BGer 5P.285/2005 | |||
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BGer 5P.285/2005 vom 10.01.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.285/2005 /biz
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Sentenza del 10 gennaio 2006
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II Corte civile
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Composizione
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Giudici federali Raselli, presidente,
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Nordmann, Marazzi,
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cancelliere Piatti.
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Parti
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A.A.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Stefano Zanetti,
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contro
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B.A.________,
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opponente, patrocinata dall'avv. Alberto F. Forni,
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I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, casella postale 45853, 6901 Lugano.
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Oggetto
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art. 9 Cost. (misure provvisionali),
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
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il 27 giugno 2005 dalla I Camera civile del Tribunale
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d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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A.A.________ e B.A.________, sposatisi nel febbraio 1998, sono in procedura di divorzio dal mese di maggio 2000. Statuendo sulle rispettive domande di misure provvisionali in data 22 gennaio 2001, il Pretore del distretto di Lugano - con successivo avallo del Tribunale di appello del Cantone Ticino - ha condannato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare mensile pari a fr. 1'007.--. Con domanda 14 ottobre 2002, A.A.________ ha chiesto al Pretore la soppressione, o almeno la riduzione a fr. 200.-- mensili, del proprio obbligo contributivo provvisionale. Il Pretore ha parzialmente accolto tale richiesta e fissato il contributo provvisionale in fr. 350.-- mensili a partire dal settembre 2003.
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B.
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Il 27 giugno 2005 il Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto l'impugnativa 5 settembre 2003 della moglie, essenzialmente per il motivo che il Pretore si sarebbe scostato senza ragione dal principio del riparto a metà dell'eccedenza, ed ha fissato il contributo provvisionale in fr. 990.-- mensili.
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C.
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Contro la sentenza di appello, A.A.________ è insorto con il presente ricorso di diritto pubblico e con un ricorso per riforma; quest'ultimo, irricevibile, è stato stralciato dai ruoli a seguito del suo ritiro con decreto 21 settembre 2005. Il ricorrente ha altresì chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
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Non è stata chiesta alcuna risposta al ricorso di diritto pubblico.
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Per completezza, sia menzionato che A.A.________ ha introdotto avanti al Pretore, in data 19 maggio 2005 e dunque parallelamente alle impugnative nella presente procedura, anche una nuova domanda di soppressione del contributo alimentare.
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Diritto:
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1.
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Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la ricevibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (DTF 130 III 76 consid. 3.2.2 pag. 81 s.; 129 II 453 consid. 2 pag. 456 con rinvii; 129 I 173 consid. 1 pag. 174).
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Per costante giurisprudenza, una decisione cautelare emanata nell'ambito di una causa di divorzio non è finale ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 OG e può unicamente essere impugnata con un ricorso di diritto pubblico (DTF 126 III 261 consid. 1 con rinvii). Il gravame, proposto tempestivamente contro una sentenza emanante dalla suprema autorità giudiziaria cantonale da parte che ha interesse pratico ed attuale all'annullamento della decisione impugnata, appare ricevibile nell'ottica degli artt. 86 cpv. 1, 88 e 89 cpv. 1 OG.
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2.
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Nell'ambito del ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale non esamina d'ufficio l'incostituzionalità di un atto cantonale, ma si limita a discutere soltanto censure formulate in modo chiaro ed esauriente nonché, per quanto possibile, dimostrate (art. 90 cpv. 1 lit. b OG; DTF 130 I 258 consid. 1.3 pag. 261; 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120, con rinvii; 122 I 70 consid. 1c pag. 73; 110 Ia 1 consid. 2a pag. 3 seg.). Il principio dell'applicazione d'ufficio del diritto non ha spazio nell'ambito del ricorso di diritto pubblico (DTF 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31; 125 I 71 consid. 1c pag. 76). Nella misura in cui il ricorrente accusa i giudici cantonali di arbitrio, non basta che egli affermi semplicemente la presunta arbitrarietà della decisione impugnata: in particolare, egli non può accontentarsi di sottoporre la sentenza cantonale ad una semplice critica, come lo farebbe in una procedura di appello, nell'ambito della quale l'istanza ricorsuale esamina liberamente il diritto (DTF 128 I 295 consid. 7a pag. 312; 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12).
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Peraltro, una sentenza è arbitraria non già quando un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì quando appaia manifestamente insostenibile, in evidente contrasto con la situazione di fatto, in aperta violazione di una norma o di un indiscusso principio di legge, o ancora in inconciliabile contraddizione con il sentimento della giustizia. Arbitrio è dato solamente quando un giudizio appaia insostenibile non unicamente per la motivazione, bensì anche per l'esito concreto (DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182; 127 I 54 consid. 2b pag. 56, con rinvii).
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3.
