii). L'attrice misconosce che i fatti che estrapola dalla decisione della SUVA per dimostrare la propria tesi non solo non risultano dalla sentenza impugnata, ma sono addirittura in contrasto con quanto accertato dalla Corte cantonale, la quale ha esplicitamente ritenuto che dalla decisione della SUVA non risultava né la capacità lavorativa del dipendente al momento in cui è stata riempita la proposta assicurativa, né se a quell'epoca egli accusasse (ancora) disturbi alla salute, atteso che non vi erano indicazioni sulla gravità delle lesioni causate dall'incidente stradale accaduto circa tre anni e mezzo prima della compilazione della proposta d'assicurazione. Affermando erroneamente che i fatti estratti dalla decisione 2 agosto 2000 della SUVA emergano pure dalla sentenza impugnata, l'attrice nemmeno tenta di prevalersi, invocandola espressamente come richiesto dalla giurisprudenza (DTF 130 III 136 consid. 1.4; 115 II 399 consid. 2a), di una delle summenzionate tre eccezioni che permettono di scostarsi dalla fattispecie accertata nella sentenza impugnata. In realtà, la critica ricorsuale è inammissibilmente fondata su un diverso apprezzamento delle prove agli atti, che avrebbe dovuto essere proposto con un ricorso di diritto pubblico per arbitrio.
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3.
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Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dell'attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 2'000.-- per ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 22 dicembre 2005
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In nome della II Corte civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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