BGer 4P.336/2005 | |||
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BGer 4P.336/2005 vom 18.05.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.336/2005 /viz
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Sentenza del 18 maggio 2006
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I Corte civile
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Composizione
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Giudici federali Corboz, presidente,
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Klett, Kiss,
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cancelliera Gianinazzi.
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Parti
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A.________, ricorrente,
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patrocinato dall'avv. Sara Gianoni Pedroni,
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contro
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B.________, opponente,
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patrocinato dall'avv. Andrea Bersani,
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II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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art. 9 Cost. (procedura civile; apprezzamento delle prove),
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
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l'8 novembre 2005 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Nel 1998 e 1999 B.________ ha affiancato A.________ nella conduzione dell'alpe X.________, di proprietà del Patriziato, e della prealpe di Y.________. Ogni anno A.________ ha trattenuto dalla remunerazione spettante a B.________ fr. 10'000.--, nel 1998 a titolo di "caparra" e nel 1999 per "contratto alpe".
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Nella primavera del 2000 B.________ ha allestito una bozza di contratto per la ripresa dell'azienda di A.________. L'accordo non è però poi stato formalizzato e la collaborazione non si è rinnovata.
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B.
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Il 7 luglio 2000 B.________ ha convenuto A.________ dinanzi alla Pretura del Distretto di Leventina con un'azione volta al pagamento di fr. 28'623.90, oltre interessi, pari all'importo ancora dovutogli in relazione all'attività svolta nel 1998 e 1999.
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Nella risposta A.________ ha riconosciuto di aver trattenuto complessivi fr. 25'000.--. A suo dire, ciò sarebbe però avvenuto con il consenso di B.________ in quanto la predetta collaborazione si inseriva in un accordo di cessione delle attività alpestri stipulato in forma orale, che B.________ ha ingiustificatamente rescisso nella primavera 2000, a soli dieci giorni dalla data prevista per il carico dell'alpe, cagionando un pregiudizio di fr. 45'000.--. In via riconvenzionale A.________ ha pertanto domandato la condanna di controparte al versamento di fr. 20'000.-- (45'000.-- ./. 25'000.--) a titolo di risarcimento danni.
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Con sentenza dell'8 settembre 2004 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 25'000.-- e respinto la domanda riconvenzionale.
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B.a L'esame delle risultanze istruttorie ha indotto il giudice ad ammettere che le parti avevano effettivamente pattuito - seppur a mero livello orale - un'alienazione dei diritti di gestione dell'alpe di X.________ e della prealpe di Y.________ per un prezzo globale di fr. 120'000.--. La ripresa della gestione degli alpi sarebbe avvenuta in modo graduale, nel senso che nei primi 2 anni (1998 e 1999) A.________ avrebbe assistito il suo successore nell'attività alpestre e in quella di vendita del formaggio, introducendolo progressivamente sia presso i clienti che presso i proprietari dei fondi toccati dall'esercizio, mentre a partire dal 2000 quest'ultimo avrebbe avuto l'azienda completamente nelle sue mani. Una volta ammessa l'esistenza del contratto, il giudice ha rilevato la violazione di un punto fondamentale dell'accordo da parte di A.________, avendo egli omesso di presentare B.________ quale suo successore ai proprietari dei terreni e in particolare al Patriziato. Così facendo - ha precisato il giudice - egli ha oggettivamente impedito a B.________ di poter godere delle sicurezze necessarie all'assunzione dell'impegno così come pattuito, ciò che spiega la rescissione del contratto, la quale, quand'anche non ossequiosa delle formalità previste dalla legge, è stata accettata da A.________. La valida interruzione dei legami contrattuali - ha concluso il Pretore - ha comportato il venir meno degli obblighi reciproci, così che tutto quanto non corrisposto a B.________ in quanto considerato come anticipo (o "caparra") sulla cifra di vendita andava restituito.
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Donde l'accoglimento della petizione limitatamente a fr. 25'000.--.
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B.b Con riferimento all'azione riconvenzionale, il Pretore, pur riconoscendo di principio il diritto di A.________ al rimborso del danno derivante dalla rescissione del contratto, ha respinto la pretesa siccome non dimostrata.
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C.
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Adita dal soccombente, l'8 novembre 2005 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato il giudizio di primo grado, ma con una motivazione diversa. In breve, la massima istanza ticinese ha negato l'esistenza di sufficienti indizi per poter ammettere un contratto già perfezionato. Essa ha ritenuto che gli elementi accertati dal Pretore si inserivano meglio in un contesto di trattative in corso per l'assunzione dell'azienda alpestre piuttosto che in quello di un contratto già concluso. Non essendovi alcuna certezza sull'esistenza di un contratto avente per oggetto l'alienazione dei diritti di gestione degli alpi, i giudici del Tribunale d'appello hanno quindi deciso a sfavore della parte gravata dall'onere della prova, vale a dire A.________, il quale fondava le sue pretese su tale accordo.
