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Informationen zum Dokument  BGer 2P.310/2005  Materielle Begründung
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BGer 2P.310/2005 vom 03.01.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2P.310/2005 /biz
 
Sentenza del 3 gennaio 2006
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Merkli, presidente,
 
Betschart, Wurzburger,
 
cancelliera Ieronimo Perroud.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Dipartimento della sanità e della socialità
 
del Cantone Ticino, Ufficio del sostegno sociale
 
e dell'inserimento, via Officina 6, 6501 Bellinzona,
 
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
erogazione di prestazioni assistenziali,
 
ricorso di diritto pubblico contro la decisione emessa
 
il 28 settembre 2005 dal Tribunale delle assicurazioni
 
del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Con sentenza del 28 settembre 2005 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto, in quanto non divenuto privo d'oggetto, il gravame esperito il 21 marzo 2005 da A.________, richiedente l'asilo, contro 3 decisioni su reclamo emanate dall'Ufficio ticinese del sostegno sociale e dell'inserimento concernenti l'ammontare delle prestazioni assistenziali versategli per i mesi di dicembre 2004, gennaio 2005 e da febbraio a maggio 2005. Richiamate le disposizioni legali applicabili, segnatamente l'art. 6 della legge ticinese sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (Las), la Corte cantonale ha osservato che la richiesta dell'interessato di ricevere fr. 502.-- mensili invece dei fr. 450.-- riconosciuti ai richiedenti l'asilo andava respinta: tale importo, corrispondente al forfait rifuso mensilmente ai Cantoni dalla Confederazione, veniva utilizzato anche per coprire altre spese rimborsate separatamente ai richiedenti l'asilo. Ha rilevato poi che se ci si fondava sui criteri invocati dall'insorgente, ciò implicava una riduzione di quanto gli spettava per l'alloggio (da fr. 530.-- a fr. 321.30 mensili) e, di conseguenza, dell'importo globale percepito (da fr. 956.75 a fr. 823.50). In seguito i giudici ticinesi hanno considerato che era a giusto titolo che la somma di fr. 23.25 (dovuta per l'allacciamento ai servizi della televisione via cavo) veniva dedotta dai fr. 450.-- versatigli per il suo sostentamento, siccome era già inclusa nei fr. 530.-- pagati direttamente dall'assistenza per il suo affitto. Al riguardo hanno precisato che sebbene il locatore avesse dichiarato che la rinuncia a tale servizio non dava diritto ad alcun rimborso, l'interessato non vi aveva però espressamente rinunciato utilizzando a tal fine un modulo ufficiale né aveva intrapreso nulla per ottenere una modifica del contratto di locazione; inoltre egli poteva sempre traslocare. Infine la Corte cantonale ha respinto la sua istanza di assistenza giudiziaria con nomina di un patrocinatore d'ufficio ritenendo, tra l'altro, che il procedimento appariva di primo acchito privo di possibilità di esito favorevole.
 
B.
 
Il 29 ottobre 2005 A.________ ha presentato un gravame dinanzi al Tribunale federale, con cui chiede che la sentenza cantonale venga annullata. Adduce, in sostanza, una violazione degli art. 8 e 12 Cost.
 
Chiamati ad esprimersi il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha rinunciato a formulare osservazioni, mentre l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento propone che il ricorso, in quanto ammissibile, sia respinto.
 
Diritto:
 
1.
 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 131 I 57 consid. 1; 131 II 58 consid. 1 e rispettivi richiami).
 
1.1 Oggetto di disamina è una sentenza emessa da un'autorità cantonale di ultima istanza concernente l'erogazione di prestazioni assistenziali, a favore di un richiedente l'asilo, disciplinate dal diritto cantonale, segnatamente dalla legge ticinese sull'assistenza sociale. Pronunciandosi sul quesito di sapere se, in materia di prestazioni assistenziali ai richiedenti l'asilo, si dovesse adire il Tribunale federale con un ricorso di diritto amministrativo o di diritto pubblico (causa 2P.209/2005 del 25 ottobre 2005 consid. 2.2), questa Corte ha avuto modo di rilevare che la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31) pone regole di principio e contiene disposizioni quadro (art. 80 a 83 LAsi) le quali, per potere essere applicate alle fattispecie concrete, necessitano di misure di esecuzioni disciplinate dal diritto cantonale. In altre parole, è il diritto cantonale che concretizza i principi posti dal diritto federale in materia di prestazioni assistenziali di base da concedere ai richiedenti l'asilo, fissandone l'ammontare e le modalità; in tale ambito i Cantoni dispongono di un ampio potere di apprezzamento. Ha poi ricordato che in una sentenza pubblicata in DTF 130 I 1 aveva dichiarato ammissibile il ricorso di diritto pubblico esperito contro una decisione cantonale concernente prestazioni assistenziali a favore di stranieri ammessi provvisoriamente; allo stesso modo in DTF 131 I 166 aveva altresì ritenuto ricevibile questo rimedio proposto contro un giudizio cantonale in materia di aiuto minimo in situazioni di bisogno concesso ad un richiedente l'asilo oggetto di una decisione di non entrata in materia cresciuta in giudicato. In entrambi i casi, gli interessati erano sottoposti alle disposizioni della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20) e non a quelle della legge sull'asilo. Nella causa 2A.692/2004 del 9 febbraio 2005 il Tribunale federale è invece entrato in materia su un ricorso di diritto amministrativo presentato contro una decisione cantonale concernente la sussistenza del diritto all'assistenza pubblica ordinaria previsto dall'art. 81 LAsi per i richiedenti l'asilo.
 
