BGer 4C.422/2005 | |||
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BGer 4C.422/2005 vom 03.04.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.422/2005 /viz
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Sentenza del 3 aprile 2006
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I Corte civile
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Composizione
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Giudici federali Corboz, presidente,
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Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kiss, Ramelli,
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giudice supplente,
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cancelliera Gianinazzi.
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Parti
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banca X.________,
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convenuta e ricorrente,
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patrocinata dall'avv. Pietro Moggi,
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contro
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B.________,
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attrice e opponente,
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patrocinata dall'avv. Roberto Macconi.
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Oggetto
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art. 17 Convenzione di Lugano,
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ricorso per riforma contro la sentenza emanata il
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28 ottobre 2005 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Il 2 settembre 2003 B.________, residente a Roma, ha avviato una causa civile davanti alla Pretura di Lugano onde ottenere la condanna della banca X.________, con sede a Lugano, al pagamento di Euro 7'067'218.--. Questa somma corrispondeva al saldo, al 28 luglio 2003, di un conto aperto dieci anni prima presso la succursale zurighese della banca convenuta, la quale ne ha rifiutato la consegna facendo valere una compensazione. Nella risposta di causa essa ha pure eccepito l'incompetenza territoriale del Pretore di Lugano per il motivo che nelle condizioni generali sottoscritte dall'attrice in occasione dell'apertura del conto, il 24 marzo 1993, era stato concordato il foro giudiziario di Zurigo.
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La procedura è stata dunque limitata all'esame di questa eccezione, che è stata respinta il 27 aprile 2005. Il Pretore ha fondato la sua decisione sulla considerazione che la controversia riguarda solo marginalmente le relazioni contrattuali per le quali il foro era stato prorogato. Il litigio non verte, infatti, sul contratto di conto corrente o di deposito posto a fondamento della pretesa attorea, bensì sul diritto alla compensazione che la convenuta ha fatto valere asserendo che gli averi in conto, non contestati, garantirebbero debiti di terzi.
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B.
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L'impugnativa della banca X.________ avverso la pronunzia pretorile è stata respinta dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 28 ottobre 2005.
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Dopo aver criticato l'argomentazione pretorile osservando che la competenza va riferita soltanto alla pretesa dell'attrice e che, una volta stabilita, essa non può venir modificata dalle eccezioni che solleva la parte convenuta, la massima istanza ticinese ha esaminato la fattispecie sotto il profilo dell'art. 17 della Convenzione di Lugano (CL; RS 0.275.11), giungendo alla conclusione che la convenuta non ha dimostrato l'esistenza di un consenso effettivo delle parti sulla proroga di foro e che, in ogni caso, quand'anche si volesse optare per la soluzione contraria tale consenso non sarebbe comunque stato certificato in maniera conforme ai requisiti formali rigorosi dell'art. 17 n. 1 lett. a CL.
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C.
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Con un ricorso per riforma del 5 dicembre 2005, fondato sulla violazione dell'art. 17 CL, la banca X.________ ha postulato la modifica della sentenza impugnata nel senso di accogliere l'appello e, di conseguenza, ammettere l'eccezione d'incompetenza territoriale e dichiarare la petizione irricevibile.
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Con risposta del 15 febbraio 2006 B.________ ha proposto la reiezione del gravame e in subordine, per il caso che venisse accolto, di caricare ugualmente tasse, spese e ripetibili alla controparte.
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Diritto:
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1.
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Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 131 III 667 consid. 1).
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1.1 Rivolto contro un giudizio incidentale, indipendente dal merito, riguardante la competenza per territorio, per violazione delle prescrizioni federali (DTF 125 III 108 consid. 3b), il ricorso per riforma è di per sé ricevibile (art. 49 cpv. 1 OG; DTF 130 III 136 consid. 1.1).
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1.2 Come verrà meglio esposto nel successivo considerando, esso deve tuttavia venir dichiarato in ampia misura inammissibile a causa della sua motivazione.
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Vale la pena di ricordare che nella giurisdizione per riforma il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che non siano state violate disposizioni federali in materia di prove, debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140). Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG). Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF citato; 129 III 618 consid. 3).