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D.
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Contro questa decisione A.________ è tempestivamente insorto dinanzi al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione del divieto dell'arbitrio nell'apprezzamento delle prove, sancito dall'art. 9 Cost.
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Nelle osservazioni del 25 gennaio 2006 B.________ ha proposto in via principale di dichiarare il gravame irricevibile e in via subordinata di respingerlo. L'autorità cantonale ha invece rinunciato a pronunciarsi.
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Diritto:
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1.
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L'opponente assevera l'inammissibilità dell'impugnativa richiamandosi al principio della sussidiarietà assoluta del ricorso di diritto pubblico, posto dall'art. 84 cpv. 2 OG, giusta il quale tale rimedio è ammissibile solamente se la pretesa violazione di diritto non può essere sottoposta al tribunale o a un'altra autorità federale mediante azione o altro rimedio.
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In altre parole, l'opponente è dell'avviso che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, le critiche ricorsuali non vertono sull'apprezzamento delle prove bensì sull'applicazione del diritto federale, che - trattandosi di una causa civile con un valore litigioso superiore a fr. 8'000.-- (art. 46 OG) - avrebbe dovuto venir censurata mediante ricorso per riforma (art. 43 cpv. 1 e 2, art. 63 cpv. 2 OG).
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1.1 Onde determinarsi su tale questione appare utile rammentare che il Tribunale d'appello è stato chiamato a decidere se - come asserito dall'opponente - la collaborazione da lui prestata nel 1998 e 1999 fosse disciplinata da accordi particolari, inseriti in un contesto di trattative in corso per l'assunzione dell'azienda alpestre, che avrebbe dovuto avvenire nel 2000 ma che non è andata in porto, oppure se essa rientrasse fra gli obblighi da lui assunti nel quadro del contratto di alienazione dei diritti di gestione dell'alpe di X.________ e della prealpe di Y.________ stipulato oralmente nel 1998 - come sostenuto dal ricorrente e riconosciuto dal giudice di prima istanza.
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1.2 Dopo aver rammentato che giusta l'art. 1 CO un contratto si perfeziona quando le parti manifestano concordemente, in modo espresso o tacito, la loro reciproca volontà, i giudici ticinesi hanno esaminato le risultanze istruttorie per determinare se, in concreto, le parti avessero manifestato la volontà di concludere il negozio asseverato dal ricorrente, gravato dall'onere probatorio (art. 8 CC).
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Confrontato con un litigio relativo all'esistenza e al contenuto di un contratto, il giudice deve infatti innanzitutto adoperarsi per stabilire la vera volontà delle parti (art. 18 cpv. 1 CO).
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A tal scopo, egli può tenere conto - come accaduto nel caso in rassegna - del comportamento da loro assunto dopo l'asserita stipulazione dell'accordo, ritenuto che le parti agiranno conformemente alla portata da loro realmente attribuita alla pattuizione (DTF 129 III 118 consid. 2.6 pag. 123, 675 consid. 2.3 pag. 680).
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In concreto, l'atteggiamento mantenuto dalle parti dopo il 1998 - così come emerso in sede di istruttoria - ha indotto i giudici cantonali a negare che esse abbiano inteso stipulare un contratto in quel momento. Si tratta di un accertamento concernente la loro reale volontà, censurabile nel quadro del presente rimedio (cfr. DTF 123 III 129 consid. 3c pag. 136).
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1.3 Contrariamente a quanto sembra voler sostenere l'opponente, dinanzi al Tribunale federale il ricorrente non censura l'applicazione dell'art. 1 CO o dell'art. 8 CC né tantomeno il principio della priorità dell'interpretazione soggettiva - questioni di diritto insindacabili nel quadro di un ricorso di diritto pubblico - bensì la menzionata conclusione dei giudici ticinesi, fondata sull'apprezzamento delle prove, secondo cui non sarebbe stata dimostrata l'esistenza di una volontà reale e concordante delle parti di vincolarsi mediante il contratto da lui allegato.
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Ciò comporta la reiezione della domanda dell'opponente di dichiarare il gravame inammissibile siccome rivolto contro l'applicazione del diritto federale.
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2.
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Come preannunciato, il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di aver abusato dell'ampio margine di apprezzamento concessole nell'ambito della valutazione delle prove negando l'esistenza di sufficienti indizi a favore di un rapporto contrattuale fra le parti. Essa avrebbe infatti omesso di tener conto, senza ragione, di vari elementi di prova atti a modificare il suo giudizio.