Come esposto in precedenza, oggetto del contendere è una decisione cantonale emessa da un'autorità cantonale di ultima istanza relativa all'erogazione di prestazioni assistenziali concesse in virtù del diritto cantonale: in concreto è quindi aperta la via del ricorso di diritto pubblico (art. 84 e segg. OG). A titolo abbondanziale va osservato che se il presente gravame fosse stato trattato quale ricorso di diritto amministrativo, in tal caso il potere d'esame di questa Corte, sulla questione dell'applicazione del diritto cantonale, sarebbe comunque stato limitato all'arbitrio, come nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 128 II 311 consid. 2.1 e rinvii).
 
1.2 Il ricorso di diritto pubblico sottostà a severe esigenze di motivazione. Il ricorrente deve indicare, oltre ai fatti essenziali, i diritti costituzionali o le norme giuridiche che pretende lesi e deve spiegare in cosa consiste la violazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; sul cosiddetto "principio dell'allegazione" in generale cfr. DTF 117 Ia 393 consid. 1c). Nell'ambito di questo rimedio il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure di natura costituzionale sollevate dal ricorrente, alla condizione che esse siano sufficientemente sostanziate (DTF 130 I 26 consid. 2.1; 129 III 626 consid 4 e rinvii). Le censure che non rispettano queste esigenze di motivazione, ossia che non spiegano in modo sufficientemente chiaro e dettagliato in che cosa consista la lesione dei diritti costituzionali invocata o che hanno carattere appellatorio, sono irricevibili (DTF 122 I 172 consid. 2b; 110 Ia 3 consid. 2a; 107 Ia 186). È alla luce di questi principi che dev'essere vagliata la presente impugnativa.
 
2.
 
Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 12 Cost., che disciplina il diritto fondamentale all'aiuto minimo in situazioni di bisogno. Sennonché nel caso concreto oggetto di giudizio non è l'erogazione di mezzi indispensabili per poter sopravvivere, ma prestazioni assistenziali ordinarie riconosciute in virtù del diritto cantonale (e il cui ammontare, sia rilevato di transenna, è di solito più elevato rispetto a quello dell'aiuto minimo). Va poi osservato che il ricorrente non pretende né dimostra, perlomeno non conformemente a quanto richiesto dall'art. 90 OG, che l'importo da lui percepito mensilmente sia insufficiente per poter condurre una vita dignitosa. Su questo punto il gravame sfugge pertanto ad un esame di merito. Ad ogni modo, non è dato da vedere in che le considerazioni sviluppate al riguardo dalla Corte cantonale potrebbero essere ritenute prive di pertinenza e, di conseguenza, inficiate d'arbitrio.
 
3.
 
Appellandosi all'art. 8 Cost., il ricorrente censura poi una disparità di trattamento tra i cittadini svizzeri e i richiedenti l'asilo per quanto concerne l'ammontare delle prestazioni assistenziali loro erogate. A torto. Come il Tribunale federale ha già avuto modo di spiegare in due sentenze pubblicate in DTF 130 I 1 e DTF 130 I 82, ai cui pertinenti considerandi si rinvia, il fatto che la normativa determinante (cfr. art. 83 cpv. 2 e 3 Lasi, nonché art. 3 dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie, dell'11 agosto 1999, OAsi 2; RS 142.312) abbia instaurato - in materia di erogazione di prestazioni assistenziali - un trattamento differenziato tra, da un lato, i rifugiati e le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, i quali vengono equiparati agli indigeni, e, dall'altro, i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e, infine, i richiedenti l'asilo oggetti di una decisione di non entrata in materia (ai quali viene riconosciuto unicamente l'aiuto minimo in situazioni di bisogno garantito dall'art. 12 Cost., cfr. DTF 131 I 166), non disattende il principio della parità di trattamento. La censura, per quanto adempia le esigenze di cui all'art. 90 OG, va respinta.
 
4.
 
Il ricorrente critica, in modo alquanto confuso, il fatto che l'ammontare delle prestazioni assistenziali non sia stato aumentato negli ultimi dieci anni, contesta che si possa utilizzare il forfait versato mensilmente dalla Confederazione ai Cantoni per rimborsare altre spese, afferma che sottoscrivere il modulo ufficiale di rinuncia all'allacciamento della televisione via cavo non gli sarebbe servito a niente e sostiene, infine, che il suo alloggio è uno dei meno cari della Svizzera. Sennonché su questi argomenti egli si limita ad esporre il proprio punto di vista, senza confrontarsi, in modo chiaro e preciso, con le puntuali considerazioni contenute nella sentenza impugnata né in particolare spiegare, conformemente alle esigenze dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e della giurisprudenza, per quali motivi esse sarebbero contrarie al diritto. In proposito il ricorso è inammissibile.
 
5.
 
Per il resto, si può rinviare ai pertinenti considerandi della sentenza contestata (art. 36a cpv. 3 OG), che vanno qui interamente condivisi, segnatamente per quanto concerne il rifiuto, oppostogli in sede cantonale, del beneficio dell'assistenza giudiziaria con nomina di un patrocinatore d'ufficio.
 
6.
 
6.1 Manifestamente infondato, il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG.
 
6.2 Poiché il ricorso era sin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole, l'istanza implicita volta ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria nella presente sede va respinta (art. 152 OG). Tuttavia, si terrà conto della situazione finanziaria del ricorrente nel determinare l'ammontare delle spese processuali poste a suo carico (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
La domanda implicita di assistenza giudiziaria è respinta.
 
3.
 
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
 
4.
 
Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, nonché al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
 
Losanna, 3 gennaio 2006
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
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