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3.1 Come già in sede di appello, il ricorrente critica il criterio della ripartizione a metà dell'eccedenza adottato dall'ultima istanza cantonale, siccome nel caso concreto ingiusto e causa di disparità insostenibile. Anzi, in queste condizioni la pretesa della moglie di ricevere degli alimenti costituirebbe addirittura un manifesto abuso di diritto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC.
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3.2 Il Tribunale di appello rammenta che il metodo di calcolo adottato è ritenuto, tanto dalla decennale giurisprudenza cantonale che da quella federale, perfettamente conforme al diritto federale. È possibile discostarsene in presenza di una costante quota di risparmio durante la convivenza oppure qualora il fabbisogno di figli minorenni non sia stato calcolato separatamente dal fabbisogno del genitore affidatario; ma nel caso di specie, nessuna di queste particolari circostanze sarebbe realizzata, né il Pretore avrebbe addotto altre ragioni di equità.
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3.3 Le obiezioni che propone il ricorrente non sono atte a sostanziare una censura di arbitrio contro il punto di vista dell'ultima autorità cantonale. Egli rammenta invero che la vita comune è stata di breve durata, che l'opponente è di giovane età e che ella sarebbe libera da impegni; tuttavia, egli non spiega in qual modo tali circostanze dovrebbero inevitabilmente condurre ad ammettere arbitrio nella decisione impugnata. Pertanto, non formulate in termini conformi alle esigenze di cui all'art. 90 cpv. 1 lit. b OG, queste sue censure appaiono irricevibili. Né è ammissibile, per le stesse ragioni, l'apodittica affermazione che non vi sarebbe alcuna intenzione di riprendere l'unione coniugale, per cui non sarebbe giustificato pretendere il versamento di un contributo alimentare.
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4.
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4.1 A proposito della capacità lavorativa e di reddito dell'opponente, il ricorrente ribadisce che ella non ha mai cercato di lavorare al 50%, come avrebbe dovuto e potuto fare: a suo dire, ella potrebbe "svolgere, a tempo parziale, l'attività di cameriera, e percepire un salario complessivo attorno a fr. 2'000.--, e pertanto oltre fr. 1'600.--". Tale censura va letta sullo sfondo della presa di posizione del Tribunale di appello, che in merito ha ritenuto il reddito lavorativo ipotetico stimato dal Pretore (appunto fr. 1'600.-- mensili) "senz'altro verosimile per rapporto alla formazione professionale della moglie (sarta) e all'ultima attività svolta (cameriera)".
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Da ciò appare, in primo luogo, che la Corte cantonale, contrariamente al rimprovero mossole dal ricorrente, ha pertinentemente tenuto conto dell'attività precedentemente svolta dall'opponente, appunto quella di cameriera, ma non ne ha dedotto che, con tale attività, ella potrebbe percepire il reddito che il ricorrente vorrebbe imputarle. Limitandosi a ribadire che la propria moglie potrebbe percepire come cameriera un salario di fr. 2'000.-- mensili circa, il ricorrente nemmeno tenta di dimostrare che la diversa conclusione dell'ultima autorità cantonale sia arbitraria.
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Il Tribunale di appello aveva peraltro constatato che il ricorrente non aveva reso verosimile quale altro lavoro l'opponente avrebbe potuto esercitare per conseguire il preteso guadagno. La medesima lacuna argomentativa si riscontra anche nel ricorso qui in discussione, e non è sanata dal generico rinvio alla decisione AI 24 aprile 2003, e più specificamente al reddito medio annuale della moglie ritenuto da quell'Ufficio: la semplice menzione di tale importo quale "circostanza che può servire per il calcolo del reddito virtuale della moglie" non tiene infatti per nulla conto degli altri criteri adottati ed esposti dal Tribunale di appello.
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Pertanto, la censura relativa al reddito ipotetico che l'opponente potrebbe perseguire si appalesa globalmente insufficientemente motivata.
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4.2 Il ricorrente critica in seguito il comportamento processuale dell'opponente, che non avrebbe mai documentato tutte le sue entrate e le rendite di cui avrebbe beneficiato, e rimprovera alla Corte cantonale di non aver considerato il comportamento processuale di lei. Ma, ancora una volta, deve farsi rimproverare di non aver debitamente sostanziato tale affermazione: da una lato, non indica quali entrate e rendite l'opponente avrebbe sottaciuto, e dall'altro non trae precise conseguenze da tali asserite omissioni. Segnatamente, non spiega in alcun modo quali conseguenze dette sottaciute entrate avrebbero dovuto avere, e perché il fatto di non averle considerate debba valere al Tribunale di appello l'accusa di arbitrio.
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L'asserita esistenza di una rendita complementare di fr. 794.-- al mese dal 1° ottobre 2004 - verosimilmente a favore dell'opponente -, rappresenta un fatto nuovo, che non è stato sottoposto al Tribunale di appello e, dunque, qui improponibile (DTF 129 I 49 consid. 3 pag. 57 con rinvii; 118 III 37 consid. 2a).