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2.
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Come già esposto, la Corte cantonale ha stabilito che la causa va decisa in applicazione dell'art. 17 CL, al quale va data l'interpretazione autonoma indicata nella DTF 131 III 398. In questa sentenza il Tribunale federale ha precisato che per potersi prevalere di una clausola di proroga di foro ai sensi della citata norma occorre provare l'esistenza di un consenso effettivo delle parti quo alla proroga di foro e - cumulativamente - che tale consenso sia certificato in maniera conforme ai requisiti formali posti dall'art. 17 CL (DTF 131 III 398 consid. 6).
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2.1 In ingresso alla prima delle due motivazioni della sentenza impugnata i giudici ticinesi hanno preannunciato che nella fattispecie la convenuta non è stata in grado di provare l'esistenza di un consenso effettivo delle parti a derogare al foro generale di Lugano a favore di quello di Zurigo. All'unico elemento addotto dalla convenuta a sostegno di questa tesi, ovvero la sottoscrizione delle condizioni generali contenenti la clausola prestampata da parte dell'attore al momento dell'apertura del conto, i giudici cantonali hanno infatti contrapposto le seguenti circostanze. Innanzitutto il fatto che nessuno dei testimoni ha confermato che in tale occasione le parti avessero discusso del foro e della sua proroga; il fatto che le clausola prestampata, quand'anche sottolineata ed evidenziata in neretto, si trovava nelle pagine interne di un formulario di quattro fogli, di cui solo l'ultimo doveva essere firmato dalla cliente; nonché infine, il fatto che in altri documenti firmati il medesimo giorno, concernenti un contratto fiduciario e la cessione o messa in pegno degli averi dell'attore, le clausole di proroga di foro - apposte poco sopra la firma della cliente - erano state lasciate in bianco. In queste circostanze la Corte cantonale è giunta alla conclusione di non poter ritenere con la necessaria certezza che la proroga del foro a Zurigo fosse sorretta dell'effettivo consenso delle parti.
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Dinanzi al Tribunale federale la convenuta non contesta l'applicabilità dell'art. 17 CL alla fattispecie né critica i principi enunciati dalla Corte cantonale per l'applicazione di questa disposizione. La sua censura verte unicamente sulla prova del consenso effettivo, che a suo modo di vedere sarebbe riuscita. Sennonché, come appena esposto, il giudizio sull'esistenza del consenso effettivo poggia sugli accertamenti di fatto che hanno indotto l'autorità cantonale ad escludere l'esistenza di una volontà concorde delle parti sulla proroga del foro litigiosa.
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Tali accertamenti di fatto vincolano il Tribunale federale nella giurisdizione per riforma (cfr. quanto esposto al consid. 1.2). Ne discende che le critiche mosse dalla convenuta contro la prima motivazione della pronunzia cantonale devono essere dichiarate inammissibili siccome rivolte contro i fatti.
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2.2 Dall'accertamento vincolante circa l'assenza di consenso effettivo in punto alla pattuizione di una proroga di foro discende che il primo presupposto per poter ammettere una valida proroga di foro ai sensi dell'art. 17 CL non è adempiuto (DTF 131 III 398 consid. 6) .
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Ciò significa che, respingendo l'eccezione d'incompetenza territoriale proposta dalla convenuta, l'autorità cantonale non ha violato il diritto convenzionale. In queste circostanze la questione di sapere se le forme imposte dall'art. 17 CL siano state rispettate oppure no non si pone neppure (cfr. sentenza non pubblicata del 7 luglio 2000 nella causa 4C.108/2000 consid. 3) e l'esame delle censure che la convenuta muove contro la seconda motivazione della sentenza impugnata diviene superfluo.
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3.
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In conclusione, il ricorso per riforma dev'essere respinto nella misura in cui è ammissibile.
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Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).
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Il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 22'000.-- è posta a carico della convenuta, la quale rifonderà all'attrice fr. 24'000.-- per ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 3 aprile 2006
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In nome della I Corte civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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