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Prima di affrontare le singole censure ricorsuali giova ricordare che l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata. Il Tribunale federale annulla una sentenza cantonale per violazione dell'art. 9 Cost. solo se il giudice cantonale abusa dell'ampio margine di apprezzamento di cui beneficia in materia di valutazione delle prove ed emana un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 con rinvii).
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Quando, come nel caso in rassegna, viene censurata la valutazione del materiale probatorio, è in particolare necessario dimostrare - con un'argomentazione dettagliata e precisa (art. 90 cpv. 1 lett. b OG), con la quale non ci si può limitare a contrapporre il proprio parere a quello dell'autorità cantonale (DTF 128 I 295 consid. 7a) - che il giudice ha manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, che ha omesso senza valida ragione di tener conto un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure che ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
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3.
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Il ricorrente rimprovera in primo luogo alla massima istanza ticinese di aver arbitrariamente sottaciuto il fatto che nel 1998 egli aveva sottoposto le stesse condizioni di cessione dei diritti d'alpeggio pattuiti con l'opponente anche ad altri potenziali acquirenti, i quali successivamente gli manifestarono del risentimento per non essere stati scelti, così come da loro ammesso in sede di audizione testimoniale. Secondo il ricorrente ciò starebbe a dimostrare che i rapporti fra le parti in causa erano ormai definiti, altrimenti le trattative con gli altri pretendenti sarebbero proseguite.
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Contrariamente a quanto da lui preteso, però, le dichiarazioni dei testimoni riportate nel gravame non permettono di avere una certezza definitiva in questo senso. C.________ si è limitato a confermare che sapeva dell'esistenza di un accordo fra le parti circa il ritiro dell'alpe da parte dell'opponente, ma non ha fornito alcuna indicazione precisa sulle modalità di questo trapasso. Dal canto suo, D.________, dopo aver confermato di essersi personalmente interessato all'affare e alle stesse condizioni di quelle offerte all'opponente, ha riferito di aver saputo solo dopo parecchio tempo e da terze persone che la scelta del ricorrente era caduta su qualcun altro, ciò che gli aveva "lasciato un po' di amaro in bocca". Ora, il fatto che il ricorrente non abbia chiaramente comunicato la sua decisione agli altri possibili contraenti - e in particolare a D.________, con il quale aveva apparentemente trattato in maniera approfondita la possibilità della cessione - potrebbe deporre anche a favore della tesi contraria di quella asserita nel ricorso, ovvero quella per cui il ricorrente non intendeva precludersi la possibilità di concludere l'accordo con una persona diversa dall'opponente, qualora le trattative in corso con lui non fossero andate a buon fine.
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Ne discende che la decisione della Corte cantonale di non attribuire particolare importanza alle dichiarazioni sopra riportate non appare arbitraria.
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4.
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Il ricorrente si duole poi della mancata considerazione, ai fini del giudizio, degli ingenti investimenti effettuati a titolo personale dall'opponente nel 1999, per un costo globale di circa fr. 50'000.--. A suo modo di vedere un simile impegno finanziario sarebbe compatibile unicamente con l'agire di chi era intenzionato a proseguire da solo lo sfruttamento dell'alpe.
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La Corte cantonale avrebbe inoltre arbitrariamente omesso di menzionare che l'opponente era stato introdotto direttamente presso i grossi clienti dell'azienda alpestre, ovvero LATI, Mercato Cattori e indirettamente Migros. Tale comportamento si spiegherebbe unicamente con l'avvenuta cessione, considerato anche come Roberto Grandini abbia confermato che l'impegno di presentare il successore ai clienti importanti era incluso nel prezzo di vendita di fr. 120'000.--.
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Nella pronunzia impugnata sarebbe stata arbitrariamente trascurata un'altra circostanza rilevante, ovvero l'apertura, da parte dell'opponente, di un conto corrente postale sotto la denominazione "Boggesi Alpe X.________". Secondo il ricorrente questa sarebbe un'ulteriore prova del fatto che l'opponente avrebbe continuato da solo lo sfruttamento degli alpeggi e, di conseguenza, una prova dell'avvenuta cessione.
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Da ultimo, egli ritiene non sia stata attribuita la corretta importanza al motivo delle trattenute: "caparra" nel 1998 e "contratto alpe" nel 1999. Queste denominazioni rappresentano per il ricorrente il segno tangibile del passaggio della gestione dell'alpeggio, prova ne sia anche il fatto che nella bozza di contratto preparata dall'opponente nell'aprile 2000 i medesimi importi sono stati definiti acconti sul prezzo globale di cessione. Appare chiaro, allora, che tale documento altro non era che la conferma scritta degli accordi intervenuti fra le parti nel 1998.