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4.3 Altrettanto inammissibile è poi la critica all'ultima istanza cantonale di aver sottovalutato l'importo di fr. 18'518.-- che l'opponente avrebbe ricevuto a titolo di contributi arretrati AI: l'autorità cantonale, al contrario, lo accusa di aver menzionato il fatto, senza tuttavia dedurne alcuna argomentazione utile. Purtroppo, pure in sede di ricorso di diritto pubblico il ricorrente non spiega perché ed in quale modo il pagamento del citato importo all'opponente potrebbe influire sul proprio obbligo contributivo; anzi, come già avanti al Tribunale di appello, "egli nemmeno asserisce che tale somma ancora esista e che la moglie ne ricavi un reddito". In tali circostanze, anche queste sue censure legate alle entrate della moglie si appalesano insufficientemente sostanziate e non possono essere sottoposte ad un approfondito esame di merito.
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4.4 Passando ora ai fabbisogni mensili minimi delle parti, va fatto presente che il Pretore aveva a suo tempo fissato quello del ricorrente in fr. 2'864.--. Il Tribunale di appello aveva disatteso la divergente opinione del ricorrente, constatando che questi si era limitato ad elencare una serie di spese per complessivi fr. 3'183.70 mensili, senza tuttavia spiegare perché le voci indicate dal primo giudice fossero errate. Limitandosi a ribadire, senza spiegazione alcuna e senza alcun riferimento all'argomentazione della Corte cantonale, che il suo fabbisogno minimo assomma a fr. 3'183.70, il ricorrente disattende ancora una volta in modo crasso le esigenze minime di motivazione poste all'art. 90 cpv. 1 lit. b OG. Questa sua censura è dunque irricevibile.
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4.5 Dal fabbisogno minimo dell'opponente, il ricorrente vorrebbe vedere dedotto l'importo riconosciutole dalle istanze cantonali per l'affitto (fr. 872.--), atteso che ella ormai convive con un uomo che assume a proprio carico l'intero canone locativo. Il Tribunale di appello ha tuttavia spiegato la propria decisione riferendosi alla propria costante giurisprudenza, in virtù della quale viene riconosciuto al coniuge convivente il costo dell'alloggio presumibile che egli dovrebbe sopportare se abitasse da solo, anche perché la parte contribuente non deve trarre vantaggio da eventuali risparmi del beneficiario.
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A rischio di diventare ripetitivo, il Tribunale federale non può far altro che constatare che il ricorrente non si è confrontato in alcun modo con la motivazione della Corte cantonale, appena riportata, ma si è limitato a riprodurre il passaggio topico della deposizione del convivente dell'opponente: ma questa - incontestata - constatazione di fatto non fornisce, di per se stessa, alcun argomento con il quale controbattere la conclusione del Tribunale di appello. Insufficientemente motivata, anche quest'ultima censura è manifestamente irricevibile.
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5.
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Alla fine del rimedio, il ricorrente lamenta che i giudici cantonali non l'hanno ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, nonostante la sua - pretesa - indigenza, mentre hanno accolto l'analoga domanda della moglie per quanto attiene al gratuito patrocinio, malgrado ella abbia sottaciuto di avere ricevuto un importo arretrato di fr. 18'518.-- dall'AI.
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Ancora una volta, l'argomentazione ricorsuale non soddisfa i requisiti di motivazione posti dall'art. 90 cpv. 1 lit. b OG. Il ricorrente non si confronta in alcun modo con l'argomentazione della Corte cantonale secondo cui egli, pressoché del tutto soccombente, potrebbe far fronte alle spese di causa con pagamenti rateali. Infine, con riferimento alla contestazione del gratuito patrocinio concesso alla moglie, non solo non si scorge - né il ricorrente adduce - una qualsiasi ragione per cui egli sarebbe toccato e quindi legittimato ad impugnare tale pronuncia, ma - come già osservato (supra consid. 4.3) - egli nemmeno asserisce che - alla luce delle esecuzioni menzionate nella sentenza impugnata - la predetta somma di fr. 18'518.-- esista ancora.
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6.
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Ne discende che il presente ricorso si appalesa integralmente irricevibile. La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria dev'essere respinta, facendo sin dall'inizio palese difetto una delle due condizioni poste dall'art. 152 cpv. 1 OG, segnatamente la probabilità di esito favorevole delle conclusioni ricorsuali. La tassa di giustizia va di conseguenza posta a carico del ricorrente soccombente (art. 156 cpv. 1 OG). L'opponente, che non è stata invitata a rispondere al ricorso, non è incorsa in spesa alcuna; non le deve pertanto venire riconosciuta alcuna indennità per la sede federale (art. 159 cpv. 1 e 2 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
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3.
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La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.
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4.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 10 gennaio 2006
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In nome della II Corte civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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