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Informationen zum Dokument  BGer C 224/2004  Materielle Begründung
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BGer C 224/2004 vom 22.02.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa
 
{T 7}
 
C 224/04
 
Sentenza del 22 febbraio 2006
 
IIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble, cancelliere
 
Parti
 
K.________, ricorrente,
 
contro
 
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente
 
Istanza precedente
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
(Giudizio del 20 settembre 2004)
 
Fatti:
 
A.
 
Mediante decisione dell'11 dicembre 2003, la Cassa di disoccupazione del Cantone Ticino ha respinto la domanda di K.________ volta ad ottenere l'indennità di disoccupazione a far tempo dal 3 novembre precedente per il motivo che la richiedente non aveva compiuto il periodo legale minimo di contribuzione né soddisfaceva le condizioni per essere esonerata dall'adempimento di questo presupposto. Il provvedimento è stato sostanzialmente confermato il 16 gennaio 2004 anche in seguito all'opposizione interposta dall'istante.
 
B.
 
K.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale ne ha respinto il ricorso per pronuncia del 20 settembre 2004 confermando l'operato della Cassa.
 
C.
 
Rimproverando alla Corte cantonale di avere travisato i fatti successivi al conseguimento del diploma di operatrice di turismo nell'aprile 2002, K.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, con protesta di spese e ripetibili, l'annullamento della querelata pronuncia e il rinvio degli atti ai primi giudici per la definizione positiva della richiesta di prestazioni.
 
Mentre il Segretariato di Stato dell'economia ha rinunciato a determinarsi, la Cassa cantonale di disoccupazione propone la reiezione del gravame.
 
Diritto:
 
1.
 
Nei considerandi della pronuncia querelata, alla quale si rinvia, i primi giudici hanno già esposto le norme e i principi giurisprudenziali applicabili alla fattispecie. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. Giova nondimeno rammentare che a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI, l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, tra l'altro, ha compiuto l'obbligo di compiere il periodo di contribuzione o ne è liberato. Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, nel suo tenore applicabile in concreto, in vigore dal 1° luglio 2003, adempie le condizioni relative al periodo di contribuzione colui che, entro il pertinente termine quadro - ossia nei due anni precedenti il primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione (art. 9 cpv. 3 LADI) -, ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione. Dall'adempimento del periodo di contribuzione è esonerato colui che, durante il termine quadro di contribuzione, non è stato vincolato, per più di 12 mesi complessivamente, da un rapporto di lavoro, e non ha quindi potuto soddisfare i relativi obblighi assicurativi, a motivo, segnatamente, di formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento (art. 14 cpv. 1 lett. a LADI). Giusta il cpv. 3 dello stesso disposto, infine, gli Svizzeri che rimpatriano dopo un soggiorno di oltre un anno in uno Stato che non è membro né della Comunione europea né dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) sono esentati per un anno dall'adempimento del periodo di contribuzione, purché possano certificare di avere svolto un'attività dipendente all'estero.
 
2.
 
Nell'evenienza concreta, l'interessata si è iscritta al collocamento facendo richiesta di indennità di disoccupazione a far tempo dal 3 novembre 2003. Il termine quadro in esame si estende pertanto al periodo dal 3 novembre 2001 al 2 novembre 2003.
 
Come risulta, in particolare, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente medesima in occasione della compilazione del formulario di richiesta delle prestazioni in lite, essa, durante tale termine quadro, ha svolto attività lavorativa presso la Oficina de Turismo di B.________ (Spagna) dal 31 maggio al 31 agosto 2002, presso la Schweizer Skischule di S.________ dal 20 dicembre 2002 al 21 aprile 2003 e presso la Snowsports School M.________ in Australia dal 28 giugno al 21 settembre 2003. Ora, alla luce di questi dati si deve concludere, con i primi giudici, che l'interessata non ha adempiuto l'onere contributivo minimo secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI nei due anni precedenti la domanda. Pure a ragione la Corte cantonale ha poi ritenuto che l'insorgente non poteva nemmeno beneficiare di un motivo di esenzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI. Infatti, pur tenendo conto del fatto che tra il 3 settembre 2001 e l'11 aprile 2002 l'insorgente ha frequentato il quinto ed ultimo semestre alla Scuola superiore alberghiera e del turismo di Bellinzona, concluso con il conseguimento del diploma di operatrice di turismo, e anche ammettendo che il corso intensivo di spagnolo seguito dal 6 al 31 maggio 2002 ed il successivo periodo di pratica assolto dal 31 maggio al 31 agosto 2002 presso la Oficina de turismo di B.________ configurassero una formazione nel senso della predetta norma, l'interessata - che a S.________ e in Australia ha lavorato quale maestra di sci - non ha superato complessivamente il limite di 12 mesi, durante i quali non sarebbe stata vincolata da un rapporto di lavoro per motivi di formazione. La valutazione della precedente istanza merita infine di essere condivisa anche nella misura in cui essa autorità ha stabilito che l'assicurata non poteva neppure prevalersi del motivo di esenzione di cui all'art. 14 cpv. 3 LADI. Il soggiorno di quest'ultima in Australia non è infatti durato oltre un anno.
 
3.
 
Dato quanto precede e visto che nel ricorso di diritto amministrativo non si adducono argomenti atti a stravolgere le conclusioni dell'autorità di primo grado, il giudizio cantonale merita tutela.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio regionale di collocamento di Bellinzona e al Segretariato di Stato dell'economia.
 
Lucerna, 22 febbraio 2006
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
 
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