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4.1 Le considerazioni formulate dal ricorrente sono sostenibili, ma non inducono a ritenere arbitraria la valutazione delle prove effettuata dalla Corte cantonale.
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Contrariamente a quanto sembra voler lasciar intendere il ricorrente, i giudici del Tribunale d'appello hanno ammesso senza esitazioni l'intenzione dell'opponente di subentrare al ricorrente nella sua attività. La collaborazione fornita durante due anni, effettuando anche degli investimenti intesi a migliorare le infrastrutture e sottoscrivendo, accanto al ricorrente, alcuni contratti d'affitto ne è la prova. Il fatto è che anche le (ulteriori) circostanze addotte dal ricorrente possono venir lette in questo senso. Questo le rende inidonee a dimostrare il carattere manifestamente insostenibile della decisione di non ammettere l'esistenza di un contratto già perfezionato ma solo quella di trattative volte all'assunzione dell'azienda alpestre.
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La conclusione dei giudici ticinesi risulta sostenibile anche per i motivi esposti qui di seguito.
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4.2 È stato infatti accertato che nel gennaio 1999 il ricorrente ha rinnovato i contratti d'affitto di alcuni terreni appartenenti a privati a Y.________ per il periodo 1999-2006 indicando sì sé stesso e l'opponente quali affittuari, ma omettendo di far partecipare quest'ultimo alle trattative.
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Ora, è vero che l'opponente aveva acconsentito a simile modo di procedere e appariva disponibile ad accettare, perlomeno temporaneamente, il ricorrente quale coaffittuario. Ciò non toglie che, al momento della sottoscrizione del contratto d'affitto, il ricorrente - stando a quanto riferito in sede testimoniale da uno dei proprietari, le cui dichiarazioni sono riportate nell'impugnativa - non aveva comunicato l'avvenuta cessione dell'attività bensì solamente l'intenzione di procedervi, aggiungendo che in ogni caso avrebbe aiutato l'opponente a subentrare per un paio d'anni, e quindi ben oltre il 2000.
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4.3 Il subingresso dell'opponente nell'attività sull'alpe di X.________ non era invece stato ancora nemmeno abbozzato.
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Il ricorrente tenta invano di sminuire l'importanza della mancata presentazione dell'opponente quale suo successore al Patriziato, proprietario dell'alpe di X.________.
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Il Presidente del Patriziato - stando a quanto indicato nell'allegato ricorsuale - ha dichiarato di sapere che l'opponente avrebbe seguito il ricorrente sull'alpe, senza tuttavia poter dire in che forma, mentre il Segretario del Patriziato ha ricordato che il ricorrente aveva detto che avrebbe preso con sé l'opponente per mostrargli come si gestisce un'alpe. Da queste due deposizioni emerge che nei confronti del Patriziato il ricorrente non solo non aveva menzionato l'avvenuta cessione della sua attività all'opponente ma nemmeno l'intenzione di procedervi. Un simile comportamento mal si concilia con la tesi di un trapasso pattuito nel 1998 e destinato a diventare effettivo a far tempo dal 2000; esso va semmai a confortare la conclusione della Corte cantonale.
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4.4 Da ultimo, il ricorrente critica la portata attribuita dai giudici cantonali al fatto che le parti non avevano definito la problematica del contingente lattiero, questione - secondo i giudici - di primaria importanza visto che solo l'attribuzione di un contingente lattiero permette al gestore di un'azienda di mettere in commercio latte o i suoi derivati e, non disponendone, non è possibile produrre né vendere formaggio.
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Gli argomenti proposti nel gravame non smontano le considerazioni esposte nel giudizio impugnato. Il ricorrente non contesta infatti l'accertamento circa il mancato accordo sul contingente lattiero bensì l'affermazione secondo la quale il gestore dell'azienda dovrebbe essere titolare del contingente per poter vendere formaggio e derivati. Sennonché ciò non giova in alcun modo alla sua causa dato che, come appena detto al punto precedente, in ogni caso egli non aveva nemmeno comunicato al Patriziato che l'opponente gli sarebbe subentrato.
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5.
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Da tutto quanto esposto discende che alla Corte cantonale non può essere rimproverato di essere incorsa nell'arbitrio decidendo che, sulla base delle risultanze istruttorie relative al comportamento delle parti, non è possibile ammettere con certezza l'esistenza di una volontà reale e concorde tendente alla stipulazione, nel 1998, di un contratto per l'alienazione del diritto di gestione degli alpi.
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Il ricorso di diritto pubblico deve pertanto venire respinto.
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Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente, il quale rifonderà all'opponente fr. 2'500.-- per ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 18 maggio 2006
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In nome della I Corte civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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